Anno 2001
Numero 14
Data 31/05/2001
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 1° giugno 2001, n. 80, Suppl. Vedi DGR n. 1562 del 23/10/2006
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Nessun allegato

Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 14

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003.(•) 


(•) Vedi la l. r. 7/2002, l’art. 28 art. 37.comma 2


TITOLO 1

NORME DI BILANCIO





Art. 1


1.         Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.

2.         Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2001.




Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


1.         Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.


Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)


1.         E’ autorizzato l’impegno delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2.         E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2001, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2. 




Art. 4

(Codifica regionale)


1.         La Ragioneria è autorizzata ad apportare d’ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività di intervento. 


Art. 5

(Quadro generale riassuntivo)


1.         E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001, di cui all’allegato 1 alla presente legge. 


Art. 6

(Elenco spese obbligatorie)


1.         Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell’elenco allegato 2 alla presente legge.


Art. 7

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)


1.         Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l’esercizio 2001 in lire 10 miliardi, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell’articolo 36 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni. 


Art. 8

(Fondo di riserva per spese impreviste)


1.         Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l’esercizio finanziario 2001 in lire 500 milioni, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell’articolo 37 della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni. 


Art. 9

(Fondo di riserva di cassa)


1.         Il fondo di riserva di cassa, determinato per l’esercizio finanziario 2001 in lire 235.112.705.580, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell’articolo 41 della legge di contabilità regionale.

[2.         All’articolo 41, comma 3, della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni sono soppresse le parole su parere della Commissione consiliare al bilancio.] (1) 



(1) Comma abrogato dall’art. 115 della l.r. 28/2001 


Art. 10

(Fondo per residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili)


1.         Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l’esercizio finanziario 2001 in lire 432 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell’articolo 71 della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

2.         E’ iscritto, inoltre, al capitolo 1121029, lo stanziamento di lire 82.408.515.799 quale importo residuato al 31 dicembre 2000 proveniente dall’attivazione della terza tranche di mutuo – già stipulato a termini dell’articolo 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68 sulla base delle condizioni di cui all’articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n.14 e dei criteri di utilizzazione di cui all’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 – destinato per lire 271.169.983.094 alla regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro il 31 dicembre 1992.

3.         Viene ancora istituito al capitolo 1121028 un fondo di lire 56.768.716.134 gestito a termini dell’articolo 71 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni e destinato alla regolarizzazione delle carte contabili con inclusione degli oneri connessi, non finanziabili con le risorse di cui ai commi 1 e 2, derivanti da provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria e originati da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31 dicembre 1992, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.

4.         L’Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giurisdizionali, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e modifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l’assenza di duplicazioni di pagamenti.




Art. 11

(Variazioni di bilancio – Autorizzazione alla Giunta regionale)


1.         La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le iscrizioni di cui all’articolo 43, comma 1, della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 2001. 


Art. 12

(Bilancio pluriennale)


1.         A norma dell’articolo 6 e seguenti della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2001-2003 nel testo allegato alla presente legge. 


Art. 13

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)


1.         Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l’anno 2001 le somme rispettivamente di lire 5,190 miliardi quale quota interessi, di lire 1,060 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 2,370 miliardi quali spese procedimentali e legali.

2.         La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti esecutivi per legge. 




Art. 14

(Patto di stabilità interno)


1.         E’ approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il prospetto dimostrativo del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001 di cui all’allegato 3 alla presente legge. 


Art. 15

(Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia)


1.         Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, per l’esercizio finanziario 2001, il disavanzo non potrà essere superiore a quello del 1999 aumentato del 3 per cento.

2.         Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi delle dismissioni mobiliari, e le uscite finali di parte corrente, effettivamente pagate, al netto degli interessi passivi. Tra le entrate finali non sono considerati i trasferimenti dalla Regione.

3.         I dati relativi agli esercizi finanziari 1999 e 2001 saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2001.

4.         Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento del disavanzo di cui ai precedenti commi.

5.         Eventuali sanzioni comminate alla Regione Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al suddetto patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi imputabile. 




TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO





CAPO 1

Disposizioni in materia sanitaria





Art. 16

(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)(•) 


1.        Al fine di provvedere al ripiano dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 1994 e al periodo concernente gli anni 1995–1999, in conformità con l’accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, la Giunta regionale, in aggiunta e in armonia con le misure e i provvedimenti già previsti dall’articolo 21 della legge regionale 9/2000, è autorizzata a contrarre con Aziende e Istituti di credito ordinario nonché con la Cassa depositi e prestiti un mutuo a copertura dei predetti debiti sanitari per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato.

