Legge Regionale 4 agosto 1999, n. 25 Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo ex legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 17/2006, art. 20
Art. 1Oggetto della legge.(2) [1. La presente legge disciplina lesercizio delle funzioni
amministrative delegate alle Regioni ai sensi dellarticolo 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, connesse alla gestione del
demanio marittimo, nella fase di prima attuazione della relativa attività
funzionale, nonché lesercizio delle funzioni conferite alle Regioni in materia
di demanio marittimo dellarticolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, le quali vengono mantenute in capo alla Regione Puglia]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 17/2006, art. 20
Art. 2Modalità per lesercizio delle funzioni
delegate.(3) [1. Le funzioni amministrative
di cui allarticolo 1 sono espletate dalla Regione in conformità delle
disposizioni del codice di navigazione, del relativo regolamento di esecuzione,
parte marittima, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 e delle altre disposizioni nazionali legislative e
regolamentari vigenti in materia.
2. Per lesercizio delle
funzioni delegate, fino alla definizione dellassetto operativo del settore, la
Regione si avvale di strutture interne o delle capitanerie di porto e degli
uffici da esse dipendenti sulla base di apposita convenzione da stipularsi,
secondo quanto previsto dallarticolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
535, convertito con modificazioni della legge 32 dicembre 1996, n. 647.
3. Le funzioni amministrative
di competenze regionale sono esercitate dalla Giunta regionale o dallAssessore
competente in materia di demanio marittimo, se delegato, mediante apposita
struttura organizzativa da istituire nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Nellambito
dellattività istruttoria dellazione amministrativa delegata e/o conferita alla
Regione, i pareri di cui allarticolo 12 del regolamento del codice di
navigazione in vigore sono rilasciati dagli uffici regionali competenti.
4. Lattività di vigilanza o le
istruttorie per i provvedimenti di regolarizzazione delluso improprio delle
aree demaniali marittime, fino alla completa operatività della struttura
organizzativa prevista in materia, possono essere svolte dai soggetti
convenzionati per lesercizio delle funzioni in materia delegate di cui al comma
2, sulla base dei regolamenti approvati dalla Giunta regionale.
5. Lammontare dellimposta
regionale sui canoni delle concessioni demaniali marittime è determinato nella
misura del dieci per cento del canone.
6. Per lesercizio finanziario
1999 non si applica limposta regionale di cui al comma 5] .
(3) Legge abrogata dalla l.r. 17/2006, art. 20
Art. 3Piano di utilizzazione del demanio
marittimo.(4) [1. Su proposta della Giunta
regionale, il Consiglio approva il piano di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo, previsto dallarticolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 494. La
Giunta regionale predispone gli atti necessari ed emana apposite direttive per
la redazione del piano nel rispetto degli adempimenti previsti da comma 3 dello
stesso articolo 6.
2. Fino allapprovazione del
piano di cui al comma 1, la Giunta regionale, previo parere della competente
Commissione consiliare, emana le direttive intese ad individuare le condizioni
alle quali è subordinato il rilascio delle nuove concessioni demaniali
marittime] .
(4) Legge abrogata dalla l.r. 17/2006, art. 20
Art. 4Norma finanziaria.(5) [1. Alla spesa derivante
dallattuazione della presente legge, valutata per lesercizio finanziario 1999
in lire di 100 milioni, si fa fronte quanto a lire 50 milioni con lo
stanziamento iscritto nel capitolo n. 003690 e quanto a lire 50 milioni con lo
stanziamento iscritto nel capitolo n. 003692 del medesimo bilancio regionale per
lesercizio 1999.
2. Per gli esercizi successivi
al 1999 si provvede con appositi stanziamenti nei pertinenti capitoli] .
(5) Legge abrogata dalla l.r. 17/2006, art. 20
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