Anno 2001
Numero 31
Data 04/12/2001
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 178 del 7 dicembre 2001
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Legge Regionale 4 dicembre 2001, n. 31

Disposizioni di carattere tributario.



TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI





Art. 1

(Oggetto della tariffa)


1. In attuazione dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.230 e successive modificazioni e integrazioni, sono rideterminate nella misura indicata nella tariffa allegata alla presente legge.



Art. 2

(Modifica articolo 36 legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)


1. L’articolo 36 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 è abrogato e sostituito dal seguente:
 
  Art.36 (Disposizioni per il Settore trasporti)
1. Per l’esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per l’esercizio dell’attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza è fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per autobus.Km, treni.Km o eli.Km:
 
1) servizi competenza regionale
AUTOBUS.KM1000 (mille)
TRENI.KM1000 (mille)
ELI.KM1000 (mille)
Contributo annuale euro per 1000 Km
da 0 a 500.000 Km
da 0 a 500.000 Km
da 0 a 500.000 Km
4,38
da 500.001 a 1.000.000
da 500.001 a 1.000.000


3,87
da 1.000.001 a 2.000.000
da 1.000.001 a 2.000.000


3,35
da 2.000.001 a 3.000.000
da 2.000.001 a 3.000.000


3,09
da 3.000.001 a 4.000.000
da 3.000.001 a 4.000.000


2,58
da 4.000.001 a 5.000.000
da 4.000.001 a 5.000.000


2,06
oltre 5.000.000
oltre 5.000.000


1,54
 
2) servizi di competenza degli enti locali, per autobus.Km.1000:
AUTOBUS KM 1000 (mille)
Contributo annuo euro per 1000 km
da 0 a 500.000 Km
2,06
da 500.001 a 1.000.000
1,80
da 1.000.001 a 2.000.000
1,54
da 2.000.001 a 3.000.000
1,29
da 3.000.001 a 4.000.000
1,03
da 4.000.001 a 5.000.000
0,51
oltre 5.000.000
0,25
 
2. Per autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio dei servizi gestiti.
 
3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di servizio..
 
4. Per l’anno 2001 restano in vigore gli importi già previsti dall’articolo 36 della l.r. 14/2001.



TITOLO II

Tutela dellaffidamento e della buona fede





Art. 3

Tutela dellaffidamento e della buona fede


1. In applicazione dellarticolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Tutela dellaffidamento e della buona fede. Errori del contribuente), non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che abbia effettuato versamenti della tassa automobilistica regionale con la procedura on-line, ossia attraverso collegamento telematico con larchivio regionale degli autoveicoli, qualora limporto versato sia determinato esclusivamente dal sistema automatico di calcolo della tassa stessa.

2. Nel caso di versamenti tardivi è data facoltà al contribuente che ne faccia richiesta di modificare il proprio periodo tributario, corrispondendo, oltre allimporto del tributo relativo al periodo non coperto, le previste sanzioni e i relativi interessi. 



Art. 4

Veicoli regionali.


1. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del PRA, risultano intestati alla Regione.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale le autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché quelle di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte allanagrafe delle ONLUS istituite ai sensi dellarticolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia al trasporto e al soccorso, la cui destinazione, luso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione. (1) 
 
1-ter. Ai fini della fruizione dei benefici di cui al comma 1-bis, i soggetti interessati devono far pervenire alla competente struttura tributaria della Regione apposita istanza corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti. (2) 
 
1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con le stesse modalità di cui al comma 1-ter sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nellelenco regionale delle Associazioni di volontariato per la Protezione civile della Regione Puglia, di cui allarticolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Ordinamento e organizzazione regionale. (3) 
 
1-quinquies. Fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del d. lgs. 117/2017, l’esenzione prevista dal comma 1-bis per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è riconosciuta, senza soluzione di continuità e con le stesse modalità di cui al comma 1-ter, alle organizzazioni iscritte nell’archivio unico delle Onlus, alle Onlus di diritto e alle organizzazioni che hanno perfezionato la propria iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del d. lgs. 117/2017, ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria. (4) 
 
2. La tenuta dellarchivio dei suddetti veicoli è affidata al Settore finanze. 


(1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 4 dicembre 2003, n. 25.
(2) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1,L.R. 4 dicembre 2003, n. 25.
(3) Comma aggiunto dall'art. 21, L.R. 30 dicembre 2005, n. 20, poi così modificato dall'art. 7, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il presente comma non avrà più efficacia dal primo gennaio 2018 perché abrogato dalla l.r. n. 20/2017, art. 4.   
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art. 112, comma 2.