2.      Ad avvenuta definizione, con apposito previsto decreto, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 e a conclusione, in particolare, delle operazioni di ricognizione e quantificazione dei debiti rimasti inestinti, il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima di venti anni.

3.      Le risorse finanziarie provenienti dallo Stato a ripiano dei disavanzi 1999 e retro, in attuazione del d.l. 17/2001, saranno introitate sul capitolo di entrata 2056610 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni liquidatorie 1994 e retro e sul capitolo di entrata 2056611 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle gestioni ordinarie 1995-1999.

4. Le risorse di cui al comma 3 saranno interamente utilizzate per i fini di cui al presente articolo attraverso l’attivazione degli appositi rispettivi capitoli di spesa 771082 e 771084.(2) 



(•) Vedi  anche l’art. 17 della l. r. 7/2002.
(2) Comma così modificato dalla l. r. 32/2001, art. 10, comma 8.


Art. 17

(Acquisto di beni e servizi)


1.         Al fine di realizzare l’acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, le Aziende sanitarie e ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, hanno l’obbligo, in attuazione e secondo i criteri di cui all’articolo 59 della l. 388/2000, di aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte le categorie merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

2.         Le Aziende di cui al presente articolo, ove disattendano la disposizione di cui al comma 1, devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette.

3.         I contratti per acquisto e forniture di beni e servizi stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel biennio 2001-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

4.         I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.

5.         Il termine di pagamento di cui al comma 4 si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresi il collaudo e la verifica, sono state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso sino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

6.         Al fine di pervenire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 62 della l. 388/2000, al conseguimento di risparmi di almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni entro il 31 dicembre 2001, le Aziende sanitarie e ospedaliere devono attivare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi utilizzati per le attività amministrative e sanitarie.

7.         Il mancato adempimento di quanto disposto ai precedenti commi costituisce motivo di decadenza automatica del Direttore Generale secondo quanto previsto dalle specifiche norme di cui all’articolo 3 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 




Art. 18

(Integrazione dell’articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000, n.28)(••) 


1.         Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, non sono interessati dalla riduzione del 2 per cento del personale i posti la cui istituzione è stata autorizzata con delibera della Giunta regionale n. 1241 del 3 ottobre 2000.

2.         Le Aziende sanitarie sono autorizzate a rinviare l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 alle prime procedure concorsuali bandite dopo aver attivato quanto disposto dall’articolo 23 della l.r. 28/2000. 



(••) Vedi anche la l. r. 32/2001 , art. 8.


Art. 19


Articolo rinviato dal Governo


CAPO 2

Disposizioni in materia di servizi sociali





Art. 20

(Risorse ai Comuni per gestione strutture assistenziali trasferite)


1.         Nelle more delle emanazioni delle disposizioni attuative della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse stanziate al capitolo 781035 continuano ad essere assegnate con i criteri di cui alle disposizioni previgenti. 


Art. 21

(Programma di interventi e di riparto per l’integrazione scolastica dei disabili)


1.         Il programma di interventi e di riparto di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell’articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10, è prorogato di un ulteriore anno.

2.         Le risorse finanziarie assegnate vanno utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall’articolo 46 della l.r. 9/2000 e dall’articolo 26 della l.r. 28/2000.

3.         Fermo restando la competenza degli enti locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, dipende funzionalmente dalle aziende USL. competenti per territorio, in ossequio a quanto già disposto dall’articolo 47 della l.r. 9/2000. Allo scopo, le Aziende USL stipulano protocolli d’intesa con gli enti locali che concorrono al finanziamento del servizio medesimo. 




Art. 22

(Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori)


1.         Alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del Centro regionale di documentazione sulla condizione dei minori, di cui all’articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10, si provvede, ai sensi dell’articolo 9 della medesima l. 10/1999, destinando la somma di lire 500 milioni mediante utilizzazione dello stanziamento di competenza del capitolo 786000.


CAPO 3

Disposizioni in materia di agricoltura e foreste





Art. 23

(Contributo agli organismi associativi per l’etichettatura delle carni bovine)


1.         Al fine di agevolare la realizzazione di un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del regolamento CE n.1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, con il quale è stato istituito un sistema di identificazione dei bovini relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, può essere concesso agli organismi associativi un contributo nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile dei progetti esecutivi presentati dai medesimi organismi.

