Legge Regionale 22 dicembre 2000, n. 28 Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.
TITOLO 1NORME DI VARIAZIONE AL BILANCIO
2000
Art. 1(Finalità) 1. Nello stato di previsione del bilancio della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2000, approvato con legge regionale
12 aprile 2000, n. 9, così come modificata con la legge regionale di
assestamento 5 settembre 2000, n.11, sono introdotte le variazioni di cui
all’allegato A della presente legge.
Art. 2(Adeguamento
dello stato di previsione dell’entrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo
1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione
del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 risulta modificato in lire
41.507.284.430.023 in termini di competenza e in lire 51.626.439.983.730 in
termini di cassa per l’entrata e in lire 41.507.284.430.023 in termini di
competenza e in lire 51.626.439.983.730 in termini di cassa per la
spesa.
Art. 3(Modifiche e
integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di
spesa) 1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di
entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla l.r. 9/2000 sono
introdotte le variazioni e integrazioni di cui all’allegato C della presente
legge.
Art. 4(Istituzione
dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea a
Bruxelles) 1. E’ costituito
l’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea con sede a
Bruxelles.
2. La dotazione
organica del personale dell’Ufficio è determinata con deliberazione di Giunta
regionale su proposta del Presidente e non potrà superare le cinque unità, di
cui un dirigente e quattro non inferiori alla categoria D.
3. Ai dipendenti
regionali assegnati a prestare servizio presso detto Ufficio è corrisposta
un’indennità speciale mensile a titolo di rimborso forfetario delle spese
relative alla permanenza nella sede di servizio
all’estero.
Art. 5(Abrogazione
articolo 95 legge regionale 25 marzo 1974, n. 18) 1. Le procedure di cui all’articolo 95 della l.r.
18/1974 sono definitivamente concluse e la medesima norma è abrogata. Sono fatti
salvi i pronunciamenti giurisdizionali irrevocabili su contenziosi instaurati
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6(Integrazione
articolo 13 l.r. 9/2000) 1. Dopo il comma 2
dell’articolo 13 della l.r. 9/2000 è inserito il seguente comma 2
bis:
2
bis. Le disponibilità finanziarie non utilizzate al termine del corrente
esercizio 2000 sul predetto capitolo 1121029 sono mantenute in bilancio quali
residui di stanziamento e impiegate, per le finalità di cui al presente
articolo, nel corso dell’esercizio successivo.
Art. 7(Mutui e
prestiti regionali) 1. Il Tesoriere
regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66 della legge regionale di
contabilità 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni,
provvede a effettuare, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura
obbligatoria, pagamenti anche senza l’emissione di mandati qualora i pagamenti
stessi siano riferiti a mutui e prestiti non rientranti in quelli assunti ai
sensi della legge 19 marzo 1993, n.68 e non vi abbiano provveduto, alle previste
scadenze, i competenti uffici regionali.
2. Il Tesoriere è
autorizzato a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le
somme necessarie al servizio del prestito con specifico vincolo irrevocabile a
favore degli enti creditizi incaricati del servizio del
prestito.
3. Entro quindici
giorni e, comunque, entro il termine del mese successivo al pagamento, la
Regione Puglia emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione
contabile.
Art. 8(Disposizioni
in materia di trasporti) 1. Fino alla
elaborazione del piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all’articolo 7 della
legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e per l’elaborazione del piano triennale
dei servizi (PTS) di cui all’articolo 8 della medesima legge regionale, si
assumono come servizi minimi di TPRL gli autoservizi che risultano ammessi alla
contribuzione regionale o finanziati dai bilanci comunali alla data di entrata
in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli riconosciuti
dalla Giunta regionale non corrispondenti alla domanda di mobilità di cui
all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422.
2. Per l’elaborazione
del PTS la Giunta regionale può incaricare, previo esperimento di licitazione
privata, consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore. La relativa
spesa trova copertura, per l’anno 2000, nello stanziamento iscritto al capitolo
0552026.
3. Il comma 2
dell’articolo 22 della l.r. 13/1999 è sostituito dal
seguente:
2.
