Anno 2002
Numero 5
Data 08/03/2002
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 marzo 2002, n. 32. * La Corte Costituzionale, con sentenza n. 307 del 23 settembre 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 10 della presente legge.
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Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 5

Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 Ghz.(1) 




Art. 1

(Finalità)



1. In attesa dellemanazione dei decreti attuativi della legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge   quadro   sulla   protezione   dalle   esposizioni   a   campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nonché dei   conseguenti adempimenti regionali, la presente legge stabilisce le norme idonee ad assicurare, nel territorio regionale,     la tutela dellambiente dallinquinamento  elettromagnetico  connesso  al  funzionamento  e allesercizio degli impianti   per telecomunicazione e radiotelevisivi, nel rispetto del regime transitorio di cui allarticolo 16 della legge medesima.




Art. 2

(Campi di applicazione)


1.      Sono soggetti alla presente legge tutti i sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, operanti nellintervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, di seguito denominati impianti.

2.      Le disposizioni della presente legge non si applicano nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia  e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della L. 36/2001.

3.      Per quanto concerne la disciplina degli apparati dei radioamatori regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, si rinvia ad apposito regolamento della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 381/1998, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 3

(Definizioni)


1.      Ai fini dellapplicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a)      legge quadro: legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b)      esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

c)      limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui allarticolo 1;

d)      valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui allarticolo 1. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

e)      obiettivi di qualità sono:

1)      I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per lutilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione secondo le competenze definite dallarticolo 4;

2)      I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a), della legge quadro, ai fini della progressiva minimizzazione dellesposizione ai campi medesimi;

f)        esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g)      esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, a eccezione dellesposizione per scopi diagnostici o terapeutici;

h)      stazioni  e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i)        impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio  dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

j)        impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

m)    aree sensibili: aree   per   le   quali   le   amministrazioni   comunali,  su  regolamentazione  regionale,  possono        prescrivere  localizzazioni  alternative degli impianti, in considerazione della particolare densità abitativa, della        presenza   di   infrastrutture   c/o   servizi   a   elevata   intensità  duso, nonché dello specifico interesse storico-      architettonico e paesaggistico-ambientale.




Art. 4

(Competenze della Regione)


1.      La Regione nel rispetto dei limiti previsti dal d.m. 381/1998, tenendo conto degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, a livello regionale e locale, detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti lidentificazione delle aree sensibili e la relativa perimetrazione.

2.      Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposita deliberazione, nella quale, inoltre, definisce:

a)      lindividuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui allarticolo 3, comma 1, lettera d), numero 1, della legge quadro;

b)      i criteri tecnici per lattuazione delle azioni di risanamento;

c)      le modalità tecniche e procedurali per lo svolgimento dei controlli;

d)      i criteri tecnici per la gestione del catasto regionale degli impianti di cui allarticolo 11;

e)      le modalità relative alla presentazione, da parte dei titolari degli impianti, delle dichiarazioni concernenti le caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, le localizzazioni attuali e le ipotesi di localizzazioni future, di cui allarticolo 9;

f)        la disciplina tipo di riferimento per ladozione dei piani c/o regolamenti comunali di cui allarticolo 6, lettera b);

g)      i criteri e le modalità per linformazione e leducazione della popolazione in materia di tutela sanitaria e ambientale derivante dallesposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

1.      Sono fatte salve le competenze attribuite allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, nonché quelle attribuite al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) istituito con legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3.

2.      Nello stesso termine di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce i criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw nonché per la determinazione delle fasce di rispetto e per la loro segnalazione, nel rispetto dei parametri di cui allarticolo 4, comma 1, lettera h), della legge quadro.




Art. 5

(Competenze della Provincia)


1.      Sono di competenza della Provincia:

a)      le autorizzazioni inerenti la costruzione e lesercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui allarticolo 4, comma 4;

b)      il censimento degli impianti di cui alla lettera a);

c)      il controllo e la vigilanza delle suddette reti circa losservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dallinquinamento elettromagnetico;

d)      ladozione dei provvedimenti per lesecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di cui alla lettera a);

e)      ogni altra funzione assegnata dallo Stato e dalla Regione.

2.      Qualora gli impianti interessino i territori di due o più Province, lautorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con laltra o le altre Province.