2.         A tal fine, per l’anno 2001, viene istituito un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di lire 850 milioni. 




Art. 24

(Diritto di impianto di vigneti)


1.         La riserva regionale dei diritti di impianto di vigneti, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 28 dicembre 2000 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento CE n. 1493 del 17 maggio 1999, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo, è alimentata, oltre che dai diritti di nuovo impianto e reimpianto non utilizzati entro i termini indicati dal citato regolamento, anche dai diritti di reimpianto ceduti dietro corrispettivo dai produttori che li detengono all’amministrazione regionale.

2.         La Regione può concedere i diritti di impianto assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quaranta anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e, a titolo oneroso, ai produttori che intendono piantare vigneti per la produzione di vini di qualità.

3.         Al fine dell’acquisizione dei diritti di reimpianto a titolo oneroso alla riserva è istituito un capitolo di spesa, che ogni anno sarà alimentato dalle somme che saranno stabilite annualmente in sede di bilancio di previsione, nonché con i proventi derivanti dalla concessione dietro corrispettivo dei diritti d’impianto dei vigneti. 




Art. 25

(Disposizioni per la rinegoziazione dei tassi dei mutui agrari e fondiari)


1.         La Giunta regionale, ai fini dell’attuazione dell’articolo 128 – comma 5 – della l. 388/2000, può adottare, su proposta dell’Assessorato all’agricoltura, d’intesa con l’Assessorato al bilancio, un piano per procedere alla rinegoziazione con gli istituti di credito dei tassi dei mutui agrari e fondiari ancora in ammortamento.

2.         Le somme di concorso interessi economizzate possono concorrere, senza oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, al consolidamento di esposizioni debitorie delle aziende agricole, secondo un piano di interventi su cui dovrà essere preventivamente richiesto il parere di conformità dell’Unione europea, in attuazione degli orientamenti sugli aiuti di stato, di cui al documento 2000/C28/02 del 1° febbraio 2000.

3.         Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 potranno essere attuati ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall’articolo 128, comma 6, della citata legge 388/2000. 




Art. 26

(Assistenza alle azioni zootecniche)


1.         Alle Aziende zootecniche sottoposte a provvedimento sanitario di abbattimento dell’intera mandria aziendale, a seguito di accertamento positivo alla BSE, è concesso, per l’anno 2001, un contributo straordinario per il fermo aziendale nella misura massima di lire 1 milione 500 mila/U.B.A. Per l’esercizio finanziario 2001 si provvederà con lo stanziamento previsto al capitolo 111140 Contributi per l’assistenza tecnica per azioni zootecniche. 


Art. 27

(Modifica del regolamento regionale 9 dicembre1983, n. 3)(••) 


1. L’articolo 9 del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3, attuativo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, è così modificato:

Art. 9. I pagamenti disposti dalla Regione Puglia in favore dei Consorzi di bonifica, per la esecuzione degli interventi affidati in concessione ai medesimi, avverrà a stati di avanzamento.

E’ data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia la liquidazione – in nome e per conto dei medesimi – degli stati di avanzamento lavori, degli stati revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e occupazionali nonché degli interessi legali e moratori, alle imprese esecutrici dei lavori e/o agli aventi titolo.

La liquidazione della rata di saldo, pari al 10 per cento dell’importo di concessione, escluso quello delle spese generali, avverrà con le modalità di cui sopra, ad approvazione degli atti di collaudo, previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli altri beni interessati all’esecuzione delle opere.

Le spese generali saranno liquidate – contestualmente agli stati di avanzamento – direttamente ai Consorzi concessionari e le relative somme saranno accreditate sui c/c in essere presso i tesorieri dei Consorzi medesimi.

La liquidazione della rata di saldo sulle spese generali, nella misura del 10 per cento dell’importo previsto in concessione, avverrà contestualmente alla chiusura del rapporto di concessione.

Resta fermo l’obbligo, da parte dei Consorzi concessionari, di sottoporre gli stati di avanzamento, per la successiva liquidazione, al parere e controllo degli organi tecnici regionali.

2. L’articolo 10 del regolamento regionale 3/1983 è abrogato.]



(••) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1, lett. h)


Art. 28

(Modifica articolo 7 legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25)


1.         La lettera k) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2000 n. 25, è così sostituita:

k) la rilevazione catastale, statistica e ricognitiva degli immobili facenti capo ai Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su detti immobili. 




