Regolamento Regionale 3 maggio 2001, n. 3 Disciplina delle modalità di funzionamento del nucleo di valutazione e delle attività di verifica dei risultati delle strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali.(1)
(1) La l.r.
1/2011, Titolo I detta norme in materia di ottimizzazione e valutazione
della produttività del lavoro pubblico nella regione Puglia. In particolare
l’art. 8 istituisce l’Organismo indipendente di valutazione e dispone, al comma
5, che fino alla sua nomina resta in carica il Nucleo di valutazione di cui al
presente regolamento.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione di G.R. n. 1693 dell11.12.2000 e
successiva di chiarimenti n. 83 del 13/2/2001 con la quale la Giunta Regionale
ha approvato lo schema di Regolamento relativo alla disciplina delle modalità
di funzionamento del Nucleo di Valutazione e delle attività di verifica dei
risultati delle strutture dirigenziali e delle prestazioni dei dirigenti
regionali;
Vista la decisione assunta dalla
Commissione di Controllo sullamministrazione della Regione Puglia nella seduta
del 26/2/2001 n. 272;
Visti gli articoli 39 e seguenti
dello Statuto regionale;
Visto lart. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. lemanazione dei
Regolamenti regionali;
Vista la L. R. 4 febbraio 1997 n.
7 recante Norme in materia di organizzazione dellAmministrazione Regionale, e
specificatamente lart. 21, relativo al Nucleo di
Valutazione
EMANA
Il seguente Regolamento
Art. 1(Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dellart. 21
comma 7, della legge
regionale 4 febbraio 1997 n. 7, le modalità di funzionamento del Nucleo di
valutazione nonché le attività per la verifica dei risultati della gestione
della struttura operativa regionale e delle prestazioni dei dirigenti.
Art. 2(Moduli organizzativi) 1. Allattuazione dei compiti di cui all’articolo1 concorrono,
nel rispetto delle distinte funzioni e nelle forme previste dal presente
Regolamento, il Nucleo di valutazione nonché la struttura di raccordo e
monitoraggio istituita nellArea di coordinamento della Giunta Regionale,
unicamente alle corrispondenti strutture strumentali istituite presso ciascuna
Area di coordinamento (indicate dora in poi come strutture preposte al
controllo interno di gestione).
2. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza della Giunta, opera
in posizione di autonomia rispetto alle strutture e risponde della propria
attività esclusivamente agli organi di direzione politica.
TITOLO 1IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Art. 3(Attribuzioni) 1. Il Nucleo ha il compito di esprimere agli organi di
direzione politica della Regione la valutazione tecnica in ordine ai risultati
dellattività svolta dalle strutture dirigenziali, alle cause delleventuale
mancato raggiungimento dei risultati ed obiettivi programmati, allandamento
generale della gestione, alle irregolarità eventualmente riscontrate ed, ai
possibili rimedi. Riferisce inoltre su aspetti di particolare criticità ed
eventuali anomalie che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte degli
organi di direzione politica.
2. Compete al Nucleo di valutazione il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di Bilancio previsti dallart. 45 del D.Lgs n. 29 del 3.2.93 e
successive modificazioni e integrazione
3. Annualmente il Nucleo di valutazione elabora un rapporto
digestione da trasmettere al Presidente della G.R.
4. Competono, altresì, tutte le altre procedure che le
disposizioni normative o contrattuali potranno attribuire ai Nuclei di
valutazione.
Art. 4(Composizione e Nomina) 1. Il Nucleo di Valutazione è composto da 3 esperti in tecniche
di valutazione e sul controllo di gestione, esterni allAmministrazione
regionale.
2. Gli esperti possono essere individuati anche mediante
convenzione con ditte o Società specializzate.
3. E nominato con deliberazione della G.R., assunta di
concerto con lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, e rimane in carica
per un periodo di tre anni, salvo rinnovo.
4. Fino alla nomina dei nuovi componenti, il Nucleo opera in
regime di prorogatio, ai sensi e nei limiti delle leggi e regolamenti vigenti in
materia.
5. In caso di dimissioni di un componente la Giunta regionale
procede, di concerto con lUfficio di Presidenza del Consiglio, alla
sostituzione per lulteriore periodo in cui il Nucleo resta in carica.