Il soggetto gestore di servizi di
trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o autorizzazione
incorre:
a. nella decadenza di tutti gli affidamenti diretti o
concessioni o autorizzazioni quando venga a perdere il requisito di idoneità
morale o finanziaria o professionale; quando, dopo la comminazione della
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 33 e nonostante diffida
ad adempiere, reiteri la non osservanza agli obblighi derivanti da leggi,
regolamenti o contratti di lavoro; quando denunci disavanzi gestionali non
coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi
consecutivi;
b. nella decadenza dell’affidamento o della concessione o
dell’autorizzazione quando, in assenza di causa di forza maggiore, non inizi il
servizio alla data fissata nel contratto né a quella successiva fissata con
diffida; quando ne dismetta, anche in parte, l’esercizio senza preventiva
autorizzazione dell’ente affidante o concedente; quando, dopo la comminazione
della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 33 e nonostante
diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza anche a una sola delle restanti
clausole contrattuali;
c. nella decadenza dell’affidamento o della concessione o
dell’autorizzazione quando ceda a terzi, in qualsiasi forma, il servizio o quote
parti di esso senza la preventiva autorizzazione dell’ente competente. Nel caso
di perdita del requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale la
decadenza decorre dalla data in cui il fatto è accertato; nei restanti casi la
pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate
al soggetto gestore dall’ente affidante o concedente ed è operativa dalla
scadenza del termine stabilito nell’ultima diffida. La decadenza non attribuisce
alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato
decaduto.
4. Al comma 5
dell’articolo 22 della l.r. 13/1999, dopo le parole servizi limitrofi, sono
aggiunte le parole La medesima disposizione si applica anche nel caso di
decadenza dalla concessione o dall’affidamento diretto per qualsiasi altra
causa, ivi compresa l’inadempienza agli obblighi di cui all’articolo 35, comma
2, della l.r. 13/1999 nel testo sostituito dall’articolo 56, comma 11, della
l.r. 9/2000.
5. Alla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 13/1999 sono aggiunte le seguenti parole:
per i percorsi e le fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento è
attribuito alla competenza dei Comuni interessati, che ne danno comunicazione
all’ente affidante.
6. Dopo il comma 2
dell’articolo 35 della l.r. 13/1999, nel testo sostituito dal comma 11
dell’articolo 56 della l.r. 9/2000, è aggiunto il seguente comma 2
bis:
2
bis. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di cui al precedente comma,
nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali la Regione, sentiti in
apposita Conferenza dei servizi il Comune interessato, le organizzazioni
sindacali confederali e federali dei lavoratori del settore trasporti e le
associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio
regionale, ne affida l’esercizio a concessionario di altri autoservizi ritenuto
idoneo, mediante contratto temporaneo di servizio di durata non superiore a
dodici mesi e alle condizioni di cui all’articolo 36.
7. A parziale modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, la gestione
stralcio per la definizione delle pendenze residuali delle cessate gestioni di
autoservizi interurbani è affidata ad apposita struttura di progetto presso
l’Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, che vi provvede in autonomia
funzionale e organizzativa e avvalendosi della commissione già istituita in
applicazione della citata l.r. 37/1995 e da integrare con due dipendenti
regionali di categoria D3 del Settore legale e contenzioso e due dipendenti
regionali del Settore trasporti, dei quali uno di categoria D3 e uno di
categoria B3.
8. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di espletamento
delle procedure concorsuali di cui all’articolo 18 della l.r. 13/1999 è fatto
divieto di autorizzare concessioni di intensificazioni di programmi di
esercizio, ivi comprese quelle in via sperimentale, che comportino maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.
9. L’articolo 58 della
l.r. 9/2000 è abrogato.
10. Dopo il comma 1
dell’articolo 35 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 1
bis:
1
bis. La mancata sottoscrizione dei contratti ponte di servizio comporta
l’automatica decadenza dalle concessioni senza l’attivazione di alcun
procedimento amministrativo né alcun obbligo di comunicazione da parte dell’ente
concedente.
11. Il termine del 30
dicembre 2000 previsto dall’articolo 56, commi 10 e 13, della l.r. 9/2000, già
riferito al 30 giugno 2000 con l’articolo 35, commi 1 e 8, della l.r. 13/1999, è
ulteriormente differito non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
12. Al fine di
concorrere alle spese di trazione, carburante e risorse umane sostenute nel
periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2000 dalle aziende pugliesi esercenti
servizi di TPRL su gomma e assunti come servizi minimi ai sensi dell’articolo 36
della l.r. 13/1999, è iscritto con la presente legge di variazione apposito
stanziamento di lire 1 miliardo 300 milioni sul capitolo di nuova istituzione
552036 del bilancio regionale avente a oggetto Concorso straordinario per spese
correnti nel settore del TPRL. L’importo stanziato sarà erogato con apposita
deliberazione dirigenziale del Settore trasporti con il criterio importo
stanziato-fratto aut:chilometri complessivi ammessi-per aut.chilometri per
singola azienda esercente i servizi minimi di cui all’articolo 36 della l.r.
