Anno 2002
Numero 23
Data 23/12/2002
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 dicembre 2002, n. 164.
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Legge Regionale 23 dicembre 2002, n. 23

Istituzione della riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci".(•) 



Art. 1

(Istituzione dell’area naturale protetta)


1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci”. . (1) 

2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata Boschi di S. Teresa e dei Lucci, ricadente nel territorio del Comune di Brindisi, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso lUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli uffici dellAmministrazione provinciale e del Comune di Brindisi.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dellAmministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione.





(•) Vedi anche la l.r. 17/2007, art. 2, comma 2 e art. 3
(1) Vedi la l.r. 10/2006, art. 16


Art. 2

(Finalità)


1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata Boschi di S. Teresa e dei Lucci sono le seguenti:

a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;

b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) rinaturalizzare, convertire ad alto fusto, conservare il patrimonio genetico e aumentare la superficie occupata dalle sugherete, al fine di connettere le aree boscate;

d) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e laccoglienza diffusa;

f) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dellagricoltura, dellartigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.






Art. 3

(Zonizzazione provvisoria)


1. Fino allapprovazione del piano di cui allarticolo 9, la Riserva naturale regionale orientata Boschi di S. Teresa e dei Lucci è suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nellallegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.
 
2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.






Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale)


1. Sullintero territorio della Riserva naturale regionale orientata Boschi di S. Teresa e dei Lucci, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dellambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

a) aprire nuove cave;

b) esercitare lattività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dellEnte di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dallarticolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dallEnte di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e) asportare minerali e materiale dinteresse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dallEnte di gestione;

f) introdurre nellambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui allarticolo 2;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

k) aprire discariche.


2. Fino allapprovazione del piano di cui allarticolo 9 è fatto divieto di:

a) costruire nuovi edifici od opere allesterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865;

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei competenti uffici dellAssessorato regionale agricoltura e foreste.


3. Fino allapprovazione del piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata Boschi di S. Teresa e dei Lucci, la competente struttura regionale di cui allarticolo 23 della l.r. 19/1997, dintesa con lEnte di gestione di cui allarticolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui allarticolo 3 ed esclusivamente in funzione dellattività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nellarea.

4. E consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dellarticolo 31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.


5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza dellEnte di gestione.






Art. 5

(Gestione)


1. Ai sensi dellarticolo 9 della l.r. 19/1997 è istituito lEnte di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della Riserva naturale regionale orientata Boschi di S. Teresa e dei Lucci.


2. Sono organi dellEnte di gestione:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità delle aree naturali protette.


3. Il Presidente dellEnte è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dellEnte, ne coordina lattività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.


4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.


5. Il Consiglio direttivo dellEnte di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi è così composto:

a) tre rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;

b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dellambiente e pianificazione territoriale;

c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Brindisi;

d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due rappresentanti nominati dalle Associazioni protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dellambiente e operanti sul territorio regionale.


6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un Vice Presidente.


7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.


8. Per la composizione degli altri organi di gestione dellEnte, Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali, si rimanda agli articoli 12, 13 e 14 della l.r. 19/1997





Art. 6

(Statuto)


1. LEnte di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi provvede allapprovazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui allarticolo 9 della l.r. 19/1997.




Art. 7

(Pianta organica)


1. LEnte di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.

 2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della l.r. 19/1997.

3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta regionale.




Art. 8

(Strumenti di attuazione)


1. Per l’attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci”, l’Ente di gestione di cui all’articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:

 a) piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997;

b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 21 della l.r. 19/1997;

 c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r. 19/1997.




Art. 9

(Piano territoriale dellarea naturale protetta)


1. Il piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci” deve:

 a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dallarticolo 12 della legge 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dellarea naturale protetta;

 b) individuare le opere necessarie alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale;

 c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

 d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dellarea naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

 e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

 f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;

 g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

 h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione duso per edifici e manufatti esistenti;

 i) definire il sistema della mobilità interna allarea naturale protetta;

 j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei refluii, alla bonifica e al recupero ambientale;

 k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

 2. Le procedure per la formazione, ladozione e lapprovazione del piano sono quelle stabilite dallarticolo 20 della l.r. 19/1997.




Art. 10

(Piano pluriennale economico sociale)


1. Il piano pluriennale economico sociale della Riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci” è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Brindisi di cui all’articolo 5, comma 10, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell’ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall’articolo 21 della l.r. 19/1997.

2. Il piano pluriennale economico sociale dell’area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

 3. Il piano pluriennale economico sociale è predisposto, d’intesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla formazione del piano di cui all’articolo 9.




Art. 11

                                                                                                Regolamento


1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare lesercizio delle attività consentite allinterno della Riserva naturale regionale orientata Boschi di S. Teresa e dei Lucci ed è adottato dallEnte di gestione contestualmente alladozione del piano territoriale dellarea.

2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui allarticolo 11 della legge 394/1991, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.

3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dellEnte di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dallEnte stesso.






Art. 12

(Nulla osta e pareri)


1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere allinterno dellarea naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dellEnte di gestione.

2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento.

3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del regolamento, lEnte di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui allarticolo 4.






Art. 13

(Bilancio)


1. Il Consiglio direttivo dellEnte di gestione delle aree naturali della provincia di Brindisi approva il bilancio preventivo dellEnte nei termini previsti dalle disposizioni contenute nella legge regionale 16 novembre 2001, n.28 di riforma della contabilità regionale.

2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale






Art. 14

(Sanzioni)


1. Le violazioni al divieto di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui allarticolo 4, comma 1, lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.

4. Le violazioni ai divieti di cui allarticolo 4, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.033,00.

5. Le violazioni al divieto di cui allarticolo 4, comma 1, lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.

6. Le violazioni al divieto di cui allarticolo 4, comma 1, lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.329,00.

7. Le violazioni di cui allarticolo 4, comma 1, lettera j) e alle limitazioni di cui allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

8. Le violazioni di cui allarticolo 4, comma 1, lettera k), comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto allarticolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato lintervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dallEnte di gestione.

11. E comunque fatta salva lapplicazione delle sanzioni penali previste dallarticolo 30, comma 1, della legge 394/1991.

12. Per laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui allarticolo 11 sono introitate nel bilancio dellEnte di gestione.






Art. 15

(Indennizzi)


1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata Boschi di S. Teresa e dei Lucci sono erogati direttamente dallEnte di gestione di cui allarticolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano di cui allarticolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, lesecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto allindennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. Lente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.


4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dellEnte di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, allespropriazione delle aree.






Art. 16

(Sorveglianza del territorio)


 1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione, che la esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

 2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Brindisi.

 3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 394/1991.

 4. L’utilizzo  delle  guardie  venatorie  volontarie  di cui  all’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di gestione.




Art. 17

(Vigilanza)


1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell’articolo 23 della l.r. 19/1997.




Art. 18

(Commissariamento)


1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dellEnte di gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.






Art. 19

( Norma finanziaria )


1. Gli oneri  derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificabili in euro 66.666,66, sono a carico del Capitolo 0581010  “Spese per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002.

 2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.