Legge Regionale 21 maggio 2002, n. 7 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004(••)
(••) Con la l. r. 20/02, sono state apportate delle variazioni al bilancio 2002.
TITOLO 1Norme di bilancio
Art. 1Stato di previsione delle entrate. 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia
per lanno finanziario 2002, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui allarticolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28, di riforma della contabilità regionale, è
approvato in euro 14.002.702.231,37 in termini di competenza e in euro
21.919.638.172,86 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
laccertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio
finanziario 2002.
Art. 2Stato di previsione della spesa. 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
lanno finanziario 2002, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui allarticolo 46 della L.R. n. 28/2001 di riforma della
contabilità regionale, è approvato in euro 14.002.702.231,37 in termini di
competenza e in euro 21.919.638.172,86 in termini di cassa.
Art. 3Impegni e pagamenti delle spese. 1. È autorizzato limpegno della spesa della Regione Puglia per
lanno finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2, fatto salvo limpegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76
e 77
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
lesercizio finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2.
Art. 4Quadro generale riassuntivo. 1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per
lanno finanziario 2002, di cui allallegato 1, predisposto secondo il quadro di
classificazione in titoli per lentrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 5Elenco delle spese obbligatorie. 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui allelenco contrassegnato
come allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere
integrate a norma dellarticolo 49, comma 2, della L.R. n. 28/2001 di riforma
della contabilità regionale.
Art. 6Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine. 1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine è determinato per
lesercizio 2002 in euro 5 milioni ed è gestito a termini dellarticolo 49
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 7Fondo di riserva per le spese impreviste.- 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per lesercizio
2002 in euro 260 mila ed è gestito a termini dellarticolo 50 della L.R. n.
28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 8Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse. 1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di
passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento
di euro 6.176.835,41 ed è gestito secondo i criteri di cui allarticolo50,
comma 2, della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 9Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa. 1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è
determinato per lesercizio 2002 in euro 3.828.095,12 ed è gestito a termini
dellarticolo 51
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 10Fondi intersettoriali. 1. Il fondo per il finanziamento dei programmi e dei progetti
ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è determinato per
lesercizio finanziario 2002 in euro 31 milioni ed è gestito a termini
dellarticolo 54
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
2. Il fondo per la gestione dei programmi comunitari è
determinato per lesercizio 2002 in euro 670 mila ed è gestito a termini
dellarticolo 54
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
Art. 11Fondo per reiscrizione residui passivi perenti e per regolarizzazione carte
contabili. 1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati
perenti ai fini amministrativi viene determinato per lesercizio finanziario
2002 in euro 203.493.056,28 ed è gestito a termini dellarticolo 95
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.
2. Viene ancora iscritto, con uno stanziamento di euro
51.621.304,33, lapposito previsto fondo destinato, secondo i criteri di cui
allarticolo10,
comma 3, della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14, alla regolarizzazione delle carte contabili
derivanti da provvedimenti esecutivi dellautorità giudiziaria, ivi comprese
quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in
relazione a debiti delle ex Unità sanitarie locali (U.S.L.) rientranti nella
gestione liquidatoria 1994 e retro.
3. LAssessorato alla sanità provvede, in relazione alle
partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti
da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle U.S.L.
interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine
di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni
in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa
lassenza di duplicazioni di pagamento.
Art. 12Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale. 1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e
poteri previsti dallarticolo 42
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, è autorizzata, per
lesercizio finanziario 2002, a disporre con proprio atto le variazioni
occorrenti per listituzione di nuove unità previsionali di entrata, per
liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da
parte dello Stato e della Unione europea (U.E.), nonché per liscrizione delle
relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con
delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni
compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate
nellàmbito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o
progetto, nonché a effettuare variazioni compensative, allinterno della
medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente
collegate nellàmbito della stessa funzione-obiettivo o di un stesso programma o
progetto.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a
destinazione vincolata possono essere apportate nellàmbito dei vincoli di
destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 13Bilancio pluriennale. 1. A norma dellarticolo 26,
comma 3, della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, è approvato il bilancio
pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2002-2004, nel testo annesso
alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 26
della citata L.R.
n. 28/2001.
Art. 14Prestito Banca europea di investimenti per il cofinanziamento dei programmi
comunitari 2000-2006. 1. Al fine di garantire la necessaria copertura del fabbisogno
finanziario della Regione per la quota a proprio carico occorrente per sostenere
gli interventi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 di cui al
Programma operativo regionale (P.O.R.), la Giunta regionale è autorizzata a fare
ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea di investimenti
(B.E.I.).
