Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 14 Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Unversità popolari e della terza età
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia riconosce alle Università popolari e
della terza età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la
più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo
della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro
inserimento nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono
favorendone l’interazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e
socializzazione.
2. Si definiscono Università popolari e della terza età gli
enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e che non
perseguono scopi di lucro, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri
statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa,
finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione
culturale rivolta alle persone adulte e anziane.
Art. 2(Forme di
sostegno) 1. Per l’organizzazione e lo
sviluppo della propria attività le Università popolari e della terza età di cui all’articolo 1
possono ricevere contributi volontari pubblici e privati e usufruire di supporti
forniti dalla Regione, dagli enti locali e dalle comunità montane. Tali supporti
consistono:
a) nella concessione in
comodato gratuito di sedi e attrezzature;
b) nella concessione di
contributi finanziari.
Art. 3(Soggetti beneficiari) 1. La Regione può erogare
contributi a favore delle Università popolari e della terza età di cui
all’articolo 1.
2. Per accedere ai contributi
regionali previsti dalla presente legge i soggetti interessati
devono:
a) avere la sede associativa
nel territorio regionale;
b) essere regolarmente
costituiti come associazioni o enti culturali con statuti e regolamenti che
sanciscano e disciplinino le condizioni e le finalità di cui all’articolo 1,
ovvero siano strutture operative di enti culturali, giuridicamente riconosciuti,
che operano nel settore con caratteristiche di universitarietà per iniziative e
metodi;
c) operare senza fini di lucro
e perseguire finalità esclusivamente culturali nell’interesse della generalità
dei cittadini;
d) svolgere già da almeno due
anni una regolare attività, costituita da cicli di lezioni, seminari,
laboratori, corsi e attività parallele della durata complessiva annua di almeno
centocinquanta ore;
e) disporre di strutture idonee
allo svolgimento delle attività.
3. La Regione istituisce
apposito Albo delle Università popolari e della terza età, comunque denominate,
e verifica periodicamente il permanere dei requisiti di cui al comma 1 validi
per l’iscrizione all’Albo.
Art. 4(Attività didattica e
culturale) 1. I corsi promossi dalle
Università popolari e della terza età devono prevedere cicli di lezioni,
seminari e laboratori nei limiti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera
d).
2. I suddetti corsi possono
prevedere anche la realizzazione di altre attività culturali collegate o
collaterali con le seguenti finalità:
a) socializzazione e
valorizzazione del tempo libero;
b) sviluppo della formazione
permanente per il confronto tra culture generazionali
diverse;
c) studio della realtà storica,
socio-economica e artistico-monumentale della Puglia;
d) sensibilizzazione
socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli
anziani e delle persone adulte nel rapporto
intergenerazionale.
3. I docenti delle materie
scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di laurea
attinente l’argomento dei rispettivi
corsi. I docenti di materie tecniche devono essere professionisti
laureati del settore e/o aver maturato esperienze specifiche nel settore stesso.
Per le materie concernenti le attività a carattere ricreativo e associativo può
essere prevista la figura di un docente esperto nella conduzione delle attività
promosse.
Art. 5(Accesso e partecipazione ai
corsi) 1. L’iscrizione e la frequenza dei corsi
delle Università popolari e della terza età sono libere e senza alcuna
distinzione di razza, religione, appartenenza politica e condizione fisica e
sociale.
2. L’accesso e la partecipazione ai corsi e
alle varie attività collegate e collaterali sono liberi e gratuiti, fatto salvo
il versamento della quota individuale di iscrizione. A fronte di particolari
situazioni di bisogno, i regolamenti delle Università possono prevedere e
disporre esenzioni totali o parziali della quota di
iscrizione.
3. Per l’accesso e la partecipazione ai
corsi non è necessario il possesso di alcun titolo di
studio.
4. Al termine dell’anno accademico, le
Università popolari e della terza età possono rilasciare un attestato di
frequenza ai corsi che non può comunque assumere valore
legale.
Art. 6(Ammissione ai contributi
regionali) 1. I contributi previsti dalla
presente legge sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta
regionale entro il 30 giugno di ogni anno e corredate di:
a) programma dettagliato delle
iniziative previste con la corrispondente relazione di
spesa;
b) relazione sulle attività
svolte nell’anno accademico precedente, corredata di copia dei programmi, delle
dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la
documentazione relativa ai corsi svolti e alla frequenza di ciascun
corso;
c) consuntivo
finanziario;
d) indicazione delle rette
individuali dei frequentanti;
e) indicazione delle strutture
organizzative, ivi compreso l’elenco delle cariche
sociali;
f) indicazione dei contributi
pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime
iniziative.
Art. 7(Natura dei
contributi) 1. I contributi di cui
all’articolo 3 sono concessi a parziale copertura dei costi nelle seguenti
misure:
a) fino al 50 per cento della
spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse
alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese;
b) fino al 50 per cento della
spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e
di altro materiale didattico;
c) fino al 50 per cento delle
spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi di
attività.
Art. 8(Destinazione dei
contributi) 1. La Giunta regionale approva
con propria deliberazione il piano di riparto dei contributi tra i soggetti
beneficiari e l’erogazione degli stessi, che sono vincolati alla realizzazione
dei programmi per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per
finalità diverse e sono a parziale copertura dei costi
preventivati.
2. In caso di mancata o
parziale attuazione dei programmi finanziati, o di destinazione dei fondi
diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale
provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.
Art. 9(Norma
transitoria) 1. In sede di prima
applicazione le domande di contributo di cui all’articolo 6 devono essere
presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge
Art. 10(Norma
finanziaria) Omissis
Disposizioni finali La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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