Art. 29

(Disposizioni in materia forestale)  (••)   (3) 


[1.         Il taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte della Regione tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti delegati, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18.

2.         Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

3.      La domanda di autorizzazione al taglio, da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del suddetto lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà anche all’identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a rilasciare attestazione sull’avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso.]



(••) Vedi  anche l’art. 37, comma 2, della l. r. 7/2002.
(3) Articolo abrogato dalla l.r. n. 1/2023, art. 44, comma 1, lett. d)


Art. 30

(Tutela paesaggistica alberi)(••) 


1.         E’ istituito l’Albo dei monumenti vegetazionali, nel quale sono iscritti, con le loro caratteristiche fitologiche e panoramiche, gli alberi, di qualsiasi essenza, anche in forma isolata, che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Alla formazione e aggiornamento dell’Albo provvede l’Assessorato regionale all’ambiente su segnalazione degli Ispettorati regionali forestali, nella loro funzione di vigilanza e accertamento, nonché degli enti pubblici infraregionali, delle associazioni ambientalistiche e di singoli privati.

2.         E’ fatto divieto di spiantare gli alberi di cui al comma 1, se non per motivi eccezionali, quali la morte degli stessi o gravi fitopatie.

3.         L’espianto è subordinato all’autorizzazione degli Ispettorati forestali della Regione Puglia, cui l’autore dell’espianto presenta domanda corredata di relazione tecnica sulle caratteristiche fitologiche dell’albero, della mappa catastale dell’area interessata e di fotografie panoramiche dell’albero.

4.         La violazione delle presenti norme comporta una sanzione di lire 5 milioni per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali. 



(••) Articolo così sostituito dalla l.r. 14/2007, art. 18 . Vedi anche l.r. 19/2003, art. 12.  


Art. 31

(Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di foreste)(4) 


[1.         Le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio1972, n. 11 e dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e della l.r. 18/2000, sono esercitate anche dagli Ispettorati forestali della Regione Puglia.

2.         A tal fine i dipendenti con qualifica pari o superiore alla categoria C1 dell’Ispettorato regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nel limite del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 57 del codice di procedura penale.

3.         Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2, per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa. ]



(4) Articolo abrogato dalla l.r. n. 1/2023, art. 44, comma 1, lett. d).


Art. 32

(Integrazione della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e successive modificazioni in materia di usi civici e terre incolte)


1.         L’articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, così come integrato e modificato dall’articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 e dalla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 35, è sostituito dal seguente:

Art. 9

1. Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o alienazione sono destinati all’incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.

2. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri.

3. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l’autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, con conseguente legittimazione dell’occupazione, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l’avente diritto ai sensi dell’articolo 9 della stessa l. 1766/1927 versi al Comune il valore dell’area stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta regionale. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo quando il procedimento è dichiarato di interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici per attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata.

5. Per l’autorizzazione regionale all’alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico l’assegnazione a categoria di cui all’articolo 11 della l. 1766/1927 viene effettuata contestualmente all’atto di autorizzazione.

6. La Giunta regionale può delegare le funzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 al Comune interessato.

7. Gli strumenti urbanistici già approvati dalla Giunta regionale sotto la condizione sospensiva della definizione della procedura di sdemanializzazione sono definitivamente approvati e le procedure di sdemanializzazione procedono secondo le previsioni della presente legge.




CAPO 4

Disposizioni in materia di coordinamento delle politiche comunitarie





Art. 33

(Fondo per la gestione dei programmi comunitari)


1.         E’ istituito il fondo per la gestione dei programmi comunitari, iscritto al cap. 1110055 del corrente anno finanziario, per far fronte, ai sensi della normativa vigente, alle spese per le indennità collegate a specifiche funzioni e responsabilità nell’ambito dell’organizzazione e delle procedure per l’attuazione dei programmi comunitari.

2.         Il fondo è dotato di lire 1.334.109.061 e può essere incrementato dalle ulteriori disponibilità rivenienti dalle restituzioni alla Regione e dalla contabilità finale a valere sul Programma Integrato Mediterraneo e sul Programma Operativo Plurifondo 1991-1993.

3.         I prelevamenti dal fondo avvengono, su richiesta dell’Area di coordinamento delle politiche comunitarie, con atto deliberativo adottato dalla Giunta regionale. Il medesimo atto definisce la destinazione delle risorse e la loro utilizzazione. 




Art. 34

(Modifica alla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13)


1. All’articolo 27, comma 4, della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 la parola titolarità è sostituita dalla parola regia.