6. In caso di dimissioni di due componenti o dell’intero Nucleo
di valutazione, la Giunta procede a rinnovare il Nucleo secondo le procedure di
cui al precedente punto 3 e fermo restano quanto disposto dal punto 5.
7. Le dimissioni vanno inoltrate al Presidente della Giunta
regionale ed al Nucleo di valutazione.
8. La nomina a componente del Nucleo è incompatibile con altri
incarichi che confliggano con il ruolo e le attribuzioni del Nucleo, da parte
dellAmministrazione regionale.
[9. Ai componenti del Nucleo è corrisposta una indennità di
funzione e diaria pari ai 2/3 di quelle corrisposte ai Consiglieri della Regione
Puglia, da erogarsi trimestralmente.](2)
[10. In aggiunta alla indennità sono ammesse a rimborso le
spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per lo svolgimento delle attività e
commisurate a quelle previste per i Consiglieri regionali (sulla base delle
vigenti tabelle ACI).] (3)
(2) comma soppresso dall’art.1
del Regolamento
regionale n. 8 del 20/6/2008. (3) comma soppresso dall’art.1
del Regolamento
regionale n. 8 del 20/6/2008.
Art. 4 bis(Compensi)(4) Ai componenti del Nucleo di Valutazione è corrisposto un
compenso forfettario annuale pari allo stipendio tabellare annuale ed alla
retribuzione di posizione annuale dei dirigenti di settore secondo il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Dirigenza del Comparto
Regioni-Autonomie Locali, da erogarsi mensilmente.
Tale compenso è omnicomprensivo di tutte le spese sostenute per
lo svolgimento delle attività derivanti dall’incarico. (5)
(4) Articolo introdotto dall’art. 2
del Regolamento
regionale n. 8 del 20/6/2008 (5) Comma inserito dal Reg. reg. 8/2008, art. 12
Art. 5(Funzionamento del Nucleo) 1. Durante la prima riunione, i componenti nominano il
coordinatore del Nucleo, al quale spetta, d’intesa con i componenti del Nucleo
il compito di fissare le date delle riunioni del Nucleo;
- formulare l’ordine del giorno delle sedute; - convocare i componenti; - coordinare i lavori; - curare i rapporti con gli organi di direzione politica,
con la dirigenza regionale e con le strutture preposte al controllo interno di
gestione;
- sovraintendere e dirigere le attività affidate alla struttura
di supporto di cui al successivo articolo 15.
2. Ordinariamente il Nucleo si riunisce in due sessioni:
autunnale e primaverile.
Nella sessione autunnale determina annualmente, anche su
indicazione della Giunta, i parametri di riferimento del controllo, nonché le
modalità cui devono attenersi i dirigenti nel compilare e fornire le relazioni
annuali.
Elabora, inoltre il rapporto di gestione, relativo all’anno
precedente, da inviare al Presidente della Giunta perché lo illustri al
Consiglio regionale in sede di discussione del documento di bilancio.
Nella sessione primaverile, sulla base delle relazioni annuali
trasmesse dai Dirigenti Coordinatori di Area e, per l’Area del Consiglio,
dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, per il tramite della Giunta regionale,
procede ad esaminare l’attività di ogni dirigente e a trasmettere i risultati
alla Giunta regionale.
3. Il Nucleo si riunisce, altresì:
- su richiesta della Giunta regionale; - per il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva e integrativa con i vincoli di bilancio; - ogni qualvolta i componenti del nucleo lo ritengano
necessario.
4. Le decisioni del Nucleo sono valide con la presenza di due
componenti.
5. In caso di assenza o di impedimento del coordinatore del
Nucleo, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di
età.
Art. 6(Rapporti con la dirigenza regionale) 1. I dirigenti regionali annualmente collaborano con il Nucleo
all’individuazione dei parametri di riferimento del controllo e sono tenuti a
collaborare con il Nucleo per leventuale approfondimento di specifici aspetti
inerenti la valutazione del risultati di cui sono diretti responsabili.
2. Il Nucleo, indipendentemente dal metodo assunto per la
formulazione della propria valutazione, deve garantire lacquisizione, in
eventuale contraddittorio e comunque per iscritto, delle valutazioni del
dirigente responsabile del conseguimento del risultato. La relazione finale, di
cui al successivo art. 13 deve dare conto delle eventuali discordanti
valutazioni.
