Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 29
Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in dIscarica dei rifiuti solidi.
Art. 11. L’ammontare del contributo di cui all’articolo 3, comma 24,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’anno solare 2000, è così
determinato:
a) lire 20/kg. per i rifiuti indicati dai numeri di codice
100202 e 170500 di cui all’allegato 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 18
luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1996, serie
generale, n. 250, nonché per i rifiuti speciali non pericolosi indicati nel
decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 16 aprile 1998, supplemento ordinario, n. 72;
b) lire 5/kg. per tutti gli altri rifiuti speciali indicati
nel decreto del Ministro dell’ambiente 15 luglio 1996;
c) lire 15/kg. per tutti gli altri rifiuti speciali non
pericolosi;
d) lire 40/kg. per i restanti tipi di rifiuti.
2. Il termine di cui all’articolo 11,
comma 1, della legge
regionale 22 gennaio 1997, n. 5, è elevato a cinque anni.