Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 4
Legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 "Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica e il servizio farmaceutico" - Modifica.
Art. 11. Il
secondo comma dellarticolo 7 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 è
sostituito dal seguente:
La Giunta regionale stabilisce le
prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla
legge, possono essere effettuati in favore di terzi richiedenti fissando le
tariffe a carico degli stessi, entro i limiti dei tariffari per le attività
delle professioni sanitarie e stabiliti con riferimento alle tariffe
dellIstituto superiore per la sicurezza del lavoro, dellIstituto superiore
della sanità e degli Ordini professionali dei medici e dei veterinari, dei
chimici e degli ingegneri.