3. I Dirigenti regionali sono tenuti a riferire al Nucleo, se
richiesto, oralmente o per iscritto, nei termini temporali assegnati dal Nucleo
stesso, alle richieste di documentazioni ed informazioni che il Nucleo riterrà
necessarie allo svolgimento della propria attività.
Art. 7(Rapporti con le strutture preposte al controllo interno di gestione) 1. Al fine di verificare la comparazione dei costi e dei
rendimenti, la struttura di raccordo e monitoraggio dell’Area della Giunta
regionale, trasmette al Nucleo di valutazione tutti gli atti, studi ed analisi
afferenti la gestione delle risorse umane e strumentali e il controllo di
gestione.
Con cadenza trimestrale, trasmette altresì, l’evoluzione della
spesa regionale, con specifico riferimento ai capitoli del bilancio di
previsione regionale.
Il Nucleo può altresì, d’intesa con il Presidente della Giunta
regionale, individuare le strutture di raccordo e monitoraggio ed i conseguenti
strumenti ed attività di controllo, di valutazione e di gestione necessari alla
propria attività.
2. Il Nucleo di valutazione può richiedere alla struttura di
raccordo e monitoraggio dell’Area della Giunta regionale ed alla struttura di cui all’ultimo capoverso del comma 1, documenti formali adottati
dalla G.R. e dai dirigenti regionali, nonché elementi conoscitivi in ordine
all’andamento della spesa, sia in modo sintetico che analitico.
3. I coordinatori di Area devono trasmettere al Nucleo di
valutazione, prima dell’approvazione della legge di bilancio, le proposte di
previsione afferenti i capitoli di competenza.
Devono, altresì, trasmettere, entro e non oltre il 31 gennaio
di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei capitoli di competenza, contenente
la richiesta, l’ammontare iscritto in bilancio, la somma impegnata e quella
liquidata.
4. Il Nucleo di valutazione può richiedere alle strutture di
monitoraggio delle singole Aree elementi conoscitivi ed integrativi, utili per
la propria attività, anche in ordine all’andamento della spesa.
Art. 8(Ulteriori Rapporti) 1. Per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre
che delle relazioni annuali dei dirigenti, il Nucleo si avvale:
- di relazioni e/o comunicazioni trasmesse dalla R.S.U e/o
dalle OO.SS. territoriali firmatarie del Contratto Collettivo Integrativo
Decentrato; - di note dei componenti gli organi di direzione politica; - di note degli organismi bilaterali, amministrazione - OO.SS.,
costituiti ai sensi del contratto collettivo nazionale vigente.
2.Il Nucleo inoltre,
- ha acceso ai documenti amministrativi; - può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli
uffici pubblici; - può richiedere relazioni integrative; - può procedere ad audizioni informative, anche in
contraddittorio; - può effettuare indagini conoscitive, anche su richiesta della
Giunta regionale.
TITOLO 2IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
Art. 9(Gli elementi di riferimento per la valutazione) 1. Il Nucleo assume, quali elementi di riferimento della
valutazione:
- i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive
generali degli organi di direzione politica; - ladimensione e la qualità dei referenti e dei destinatami
interni ed esterni, dellattività della struttura; - i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali,
coordinati, per le strutture funzionali alle Aree, dai responsabili di queste
ultime; - il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque
acquisite alle strutture dirigenziali; - i1 bilancio delle risorse finanziarie, articolato per
capitoli, assegnate alle strutture dirigenziali; - i procedimenti amministrativi e le disposizione di leggee
regolamentari rilevanti in ordine ai risultati oggetto di valutazione, con
particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241; - i1 carico di lavoro delle distinte strutture
dirigenziali;
- la relazione intermedia ed altre eventuali in itinere che
ciascun dirigente ritenga di trasmettere al dirigente della struttura
sovraordinata in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati ed
agli eventuali vincoli che ostacolino i1 loro regolare conseguimento, copia
delle quali è inoltrata per conoscenza al Nucleo di valutazione; - le relazioni annuali dei singoli dirigenti di Settore e dei
Coordinatori di Area previste dai commi 4 e 5 dell’art. 21
della L.R.
n. 7/97; - gli elaborati del monitoraggio eseguito dalle strutture
preposte al controllo interno di gestione.