2. Il mutuo per spese di investimento a carico del bilancio
regionale sarà contratto, secondo quanto prescritto dallarticolo71
della L.R.
n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, per un importo massimo di
euro 300 milioni, in più soluzioni, a mezzo di più atti di erogazione e
quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta
ritenute necessarie dalla Banca ai fini del suo intervento.
3. Le risorse provenienti dallaccensione dei prestiti di cui
ai commi 1 e 2 saranno utilizzate esclusivamente per il finanziamento degli
interventi strutturali e assegnate allapposito fondo per il cofinanziamento dei
programmi comunitari.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di
erogazione e quietanza di volta in volta previsti per interessi e rate di
ammortamento si provvederà mediante iscrizione nei rispettivi bilanci di
previsione, in appositi capitoli di spesa, delle somme occorrenti.
Art. 15Patto di stabilità interno(••) 1. È approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi
dellarticolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, il prospetto dimostrativo
del patto di stabilità per lanno 2002 di cui allallegato 9 alla presente
legge.
2. Nellesercizio delle funzioni dirigenziali deve essere
osservato con la massima diligenza e perizia quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo.
(••) Vedi gli artt. 3 e 4 della l.r. 4/2003
Art. 16Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia.(••) [1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione
Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno di
cui allarticolo 1 della L. n. 405/2001, il complesso delle spese correnti per
lesercizio 2002, al netto degli interessi passivi e delle spese finanziate da
programmi comunitari, non può superare lammontare degli impegni allo stesso
titolo assunti nellesercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento.
2. I dati relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2002
saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia
ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2002.
3. Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con
cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della
spesa corrente di cui al comma 1. 4. Eventuali sanzioni comminate alla Regione
Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al suddetto
patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non hanno
realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi
imputabile]
(••) Articolo abrogato dalla l.r. 1/2004, art. 4
TITOLO 2Norme settoriali di rilievo finanziario
CAPO 1Disposizioni in materia sanitaria (••)
(••) Vedi anche la l.r. 4/2003 art. 44 e seguenti.
Art. 17Norme di ripianamento dei disavanzi sanitari. 1. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di parte
corrente del Servizio sanitario regionale per gli esercizi 2000 e precedenti,
ivi compresi quelli relativi alla gestione liquidatoria 1994 e retro per la
quota di disavanzo non garantita dallo Stato, restano confermate le disposizioni
di cui allarticolo 16
della L.R.
n. 14/2001 così come integrate dallarticolo 2,
comma 5, della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32.
2. Restano altresì integralmente confermate le disposizioni di
cui allarticolo 2
della L.R.
n. 32/2001 relative alla copertura dei disavanzi sanitari per lesercizio
2001.
Art. 18Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione(••) 1. La Giunta regionale è autorizzata a fare ricorso ai mercati
finanziari mediante forme di indebitamento al fine di reperire fondi da
destinare alla ricapitalizzazione mediante aumento del fondo di dotazione delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per un importo massimo pari
a euro 650 milioni, salvo riduzioni in funzione delle erogazioni da parte dello
Stato ai sensi del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito dalla legge
28 marzo 2001, n. 129.
2. Le operazioni per lacquisizione dei fondi finalizzati alla
spesa di investimento di cui al comma 1 possono realizzarsi tramite emissione di
prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta
regionale, ai sensi dellarticolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e
successive modificazioni e dellarticolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, determina le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle
disposizioni legislative, ivi compresa leventuale costituzione di un fondo
vincolato per la restituzione, a scadenza, del capitale oggetto del prestito
obbligazionario, come previsto dallarticolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
3. Al conseguente onere relativo agli anni 2002 e successivi si
farà fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio da iscrivere in apposita
unità previsionale di base.
4. In relazione alle emissioni obbligazionarie di cui al comma
2 sarà istituito apposito fondo di ammortamento in cui accantonare alle scadenze
previste, secondo il piano di ammortamento finanziario, le quote necessarie a
garantire il versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti
derivati presso lente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito
o delloperazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle
altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad
accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al
pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dellente o degli enti
creditizi incaricati del servizio del prestito o delloperazione di copertura
del rischio.