13/1999.
13. Alla spesa
derivante dall’attuazione del comma 12 si provvede mediante storno di lire 1
miliardo 300 milioni dal capitolo 552012 al capitolo
552036.
Art. 9(Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale
sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia (SEAP) –
SpA) 1. E’ autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi 824 milioni per la copertura della quota di
ricostituzione del capitale sociale della partecipata SEAP –
SpA.
2. Per le finalità di
cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento della somma di lire 10 miliardi
824 milioni.
3. Alla relativa spesa
si fa fronte mediante istituzione con la presente legge di variazione di
apposito stanziamento di pari importo sul capitolo 562014 del bilancio regionale
avente ad oggetto: Trasferimenti per ricostituzione del capitale sociale della
partecipata SEAP SpA (legge di variazione al bilancio di previsione
2000).
Art. 10(Trasferimenti dallo Stato delle risorse in edilizia
residenziale giacenti al 31 dicembre 1998) 1. Le risorse
finanziarie provenienti, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112 e in attuazione dell’articolo 2 dell’accordo di
programma sottoscritto in data 26 ottobre 2000 tra la Regione Puglia e il
Ministero dei lavori pubblici, dai fondi di edilizia agevolata giacenti al 31
dicembre 1998 sul conto corrente n. 20103 della Sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti, pari a lire 250.916.055.691, da accreditare in favore della
Regione Puglia sul conto corrente n. 22705 aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato, sono acquisite al bilancio regionale con imputazione al capitolo di
entrata di nuova istituzione 2057305 avente ad oggetto: Assegnazione fondi
dallo Stato per l’edilizia agevolata giacenti al 31 dicembre 1998 presso la
Cassa depositi e prestiti – (articolo 61, comma 1, d. lgs. 112/1998 – articolo 2
accordo di programma del 26 ottobre 2000).
2. I fondi di cui al
comma 1 sono, all’atto del trasferimento, portati a incremento degli
stanziamenti di bilancio dei seguenti capitoli di spesa e secondo
l’articolazione di seguito riportata:
a. quanto a lire 74 miliardi sul capitolo 491036 avente ad
oggetto Annualità in conto interessi concessi con leggi regionali sulla
casa;
b. quanto a lire 100 miliardi sul capitolo 1110050 avente
ad oggetto Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari;
c. quanto a lire 76.916.055.691 sul capitolo 491037 avente
ad oggetto Annualità in conto interessi concessi con leggi statali sulla casa –
anno corrente legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Al fine di
consentire l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e
infrastrutturale previsti dai Protocolli di intesa già stipulati con la
partecipazione della Regione Puglia ai sensi delle deliberazioni CIPE 10 gennaio
1995 e 28 giugno 1995, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
finanziamenti aggiuntivi ai Comuni interessati per la realizzazione degli
interventi di recupero delle periferie urbane. Le somme necessarie di edilizia
sovvenzionata, che non transitano dal bilancio regionale, a eccezione dei PRU,
sono prelevate dai fondi del programma di edilizia residenziale pubblica del
quadriennio 1992-95 e precedenti non ancora assegnati alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché da eventuali nuove disponibilità finanziarie
nel settore della edilizia residenziale pubblica.
Art. 11(Trasferimenti dallo Stato in edilizia residenziale
relativi all’annualità 1999) 1. I fondi erogati dallo Stato per l’edilizia
convenzionata agevolata ai sensi delle leggi 457/1978, 15 febbraio 1980, n. 25,
25 marzo 1982, n. 94, 11 marzo 1988, n. 67, relativi all’annualità 1999, sono
utilizzati, per la parte eccedente l’ammontare dei contributi statali necessari
al pagamento dell’annualità maturata nel medesimo anno, a copertura in entrata a
pareggio delle annualità maturate a favore degli istituti di credito
convenzionati e agli stessi erogate nel periodo dal 1991 al 1998 e, per
l’eventuale differenza, con imputazione al capitolo di entrata 2057000 quale
maggiore accertamento e al correlato capitolo di spesa 491037 quale maggiore
stanziamento.
