Legge Regionale 4 dicembre 2001, n. 31 Disposizioni di carattere tributario.
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI
REGIONALI
Art. 1(Oggetto della tariffa) 1. In attuazione dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse sulle concessioni
regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.230 e successive
modificazioni e integrazioni, sono rideterminate nella misura indicata nella
tariffa allegata alla presente legge.
Art. 2(Modifica articolo 36 legge regionale 31
maggio 2001, n. 14)
Art.36 (Disposizioni per il Settore trasporti)
1.
Per l’esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità
e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale
pugliese, nonché per l’esercizio dell’attività di controllo da parte delle
Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui
rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza è
fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per
autobus.Km, treni.Km o eli.Km:
1)
servizi competenza regionale
AUTOBUS.KM1000 (mille) |
TRENI.KM1000
(mille) |
ELI.KM1000 (mille) |
Contributo annuale euro per 1000 Km |
da 0 a 500.000 Km |
da 0 a 500.000 Km |
da 0 a 500.000 Km |
4,38 |
da 500.001 a 1.000.000 |
da 500.001 a 1.000.000 |
|
3,87 |
da 1.000.001 a 2.000.000 |
da 1.000.001 a 2.000.000 |
|
3,35 |
da 2.000.001 a 3.000.000 |
da 2.000.001 a 3.000.000 |
|
3,09 |
da 3.000.001 a 4.000.000 |
da 3.000.001 a 4.000.000 |
|
2,58 |
da 4.000.001 a 5.000.000 |
da 4.000.001 a 5.000.000 |
|
2,06 |
oltre 5.000.000 |
oltre 5.000.000 |
|
1,54 |
2)
servizi di competenza degli enti locali, per autobus.Km.1000:
AUTOBUS KM 1000 (mille) |
Contributo annuo
euro per 1000 km |
da 0 a 500.000 Km |
2,06 |
da 500.001 a 1.000.000 |
1,80 |
da 1.000.001 a 2.000.000 |
1,54 |
da 2.000.001 a 3.000.000 |
1,29 |
da 3.000.001 a 4.000.000 |
1,03 |
da 4.000.001 a 5.000.000 |
0,51 |
oltre 5.000.000 |
0,25 |
2.
Per autobus.Km, treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze
sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai
programmi di esercizio dei servizi gestiti.
3.
Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti
concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il
restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il
relativo importo è introitato mediante recupero a valere compensativamente sui
corrispettivi di servizio..
TITOLO II Tutela dellaffidamento e della buona fede
Art. 3Tutela dellaffidamento e della buona fede 1. In applicazione
dellarticolo 10 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Tutela dellaffidamento e della buona fede. Errori del
contribuente), non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al
contribuente che abbia effettuato versamenti della tassa automobilistica
regionale con la procedura on-line, ossia attraverso collegamento telematico con
larchivio regionale degli autoveicoli, qualora limporto versato sia
determinato esclusivamente dal sistema automatico di calcolo della tassa stessa.
2. Nel
caso di versamenti tardivi è data facoltà al contribuente che ne faccia
richiesta di modificare il proprio periodo tributario, corrispondendo, oltre
allimporto del tributo relativo al periodo non coperto, le previste sanzioni e
i relativi interessi.
Art. 4Veicoli regionali. 1.
Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che,
dagli archivi del PRA, risultano intestati alla Regione.
1-bis.
A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento della tassa
automobilistica regionale le autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di
proprietà delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché quelle di
proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte
allanagrafe delle ONLUS istituite ai sensi dellarticolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 e regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia al trasporto e al soccorso, la cui
destinazione, luso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di
circolazione. (1)
1-ter.
Ai fini della fruizione dei benefici di cui al comma 1-bis, i soggetti
interessati devono far pervenire alla competente struttura tributaria della
Regione apposita istanza corredata
della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti. (2)
1-quater.