CAPO 5

Disposizioni in materia di edilizia residenziale





Art. 35

(Rinegoziazione dei tassi in edilizia regionale agevolata)


1.         Le disposizioni di cui all’articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano, con decorrenza dal 1° luglio 1999, anche ai mutui contratti da operatori pubblici e privati, beneficiari del concorso regionale nel pagamento degli interessi, ai sensi delle leggi regionali di incentivazione edilizia.

2.         L’estinzione anticipata dei mutui fondiari edilizi assistiti da contributi regionali in conto interessi non è soggetta a preventivo nulla-osta da parte della Regione. L’istituto di credito mutuante comunica alla Regione l’avvenuta estinzione per le competenti annotazioni contabili.

3.         Al fine del miglioramento dell’informatizzazione del Settore edilizia residenziale pubblica (ERP) e della dotazione strumentale di apparecchiature informatiche idonee a consentire le operazioni di riscontro incrociato con gli istituti di credito convenzionati, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da imputare al c.n.i. 411170 avente a oggetto Miglioramento informatizzazione e dotazione strumentale apparecchiature informatiche – Settore ERP.




CAPO 6

Disposizioni in materia di trasporti





Art. 36

(Disposizioni per il settore trasporti)(••) 


1. Per lesercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità , qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché  per lesercizio dellattività di controllo da parte delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per autobus. Km, treni. Km o eli. Km:

1) servizi competenza regionale

AUTOBUS.KM 1000 (mille

TRENI.KM 1000 (mille)

ELI.KM 1000 (mille)

Contributo annuale

Euro per 1000 Km

da 0               a        500.000 Km

da 500.001    a     1.000.000     ”

da 1.000.001 a     2.000.000   ”

da 2.000.001 a     3.000.000   ”

da 3.000.001 a     4.000.000   ”

da 4.000.001 a     5.000.000   ”

oltre                     5.000.000    ”

da 0               a        500.000 Km

da 500.001    a     1.000.000     ”

da 1.000.001 a     2.000.000   ”

da 2.000.001 a     3.000.000   ”

da 3.000.001 a     4.000.000   ”

da 4.000.001 a     5.000.000   ”

oltre                     5.000.000    ”

da 0        a        500.000 Km

4,38

3,87

3,35

3,09

2,58

2,06

1,54

2) servizi di competenza degli enti locali, per autobus.Km. 1000:

AUTOBUS.KM 1000 (mille

Contributo annuale

Euro per 1000 Km

da 0               a        500.000 Km

da 500.001    a     1.000.000   ”

da 1.000.001 a     2.000.000   ”

da 2.000.001 a     3.000.000   ”

da 3.000.001 a     4.000.000   ”

da 4.000.001 a     5.000.000   ”

oltre                     5.000.000    ”

2,06

1,80

1,54

1,29

1,03

0,51

0,25

2. Per autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze sviluppate in un anno solareda una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio dei servizi gestiti.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il 60 per cento,entro il 31 maggio e, per il restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il relativoimporto è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di servizio.



(••) Articolo così sostituito dalla l.r. 31/2001, art. 2


Art. 37

(Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)(••) 


[1.         Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è inserito il seguente comma 2 bis:

2 bis. Ove i piani provinciali di bacino (PPB) non siano approvati dai competenti Consigli provinciali entro il 31 ottobre dell’anno 2001, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico degli stessi.

2.         Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

4. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti affidanti o concedenti, sentite le rappresentanze regionali dell’UPI, dell’ANCI, dell’UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni sindacali, in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l’eventuale recupero delle differenze in caso di scostamento dal tasso effettivo di inflazione in misura maggiore del 50 per cento. L’incremento decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento di un anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente derivanti dall’applicazione della presente norma sono a carico dei rispettivi enti affidanti o concedenti.

3.         Al quarto rigo del comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 13/1999 dopo la parola categorie sono aggiunte le parole e singoli soggetti.

4.         Il termine del 30 giugno 2001, di cui al comma 3 dell’articolo 56 della l.r. 9/2000, per l’approvazione del piano triennale dei servizi (PTS) è differito al 31 dicembre 2001. ]



(••) Articolo abrogato dalla l. r. 18/02, art. 38


Art. 38

(Possesso idoneità professionale)


1.         Il responsabile dell’esercizio dei servizi di pubblico trasporto di persone gestiti in economia dagli enti locali deve possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. 