Art. 12(Commissione
per la formazione delle graduatorie e per la mobilità) 1. Ai componenti le commissioni per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 5 della legge
regionale 20 dicembre 1984, n.54 è corrisposto dai Comuni un gettone di presenza
dell’importo di lire 150 mila lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta
il complesso dei lavori svolti nell’intera giornata anche se in tempi
frazionati.
Art. 13(Anticipazione IVA ai consorzi SISRI di cui alla legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 31) 1. I competenti uffici
regionali provvedono ad anticipare ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di
servizi reali alle imprese (SISRI) di cui alla l.r. 31/1986 le spese relative
all’IVA sostenuta con riferimento alla realizzazione degli interventi finanziati
con fondi dell’Unione europea, dello Stato o regionali e comunque gestiti dalla
Regione Puglia.
2. I Consorzi SISRI
provvedono alla restituzione delle somme anticipate entro sessanta giorni
dall’avvenuto previsto rimborso da parte dell’erario.
3. La presente legge
ha effetto su tutti i finanziamenti per opere gestite dalla Regione Puglia,
compresi quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in
vigore.
4. A garanzia della
restituzione alla Regione Puglia delle somme anticipate per IVA, i Consorzi
SISRI prestano apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari
alle somme di volta in volta erogate, da svincolare all’atto delle restituzioni
delle somme stesse.
5. La Ragioneria
provvede a tal fine ad attivare in stretta correlazione appositi capitoli di
bilancio di entrata e di spesa in partite di giro.
Art. 14(Disposizioni
in materia di lavori pubblici) 1. Le disponibilità finanziarie già impegnate, in
attuazione degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n.122, sui capitoli
di spesa 522050, 522060 e 594020 vengono destinate al pagamento delle annualità
di contributo relative agli interventi per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, è sorta obbligazione giuridicamente vincolante per
contratti con imprese esecutrici dei lavori. Il dirigente del Settore lavori
pubblici provvede con proprio provvedimento alle conseguenti sistemazioni
contabili.
Art. 15(Passività
pregresse delle Aziende di promozione turistica di Puglia) 1. Al fine di sostenere, sulla base delle previste
verifiche contabili effettuate dai commissari liquidatori ai sensi dell’articolo
24 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23, il pagamento delle passività
pregresse delle Aziende di promozione turistica (APT) di Puglia, viene iscritto
apposito stanziamento di lire 1 miliardo 750 milioni sul c.n.i. 4320 del
bilancio regionale avente a oggetto Pagamento passività pregresse delle APT di
Puglia (l.r. 23/1996 – legge di variazione bilancio 2000).
Art. 16(Disposizioni
in materia di impianti irrigui collettivi di proprietà
regionale) 1. La validità delle norme di cui all’articolo 7
della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32 è prorogata sino alla data di
entrata in vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e,
comunque, sino e non oltre il 31 dicembre 2001.
Art. 17(Integrazione
alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 in materia del demanio e del
patrimonio regionale) 1. Dopo il comma 2
sexies dell’articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6, è aggiunto
il seguente comma 2 septies:
2
septies. Gli oneri finanziari relativi
alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell’ex Istituto
regionale d’incremento ippico pugliese (IRIIP) in Castelluccio dei Sauri sono
fronteggiati con l’intero importo dei proventi rivenienti dall’alienazione del
complesso ‘ex SICEM’ in Foggia.
Art. 18(Modifica
alla l.r. 9/2000) 1. Il comma 1
dell’articolo 28 della l.r. 9/2000 è così riformulato:
1.
Al fine di favorire l’incremento occupazionale in tutto il territorio regionale,
la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli
enti locali i beni immobili regionali che si trovano nella disponibilità o
nell’uso degli stessi. L’incremento occupazionale deve essere documentato nella
istanza.
Art. 19(Disposizioni
all’Amministrazione provinciale di Lecce per il centro di formazione
professionale CNOS – Polivalente di Lecce) 1. Le disposizioni di
cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n.32 Trasferimento
all’Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale
CNOS – Polivalente di Lecce, già prorogate per l’anno 1999/2000 dall’articolo
24 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17, hanno validità anche per le
annualità 2000/2001 del Programma operativo regionale (POR) –
Puglia.