A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con le stesse modalità di cui al comma 1-ter
sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli
automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprietà delle associazioni
di volontariato iscritte nellelenco regionale delle Associazioni di
volontariato per la
Protezione civile della Regione Puglia, di cui allarticolo 5
della legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Ordinamento e
organizzazione regionale. (3) 1-quinquies. Fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del d. lgs. 117/2017, l’esenzione prevista dal comma 1-bis per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è riconosciuta, senza soluzione di continuità e con le stesse modalità di cui al comma 1-ter, alle organizzazioni iscritte nell’archivio unico delle Onlus, alle Onlus di diritto e alle organizzazioni che hanno perfezionato la propria iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del d. lgs. 117/2017, ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria. (4)
2. La
tenuta dellarchivio dei suddetti veicoli è affidata al Settore finanze.
(1) Comma aggiunto dall'art. 6,
comma 1, L.R.
4 dicembre 2003, n. 25. (2) Comma aggiunto dall'art. 6,
comma 1,L.R. 4 dicembre 2003, n. 25. (3) Comma aggiunto dall'art. 21,
L.R.
30 dicembre 2005, n. 20, poi così
modificato dall'art. 7,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22. Il presente comma non
avrà più efficacia dal primo gennaio 2018 perché abrogato dalla l.r.
n. 20/2017, art. 4.
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art. 112, comma 2.
TITOLO III Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi
Art. 5Modifica legge
regionale 4 settembre 2001, n. 26.
B2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di
bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l’autorità di bacino o di
ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o
ambito.
TARIFFA DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI IGIENE E
SANITA
N° |
Indicazione degli atti soggetti
a tassazione |
Tassa di rilascio
euro |
Tassa annuale euro |
1(6) |
Concessione
per lapertura lesercizio di farmacie nei comuni con popolazione |
|
|
|
a)
fino a 5.000 abitanti |
232 |
82 |
|
b)
da 5.001
a 10.000 abitanti |
695 |
243 |
|
c)
da 10.001
a 15.000 abitanti |
1390 |
420 |
|
d)
da 15.001
a 40.000 abitanti |
2222 |
670 |
|
e)
da 40.001
a 100.000 abitanti |
3331 |
1117 |
|
f)
da 100.001
a 200.000 abitanti |
4443 |
1838 |
|
g)
oltre 200.000 abitanti |
6940 |
2447 |
|
D.P.R. 14 gennaio
1972, n. 4 art. 1, secondo comma, lettera m)
Nota:
La tassa di esercizio deve
essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e
privilegiate.
Analogamente la tassa annuale è
dovuta per lautorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al
penultimo comma dellart.369 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.
1265.
La tassa è ridotta alla misura
di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si
tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dellart. 116 del citato
T.U.
Non è dovuta tassa di rilascio
per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dellart. 129 del
citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dellart. 68 del regolamento
30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di
esercizio.
Sono esenti dal pagamento delle
tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie
interne esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico da parte delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni
ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978,
n. 833).
Sono esenti dal pagamento delle
tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dellindennità di
residenza.
Le tasse calcolate in base alla
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono,
quale risulta dai dati pubblicati dallISTAT, vanno corrisposte entro il 31
gennaio di ciascun anno. |
|
|
2* |
Autorizzazione
allapertura e allesercizio di (articoli 194 e 196 del T.U. delle leggi
sanitarie ad art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854): |
|
|
|
a)
stabilimenti termali-balneari, nonché strutture dove si effettuano cure
idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di ogni specie |
1880 |
940 |
|
b)
gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente
la radioterapia e la radiumterapia |
2502 |
1251 |
|
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
art. 27, lettera a)
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4,
art. 1, comma 2, lettera e). |
|
|
|
Nota:
Sono stabilimenti termali
quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia
naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi
i bagni costituiscono la cura fondamentale.
Vanno assoggettati alla stessa
tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni
stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche
ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n.
1924).
Ai sensi dellart. 196 del T.U.
delle leggi sanitarie, i titolari
autorizzati allesercizio dei gabinetti medici od i possessori di apparecchi di
radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua
di ispezione nella seguente misura: |
|
|
|
1)
apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt |
|
280 |
|
2)
apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt |
|
115 |
|
Nel caso di più apparecchi
viene corrisposta la tassa per lapparecchio con maggiore tensione. Alla stessa
tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici
usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.
Sono esonerati dal pagamento
delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti
che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti
pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di
radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.
Le tasse annuali di cui sopra
devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dellanno cui si
riferiscono.
* Le tasse di cui al presente numero d’ordine
sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dal
comma 2 dell’art. 6 della l.r. 25/2003 |
|
|
3 |
Autorizzazione
per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura
medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il
pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art.