TITOLO III

Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi





Art. 5

Modifica legge regionale 4 settembre 2001, n. 26.


1. La lettera B2 dell’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n.26 Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi urbani è così sostituita:
 
B2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l’autorità di bacino o di ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o ambito.
                                                                                                                                                   
TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI IGIENE E SANITA
Indicazione degli atti soggetti a tassazione
Tassa di rilascio euro
Tassa annuale euro
1(6) 
Concessione per lapertura lesercizio di farmacie nei comuni con popolazione






a) fino a 5.000 abitanti
232
82


b) da 5.001 a 10.000 abitanti
695
243


c) da 10.001 a 15.000 abitanti
1390
420


d) da 15.001 a 40.000 abitanti
2222
670


e) da 40.001 a 100.000 abitanti
3331
1117


f) da 100.001 a 200.000 abitanti
4443
1838


g) oltre 200.000 abitanti
6940
2447


D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1, secondo comma, lettera m)
Nota:
La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.
Analogamente la tassa annuale è dovuta per lautorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dellart.369 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dellart. 116 del citato T.U.
Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dellart. 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dellart. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.
Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dellindennità di residenza.
Le tasse calcolate in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dallISTAT, vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ciascun anno.




2*
Autorizzazione allapertura e allesercizio di (articoli 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ad art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):






a) stabilimenti termali-balneari, nonché strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di ogni specie
1880
940


b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia
2502
1251


D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e).






Nota:
Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.
Vanno assoggettati alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).
Ai sensi dellart. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati allesercizio dei gabinetti medici od i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:






1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt


280


2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt


115


Nel caso di più apparecchi viene corrisposta la tassa per lapparecchio con maggiore tensione. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.
Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dellanno cui si riferiscono.
* Le tasse di cui al presente numero d’ordine sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 6 della l.r. 25/2003




3
Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):






1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:






- se listituto ha non più di 50 posti letto
1445
723


- se listituto ha non più di 100 posti letto
3332
1666


- se listituto ha più di 100 posti letto
8328
4165


2) per gli ambulatori e per gabinetti di analisi per il pubblico
280
140


D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1 lettera e).






Nota:






Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.
Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.
Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.
Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.
Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dellanno cui si riferiscono.




4(5) 
Autorizzazione igienico-sanitaria per lapertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112):






1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive






a) alberghi con 5 stelle e lusso
1500
1500


b) alberghi con 4 stelle
834
834


c) alberghi con 3 stelle
347
347


d) alberghi con 2 stelle
251
251


e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione:






superiore a 50.000 abitanti
113
113


fino a 50.000
30
30


f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:






superiore a 50.000 abitanti
40
40


fino a 50.000 abitanti
15
15


2) Esercizi per la somministrazione di alimenti nei comuni con popolazione:






superiore a 50.000 abitanti
130
130


fino a 50.000 abitanti
30
30


3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni






superiore a 100.000 abitanti
85
85


superiore a 50.000 abitanti
45
45


superiore a 10.000 abitanti
30
30


fino a 10.000 abitanti
15
15


D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27






Nota:
Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.
Lautorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dallesercizio principale dellalbergo, costituendo queste, esercizi a se stanti.
Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9 settembre 1977) nonché dellart. 32 del D.M. 375/1988.
Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari.
Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.
Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dellattività principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per lattività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività.
Allorchè le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dallISTAT.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dellanno cui si riferisce.






(5) La l.r. 45/2012, art. 8 ha soppresso , a partire dal 1° gennaio 2013, le tasse di concessione di cui al presente numero.
(6) La l.r. 35/2020, art. 2 : A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 non sono dovute le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 1 della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità.