2. L’Amministrazione
provinciale di Lecce può utilizzare gli operatori del centro Polivalente ex CNOS
iscritti nell’albo o nell’elenco di cui all’articolo 26 della legge regionale 17
ottobre 1978, n. 54, alle proprie dipendenze, presso i Centri territoriali per
l’impiego di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19,
secondo la previsione contenuta nell’apposita misura del complemento di
programmazione per il Fondo sociale europeo (FSE) del POR Puglia 2000-2006. La
Giunta regionale emana al riguardo apposite specifiche direttive.
TITOLO 2NORME IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE,
CONTENIMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA SPESA SANITARIA
Art. 20(Disposizioni
in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria) 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 il comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale 5 giugno 1997, n.
16 è sostituito dal seguente:
6.
La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 8 sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, individua
le funzioni assistenziali oggetto di specifico progetto obiettivo da finanziarsi
in base al costo standard di produzione del relativo programma di assistenza. In
fase di prima attuazione i progetti obiettivo individuati ai fini del
finanziamento per costo standard di produzione sono i
seguenti:
a. assistenza a malattie rare;
b. allarme sanitario e trasporto in emergenza, nonché
funzionamento della centrale operativa;
c. trapianti d’organo, di midollo osseo e di
tessuto.
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 le tariffe in vigore per le prestazioni rese dalle Aziende
ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS),
di diritto pubblico e diritto privato, dagli ospedali dipendenti da enti
ecclesiastici, dai presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali (ASL) e
dalle strutture private provvisoriamente accreditate vengono ridotte di cinque
punti rispetto a quelle individuate per ciascuna tipologia di struttura dalla
deliberazione del Consiglio regionale n. 995 dell’8 marzo 1995 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Fino
all’approvazione da parte della Giunta regionale del documento di indirizzo
economico-funzionale del servizio sanitario regionale e del riparto del fondo
sanitario regionale per l’anno 2001, nei confronti delle strutture ospedaliere
pubbliche, equiparate e private di cui al comma 2, per l’anno 2001, sono
confermati i tetti di remunerazione fissati per le prestazioni a tariffa dalla
deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n.1832, ridotti del cinque
per cento.
4. Ai sensi
dell’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, è competenza dei Direttori generali delle ASL,
nell’ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, definire le
attività da potenziare e da depotenziare, nonché il volume massimo di
prestazioni, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, che le
strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria
locale si impegnano ad assicurare.
5. Le Aziende
sanitarie sono tenute all’osservanza di quanto previsto dalla programmazione
nazionale e regionale in materia di riduzione delle risorse finanziarie
destinate al livello assistenziale ospedaliero e degli attuali indici di
ospedalizzazione della assistenza sanitaria; le prestazioni eccedenti il
programma preventivo concordato vengono remunerate, sempre nei limiti
invalicabili del tetto di remunerazione contrattualmente
definito.
6. L’articolo 17 della
legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 7 dell’articolo 20 della
legge regionale 5 maggio 1997, n.16 sono abrogati.
7. I criteri e le
modalità per la remunerazione delle prestazioni sanitarie interessanti residenti
di altre Regioni e di altri Paesi resi dalle Aziende ospedaliere, dalle ASL,
dagli IRCCS pubblici e privati, dagli enti ecclesiastici e dalle strutture
private transitoriamente accreditate saranno determinati dalla Giunta regionale
nel documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale
per l’anno 2001.
8. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 le prestazioni in day-hospital erogate dalle strutture pubbliche ed
equiparate devono essere rese nel rispetto di protocolli preventivamente
autorizzati dalla Regione secondo la regolamentazione dettata con deliberazione
di Giunta regionale n. 2016 del 3 giugno 1998.
9. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2001, alle Aziende
sanitarie, ai sensi dell’articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre
1994, n.38 e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere
all’acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni in assenza
dell’autorizzazione regionale alla spesa, che può essere concessa unicamente nei
limiti delle assegnazioni finanziarie regionali.
10. Entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende
sanitarie devono riesaminare i contratti di consulenza tecnica, sanitaria e
amministrativa in vigore e richiedere alla Regione la conferma di quelli
ritenuti indispensabili per il funzionamento dei servizi; la conferma deve
essere effettuata osservando il criterio di utilizzare prioritariamente
dipendenti o servizi del servizio sanitario regionale e conseguentemente di
contrattare con le Aziende sanitarie pubbliche di appartenenza le relative e
necessarie consulenze.
Art. 21(Disposizioni
per l’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza
sanitaria) 1. Ai fini della
verifica e del miglioramento dell’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza
sanitaria e della remunerazione delle prestazioni dei soggetti erogatori presso
i quali si registrano frequenze di ricoveri inappropriati, vengono definiti i
seguenti standard:
a. per l’anno 2001 riduzione delle percentuali di
inappropriatezza rilevate con l’applicazione del progetto Protocollo di
revisione dell’uso dell’ospedale (PRUO) del venti per cento fino ai valori
soglia di inappropriatezza, del trenta per cento per l’intero ricovero e del
quaranta per cento per la giornata di ammissione di
ricovero;
b. per l’anno 2001 la remunerazione complessiva dei
soggetti erogatori che non realizzano l’obiettivo assegnato di cui alla lettera
a), o che alla terza fase del
progetto PRUO risultano comunque inadempienti rispetto all’obiettivo medesimo, è
abbattuta nella misura non
inferiore al 10 per cento.
2. La Giunta regionale
nel documento di indirizzo economico-finanziario del servizio sanitario
regionale per l’anno 2001 provvederà a definire ulteriori criteri e programmi
per migliorare l’appropriatezza delle prestazioni.
3. Le Aziende USL
hanno facoltà di verificare, ai fini della compensazione finanziaria, presso le
Aziende ospedaliere l’appropriatezza della durata dei ricoveri che eccedono
quella prevista dai relativi Diagnostic Related Group (DRG).
Art. 22(Prestazioni
erogate in regime di assistenza indiretta) 1. I rimborsi relativi
alle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta, in attesa
dell’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di
accreditamento istituzionale da parte del Ministero della sanità, ai sensi del
d. lgs. 229/1999, sono assicurati, per l’anno 2001, con le stesse modalità e
misure attualmente in vigore.
2. Gli accreditamenti
transitori delle strutture sanitarie e dei professionisti, in attesa
dell’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 o di
provvedimenti regionali in materia, sono prorogati per l’anno
2001.
Art. 23(Disposizioni
per le dotazioni organiche e il personale delle Aziende
sanitarie) 1. Le dotazioni
organiche delle Aziende sanitarie sono provvisoriamente rideterminate in misura
pari ai posti coperti al 31 agosto 2000, nonché ai posti per i quali alla stessa
data risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di
concorso negli inquadramenti giuridici ed economici in
atto.
2. Il numero dei
dipendenti in servizio delle Aziende sanitarie, sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato, entro e non oltre il 31 dicembre 2001 deve risultare
ridotto almeno del 2 per cento rispetto al numero dei dipendenti in servizio al
31 dicembre 1999.
3. Fino all’attuazione
di quanto previsto ai commi 1 e 2 è fatto divieto alle Aziende sanitarie di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere
all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno
vacanti.
4. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie non possono
effettuare assunzioni di personale a tempo determinato con esclusione di quelle
appartenenti al ruolo sanitario.
5. Sono portate a
termine per i posti messi a concorso le procedure di assunzione di personale dei
SERT di tutti i ruoli purchè ricompreso nella dotazione organica approvata dalla
Regione.
6. Gli oneri
finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche, di cui ai
commi 1 e 2, non devono comunque superare i limiti fissati dall’articolo 1,
comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 24(Vincoli
finanziari per i Direttori generali) 1. Le Aziende
sanitarie sono tenute ad approvare e trasmettere alla Regione i rendiconti
finanziari entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno successivo all’esercizio
finanziario a cui si riferiscono, nonché a rispettare i termini di
rendicontazione trimestrale previsti dalla l.r. 38/1994 e successive
modificazioni.
2. Fermo restando la
verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuarsi ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e del d. lgs.
229/1999, alle scadenze previste, l’accertamento di disavanzi di amministrazione
nelle Aziende sanitarie, rilevato il mancato adempimento da parte del Direttore
generale di quanto prescritto dalle leggi regionali nonché dai documenti di
indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2001, determina comunque la decadenza automatica
dello stesso, secondo quanto previsto dalle specifiche norme dell’articolo 3 bis
del d. lgs. 229/1999.