193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955,
n. 854): |
|
|
|
1)
per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case
o pensioni per gestanti: |
|
|
|
-
se listituto ha non più di 50 posti letto |
1445 |
723 |
|
-
se listituto ha non più di 100 posti letto |
3332 |
1666 |
|
-
se listituto ha più di 100 posti letto |
8328 |
4165 |
|
2)
per gli ambulatori e per gabinetti di analisi per il
pubblico |
280 |
140 |
|
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4,
art. 1 lettera e). |
|
|
|
Nota: |
|
|
|
Sono ambulatori gli istituti
aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non
costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la
professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di
cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché
siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti
di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non
comportano ricovero o degenza.
Conseguentemente non sono
soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i
gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati
esercitano la loro professione.
Sono case di cura, da
distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le
persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure
mediche e chirurgiche.
Gli ambulatori veterinari sono
soggetti al pagamento della tassa.
Sono esenti dal pagamento della
tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), gli enti che
abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici
di assistenza.
Le tasse annuali devono essere
corrisposte entro il 31 gennaio dellanno cui si riferiscono. |
|
|
4(5) |
Autorizzazione
igienico-sanitaria per lapertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici
esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno
1939, n. 1112): |
|
|
|
1)
Strutture ricettive alberghiere e altre strutture
ricettive |
|
|
|
a)
alberghi con 5 stelle e lusso |
1500 |
1500 |
|
b)
alberghi con 4 stelle |
834 |
834 |
|
c)
alberghi con 3 stelle |
347 |
347 |
|
d)
alberghi con 2 stelle |
251 |
251 |
|
e)
alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione: |
|
|
|
superiore
a 50.000 abitanti |
113 |
113 |
|
fino
a 50.000 |
30 |
30 |
|
f)
affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione: |
|
|
|
superiore
a 50.000 abitanti |
40 |
40 |
|
fino
a 50.000 abitanti |
15 |
15 |
|
2)
Esercizi per la somministrazione di alimenti nei comuni con
popolazione: |
|
|
|
superiore
a 50.000 abitanti |
130 |
130 |
|
fino
a 50.000 abitanti |
30 |
30 |
|
3)
Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni |
|
|
|
superiore
a 100.000 abitanti |
85 |
85 |
|
superiore
a 50.000 abitanti |
45 |
45 |
|
superiore
a 10.000 abitanti |
30 |
30 |
|
fino
a 10.000 abitanti |
15 |
15 |
|
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4
art. 1 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27 |
|
|
|
Nota:
Per le classificazioni degli
alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n.
217.
Lautorizzazione occorre anche
per le dipendenze staccate dallesercizio principale dellalbergo, costituendo
queste, esercizi a se stanti.
Per la classificazione degli
esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il
rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977
(Gazz. Uff. n. 246 del 9 settembre 1977) nonché dellart. 32 del D.M.
375/1988.
Rientrano fra gli esercizi per
la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con
cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari.
Rientrano fra gli esercizi per
la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli
esercizi per la vendita di bevande analcoliche.
Se le sopraindicate attività
(alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate
unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e
sono dirette esclusivamente agli utenti dellattività principale, la relativa
autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed
annuale dovuta per lattività principale; in mancanza di alcuno dei predetti
requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle
attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per
le singole attività.
Allorchè le tasse di rilascio
ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono,
quale risulta dai dati pubblicati dallISTAT.
La tassa annuale deve essere
corrisposta entro il 31 gennaio dellanno cui si riferisce. |
|
|
(5) La l.r.
45/2012, art. 8
ha soppresso , a partire dal 1° gennaio 2013, le tasse di concessione di cui al
presente numero. (6) La l.r.
35/2020, art. 2
: A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre
2022 non sono dovute le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 1
della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità.
TARIFFE TARIFFA DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI CACCIA E
PESCA
N° |
Indicazione degli atti soggetti
a tassazione |
Tassa di rilascio
euro |
Tassa annuale euro |
5 |
La
disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia è dettata dallart.
53 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, che di seguito integralmente si
riporta:
Art.
53
1. Per conseguire i mezzi
finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è
istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dellabilitazione
allesercizio venatorio.