TARIFFE

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI CACCIA E PESCA


Indicazione degli atti soggetti a tassazione
Tassa di rilascio euro
Tassa annuale euro
5
La disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia è dettata dallart. 53 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, che di seguito integralmente si riporta:
Art. 53
1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dellabilitazione allesercizio venatorio.
2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare lattività venatoria.
3. Limporto della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dellimporto vigente della tassa di concessione erTimes New Romane per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dallanno successivo a quello di rilascio, o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dellanno precedente al fine di esibire in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.
Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci allassegnazione dellambito territoriale di caccia prima dellinizio della stagione venatoria.
6. La tassa non è dovuta qualora durante lanno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente allestero.
7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante lanno.
8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dellanno cui si riferiscono:
a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
b) le aziende faunistico-venatorie;
c) le aziende agri-turistico-venatorie;
d) gli appostamenti fissi, ai sensi dellart. 22, comma 6.
Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.
9. Con lentrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dellanno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:
- abilitazione venatoria
- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
- centrri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all’art. 16, comma 7, lett. a) e b)
- aziende faunistico – venatorie per ogni ettaro o frazione di esso 
- autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell’art. 22, comma 6, per ogni anno
10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico venatorie in euro 5,16 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.
 


































































































































































   65






557








557




12,53






112


































































































































































65






557








557




12,53






112
6
Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dellart. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni:






Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi
63
63


Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m 1,50
32
32


Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50
20
20


Tipo D: licenza per gli stranieri per lesercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a 1,50
17




D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).






Nota:






Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella di tipo D ha la validità di 3 mesi.
Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.
Alle tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale:
per le licenze di tipo A; euro 24
per le licenze di tipo B; euro 13
per le licenze di tipo C; euro 6
da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale.
Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.




7
Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735)
19
19


D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).






Nota:
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dellanno cui si riferisce.




 
TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
 
Indicazione degli atti soggetti a tassazione
Tassa di rilascio euro
Tassa annuale euro
8(7) 
Autorizzazione rilasciata ai sensi dellart. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per lapertura e lesercizio duno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:






a) campeggi e villaggi turistici






- con quattro stelle
280
280


- con tre stelle
170
170


- con due stelle, nei comuni con popolazione:






1) superiore a 50.000 abitanti
90
90


2) fino a 50.000 abitanti
25
25


- con una stella, nei comuni con popolazione:






1) superiore a 50.000 abitanti
40
40


2) fino a 50.000 abitanti
15
15


b) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni ivi compresi






residence, agriturismo se dotati di posti letto, bed and breakfast
50
50


Nota:






Se le autorizzazioni comprendono anche lesercizio di somministrazione di bevande e/o alimenti, sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 4, punti 2 e 3, della presente tariffa.
Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dallISTAT.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dellanno cui si riferisce.




9
Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:






a) fino a 10.000 abitanti
102
52


b) da 10.001 a 20.000 abitanti
200
102


c) da 20.001 a 50.000 abitanti
402
200


d) da 50.001 a 100.000 abitanti
601
302


e) da 100.001 a 500.000 abitanti
1000
501


f) oltre 500.000 abitanti
1666
834


D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f)
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articoli 56 e 56, n. 2
Legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9.






Nota:






Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.
Non hanno bisogno dellautorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.
Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui allart. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, e dellart. 9 della legge 217/83 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata lautorizzazione.
Lautorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione.
In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).
Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
Lautorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene allaccertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge 217/83).
La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dellautorizzazione originaria.
Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dallISTAT.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dellanno cui si riferisce.




 TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI TRASPORTI
Indicazione degli atti soggetti a tassazione
Tassa di rilascio euro
Tassa annuale euro
10
Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771:






1) autoservizi con frequenza giornaliera
393
393


2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana
237
237


3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana
80
80


4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo






a) autoservizi con frequenza giornaliera
237
237


b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana
144
144


c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana
49
49


5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione
10




6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:






a) per il primo giorno di validità
12




b) per ogni giorno ulteriore di validità
5




D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, secondo comma, lettera b).
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84






Nota:






Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti lesercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.
Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dellart. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.
La disciplina del contributo di sorveglianza è dettata dallart. 36 della legge regionale 31 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.




 
TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI ARTI E MESTIERI (8) 
 
Indicazione degli atti soggetti a tassazione
Tassa di rilascio euro
Tassa annuale euro
11
Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi regionali per lesercizio di arti e mestieri
32




D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c).






(7) La l.r. 45/2012, art. 8 ha soppresso , a partire dal 1° gennaio 2013, le tasse di concessione di cui al presente numero.
(8) La l.r. 35/2020 , art. 2,, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono soppresse le tasse sulle concessioni regionali arti e mestieri allegata alla legge.