2. Gli elementi di cui al precedente comma sono raccolti,
anche con lausilio di sistemi informatici dalle strutture preposte al
controllo interno di gestione, ai fini della costituzione e
dellalimentazione del dossier di valutazione.
3. La valutazione ha ad oggetto esclusivamente lattività
inerente lesercizio di riferimento.
Art. 10(Gli elementi qualificativi dei risultati) 1. Sono considerati elementi fondamentali perla rilevazione del risultato i
parametri di valutazione, le quantità o gli indicatori di qualità riferiti agli
obiettivi programmati, nonché l’eventuale coefficiente correttivo di tolleranza
ai fini della registrazione di conseguimento del risultato. Tale coefficiente
correttivo è predeterminato dal Nucleo in base alla considerazione delle
condizioni obiettive nelle quali la singola struttura organizzativa è tenuta a
perseguire il risultato atteso.
Art. 11(Valutazione della prestazione dirigenziale) 1. Il Nucleo, oltre a determinare il grado di conseguimento dei risultati,
formula la valutazione della prestazione individuale dei dirigenti, anche con
riferimento a specifici istituti contrattuali. Nellattuazione di tale compito
può avvalersi della collaborazione dei Coordinatori di Area.
2. Per la valutazione della prestazione dirigenziale, il Nucleo
assume a riferimento, tra gli altri, eventuali, i seguenti fattori:
- capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le
opportune innovazioni tecnologiche e procedimentali, con particolare riferimento
alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo; - capacità dimostrata nellassolvere ad attività di controllo
connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri
del controllo di gestione; - quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto
personale specificamente assicurato al conseguimento dei risultati; - contributo all’integrazione tra diversi Settori e Uffici e
capacità di adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla
gestione di crisi od emergenze od a processi di cambiamento organizzativo.
Art. 12(La relazione dei dirigenti) 1. I dirigenti, a norma dei commi 4 e 5 dell’art. 21
della l.r.
7/97, sono tenuti a formulare una relazione annuale al dirigente della
struttura rispettivamente sovraordinata, nel rispetto dei tempi indicati dalla
legge medesima. Per consentire l’adempimento del responsabile del Settore, il
dirigente di Ufficio o di Posizione di studio e ricerca o di altra articolazione
organizzativa del Settore trasmette la propria relazione entro il 20
gennaio.
Il Nucleo di valutazione, per straordinarie esigenze
organizzative, può anticipare, dandone congruo termine di avviso ai dirigenti,
la data di trasmissione della relazione.
2. La relazione annuale di cui al primo comma è redatta al
fine di esporre, in modo coordinato ed integrato, le informazioni relative al
funzionamento della struttura diretta ed al grado di conseguimento dei
risultati, secondo il punto di vista del dirigente.
3. Le strutture preposte al controllo interno gestione,
sulla base degli indirizzi espressi dal Nucleo di valutazione, definiscono gli
schemi di riferimento per l’elaborazione delle relazioni, che sono diffusi
contestualmente alla modulistica per la verifica dei piani di lavoro.
4. Le relazioni dei coordinatori delle Aree sono trasmesse
direttamente, nei termini di legge, al Nucleo di valutazione tramite le
strutture preposte al controllo interno di gestione. Le relazioni dirigenti
delle strutture poste a supporto di commissioni o comitati e/o funzioni
istituzionali con nomina del Consiglio regionale sono rimesse competente
coordinatore dellArea del Consiglio regionale, per il successivo inoltro al
Nucleo; le relazioni. dei dirigenti responsabili degli enti strumentali della
Regione o dei dirigenti delle strutture poste a supporto di commissioni o
comitati con nomina della Giunta regionale o dei singoli componenti la Giunta,
sono rimesse al coordinatore dellArea secondo la materia dicompetenza, per il
successivo inoltro al Nucleo. Alla scadenza dei termini le strutture preposte al
controllo interno gestione danno comunicazione dell’avvenuto adempimento agli
organi di direzione politica ed al Nucleo di valutazione.
5. Le relazioni annuali di cui a1 presente articolo sono
portate a conoscenza, a cura dei dirigenti estensori, di tutto il personale
rispettivamente interessato, di norma mediante apposita conferenza.
