Anno 2000
Numero 27
Data 15/12/2000
Abrogato No
Materia Commercio;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 22 dicembre 2000, n. 152. La presente legge è stata dichiarata urgente.
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Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 27

Modifica e integrazione alla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio".(1) 


(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003  che ha ridisciplinato la materia


Art. 1

(2) 


[1.   Nel titolo V della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 le parole di liquidazione e di fine stagione sono sostituite con la parola straordinarie .]



(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003  che ha ridisciplinato la materia


Art. 2

(3) 


[1.   Nel comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 24/1999, la data 7 gennaio è sostituita con 1° febbraio e la data 10 luglio è sostituita con 20 luglio.  ]


(3) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003  che ha ridisciplinato la materia


Art. 3

(4) 


  1. [Dopo l’articolo 19 della l.r. 24/1999, è inserito il seguente:

Art. 19 bis (Vendite promozionali)

1.        Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato nel tempo, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita salvaguardando la clausola del sottocosto.

2.        Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di Natale.

3.        La durata massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e non potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell’immediata precedente vendita promozionale.

4.        Per l’effettuazione della vendita promozionale, l’esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l’esercizio almeno cinque giorni prima dell’inizio della vendita indicando:

  1. la data di inizio e la durata della vendita;
  2. i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi;
  3. la sede dell’esercizio;
  4. le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti gli altri. ]


(4) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003  che ha ridisciplinato la materia


Art. 4

(5) 


  1. [Il titolo dell’articolo 20 della l.r. 24/1999 è sostituito con il seguente:

Disposizioni comuni per le vendite straordinarie.]



(5) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003  che ha ridisciplinato la materia


Art. 5

(6) 


[1.     Nel comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999, la congiunzione e tra le parole liquidazione e di fine stagione è sostituita con la virgola e subito dopo la parola stagione sono aggiunte le parole e promozionali.]


(6) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003  che ha ridisciplinato la materia


Art. 6

(7) 


  1. [Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999 è inserito il seguente:

1 bis.  E’ fatto obbligo all’esercente di esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando..]



(7) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003  che ha ridisciplinato la materia


Art. 7

(8) 


[1.   Nel comma 11 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999 sostituire le parole di liquidazione e sui saldi con la parola straordinarie.]


(8) Legge da ritenersi implicitamente abrogata in quanto la l.r. 24/99 è stata abrogata dall’ art. 28 della l.r. 11/2003  che ha ridisciplinato la materia


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.