3.      I soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro trenta giorni dalla data dellavvenuta installazione, i dati relativi allubicazione dellimpianto, nonché, ai fini dellaggiornamento del catasto, ogni variazione di proprietà dellimpianto, modifica dellubicazione, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori allanno.

 




Art. 6

(Competenze del Comune)


1. Sono di competenza del Comune:

a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica degli impianti di cui allarticolo 8;

b) ladozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare lesposizione della popolazione ai campi elettromagnetici detti piani e regolamenti non  regionale;(2) 

c) ladozione dei provvedimenti per lesecuzione delle azioni di risanamento degli impianti di cui alla lettera a);

d) la vigilanza e il controllo di cui allarticolo 12.






(2) Lettera così modificata dalla l.r. 22/2006, art. 31


Art. 7

(Programma annuale di installazione) (3) 


1.I soggetti gestori di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da sottoporre a concessione di installazione o di modifica o assoggettati a comunicazione ai sensi dellarticolo 8, comma 4, predispongono un Programma annuale di installazione c/o modifica degli impianti da presentare alla Regione - Assessorato allambiente - entro il 31 marzo di ciascun anno e contestualmente Programmi stralcio comunali da presentare al Comuni interessati e alle Province.

2. Contestualmente alla presentazione dei Programmi di cui al comma 1, i soggetti gestori provvedono a pubblicare sullAlbo pretorio dei Comuni interessati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale avviso dellinoltro alla Regione e agli enti locali del Programma annuale di installazione- e dei relativi Programmi stralcio comunali.

3. La Giunta regionale, a seguito di apposite conferenze di servizi su base provinciale, alle quali partecipano i Comuni, le Province, i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex articolo 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, i concessionari del servizio pubblico di telecomunicazione e di radiotelevisione e i settori tecnici dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.), istituita con legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 o, in assenza, del Presidio multizonale di prevenzione (P.M.P.) territorialmente competente, entro novanta giorni dalla data di presentazione dei Programmi annuali di installazione, si esprime su detti Programmi o ne suggerisce modifiche, finalizzate a minimizzare leventuale esposizione della popolazione, anche in relazione alla tipologia e alle caratteristiche degli impianti già esistenti oltreché allinsieme degli impianti da installare, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema 



(3) Articolo così modificato dalla l.r. 22/2006, art. 31


Art. 8

(Autorizzazioni)


1.      Il gestore che intende installare o modificare, in ambito regionale, impianti di cui allarticolo 2 con potenza massima irradiata in antenna superiore a 5 watt deve chiedere apposita autorizzazione al Comune competente per territorio. Qualora il sito e la configurazione strutturale e architettonica dellimpianto risultano già previsti nel piano c/o regolamento comunale di cui allarticolo 6 ovvero nel piano dinstallazione di cui allarticolo 7, approvati, il gestore può procedere, in luogo dellautorizzazione, con la presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività (DIA).

2.      Nel caso in cui limpianto presenta, a giudizio del Sindaco, notevole impatto paesistico e/o ambientale, il Comune può sottoporre linstallazione dellimpianto a concessione edilizia. In tale eventualità viene dato avviso al gestore entro cinque giorni dalla richiesta di autorizzazione o dalla data di presentazione della DIA.

3.      Lautorizzazione comunale o la concessione edilizia ovvero la DIA sono subordinate al parere preventivo favorevole dellARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente.

4.      Listanza o la DIA al Comune è corredata, oltre che del parere preventivo di cui al comma 3, della seguente documentazione:

a)      progetti elaborati ai sensi delle seguenti disposizioni specifiche: legge 5 marzo 1990, n. 46 e decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, normativa CEI in materia (24- 1, 64, 81), d.m. 381/1998;

b)      dichiarazione di assunzione di responsabilità del tecnico incaricato della progettazione con indicato il titolo di studio e requisiti specifici di titolarità ai sensi della l. 46/1990 e del d.m. poste e telecomunicazioni 314/1992;

c)      segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dellimpianto, ai sensi delle leggi 27 aprile 1955, n. 547, 19 settembre 1994, n. 626 e 7 dicembre 1984, n. 818;

d)      certificazione per il rispetto della legge quadro sullinquinamento acustico rilasciata da tecnico competente ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

5.      Nel caso in cui la richiesta concerne la modifica di impianti già autorizzati ai sensi del comma 1, listanza va corredata soltanto di una relazione tecnica illustrativa delle modifiche da apportare allimpianto.