3. I Collegi dei
revisori dei conti delle Aziende sanitarie sono tenuti a riferire alla Regione,
con apposite relazioni scritte, obbligatoriamente e almeno trimestralmente, sui
risultati dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è
fondato sospetto di gravi irregolarità; sono tenuti inoltre a trasmettere alla
Regione, periodicamente e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria
relazione sull’andamento finanziario e sull’andamento dell’attività della ASL o
dell’Azienda ospedaliera.
4. Il mancato
adempimento di quanto disposto dal comma 3 comporta la decadenza del Collegio
dei revisori.
Art. 25(Prestazioni
specialistiche e ospedaliere erogate da soggetti privati provvisoriamente
accreditati) 1. A norma del d. lgs.
502/1992 e successive modificazioni di cui agli articoli 8 quater, quinquies e
sexies del d. lgs. 229/1999, i limiti di remunerazione per le prestazioni
interessanti l’assistenza specialistica e ospedaliera erogate da soggetti
privati provvisoriamente accreditati sono determinati, di norma annualmente,
nell’ambito del documento di indirizzo economico-funzionale che costituisce atto
di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia sanitaria della Regione
Puglia.
2. Nell’ambito delle
linee e dei limiti fissati dalla programmazione regionale, a norma dell’articolo
8 quinquies del d. lgs. 229/1999, alle Aziende sanitarie territoriali compete
l’individuazione dei soggetti interessati tra quelli di cui al comma 1 del
presente articolo, l’individuazione delle funzioni e delle attività da
potenziare e depotenziare, la definizione dei volumi, della tipologia e delle
modalità di erogazione delle prestazioni richieste, gli accordi contrattuali con
detti soggetti e la verifica del loro rispetto anche in materia di
appropriatezza delle prestazioni erogate.
3. Fino a diversa
deliberazione da parte della Giunta regionale, da adottarsi nell’ambito del
documento di indirizzo economico-funzionale in materia sanitaria per l’anno 2001
e triennale 2001-2003, nei confronti dei soggetti privati provvisoriamente
accreditati si applicano le disposizioni e i tetti di remunerazione previsti
dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n.
1832.
4. Le regressioni
tariffarie, nella misura e secondo le progressioni fissate dalla deliberazione
di Giunta regionale 15 luglio 1999, n.1003, trovano applicazione, sempre nei
limiti invalicabili del tetto massimo di remunerazione, a partire dal volume di
prestazioni complessivamente erogate nel 1998, fatti salvi i depotenziamenti già
determinati dal Direttore generale della ASL territorialmente
competente.
5. I Direttori
generali delle Aziende sanitarie controllano e remunerano le suddette
prestazioni nell’ambito del predetto ammontare di remunerazione e degli accordi
contrattuali da sottoscrivere.
6. A norma del comma 2
dell’articolo 8 quater del d. lgs. 229/1999, la mancata sottoscrizione da parte
dei soggetti interessati degli accordi contrattuali determina la sospensione
dell’esercizio di attività sanitarie in accreditamento nel servizio sanitario
regionale.
Art. 26(Disposizioni
e vincoli applicativi alla legge regionale 9 giugno 1987, n.
16) 1. Le risorse
finanziarie assegnate dalla Regione alle Aziende sanitarie per l’attuazione di
quanto disposto dall’articolo 46 della l.r. 9/2000 possono essere utilizzate
esclusivamente per gli operatori che alla data del 31 dicembre 1999 erano
adibiti per l’attuazione delle finalità di cui alla l.r.
16/1987.
2. Alle Aziende
sanitarie è fatto divieto di aumentare il numero degli operatori esistenti alla
data del 31 dicembre 1996 e adibiti per le finalità della l.r. 16/1987 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 27(Prime
disposizioni applicative dell’articolo 8 ter del d. lgs.
229/1999) 1. La verifica di
compatibilità del progetto per la realizzazione di strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’articolo 8 ter, comma 2, del d. lgs. 229/1999 è
effettuata da parte della Regione, oltre che nei casi di rilascio della
concessione edilizia di cui all’articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni,
anche nei casi di denuncia di inizio di attività ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, qualora le opere comportino
la modifica di destinazione di immobili o la manutenzione straordinaria o
revisione o installazione di impianti tecnologici finalizzati alla realizzazione
di strutture sanitarie o socio-sanitarie.
