Anno 2001
Numero 23
Data 10/08/2001
Abrogato
Materia Industria;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 27 agosto 2001, n. 129
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Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 23

Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3 "Disciplina dei regimi regionali di aiuti".(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004, art. 6


Art. 1

(2) 


1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2001, n.3, è sostituito dal seguente:

1. La presente legge disciplina l’applicazione dei regimi regionali di aiuto nell’ambito dell’ordinamento della Regione Puglia e ne fissa le linee guida in materia, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, ai sensi del regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; del regolamento (CE) n.68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; e del regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE) del 13 gennaio 2001.

2.  Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 3/2001 è soppressa la lettera b).



(2) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004art. 6


Art. 2

(3) 


1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001.



(3) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004art. 6


Art. 3

(4) 


1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r.3/2001 è sostituito dal seguente:

3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno revocate e si provvederà al recupero delle somme anticipate, nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.



(4) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004art. 6


Art. 4

(5) 


1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente.

1. La Giunta regionale procede a rendere operativi i regimi di aiuto attraverso la emanazione e pubblicazione di regolamenti attuativi e/o bandi pubblici nei quali vengono dettagliatamente stabilite le condizioni e le modalità di accesso all’aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie alla effettiva applicabilità del regime, nonché nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento (CE) n.70/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001.



(5) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004art. 6


Art. 5

(6) 


1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo si applica la tipologia di aiuto del contributo in c/esercizio nella misura del 50 per cento del costo di acquisto dei servizi, a condizione che tali servizi non presentino carattere di continuità e/o periodicità o siano connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese. In ogni caso, tale livello di contribuzione potrà essere applicato a programmi triennali, anche integrati, di spesa per servizi di cui al comma 3, di importo non superiore a 100 mila Euro.



(6) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004art. 6


Art. 6

(7) 


1.L’articolo 7 della l.r. 3/2001 è abrogato.

(7) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004art. 6


Art. 7

(8) 


1.Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

7. Le premialità di cui al comma 6 sono concesse a condizione che l’intensità totale netta non superi il 75 per cento. Tali maggiorazioni si applicano a condizione che l’investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno cinque anni e che il beneficiario contribuisca con almeno il 25 per cento del finanziamento stesso. Inoltre le premialità potranno essere modificate ogni anno dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario del bilancio pluriennale.



(8) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004art. 6


Art. 8

(9) 


1. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 3/2001 è sostituita dalla seguente:

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino al 50 per cento del totale degli altri costi ammissibili.

1.Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

4. L’intensità massima di aiuto per quanto attiene gli interventi di formazione specifica è pari al 40 per cento delle spese ammissibili con una ulteriore percentuale del 10 per cento nel caso di beneficiari rappresentati da categorie più deboli di lavoratori.

2.Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

5. Gli aiuti previsti al comma 1, lettera b), sono conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE) n.68/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001.



(9) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004art. 6


Art. 9

(10) 


1.Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r.3/2001 è sostituito dal seguente:

1. Alle imprese beneficiarie è consentito il cumulo tra più regimi di aiuto, rispetto allo stesso programma di investimento, fino alla concorrenza della soglia massima del 35 per cento ESN maggiorato del 15 per cento ESL, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2 e dalle disposizioni di legge nazionali in materia di cumulabilità delle diverse tipologie di aiuto.



(10) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004art. 6


Art. 10

(11) 


1.Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r.3/2001 è sostituito dal seguente:

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria ‘de minimis’ saranno concessi nel rispetto delle condizioni tutte previste nel regolamento CE n.69/2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001.



(11) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004art. 6


Art. 11

(12) 


1.L’articolo 15 della l.r. 3/2001 è sostituito dal seguente:

1. Ai sensi dell’articolo 3 dei regolamenti (CE) nn.68/2001, 69/2001 e 70/2001, agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione dopo la pubblicazione sulla GUCE, a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa.



(12) Legge abrogata dalla l.r. 10/2004art. 6