Art. 39

(Interventi per la mobilità ciclistica)


1.         E’ autorizzata la spesa di lire 900 milioni per interventi finalizzati alla promozione della mobilità ciclistica, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n.366, con onere a carico del c.n.i. 0552038. 


CAPO 7

Disposizioni in materia di lavoro e cooperazione





Art. 40

(Ridefinizione delle procedure previste dalla legge regionale 26 marzo 1985, n. 9)


1.         L’istituto della revoca del contributo erogato e il successivo recupero è disposto solo per i seguenti casi:

  1. mancata rendicontazione delle somme erogate, considerando ammissibili anche le spese riconosciute dal comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; in caso di parziale rendicontazione si procederà al recupero della quota non rendicontata;

b.   gravi irregolarità amministrative che siano state già sanzionate penalmente.

2.         In tutti gli altri casi viene applicato, d’ufficio, l’istituto della cessazione, a condizione che venga sottoscritta la chiusura dell’eventuale contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese in relazione alla legge regionale 9/1985, con compensazione delle spese legali.

3.         E’ abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.  




CAPO 8

Disposizioni in materia di formazione professionale





Art. 41

(Amministrazioni provinciali)  (••) (•) 


[1.       Le Amministrazioni provinciali possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative per l’utilizzo, presso i Centri territoriali per l’impiego di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, secondo la previsione contenuta nell’apposita misura del “complemento di programma” per il FSE del POR 2000 – 2006, degli operatori che alla data dell’entrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 risultavano iscritti nell’albo o nell’elenco di cui all’articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n.. 54, soppresso con la predetta legge.(5) 

2.         La Giunta regionale emana al riguardo apposite, specifiche direttive.  ] 



(•) Art. abrogato dalla l.r. 29/2018, art. 19, comma 1, lett. b).
(••) Vedi anche la l. r. 27/2001
(5) Comma così sostituito dalla l.r. 32/2001, art. 27


CAPO 9

Disposizioni in materia di riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP(•) 




(•) Capo, con art. 42, 43, 44, 45 e 45 bis,  Abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì bis, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.


Art. 42

(Modifica articolo 20 legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)(•) 


[1.         Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono aggiunti i seguenti comma:

1 bis. Per il perseguimento dei fini indicati nel comma 1 e nell’articolo 28, comma 1, della l.r. 9/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili, terreni e fabbricati, finitimi e/o adiacenti ad aree oggetto di interventi artigianali e/o turistici ricadenti in patti di area, in contratti di programma e/o in iniziative a questi collegati.

1 ter. L’alienazione degli immobili ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1 bis ha luogo direttamente in favore dei soggetti attuatori che ne fanno richiesta, con le procedure previste dall’articolo 26 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, senza l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 28, comma 2, della medesima l.r. 27/1995.

1 quater. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 1 bis ha luogo sotto l’espressa e accertata condizione che i soggetti attuatori devono eseguire il programma costruttivo entro il limite massimo determinato dal contratto, fatte salve le eventuali proroghe concesse nell’ambito della contrattazione programmata.

1 quinques. L’inosservanza del rispetto della condizione di cui al comma 1 quater è motivo di retrocessione dell’immobile, nel nuovo stato di fatto e di consistenza, in favore della Regione, senza aggravio di spesa e di oneri in genere.

1 sexies. In presenza di più richieste relative al medesimo cespite viene privilegiato l’intervento che garantisce il complessivo maggior livello occupazionale in relazione all’investimento. ]



(•) Capo, con art. 42, 43, 44, 45 e 45 bis,  Abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì bis, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.


Art. 43

(Modifiche alla l.r. 20/1999)   (••) (•) 




(•) Capo, con art. 42, 43, 44, 45 e 45 bis,  Abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì bis, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.
(••) Articolo successivamente integrato dalla l.r. 4/2003, art. 19 è riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 20/99


Art. 44

(Dichiarazione di estinzione dell’ex ERSAP) (•) 


[1.         In attuazione di quanto previsto dall’articolo 36, comma 5, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, così come modificata dalla legge regionale 13 aprile 1994, n. 13 e in considerazione dell’intervenuta prevista approvazione del relativo piano di liquidazione da parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 225 del 28 ottobre 1997, il già soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) viene dichiarato estinto.

2.         La Regione Puglia succede all’ERSAP nei rapporti attivi e passivi non ancora esauriti.

3.         I beni mobili e immobili di cui l’ex ERSAP era titolare sono a tutti gli effetti acquisiti al demanio e patrimonio della Regione Puglia.