4-bis. Ad avvenuta definizione e conseguente conclusione delle
operazioni di ricognizione e quantificazione dei disavanzi sanitari 2000 e
precedenti per la quota rimasta a carico della Regione, le eventuali
disponibilità finanziarie provenienti dalle operazioni di emissione
obbligazionaria di cui al presente articolo che risultassero residuali e
aggiuntive rispetto alle esigenze sanitarie di ripiano saranno destinate alle
operazioni preliminari e di primo impianto della nuova sede della Regione in
Bari. (1) (2)
(••) Le disposizioni del presente articolo restano confermate ed estese a tutto l'esercizio 2003, così come stabilito dalla l.r. 22/02, art. 4. (1) comma inserito dalla l. r. 20/2002, art. 3. (2) Vedi anche l’art. 11 della l.r. 20/2002 così come
successivamente modificato e integrato.
Art. 19Aziende ospedaliere - universitarie.(••) 1. La percentuale del 3 per cento e del 6 per cento prevista dall articolo 7,
comma 2, lettera d), della L.R.
n. 32/2001 per le Aziende ospedaliere-universitarie Ospedali riuniti di
Foggia e Policlinico consorziale di Bari é elevata rispettivamente al 5 per
cento e 7 per cento. (3)
(••) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r. 14/2004, art. 26 che ha modificato la percentuale. (3) parola sostituita dalla l.r.
4/2019,art.1, comma 1.
Art. 20Norme integrative dellarticolo 11 della L.R. n. 32/2001. 1. Dopo il comma 8 dell’articolo 11 della l.r.
32/2001 è inserito il seguente:
“8bis.
Sino alla data di cui al comma
8 è consentito lo svolgimento in forma societaria delle attività di
specialistica ambulatoriale da parte delle strutture e dei professionisti
ammessi al transitorio accreditamento con atti della Giunta regionale con
decorrenza 1° gennaio 1995, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della l.
724/1994. Le strutture e i professionisti ai quali sia stato revocato il
transitorio accreditamento ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 412
ottengono il ripristino dello stesso nella struttura e forma societaria vigenti
alla data del 1° gennaio 1993, ferma restando la sussistenza dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi e nei limiti temporali di cui
al comma 8. La disposizione di cui al presente comma non determina variazioni in
aumento del tetto regionale di remunerazione delle prestazioni. Detto tetto può
essere solo variato in diminuzione per effetto delle esclusioni dai livelli
essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001. Sono escluse dall’applicazione della presente norma
le strutture e i professionisti che hanno autonomamente cessato di erogare
prestazioni in regime di transitorio accreditamento o per raggiunti limiti di
età. Entro novanta giorni dalla data di adozione del Piano di riordino della
rete ospedaliera in esecuzione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito dalla l. 405/2001, la Regione avvia i
procedimenti ex articolo 8 ter e 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini delle autorizzazioni alla
realizzazione e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché
dell’accreditamento istituzionale.”.
Art. 21Endoprotesi (••) 1. La Delib.C.R. 29 settembre 1998, n. 346 in relazione alla
prescrizione della presentazione della fattura contenuta nella Delib.C.R. 8
marzo 1995, n. 995 deve essere interpretata nel senso che lapplicazione di
endoprotesi è regolata ai fini del rimborso dei relativi costi con una delle
seguenti modalità:
a) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di
diagnosi (DRG), come tale comprensiva del costo della protesi;
b) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di
diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al rimborso
del costo sostenuto per lacquisto della endoprotesi. Detto rimborso è ammesso
nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato
presso le competenti istituzioni riferito allanno precedente, decurtato del 25
per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto di
note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefìci, di qualsiasi
altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette forniture.
2. Ai fini di cui al comma 1 lAzienda U.S.L., al momento del
riconoscimento dei rimborsi, esercita i dovuti controlli anche di natura
fiscale. Le strutture transitoriamente accreditate sono tenute, ai sensi
dellarticolo 8-octies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, ad
adempiere al prescritto debito informativo. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le
suddette modalità sono applicate con riferimento alle tariffe di cui
allarticolo 20,
comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2000, n. 28.
(••) Vedi la l.r. 1/2008, art. 14 così come modificato dalla l.r. 34/2009, art. 19, comma 8
Art. 22Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25.
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale
6 maggio 1998, n. 14 e dall’articolo 29 della l.r. 28/2000, è sostituito dal
seguente:
“2. Le somme occorrenti sono
assegnate in relazione allo stanziamento in bilancio sulla base delle
comunicazioni trimestrali con le quali le Aziende sanitarie locali attestano
l’ammontare delle richieste di rimborso pervenute.”.
[2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r.
25/1996 e successive modificazioni è inserito il seguente:
“3 bis.
