Anno 2000
Numero 4
Data 28/12/2000
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicato nel B.U. Puglia 16 aprile 1997, n. 45.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Regolamento Regionale 28 dicembre 2000, n. 4

Aziende Faunistico - venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento. Revoca deliberazione G.R. n. 39 del 9 febbraio 2000.



IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE


- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1287 del 17/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Aziende Faunistico-Venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.

Revoca deliberazione G.R. n° 39 del 9 febbraio 2000;


- Vista la L.R. n° 27/98;


- Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sullAmministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000 prot.n. 06 così come di seguito riportata:
- Non riscontra vizi di legittimità in ordine allatto in oggetto n. 1287 del 17.10.2000;

- di annullare allart. 9 del Regolamento le parole e dalle direttive regionali;

- Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto regionale;

- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. lemanazione dei regolamenti regionali;


EMANA


il seguente Regolamento




Art. 1

Generalità.


1) Il presente regolamento, in attuazione dellart. 17 L.R. n. 27/1998 e dellart. 10 del Piano faunistico-venatorio regionale disciplina listituzione, la gestione ed il funzionamento delle Aziende faunistico-venatorie.

2) Le Aziende faunistico-venatorie, nel contesto della pianificazione del Territorio agro-silvo-pastorale, previsto dallart. 10 comma 5 della L. n. 157/1992 e dallart. 9 comma 6 della L.R. n. 27/1998, occupano quella parte ben definita di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata.

3) Le Aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di Concessione regionale, ai sensi dellart. 53 comma 9 L.R. n. 27/1998, sono istituite dalla Regione, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con riferimento alla fauna selvatica, migratoria e stanziale.

4) Al fine dellincremento naturale delle specie presenti o stazionanti allinterno della Aziende faunistico-venatorie, le stesse curano il mantenimento, lorganizzazione e il miglioramento degli habitat, anche attraverso ladozione di adeguate tecniche di coltivazione che favoriscano limpiego di prodotti chimici innocui o a bassa tossicità. 




Art. 2

Caratteristiche.


1) Il territorio agro-silvo-pastorale costituente lAzienda faunistico-venatoria e per luso che ne deriva dovrà contenere rilevanti caratteristiche ambientali e faunistiche e pertanto dette aziende sono classificate in:

* Boschive, quando i 2/3 della superficie è interessata a bosco di alto fusto e cespugliato;

* Non boschive, quando i 2/3 della superficie è a coltivazione diversificata;

* Palustri o vallive, quando i 2/3 della superficie è interessata da aree umide o lAzienda stessa è situata in territorio paludoso;

* Miste, quando la superficie presenta ambienti molto diversificati.

2) Le Aziende faunistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 Ha. per le vallive e a 300 Ha. per le altre e superiore a 1.500 Ha. e non possono estendersi complessivamente su una superficie superiore al 5% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale e hanno una durata di cinque anni.

3) Le Aziende faunistico-venatorie sono segnalate con tabelle recanti il nome dellazienda seguito dalla scritta Azienda faunistico-venatoria-caccia consentita ai soli autorizzati, poste a cura e a spese dei titolari delle aziende e con i criteri e le modalità previsti dallart. 20 L.R. n. 27/1998.

4) Le aziende faunistico-venatorie devono essere distanti tra loro almeno 1.000 mt., mentre le distanze dalle zone protette (oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione) devono essere a non meno di 300 mt., fatte salve le Aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della L.R. n. 27/1998.

5) Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di Azienda faunistico-venatoria la presenza nel territorio di autostrade o strade a rapido scorrimento. 




Art. 3

Autorizzazioni.


1) La domanda di istituzione dellAzienda faunistico-venatoria va presentata dallinteressato alla Regione Puglia - Assessorato alla Caccia - e alla Provincia - Assessorato alla Caccia, competente per territorio, che esprime il suo parere sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2) La concessione è deliberata dalla Giunta regionale, sentito il parere dellI.N.F.S. sullidoneità del territorio ai fini della riproduzione della fauna selvatica stanziale, indicata dal richiedente medesimo quale specie cacciabile, ed il parere del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale.

3) Gli interessati, allo scopo di ottenere la concessione devono allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:

a) cartografia (mappa catastale) in scala di minimo 1:25.000 dei territori costituenti lAzienda faunistico venatoria;

b) una relazione illustrante:

* le caratteristiche ambientali del territorio;

* la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;

c) elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene lesplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, lassenso si intende tacitamente rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dellAzienda faunistico-venatoria vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;

d) elenco delle specie di fauna selvatica stanziale per le quali si richiede lautorizzazione al prelievo venatorio;

e) le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con lindicazione delle specie ospitate e liberate annualmente e comunque entro e non oltre il 31 agosto;

f) il numero dei dipendenti dellAzienda incaricati della vigilanza di cui minimo una unità per ogni 500 Ha;

g) programma di conservazione, ripristino e miglioramento degli habitat idonei alla fauna stanziale e migratoria;

h) dichiarazione di non aver chiesto e ottenuto altre concessioni di Azienda faunistico-venatoria nella Regione;

i) regolamento interno di esercizio dellAzienda. In tale regolamento oltre alle modalità dellEsercizio dellAzienda deve essere contenuta la nomina di un Direttore al quale sarà rilasciata lautorizzazione, determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.  