6.      Per impianti e apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt è sufficiente da parte dei soggetti gestori la richiesta di autorizzazione al Comune con allegata una relazione tecnica che è sottoposta al parere dellARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente. LARPA o il PMP provvedono a eseguire gli opportuni controlli.

7.      Qualora listanza riguarda impianti localizzati nelle aree protette, linstallazione dellimpianto è subordinata allassenso degli enti gestori delle stesse aree.

8.      Il trasferimento della titolarità dellimpianto comporta una comunicazione alle competenti autorità.

9.      Nel caso in cui la realizzazione dellimpianto determina una modificazione duso del sito ospitante, lattivazione dellimpianto è subordinata al certificato di idoneità alluso.

10.  Il procedimento per il rilascio dellautorizzazione e/o della concessione edilizia da parte del Comune ha durata massima di sessanta giorni.




Art. 9

(Parere preventivo)


1.      I soggetti gestori degli impianti di cui allarticolo 8, comma 1, per linstallazione o per la modifica sostanziale degli  impianti, presentano richiesta di parere preventivo allARPA o, in assenza, al PMP territorialmente competente, corredando ogni singola richiesta con la seguente documentazione prodotta anche su supporto informatico:

a)      Progetto dettagliato dellinstallazione che contenga:

1)      i dati catastali e/o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto linsediamento dellimpianto;

2)      linquadramento territoriale dellarea interessata con riferimento alle aree vincolate (carta dei  vincoli);

3)      linquadramento dellintervento rispetto al piano annuale di installazione approvato dalla Regione;

4)      le cartografie della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000;

5)      gli elaborati grafici del sito previsto ante operam e post operam con la struttura dellimpianto, in prospetto e pianta, e lindicazione della sua recinzione;

6)      la documentazione fotografica dei luoghi circostanti dal punto di vista dellinstallazione delle antenne con orientamento alla direzione di puntamento delle antenne;

7)      le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti;

8)      le misure previste per rendere inaccessibile gli impianti ai non addetti;

9)      la mappa in scala 1:1000 degli edifici circostanti la stazione radio base per un raggio di 500 metri con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dellantenna e con lindicazione dei vincoli esistenti sullarea e/o sugli edifici;

10)  le indicazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati o sono comunque programmati nella zona interessata per un raggio di 500 metri dallimpianto da installare, con precisazioni relative alle distanze di tali trasmettitori dallimpianto in questione;

11)  le indicazioni per il rispetto dellarticolo 10;

b)      costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le seguenti caratteristiche tecniche:

1)      la banda di frequenza o la banda operativa di frequenza nella quale opererà limpianto;

2)      il numero di trasmettitori per cella e numero di celle;

3)      la potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W;

4)      la potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W;

5)      la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione (ERP);

6)      la direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico;

7)      i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale;

8)      la dimensione degli elementi radianti;

9)      il guadagno;

10)  il tilt elettrico o meccanico;

11)  laltezza dal centro elettrico dellantenna la terra (HCE);

c)      studio dellimpianto in relazione ai luoghi circostanti (raggio 500 metri) per il rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico con indicati:

1)      i calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dallimpianto (sia da installare che esistenti) relativi alle distanze dal centro elettrico dellantenna;

2)      relazione, a firma di un tecnico competente, contenente le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti da installare che per quelli esistenti) e le valutazioni dellinquinamento elettromagnetico prodotto dallimpianto (in ipotesi di impianto esistente). Le suddette valutazioni devono essere effettuate mediante le misure previste nellallegato B del d.m. 381/1998 e specificatamente:

-         le misure di campo elettromagnetico in banda larga devono essere effettuate nei punti significativi.   Questi devono essere scelti discriminando  le situazioni di maggiore rischio negli edifici antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le onde laterali;

-         le misure devono essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli edifici rispetto al centro elettrico dellantenna;

-         le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga superato il 50 per cento del valore limite o misura di cautela;

-         le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione dal concessionario.

2.      Contestualmente alla richiesta di parere preventivo allARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente, il gestore provvede a pubblicare sullAlbo pretorio dei Comuni interessati, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale lavviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove limpianto richiesto è presente nel piano e/o regolamento comunale di cui allarticolo 6 o nel piano annuale di installazione di cui allarticolo 7.

3.      Il procedimento per il rilascio del parere da parte dellARPA o del PNIP deve avere durata massima di sessanta giorni dalla richiesta.

