Anno 1999
Numero 25
Data 04/08/1999
Abrogato
Materia Demanio marittimo;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 6 agosto 1999, n. 85 La presente legge è stata abrogata dall'art. 20, comma 2, L.R. 23 giugno 2006, n. 17.
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Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 25

Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 17/2006, art. 20


Art. 1

Oggetto della legge.(2) 


[1. La presente legge disciplina lesercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni ai sensi dellarticolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, connesse alla gestione del demanio marittimo, nella fase di prima attuazione della relativa attività funzionale, nonché lesercizio delle funzioni conferite alle Regioni in materia di demanio marittimo dellarticolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le quali vengono mantenute in capo alla Regione Puglia] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 17/2006, art. 20


Art. 2

Modalità per lesercizio delle funzioni delegate.(3) 


[1. Le funzioni amministrative di cui allarticolo 1 sono espletate dalla Regione in conformità delle disposizioni del codice di navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle altre disposizioni nazionali legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per lesercizio delle funzioni delegate, fino alla definizione dellassetto operativo del settore, la Regione si avvale di strutture interne o delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti sulla base di apposita convenzione da stipularsi, secondo quanto previsto dallarticolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni della legge 32 dicembre 1996, n. 647.

3. Le funzioni amministrative di competenze regionale sono esercitate dalla Giunta regionale o dallAssessore competente in materia di demanio marittimo, se delegato, mediante apposita struttura organizzativa da istituire nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Nellambito dellattività istruttoria dellazione amministrativa delegata e/o conferita alla Regione, i pareri di cui allarticolo 12 del regolamento del codice di navigazione in vigore sono rilasciati dagli uffici regionali competenti.

4. Lattività di vigilanza o le istruttorie per i provvedimenti di regolarizzazione delluso improprio delle aree demaniali marittime, fino alla completa operatività della struttura organizzativa prevista in materia, possono essere svolte dai soggetti convenzionati per lesercizio delle funzioni in materia delegate di cui al comma 2, sulla base dei regolamenti approvati dalla Giunta regionale.

5. Lammontare dellimposta regionale sui canoni delle concessioni demaniali marittime è determinato nella misura del dieci per cento del canone.

6. Per lesercizio finanziario 1999 non si applica limposta regionale di cui al comma 5] . 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 17/2006, art. 20


Art. 3

Piano di utilizzazione del demanio marittimo.(4) 


[1. Su proposta della Giunta regionale, il Consiglio approva il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, previsto dallarticolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. La Giunta regionale predispone gli atti necessari ed emana apposite direttive per la redazione del piano nel rispetto degli adempimenti previsti da comma 3 dello stesso articolo 6.

2. Fino allapprovazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, emana le direttive intese ad individuare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime] . 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 17/2006, art. 20


Art. 4

Norma finanziaria.(5) 


[1. Alla spesa derivante dallattuazione della presente legge, valutata per lesercizio finanziario 1999 in lire di 100 milioni, si fa fronte quanto a lire 50 milioni con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 003690 e quanto a lire 50 milioni con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 003692 del medesimo bilancio regionale per lesercizio 1999.

2. Per gli esercizi successivi al 1999 si provvede con appositi stanziamenti nei pertinenti capitoli] . 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 17/2006, art. 20