Art. 13(Le valutazioni del Nucleo) 1. Il Nucleo di valutazione esprime mediante una relazione
intermedia, da redigere entro 31 luglio, proprie considerazioni sull’andamento
della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione politica utili
riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura.
2. Il documento di valutazione finale o rapporto di gestione
si articola in una relazione comprendente dati, interpretazioni e suggerimenti
in ordine all’andamento della gestione amministrativa, e in un allegato
contenente la valutazione dei risultati e la valutazione della prestazione
dirigenziale. Il rapporto di gestione è trasmesso al Presidente della la Giunta
per la successiva illustrazione al Consiglio Regionale.
3. Lallegato contenente le valutazioni specifiche è trasmesso
alla Giunta regionale e, per le parti ci competenza, all’Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale. Copia della valutazione della prestazione dirigenziale
è inserita nel relativo fascicolo personale a cura della competente Area ed è
comunicata in via riservata a ciascun dirigente.
4. La valutazione della prestazione dirigenziale è eseguita ai
fini esclusivi del presente regolamento e non può essere utilizzata per altri
scopi.
Art. 14(Procedure, modalità e tempi) 1. Le strutture preposte al controllo interno di gestione
ricevono i piani di lavoro annuali delle strutture dirigenziali entro e non
oltre sessanta giorni dalla approvazione della proposta di bilancio di
previsione, comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le strutture preposte al controllo interno di gestione danno
comunicazione al Nucleo di valutazione del quadro dei risultati pervenuti e,
sulla base delle indicazioni e dei criteri forniti dal Nucleo medesimo,
effettuano una verifica preliminare degli elaborati.
3. Entro il 31 marzo il Nucleo dà comunicazione preventiva,
agli organi di direzione politica ed ai singoli dirigenti responsabili di
struttura, dei risultati definiti, corredati della indicazione dei parametri e
dei criteri di valutazione. Tale comunicazione è effettuata tramite le strutture
preposte al controllo interno dì gestione. Gli organi di direzione politica con
proprio provvedimento possono accogliere la proroga di giorni 30 su motivata
richiesta del Nucleo di valutazione.
4. Nel corso dellanno, con analogo procedimento, si provvede
alle eventuali modifiche ed integrazioni.
5. Le attività gestionali dei dirigenti sono rilevate in via
ordinaria dalle informazioni contenute negli atti dirigenziali formalmente
adottati e negli atti proposti allapprovazione degli organi. In presenza di
risultati la cui natura non prevede formale definizione di provvedimenti è
disposto apposito accertamento da parte delle strutture preposte al controllo
interno di gestione su indicazione del Nucleo di valutazione.
6. Le strutture preposte al controllo di gestione si attivano
nei confronti delle diverse strutture dirigenziali per il miglioramento della
qualità delle informazioni finalizzate ed elaborano specifica relazione sulle
procedure indicate dal presente articolo, anche al fine di approvare
eventuali modifiche al presente Regolamento.
7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si
applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali ed i
regolamenti vigenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento,
contenute nellarticolo 20 del D.Lgs n. 29 del 1993, nell’articolo 23 del CCNL
dellarea della dirigenza e nell’art. 21
della L.R.
7/97 in quanto compatibili.
8. Il Nucleo di valutazione può predisporre, nelle more della
piena attuazione della L.R.
7/97, dintesa con il Presidente della Giunta regionale, altre procedure,
modalità e tempi per la valutazione.