4.      LARPA o, in assenza il PMP ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sugli elementi progettuali presentati attraverso richiesta ufficiale ai soggetti gestori. I soggetti gestori hanno trenta giorni di tempo per produrre le integrazioni richieste. La richiesta di integrazione determina la sospensione del procedimento, che riprenderà a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni.

[ 4 bis Nell’ambito delle procedure autorizzatorie relative a nuovi impianti, la valutazione preventiva effettuata da ARPA Puglia considera come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, da non superare entro il perimetro delle aree sensibili di cui all’articolo 10, comma 1.] (4) 




(4) Comma  aggiunto dalla l.r. 22/2006, art. 31 è stato successivamente  soppresso dalla l.r. 39/2006, art. 15


Art. 10

(Divieti)


1. E’ vietata l’installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile sulle aree, sulle strutture e sugli edifici destinati all’infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l’infanzia e parrocchie.(5) 


[ 2. Le localizzazioni degli impianti di cui allarticolo 2, comma 1, sono altresì vietate in:

a) aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) aree classificate di interesse storico-architettonico;

c) aree di pregio storico, culturale e testimoniale;

d) fasce di rispetto degli immobili di cui al comma 1, perimetrale nel rispetto dei parametri regionali fissati dalla delibera regionale di cui allarticolo 4, comma 2.] (6) 


3. Per gli interventi in aree soggette a vincoli diversi da quelli di cui al comma 2, linstallazione degli impianti e apparecchiature è comunque subordinata alla presentazione dei relativi provvedimenti autorizzativi richiesti.





(5) Comma così sostituito dalla l.r. 22/2006, art. 31
(6)   La Corte Costituzionale con sentenza n. 307/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma 2


Art. 11

(Catasto regionale degli impianti) (7) 


1.      La Regione istituisce il catasto regionale degli impianti presso lARPA al fine di:

a)      rilevare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

b)      garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati allemittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;

c)      verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti;

d)      disporre a carico dei soggetti gestori il progressivo trasferimento degli impianti installati in aree sensibili.

2.      Del catasto regionale si avvale altresì il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti dalla l.r. 3/2000.

3.      Il catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti sul territorio regionale, il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici e anagrafici degli impianti, nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la gestione del catasto così come previsto allarticolo 4, comma 2, lettera d).

4.      Ai fini della formazione e della gestione del catasto i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della deliberazione regionale di cui allarticolo 4, comma 2, apposita dichiarazione redatta, anche su supporto informatico, in conformità delle modalità dettate ai sensi dello stesso comma 2, lettera d), unitamente a un programma di sviluppo della rete relativa. Tale dichiarazione deve contenere, tra laltro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali e delle ipotesi di localizzazione futura e deve essere aggiornata e presentata entro il 31 ottobre di ogni ano.

5.      Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i Comuni, le Province e la Regione collaborano alla formazione e allaggiornamento del catasto provvedendo reciprocamente allo scambio delle informazioni.





Art. 12

(Vigilanza e controllo)


1.      I Comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo sullattuazione delle disposizioni della presente legge, avvalendosi del supporto tecnico dellARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente nonché dellIstituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli Ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

2.      Per lesercizio delle funzioni di cui al comma 1, i gestori degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge presentano al Comune e allARPA o, in assenza, al PMP territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla medesima data, una perizia giurata con le indicazioni di cui allarticolo 9, comma 1.

3.      LARPA o, in assenza, il PMP, entro i successivi trenta giorni, rilascia al Comune il proprio parere sulla base di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.m. 381/1998, verificato nel contesto di tutti gli altri impianti esistenti nella zona.

4.      Nelle zone abitate o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione, ove siano superati i limiti di cui al citato d.m. 381/1998, lente che effettua i controlli individua le fonti di emissione e ne dà comunicazione allAutorità giudiziaria, alla Regione, alla Provincia, al Comune e ai soggetti gestori per i conseguenti interventi di risanamento a carico dei titolari degli impianti, in ottemperanza a quanto previsto dallallegato C del d.m. 381/1998.

5.      I controlli di cui al presente articolo hanno cadenza almeno annuale.

6.      Gli oneri relativi alleffettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale e vengono commisurati sulla base di un tariffario adottato dalla Giunta regionale.

7.      Per il personale che svolge le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo valgono le disposizioni di cui allarticolo 14 della legge quadro.