Le Aziende sanitarie locali
provvedono a liquidare i rimborsi ad avvenuta assegnazione delle quote
attribuite.”.](4)
(4) Comma abrogato dall'art.16,
comma 1, L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 23Anticipazioni agli I.R.C.C.S. privati e agli enti ecclesiastici. 1. Le anticipazioni mensili riconosciute agli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (I.R.C.C.S.) privati e agli enti ecclesiastici per le
prestazioni sanitarie sono erogate dalle Aziende unità sanitarie locali di
competenza entro trenta giorni dallavvenuto accredito da parte della Regione.
Art. 24Norme in materia di personale del Servizio sanitario regionale. 1. Le Aziende sanitarie, per inderogabili esigenze, possono
procedere allassunzione, a tempo indeterminato, di unità di personale
appartenenti alla dirigenza medica delle discipline di anestesia e rianimazione,
con esclusione dei direttori di struttura complessa, neurochirurgia,
radioterapia, radiodiagnostica, neuroradiologia, nonché di unità di personale
appartenenti al profilo professionale (categoria D) di collaboratore tecnico
sanitario-tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare.
2. I Direttori generali procederanno alle assunzioni di cui al
comma 1 nel rispetto dei limiti e dei vincoli numerici e finanziari imposti
dallarticolo 8
della L.R.
n. 32/2001 e previo specifico atto autorizzativo della Giunta regionale.
3. Per la realizzazione sullintero territorio regionale del
sistema di urgenza - emergenza sanitaria (118) le Aziende sanitarie sono,
altresì, autorizzate allassunzione a tempo indeterminato del personale a tal
fine necessario, previo specifico atto autorizzativo della Giunta regionale.
4. Dal 1° gennaio 2002 e fino alla realizzazione della
programmazione regionale, attuativa della L. n. 405/2001, la durata dei
contratti a tempo determinato disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 per la copertura temporanea dei posti di personale del ruolo
sanitario, di operatore tecnico autista di ambulanza e di ausiliario
socio-sanitario addetto ai servizi sanitari non può essere superiore ai dodici
mesi.
5. In caso di esito positivo della verifica, ai sensi
dellarticolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, da
parte del Collegio tecnico dei Direttori di struttura complessa, alla scadenza
dellincarico loro conferito, lAzienda è autorizzata a prorogare il contratto
in atto per un periodo di dodici mesi e comunque fino alla realizzazione della
programmazione regionale attuativa della L. n. 405/2001.
6. Entro il 31 dicembre 2002 i Direttori generali devono
portare a termine la verifica dei dirigenti sanitari di cui allarticolo
15-quinquies, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni. In
caso di mancato adempimento da parte dei Direttori generali la Regione provvede,
in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta. La verifica
positiva comporta la conferma del dirigente per ulteriori sette anni a far data
dal 1° gennaio 2001.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le Aziende sanitarie devono adottare gli atti riguardanti la
ridefinizione delle dotazioni organiche di cui allarticolo23
della L.R.
n. 28/2000, come modificato dallarticolo 8
della L.R.
n. 32/2001. In caso di mancato adempimento della presente disposizione la
Giunta regionale nomina un commissario ad acta.
CAPO 2Disposizioni in materia di servizi sociali
Art. 25Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave 1. Lo stanziamento di cui al Cap. 784019 di n.i. Continuità degli interventi
per il sostegno delle persone con handicap grave - articolo 39, comma 2, lettere
l)-bis e l)-ter, legge n. 104/1992 è destinato ad assicurare la continuità
degli interventi realizzati con risorse statali vincolate in conformità alle
disposizioni di cui all articolo 13 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17. (5)
(5) Disposizione confermata anche per l’anno 2003 dalla l.r. 4/2003, art. 7
Art. 26Centri di accoglienza. 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge
regionale 15 dicembre 2000, n. 26, è inserito il seguente:
“5 bis.
Nelle more dell’istituzione
dell’Albo regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni di cui al comma
5, fermo restando l’ammontare delle risorse rivenienti dalla legge regionale 12
maggio 1980, n. 42, nonché dall’articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999,
n.17, si applicano direttamente nei confronti dei Comuni sede dei Centri di
accoglienza riconosciuti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, su
richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità
giornaliere su base annua con riferimento all’anno
precedente.”