2. Il Comune
acquisisce la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione in
tutti i casi in cui le opere per le quali è stata rilasciata concessione
edilizia o presentata denuncia di inizio d’attività non sono iniziate alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le opere
pubbliche delle ASL e delle Aziende ospedaliere la deliberazione del Consiglio
regionale con la quale viene finanziato intervento ai sensi dell’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67 equivale alla verifica di compatibilità del
progetto da parte della Regione ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 ter
del d. lgs. 229/1999.
4. La Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, regolamenta il procedimento e individua gli standard di strutture o
capacità produttive per l’applicazione dell’articolo 8 ter, commi 2, 3 e 4, del
d. lgs. 229/1999.
Art. 28(Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico Oncologico di Bari: proroga
disposizioni transitorie di cui all’articolo 7 della legge regionale 4 maggio
1999, n. 17) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della l.r.
17/1999 sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 2001.
Art. 29(Disposizioni
in materia di trapianto - legge regionale 21 novembre 1996, n.
25) 1. I benefici di cui
alla l.r. 25/1996, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998,
n.14, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge si
applicano ai dipendenti della Regione Puglia e loro familiari conviventi che per
motivi istituzionali risultano residenti fuori regione.
2. Il termine
trapianto di cui all’articolo 1 della l.r. 25/1996 deve essere inteso nel senso
che, oltre al trapianto di interi organi, comprende ogni tipo di trapianto, ivi
compreso quello autologo, ovvero il trasferimento di materiale cellulare o
tessutale da una parte a un’altra del corpo di uno stesso
individuo.
3. Le somme spettanti,
non cumulabili con analoghi benefici eventualmente concessi dalla Regione di
residenza, sono erogate dalla ASL di provenienza residenziale dei dipendenti
regionali ed è rimborsata dalla Regione a carico del capitolo di spesa 781075
del bilancio autonomo.
TITOLO 3DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 30(Modifiche
alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22) 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 22 Trattamento di previdenza del personale
regionale e successive modifiche e integrazioni sono
abrogati.
Art. 31(Disposizioni
straordinarie per gli Istituti autonomi case popolari -
IACP) 1. Fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale di disciplina del nuovo ordinamento
degli enti regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e
del contestuale riordino dell’intera materia, con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, viene
nominato un Commissario straordinario per ciascun IACP.
2. Dalla data di
nomina del Commissario straordinario gli organi in carica cessano la loro
funzione, a eccezione del Collegio sindacale.
3. Il Commissario
straordinario assume i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione
dell’IACP e ha il compito di provvedere, entro diciotto mesi dalla data della
sua nomina, alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e
passivi dei rispettivi IACP, curando la predisposizione del relativo rendiconto
finale da inviare alla Giunta regionale.
4. Al Commissario
straordinario è corrisposto un compenso pari a quello previsto per il
Presidente.
Art. 32(Determinazioni urgenti in materia di Consorzi di
bonifica) 1. A far data dalla
pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia, cessano dalle funzioni gli organi statutari di gestione e di
amministrazione dei Consorzi di bonifica integrale di Puglia, a eccezione dei
Collegi sindacali.
2. Sino alla data di
entrata in vigore della legge regionale di riforma, e per non oltre sei mesi, i
Consorzi di bonifica sono amministrati da sei Commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. In sede di prima
applicazione della presente legge, sono sospese le procedure previste dalla
legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 in caso di commissariamento dei
Consorzi.
Art. 33(Comitato
tecnico consultivo – legge regionale 4 luglio 1997, n. 18) 1. I compensi previsti dall’articolo 3, comma 2,
della l.r. 18/1997 sono raddoppiati. Al segretario del Comitato compete un
gettone di presenza per ogni seduta pari al 50 per cento degli importi così come
sopra determinati.
Art. 34(Modifica
all’articolo 36, comma 1, della l.r. 9/2000) 1. Al comma 1 dell’articolo 36 (Contributo alla
Comunità montana Murgia tarantina) della l.r. 9/2000, dopo la parola
costituzione, la lettera e è sostituita con una virgola e dopo la parola
avvio sono aggiunte le parole e di gestione. ALL. OMISSIS
Disposizioni finali La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti di combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
|