Anno 2002
Numero 2
Data 11/02/2002
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 febbraio 2002, n. 23.
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Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 2

Modifica della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali".



Art. 1


1.         Allarticolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali  è inserito il seguente comma 3 bis:
 
3 bis      Sono ammesse cooperative sociali che esercitano contestualmente le attività di cui ai punti a) e b) dellarticolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 
a)          le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento indicate nelloggetto sociale devono essere tali da postulare attività coordinate per lefficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ex articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
b)          il collegamento funzionale tra le tipologie di cui ai punti a) e b) dellarticolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 deve essere chiaramente indicato nello statuto sociale;
c)          lorganizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa”.



Art. 2


1.         Dopo la lettera c) del comma 1 dellarticolo 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21, sono inseriti i seguenti periodi:
Le cooperative sociali a scopo plurimo di cui allarticolo 2, comma 3 bis, saranno iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B. La verifica delle condizioni necessarie per lammissibilità delloperato di queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti. La Regione potrà, attraverso lAssessorato regionale al lavoro, esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata all’articolo 2, comma 3 bis, lettera a), al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 .


2.         La prima alinea del comma 4 dellarticolo 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21  è così sostituita:
-    atto costitutivo e statuto che specifichi loggetto dellattività rientrante nelluna e/o nellaltra tipologia descritta ai commi 1, 2 e 3 bis dellarticolo 2. Per le cooperative sociali a scopo plurimo, di cui all’articolo 2, comma 3 bis, lo statuto sociale deve prevedere espressamente il collegamento funzionale tra le attività di cui ai punti a) e b) dellarticolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 .