Anno 2002
Numero 4
Data 08/03/2002
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 marzo 2002, n. 32.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 4

Legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 "Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica e il servizio farmaceutico" - Modifica.



Art. 1


1. Il secondo comma dellarticolo 7 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 è sostituito dal seguente:

    La Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possono essere effettuati in favore di terzi richiedenti fissando le tariffe a carico degli stessi, entro i limiti dei tariffari per le attività delle professioni sanitarie e stabiliti con riferimento alle tariffe dellIstituto superiore per la sicurezza del lavoro, dellIstituto superiore della sanità e degli Ordini professionali dei medici e dei veterinari, dei chimici e degli ingegneri.




Art. 2


1. Dopo il secondo comma dellarticolo 7 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

    Il provvedimento di cui al secondo comma sarà adottato dalla Giunta regionale, che provvederà contestualmente a individuare le modalità di riscossione e di destinazione delle somme, su proposta dellAssessore alla sanità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.