4.         Il completamento delle attività connesse alle funzioni già esercitate dall’estinto ERSAP sono portate a definizione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il Settore riforma fondiaria – Ufficio stralcio ex ERSAP, già istituito con legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

4 bis.   La trascrizione e la voltura catastale in favore della Regione Puglia di immobili ex ERSAP è richiesta ai competenti uffici dell’Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. ] (6) 



(•) Capo, con art. 42, 43, 44, 45 e 45 bis,  Abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì bis, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.
(6) Comma così aggiunto dall’art. 30 della l.r. 7/2002


Art. 45 bis

(•) 


[1.    La Regione procede alla alienazione degli immobili non destinati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Sin d’ora, per gli immobili indicati dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, non alienati alla data di entrata in vigore della presente legge, gli immobili stessi, previa diffida al perfezionamento, entro novanta giorni dalla notifica delle procedure di alienazione in favore degli Enti destinatari, indicati nel citato articolo 20, comma 1, della l.r. 20/1999, possono essere alienati con le procedure dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; le attività dei Ministeri ivi descritte vengono svolte dalla Giunta regionale. ]

(•) Articolo così aggiunto dall’art. 30 della l.r. 7/2002   
(•) Capo, con art. 42, 43, 44, 45 e 45 bis,  Abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì bis, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.


CAPO 10

Accordi di programma risorse idriche





Art. 45

(Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società miste)(•) 


1. Persistendo le condizioni di grave crisi finanziaria, è autorizzata la possibilità, da parte del dirigente competente, previa verifica della capacità di rimborso, di prevedere il rientro del residuo debito per sorte capitale in rate costanti annuali per un periodo massimo di dieci anni con l’applicazione di interessi pari al tasso legale vigente. Potranno essere intraprese eventuali azioni esecutive solo dopo il mancato pagamento di almeno due rate consecutive.

2. Le azioni giudiziarie ed esecutive in corso intraprese dall’ex ERSAP e/o Assessorato all’agricoltura sono sospese nei confronti dei soggetti interessati la cui domanda sia stata accolta. 



(•) Articolo sostituito dalla l.r. n. 1/2016, art. 63. il testo originario era così formulato:"1.         In considerazione delle condizioni di grave crisi finanziaria in cui versano attualmente numerose società e cooperative agricole e della impossibilità per le stesse di restituire le anticipazioni a suo tempo concesse dall’ex ERSAP e/o dall’Assessorato all’agricoltura della Regione Puglia e della conseguente avvenuta attivazione nei loro confronti delle procedure esecutive di recupero, viene attribuita ai predetti organismi che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di restituire le somme anticipate nella misura della sola sorte capitale.2.         Alle società e cooperative che si avvalgano di detta facoltà la Giunta regionale è autorizzata a concedere un piano di rientro frazionato con versamenti in quote annuali per un periodo massimo di venti anni e con l’applicazione di un tasso annuo dell’1 per cento. 3.         Sulle somme restituite in contanti all’atto della sottoscrizione del piano di rientro sarà praticata una riduzione del 5 per cento. 4.         I provvedimenti autorizzativi della Giunta regionale di cui al comma 2 sono trasmessi per conoscenza alla Commissione consiliare permanente Bilancio."


Art. 46

(Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società miste)(•) 


1. Persistendo le condizioni di grave crisi finanziaria, è autorizzata la possibilità, da parte del dirigente competente, previa verifica della capacità di rimborso, di prevedere il rientro del residuo debito per sorte capitale in rate costanti annuali per un periodo massimo di dieci anni con l’applicazione di interessi pari al tasso legale vigente. Potranno essere intraprese eventuali azioni esecutive solo dopo il mancato pagamento di almeno due rate consecutive.

2. Le azioni giudiziarie ed esecutive in corso intraprese dall’ex ERSAP e/o Assessorato all’agricoltura sono sospese nei confronti dei soggetti interessati la cui domanda sia stata accolta. 

(•) Art. sostituito dalla l.r. 1/2016, art.63, comma 1.


Art. 47

(Modifica all’articolo 12 della l.r. 13/2000)


1.         L’articolo 12 della l.r. 13/2000 Procedure per l’attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006 è sostituito dal seguente:

Art. 12 (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

1. In attuazione dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituito presso il Settore programmazione il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

2. Il Nucleo svolge i compiti attribuiti dalla l. 144/1999, dal Quadro comunitario di sostegno – Italia, ob. 1, 2000-2006, e dal POR. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze e ritardi dell’Amministrazione rispetto alle procedure e alle scadenze stabilite dal POR, può affidare al Nucleo stesso i poteri sostitutivi che si rendessero necessari.