Art. 13

(Sanzioni amministrative)


1.      Salvo maggiore sanzione prevista dallarticolo 15 della legge quadro, linosservanza delle disposizioni della presente legge comporta le sanzioni di cui ai successivi commi.

2.      Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dellautorizzazione o della concessione edilizia ovvero della DIA di cui allarticolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro e lamministrazione comunale competente ordina la cessazione immediata dellesercizio dellimpianto. E fatto salvo quanto disposto allarticolo 15 della legge quadro.

3.      Linosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dallAmministrazione comunale competente è soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro, unitamente alla sanzione di sospensione dellautorizzazione da due a quattro mesi. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dellautorizzazione rilasciata da parte dellautorità competente, che ordina altresì limmediata cessazione dellattività.

4.      La mancata presentazione da parte dei soggetti obbligati della dichiarazione prevista allarticolo 11, comma 4, è soggetta alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 10 mila Euro per ogni impianto a cui si riferisce la violazione stessa. Qualora la sanzione complessiva risulti di ammontare superiore a 100 mila Euro, essa è ricondotta e comminata in tale ultima misura. In tali casi, lamministrazione comunale competente, contestualmente alla comminazione della sanzione prevista, ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione richiesta, entro un termine perentorio da essa stabilito, pena la cessazione dellattività dellimpianto.

5.      Il superamento dei limiti di esposizione previsti dallarticolo 3 del d.m. 381/1998, ovvero dei valori di cui allarticolo 4, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, è soggetto alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila Euro a 25 mila Euro. In tal caso lamministrazione comunale competente diffida il soggetto inadempiente allimmediata riconduzione entro i limiti e i valori normativamente fissati. In caso di recidiva, limporto della sanzione è raddoppiato, fatto salvo lordine di immediata cessazione dellattività, nonché la revoca del provvedimento comunale di assenso allinstallazione.

6.      I titolari degli impianti soggetti a risanamento ai sensi dellarticolo 14 che non effettuano le relative azioni, nei tempi e con le modalità ordinate dal Comune, sono soggetti alla sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da 5 mila Euro a 25 mila Euro.

7.      Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche del sistema penale.

8.      Le somme sanzionatorie sono riscosse dal Comune e sono destinate alla gestione delle attività di vigilanza e controllo nonché al risarcimento a terzi dei danni subiti da violazione di legge.

9.      Nel caso di inerzia del Comune nellesercitare i compiti di vigilanza e controllo a esso affidati nel presente articolo, lAssessore regionale allambiente, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, provvede in via sostitutiva, stabilendo con proprio decreto tempi e modalità.




Art. 14

(Piani di risanamento)


1.      In fase di prima applicazione, ai fini delladeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione provvedono a redigere e presentare alla Regione e gli enti locali interessati, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento degli impianti che per effetto della procedura di cui allarticolo 12, commi 2 e 3, non risultano adeguati.

2.      Entro novanta giorni dalla data dellintervenuta approvazione del piano di risanamento da parte della Regione, con le modalità di cui allarticolo 7, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione provvedono ad adeguare gli impianti stessi secondo le indicazioni di cui al piano di risanamento approvato.

3.      Il piano può provvedere anche alla delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con oneri a carico dei titolari degli impianti.

4.      Per gli impianti e le apparecchiature esistenti che risultano già adeguati, sono fatti salvi i pareri regionali e le autorizzazioni comunali relativi alla installazione degli impianti e apparecchiature rilasciati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

5.      Scaduti i termini di cui ai commi 1 e 2, in caso di inosservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte dei gestori, lAssessore regionale allambiente, previa diffida agli stessi ad adempiere entro trenta giorni, provvede in danno, stabilendo con proprio decreto forme e modalità delladeguamento dellimpianto.




Art. 15

(Primo piano di installazione)


1.      In fase di prima applicazione, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da sottoporre ad autorizzazione di installazione o di modifica ovvero assoggettati a comunicazione ai sensi dellarticolo 8, comma 4, presentano, con le procedure di cui allarticolo 7, il primo piano di installazione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 16

(Abrogazioni)


1.      Le procedure e i regolamenti c/o piani regionali provinciali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in contrasto con la stessa sono abrogati.

2.      Alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della legge quadro, le norme della presente legge continuano ad avere efficacia se non in contrasto con le prescrizioni dei predetti decreti.