Art. 4

Immissioni di fauna.


1) Le immissioni della fauna selvatica stanziale sono autorizzate dalle province alle quali compete il potere di controllo.

2) Il titolare dellAzienda faunistico-venatoria entro il 28 febbraio di ogni anno, presenta alla Provincia il piano annuale di consistenza, utilizzazione e ripopolamento di fauna selvatica stanziale.

3) Il piano contiene:

a) relazione sulla consistenza faunistica delle specie selvatiche stanziali presenti;

b) il programma di immissione per specie e per tipo di ambiente;

c) la previsione di utilizzazione della fauna selvatica riprodottasi, mediante piani di abbattimento.

4) Il titolare può produrre nellambito dellAzienda faunistico-venatoria, la specie di fauna stanziale, ammessa al prelievo nellAzienda stessa, necessaria alla realizzazione dei Programmi di ripopolamento.

 




Art. 5

Prelievi di fauna selvatica.


1) Il prelievo venatorio sulla fauna selvatica stanziale è ammesso esclusivamente sulle specie cacciabili ed autorizzate nella concessione e nei giorni consentiti dal Calendario venatorio in base al piano di abbattimento e di utilizzo di cui allart. 4.

2) Il prelievo venatorio della fauna migratrice è consentito per le specie cacciabili previste dal Calendario venatorio annuale e nel rispetto sia dei periodi consentiti che dei capi prelevabili giornalmente.

3) Il Piano di utilizzo e di abbattimento della fauna stanziale cacciabile non può superare il 60% della fauna stanziale presente nellAzienda faunistico-venatoria al termine del ciclo di riproduzione naturale e delle immissioni integrative effettuate.

4) Per partecipare al prelievo venatorio è necessario il permesso scritto rilasciato dal titolare dellAzienda faunistico-venatoria.

Il permesso è personale, non trasferibile, e valido per una giornata o per un periodo di tempo definito.

Il concessionario stabilirà un contributo economico, che sarà versato allAzienda, dallammesso al prelievo venatorio, quale partecipazione alle spese di gestione.

5) Il titolare dellAzienda faunistico-venatoria tiene un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia, nel quale sono annotati:

a) i giorni di caccia;

b) il nominativo, il numero del tesserino regionale e la Regione di provenienza della persona autorizzata allaccesso e quindi allattività venatoria;

c) le specie ed il numero dei capi abbattuti a fine giornata venatoria che comunque il cacciatore deve aver annotato sul Tesserino regionale.

6) Il Registro di cui al comma precedente sarà messo a disposizione, in qualsiasi momento, della Provincia per ispezione e/o verifiche annuali da parte della stessa.

I controlli possono essere effettuati, se ritenuto necessario, anche più volte nel corso di un anno. 




Art. 6

Attività Cinofila.


Nelle Aziende faunistico-venatorie è consentito lo svolgimento delle Prove Cinofile Nazionali ed Internazionali nel rispetto di quanto previsto dallart. 18 comma 7 L.R. n. 27/1998




Art. 7

Rinnovo-Cessazione-Revoca-Riperimetrazione.


1) Al fine del rinnovo della Concessione, il concessionario, sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente.

2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione dellAzienda faunistico-venatoria, nonché la dichiarazione del concessionario che i proprietari o gli aventi causa non abbiano effettuato la disdetta di cui al precedente art. 3 punto 3 lett. c);

3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta regionale entro la data di scadenza della Concessione.

Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la Concessione si intente tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purché sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale con le modalità dellart. 53 comma 9 L.R. n. 27/1998.

4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il concessionario abbia interposto ricorso, lattività venatoria è vietata sul territorio in contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

5) La Concessione dellAzienda faunistico-venatoria cessa nel caso:

a) il concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;

b) di rinuncia del concessionario;

c) di morte del concessionario senza che gli eredi o gli aventi diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi.

6) La revoca della Concessione è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dellAssessore regionale competente in materia, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del concessionario del presente regolamento, della normativa vigente e delle Direttive regionali su proposta della Provincia, territorialmente competente, deputata allattività di controllo.

7) Il concessionario può richiedere la riperimetrazione dellAzienda faunistico-venatoria per particolari esigenze legate alla consistenza della superficie riveniente da eventuali modifiche ambientali o da indisponibilità o nuove adesioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi ricadenti nellarea stessa. La Regione potrà autorizzare la riperimetrazione dopo aver acquisito i prescritti pareri secondo i termini e le modalità di cui al presente regolamento e della L.R. n. 27/1998




Art. 8

Sanzioni.


1) Per le violazioni del Calendario Venatorio si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n. 27/1998.

2) Per le violazioni del presente regolamento da parte del concessionario la Provincia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000. In caso di recidiva la Provincia chiederà alla Regione una sospensiva dellattività venatoria da uno a 3 mesi o in casi di estrema gravità della revoca della concessione. In tale ultima ipotesi dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comitato tecnico provinciale. 




Art. 9

Norme finali.


1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.