3. Il Nucleo, presieduto dal dirigente del Settore programmazione, è composto da dirigenti regionali e da un massimo di dieci esperti esterni di adeguata e comprovata competenza tecnica nelle seguenti specializzazioni:

   a. analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale;

   b. valutazione e monitoraggio di programmi, progetti e studi di fattibilità;

   c. project management di progetti complessi;

   d. diritto amministrativo;

   e. materie economiche.

4. Il nucleo esprime il proprio parere sui progetti di investimento di importo netto superiore a lire 10 miliardi ritenuti ammissibili nell’ambito delle misure del POR.

5. Il Nucleo stabilisce in un proprio regolamento i principi e le modalità secondo cui esplicherà le attività di propria competenza.

6. La Giunta regionale nomina i componenti del Nucleo e contestualmente ne determina i compensi prevedendo che non meno del 20 per cento del compenso stesso sia commisurato al raggiungimento, da parte della Regione Puglia, dei requisiti di premialità previsti dal Quadro comunitario di sostegno.

7. Per il triennio 2001-2003 gli esperti di cui al comma 3 possono essere reclutati tra il personale in servizio presso l’Unità di Valutazione (UVAL) del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.




Art. 48

(Cofinanziamento regionale – Programma Tetti fotovoltaici)


1.         Al fine di provvedere al cofinanziamento regionale del Programma Tetti fotovoltaici di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 16 marzo 2001, è istituito il capitolo di spesa 636020, avente a oggetto Cofinanziamento regionale Programma Tetti Fotovoltaici d.m. ambiente 16 marzo 2001 (legge bilancio 2001) con uno stanziamento di lire 1 miliardo.

2.         Con le modalità previste dall’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente del 16 marzo 2001, sono concessi contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici installati in strutture edilizie pubbliche e private e collegate alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione. 




CAPO 11


Soppressione strutture organizzative


Art. 49

(Soppressione strutture organizzative regionali)


1.         L’Ufficio trasporti eccezionali previsto all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1986, n.14, è soppresso.

2.         La Commissione regionale prezzi e relativo Ufficio di segreteria previsti dall’articolo 4, commi 1 e 4, della legge regionale 5 settembre 1977, n.29, sono soppressi. Le relative funzioni sono svolte dall’Assessorato regionale ai lavori pubblici.

3.         L’Ufficio emigrazione e l’Ufficio immigrazione previsti dall’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2000, n.23 sono soppressi. Le relative funzioni rimangono assegnate al Settore politiche migratorie.

4.         Le funzioni residuali degli uffici provinciali dell’Assessorato alla sanità previsti dall’articolo 38, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, abrogata dalla legge regionale 13 agosto 1998, n.28, sono svolte dall’Assessorato regionale alla sanità.  




CAPO 12

Invalidi civili





Art. 50

(Contributo enti fieristici)


1.         Per gli enti fieristici a carattere regionale previsti dall’articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n.22, di Foggia e Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2001, al capitolo 352026, lo stanziamento di lire 900 milioni come di seguito articolato:

  1. per l’ente fiera di Foggia lire 800 milioni;

b.   per l’ente fiera di Francavilla Fontana lire 100 milioni.




CAPO 13

Invalidi civili





Art. 51


1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione dallarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di invalidi civili sono esercitate dalla Regione mediante la stipula di convenzione con lIstituto nazionale di previdenza sociale di cui allarticolo 80, comma 8, della L. n. 388/2000.

2. Sino alla stipula della convenzione di cui al comma 1 le funzioni in materia di invalidi civili continuano a essere esercitate dai comuni ai sensi dellarticolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96



(••) Il presente articolo era stato in un primo momento sostituito dalla l.r. 32/2001, art. 23. Successivamente detto art. 23 è stato abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 22, comma 1(come sostituito con avviso di rettifica pubblicato nel Bur. 46/ 2008) il cui secondo periodo ha disposto il ripristino della vigenza del testo originario del presente articolo (come sopra riportato).


CAPO 14

Disposizioni in materia di turismo





Art. 52

(Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2000, n.24)


1.         Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 è soppresso.

 ALLEGATI OMESSI