Art. 15(Struttura di Supporto) 1. Il Nucleo di Valutazione si avvale della Segreteria Tecnica,
comprendente un adeguato contingente di personale, costituita con Decreto del
Presidente della Giunta regionale, per il disbrigo dei seguenti affari:
a) cura la tenuta degli atti relativi alle nomine del singoli
componenti il Nucleo di Valutazione e attivazione del procedimento di rinnovo
delle nomine stesse con la predisposizione di apposito schema di provvedimento
da sottoporre allapprovazione della Giunta regionale; b) verifica le condizioni di eleggibilità e della sussistenza
di cause di incompatibilità in relazione alle nomine dei componenti del
Nucleo; c) cura la raccolta e la tenuta del verbali originali del
Nucleo di Valutazione; d) cura la tenuta della relazione intermedia elaborata dal
Nucleo di Valutazione e di quella finale o rapporto di gestione di cui ai
commi 1 e 2 del precedente articolo 14, ivi compresi gli allegati contenenti la
valutazione dei risultati e delle prestazioni di ciascun Dirigente;
e) provvede alla esecuzione dei deliberati del Nucleo
notificando copia delle decisioni al Dirigenti delle strutture interessate; f) rilascia, sulla base di apposita e motivata richiesta, la
copia conforme alloriginale, dei verbali del Nucleo o di stralci di essi; g) cura la diramazione delle convocazioni del Nucleo di
Valutazione; h) procede alla convocazione dei Dirigenti e del personale
regionale sulla base delle disposizioni impartite dal nucleo; i) verifica la conferenza tra la documentazione richiesta dal
Nucleo e quella trasmessa dai Dirigenti e ne chiede eventualmente
lintegrazione;
l) cura lacquisizione della documentazione e delle informative
richiesta dal Nucleo compulsando anche i Dirigenti delle strutture
interessate; m) provvede ad assistere il Nucleo relativamente agli affari
inerenti i compensi e il rimborso delle spese dovute ai singoli componenti
predisponendo tutti gli atti necessari. A questo fine predispone annualmente uno
schema rappresentativo della spesa presunta; n) cura la diramazione delle convocazioni del Nucleo; o) cura la diramazione delle convocazioni dei Dirigenti; p) provvede alla verifica di competenza tra la documentazione
richiesta e trasmessa dai Dirigenti inerenti le attività del Nucleo; q) cura lacquisizione della documentazione e delle informative
richieste dal Nucleo compulsando anche i Dirigenti delle strutture interessate
ed in funzione dei parametri e dei criteri di valutazione approvati dalla Giunta
regionale su proposta del Nucleo di valutazione.
2. Il Responsabile della Segreteria Tecnica partecipa alle
sedute del Nucleo di Valutazione con funzioni di Segretario verbalizzante e
intale veste sottoscrive i relativi verbali.
Il personale assegnato alla Segreteria Tecnica dipende
funzionalmente dal Nucleo di valutazione.
TITOLO 3DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16(Prima Applicazione) 1. In sede di prima applicazione, il Nucleo di valutazione è
nominato, per i cicli di valutazione relativi agli esercizi 1999, 2000 e 2001,
entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.
2. Per il ciclo di valutazione relativo all’esercizio 1999 e
2000 si applicano le disposizioni del presente regolamento, per quanto
compatibili con la data di costituzione del Nucleo di valutazione.
3. Fino alla istituzione delle Arre di coordinamento ed alla
nomina dei Dirigenti Coordinatori, le funzioni e competenze previste dal
presente regolamento per i Dirigenti Coordinatori di Area, sono attribuite ai
Dirigenti di Settore.
4. Fino alla istituzione della struttura di raccordo e
monitoraggio dellArea di Coordinamento della Giunta regionale e delle
corrispondenti strutture strumentali di ciascuna Area di
coordinamento, le competenze e funzioni previste sono assolte per quanto
compatibili, dai Settori.
5. Il Nucleo di valutazione può predisporre, nelle more della
piena attuazione della legge
regionale 7/97, dintesa con il Presidente della Giunta regionale, altri
strumenti propedeutici alla valutazione, richiedendo agli Uffici ed ai Dirigenti
gli atti, i documenti e gli indicatori che ritengano utili per la redazione
delle valutazioni affidate.
Art. 17(Esclusioni) 1. Il provvedimento di valutazione disciplinato dal presente Regolamento non si
applica ai dirigenti regionali in aspettativa, fuori ruolo o comandati
presso altri enti od amministrazioni.
Art. 18(Dirigenti cessati dal servizio durante il cielo di valutazione) 1. Il dirigente che cessa dal servizio trasmette la relazione
di cui allart. 12 del presente Regolamento 30 giorni prima della data di
cessazione. 2. Per i casi di cui al precedente comma, il Nucleo formula la
valutazione della prestazione individuale entro un termine congruo per la
determinazione degli effetti sul piano giuridico ed economico. 3. I risultati attribuiti ai dirigenti che cessano nel corso
del ciclo di valutazione sono consegnati agli stessi dai Coordinatori giusta
comunicazione al Nucleo.
Vedasi riferimenti normativi
ed europei in allegato
ALLEGATI D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 L. 7 agosto 1990, n. 241
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