CAPO 3Disposizioni per la razionalizzazione delle spese in materia di personale
Art. 27Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto
agli Organi politici.(••) [1. Al personale regionale distaccato, in via
continuativa, presso le Segreterie particolari del Presidente della Regione,
degli Assessori regionali, del Presidente, Vice Presidente e Segretari del
Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni permanenti e al personale
distaccato presso i Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfettario
giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e fino ad un
massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a ventidue centesimi di euro
per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di
missione dalla normativa vigente, incluso il rimborso dei pasti eventualmente
spettanti, assumendo a base del calcolo la distanza chilometrica complessiva tra
il Comune di residenza e quello della sede di lavoro.
2. Al personale di cui al comma 1 è, inoltre,
riconosciuto lutilizzo di un buono pasto contrattuale per ogni giornata di
effettiva presenza. Nel caso di prestazione lavorativa superiore alle otto ore è
riconosciuto un ulteriore buono pasto.
3. Gli economi cassieri competenti
provvederanno a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di
apposita certificazione attestante le effettive giornate di presenza.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi
vengono estese a tutto il personale inviato a prestare temporaneamente la
propria attività lavorativa presso uffici regionali diversi da quelli propri di
rispettivo servizio e ubicati al di fuori del luogo di residenza e, comunque,
nel territorio regionale.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano solo per distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra
il luogo di residenza e la sede di servizio del personale. Al suddetto personale
spetta, comunque, il buono pasto contrattuale.
6. Le disposizioni, contenute in norme
regionali, in contrasto con il presente articolo non si applicano nei confronti
del personale di cui ai commi precedenti.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo
restano in vigore fino a quando la materia non sarà regolamentata in sede di
contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre
il 30 aprile 2003 ]
(••) Articolo già modificato dalla l.r. 20/2002 è stato
successivamente abrogato dalla l.r.7 marzo 2003, n. 4. art. 51 , comma 6,
Art. 28Incentivazione allesodo del personale(••) 1. Al fine di accelerare il processo di riorganizzazione
dellAmministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e
compiti in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio
1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dallarticolo 17 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) dellAutonoma area della dirigenza del
comparto regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai
dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino
allEnte proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà erogata,
subordinatamente allaccettazione della proposta medesima da parte dellEnte,
una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda
spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla
differenza fra 65 anni e letà anagrafica individuale, espressa in anni,
posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un
massimo di sei anni .
2. Listanza di cui al comma 1 deve contenere lindicazione
della data di cessazione del rapporto di lavoro, che, in ogni caso, non può
essere posteriore al 1° gennaio 2003 .
3. Lindennità supplementare, così come determinata al comma 1,
sarà corrisposta in tre quote di pari importo da erogarsi entro il primo
trimestre di ciascun anno a decorrere dal 2003 .
4. Ai dirigenti che, alla data di cessazione del rapporto di
lavoro, non abbiano ancora maturato il diritto allaccesso alla pensione ai
sensi della normativa vigente si applica, altresì, il beneficio previsto dal
citato articolo 17 del CCNL/1999, così come disciplinato dalla Delib.G.R. 12
aprile 2001, n. 458 Criteri generali per la risoluzione consensuale,
intendendosi sostituita letà di 65 anni con la data in cui tale diritto sarà
maturato sulla base della normativa vigente. Il beneficio sarà erogato alle
scadenze previste dal comma 3.
4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ha disposto la proroga
del termine di cessazione dal servizio, rispetto a quello indicato nella
relativa istanza, alla data del 1° settembre 2005, qualora, cessate le esigenze
di servizio poste alla base della proroga per trasferimento ad altro settore o
per intervenuto trasferimento delle funzioni ad altri enti pubblici,
linteressato produca istanza di anticipazione del termine di cessazione
rispetto alla data del 1° settembre 2005 . (6)
5. [Ai fini del calcolo delle predette
indennità, nonché per la definizione delle modalità e delle procedure formali,
si applica, ove compatibile e non in contrasto con la presente norma, la
disciplina prevista dalla citata Delib.G.R. n. 458/2001] . (7)
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese a
tutti i dipendenti della Regione che presentino istanza di cessazione dal
servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente
articolo. La misura della indennità sarà determinata sulla base della
retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di
lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4 .
7. La Giunta regionale è autorizzata a emanare, qualora si
rendessero necessarie, apposite direttive per lapplicazione della presente
norma, ivi comprese quelle relative a un eventuale scaglionamento dellesodo dei
dipendenti per inderogabili esigenze di servizio e, comunque, non posteriormente
al 1° gennaio 2004 (8) . Nellipotesi di cui al periodo
precedente la prima quota di indennità supplementare sarà corrisposta entro
novanta giorni dalla data di effettiva cessazione dal servizio.