2. La tassa di concessione
regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere
corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare
lattività venatoria.
3.
Limporto della tassa di
concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50
per cento dellimporto vigente della tassa di concessione erTimes New Romane
per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero
26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive
modificazioni.
4. Agli effetti delle tasse
annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi
decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dallanno
successivo a quello di rilascio, o rinnovo della licenza per uso caccia, i
versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono
essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere
anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della
licenza, conservando le ricevute dellanno precedente al fine di esibire in
corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di
scadenza di rilascio della licenza di caccia.
Nel caso in cui i versamenti
vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno
validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita
alla data di rilascio della licenza.
5. La tassa di concessione
regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci allassegnazione
dellambito territoriale di caccia prima dellinizio della stagione
venatoria.
6. La tassa non è dovuta
qualora durante lanno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente
allestero.
7. La tassa di rinnovo non è
dovuta qualora non si eserciti la caccia durante lanno.
8. Sono altresì assoggettati al
pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio
dellanno cui si riferiscono:
a) i centri privati di
riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato
naturale;
b) le aziende
faunistico-venatorie;
c) le aziende
agri-turistico-venatorie;
d) gli appostamenti fissi, ai
sensi dellart. 22, comma 6.
Il versamento è effettuato, in
modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria
regionale.
9. Con lentrata in vigore
della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dellanno
di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:
- abilitazione venatoria
- centri privati di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
- centrri privati di
riproduzione di fauna di allevamento di cui all’art. 16, comma 7, lett. a) e b)
- aziende faunistico –
venatorie per ogni ettaro o frazione di esso
- autorizzazione di
appostamento fisso ai sensi dell’art. 22, comma 6, per ogni anno
10. Inoltre, quale tassa di
nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di
aziende agri-turistico venatorie in euro 5,16 per ettaro per il rilascio e/o il
rinnovo annuale.
11. Per quanto non previsto dal
presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991
e successive modifiche ed integrazioni.
|
65
557
557
12,53
112 |
65
557
557
12,53
112 |
6 |
Licenza
per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dellart. 3 del R.D.L. 11
aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni: |
|
|
|
Tipo
A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi |
63 |
63 |
|
Tipo
B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami,
tirlindana, bilancia di lato non superiore a m 1,50 |
32 |
32 |
|
Tipo
C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non
superiore a m 1,50 |
20 |
20 |
|
Tipo
D: licenza per gli stranieri per lesercizio della pesca con canna, con o senza
mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a
1,50 |
17 |
|
|
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11,
art. 1, lettera p). |
|
|
|
Nota: |
|
|
|
Le licenze di tipo A, B e C
hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella di tipo D ha la validità
di 3 mesi.
Nel caso di smarrimento o
distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì
una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e
sopratassa.
Alle
tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale:
per
le licenze di tipo A; euro 24
per
le licenze di tipo B; euro 13
per
le licenze di tipo C; euro 6
da
ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori
sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente
riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio
regionale.
Il versamento della tassa e
della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della
licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di
validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa)
non è dovuto. |
|
|
7 |
Autorizzazione
per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia
elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del
patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n.
735) |
19 |
19 |
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D.P.R. 15 gennaio
1972, n. 11, art. 1, lettera p). |
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Nota:
La tassa annuale deve essere
corrisposta entro il 31 gennaio dellanno cui si riferisce. |
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TARIFFA DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI TURISMO E
INDUSTRIA ALBERGHIERA
N° |
Indicazione degli atti soggetti
a tassazione |
Tassa di rilascio
euro |
Tassa annuale euro |
8(7) |
Autorizzazione
rilasciata ai sensi dellart. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per
lapertura e lesercizio duno dei seguenti complessi ricettivi complementari a
carattere turistico sociale: |
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a)
campeggi e villaggi turistici |
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-
con quattro stelle |
280 |
280 |
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-
con tre stelle |
170 |
170 |
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-
con due stelle, nei comuni con popolazione: |
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1)
superiore a 50.000 abitanti |
90 |
90 |
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2)
fino a 50.000 abitanti |
25 |
25 |
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-
con una stella, nei comuni con popolazione: |
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1)
superiore a 50.000 abitanti |
40 |
40 |
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2)
fino a 50.000 abitanti |
15 |
15 |
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b)
altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal
R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651
e successive modificazioni ivi compresi |
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residence,
agriturismo se dotati di posti letto, bed and
breakfast |
50 |
50 |
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Nota: |
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Se le autorizzazioni
comprendono anche lesercizio di somministrazione di bevande e/o alimenti, sono
dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 4, punti 2 e 3,
della presente tariffa.
Allorché le tasse di rilascio
ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono,
quale risulta dai dati pubblicati dallISTAT.
La tassa annuale deve essere
corrisposta entro il 31 gennaio dellanno cui si
riferisce. |
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9 |
Licenza
per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione: |
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a)
fino a 10.000 abitanti |
102 |
52 |
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b)
da 10.001
a 20.000 abitanti |
200 |
102 |
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c)
da 20.001
a 50.000 abitanti |
402 |
200 |
|
d)
da 50.001
a 100.000 abitanti |
601 |
302 |
|
e)
da 100.001
a 500.000 abitanti |
1000 |
501 |
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f)
oltre 500.000 abitanti |
1666 |
834 |
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D.P.R. 14 gennaio
1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f)
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
articoli 56 e 56, n. 2
Legge 17 maggio 1983,
n. 217, art. 9. |
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Nota: |
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Il rilascio delle
autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al
nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.
Non hanno bisogno
dellautorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le
aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie
dello Stato.
Oltre al pagamento della tassa
di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui
allart. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, e dellart. 9 della legge
217/83 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività
per cui viene rilasciata lautorizzazione.
Lautorizzazione è valida anche
per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della
regione.
In tal caso gli interessati
dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera
f).
Le succursali e le filiali,
anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in
altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla
regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più
succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma
precedente.
Lautorizzazione regionale è
subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per
quanto attiene allaccertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli
11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge 217/83).
La tassa di rilascio è dovuta
per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dellautorizzazione
originaria.
Le tasse di rilascio ed annuali
sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno
cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati
dallISTAT.
La tassa annuale deve essere
corrisposta entro il 31 gennaio dellanno cui si riferisce. |
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TARIFFA DELLE TASSE SULLE
CONCESSIONI REGIONALI TRASPORTI
N° |
Indicazione degli atti soggetti
a tassazione |
Tassa di rilascio
euro |
Tassa annuale euro |
10 |
Concessione,
tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici di
interesse regionale per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di
qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se
abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n.
1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno
1955, n. 771: |
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1)
autoservizi con frequenza giornaliera |
393 |
393 |
|
2)
autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per
settimana |
237 |
237 |
|
3)
autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana |
80 |
80 |
|
4)
concessioni di servizi automobilistici di gran turismo |
|
|
|
a)
autoservizi con frequenza giornaliera |
237 |
237 |
|
b)
autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per
settimana |
144 |
144 |
|
c)
autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana |
49 |
49 |
|
5)
autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno
di durata della concessione |
10 |
|
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6)
autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari
contingenze: |
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a)
per il primo giorno di validità |
12 |
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b)
per ogni giorno ulteriore di validità |
5 |
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D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5,
art. 1, secondo comma, lettera b).
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
art. 84 |
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Nota: |
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Per le concessioni, tanto
provvisorie che definitive, autorizzanti lesercizio di autolinee per periodi
non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a
metà.
Sono considerati autoservizi di
gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dellart. 12 della legge
28 settembre 1939, n. 1822.
La disciplina del contributo di
sorveglianza è dettata dallart. 36 della legge regionale 31 maggio 2001 e
successive modificazioni e integrazioni. |
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TARIFFA DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI ARTI E
MESTIERI (8)
N° |
Indicazione degli atti soggetti
a tassazione |
Tassa di rilascio
euro |
Tassa annuale euro |
11 |
Iscrizione
in albi, ruoli ed elenchi regionali per lesercizio di arti e
mestieri |
32 |
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D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, art. 63, lettera c). |
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(7) La l.r.
45/2012, art. 8
ha soppresso , a partire dal 1° gennaio 2013, le tasse di concessione di cui al
presente numero. (8) La l.r.
35/2020 , art. 2,,
comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono soppresse le tasse sulle
concessioni regionali arti e mestieri allegata alla legge.
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