8. I posti resisi vacanti a seguito dellapplicazione della
presente legge sono portati in diminuzione della dotazione organica in misura
non inferiore al 50 per cento . (9)
9. Il personale dello Stato già comandato o distaccato ai sensi
della legge
regionale 12 aprile 1994, n. 14, tuttora in servizio presso le strutture
della Regione, è inquadrato, su istanza, nei ruoli regionali.
(••) Vedi anche la l.r. 14/2004, art. 58 , la l.r. 7/2005 e la l.r. 20/2005, art. 19 (6) Comma inserito dalla l.r. 1/2005, art. 74 (7) Comma abrogato dalla l.r. 14/2004, art. 58 (8) Termine prorogato al 1° settembre 2005 dalla l.r. 1/2004, art. 62. Vedi anche la l.r. 1/2004, art. 63 (9) La l.r. 14/2004, art. 58eleva la percentuale al 100% per le sole APT
Art. 29Limiti di età per il mantenimento in servizio. [1. Fino alladozione di una nuova organizzazione
amministrativa regionale, ai dipendenti regionali, ivi compresi quelli
appartenenti allarea della dirigenza, non si applica larticolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e i medesimi sono collocati a riposo
dufficio.
2. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere il
mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età,
per tutti coloro che non abbiano maturato i trentacinque anni di contribuzione
comunque maturati]
(••) Articolo abrogato dalla l.r. 7/2005, art. 2
CAPO 4Disposizioni in materia di riforma fondiaria. Ufficio stralcio ex ERSAP
Art. 30Integrazione dellarticolo 45 della L.R. n. 14/2001. 1. Dopo il comma 4
dell’articolo 45 della l.r.14/2001 è inserito il seguente:
“4 bis.
La trascrizione e la voltura catastale in favore della
Regione Puglia di immobili ex ERSAP è richiesta ai competenti uffici
dell’Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta
stessa.”.
2. Dopo l’articolo
45 della l.r. 14/2001 è inserito il seguente:
“Art. 45 bis
1. La Regione procede alla alienazione degli immobili non
destinati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Sin d’ora, per
gli immobili indicati dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 30 giugno
1999, n. 20, non alienati alla data di entrata in vigore della presente legge,
gli immobili stessi, previa diffida al perfezionamento, entro novanta giorni
dalla notifica delle procedure di alienazione in favore degli Enti destinatari,
indicati nel citato articolo 20, comma 1, della l.r. 20/1999, possono essere
alienati con le procedure dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, come convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; le attività dei
Ministeri ivi descritte vengono svolte dalla Giunta
regionale.”.
CAPO 5Disposizioni in materia di trasporti
Art. 31Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale sociale della
partecipata Società esercizio aeroporti Puglia - S.E.A.P. S.p.A. 1. È autorizzata la spesa di euro 6.051.781,00 per la copertura
della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società
esercizio aeroporti Puglia - S.E.A.P. S.p.A.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il
trasferimento della somma di euro 6.051.781,00.
3. Alla relativa spesa si fa fronte mediante listituzione, con la presente
legge, di specifico stanziamento di pari importo sullapposita unità
previsionale di base.
Art. 32Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13.(••) [1. La lettera b) del comma 2 dellarticolo 18 nonché il comma
2 dellarticolo 23
della legge
regionale 24 marzo 1999, n. 13 sono abrogati]
(••) Articolo abrogato dalla l.r. 18/2002, art. 38
Art. 33Contratti di servizio ponte.(••) [1. Al termine del comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 13/1999
sono inserite le seguenti parole: “I medesimi adempimenti fanno
carico rispettivamente al Sindaco, al Presidente della Provincia e alla Regione
nel caso che trascorra inutilmente il periodo di due anni, nel quale il Comune
può rimanere socio unico delle società rivenienti dalla trasformazione di
aziende speciali o consorzi.”.
2. Il termine del 30 aprile 2002 per l’approvazione del Piano
triennale dei servizi (PTS) è ulteriormente differito al 30 giugno 2002. ]
(••) articolo abrogato dalla l.r. 25 marzo 1999, n.13, art, 38
Art. 34Accertamento idoneità del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico. 1. Laccertamento e il controllo dellidoneità fisica e psico-attitudinale del
personale addetto ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale è
regolato, per tutte le mansioni, dalle norme emanate dal Ministro dei trasporti
e della navigazione con il D.M. 23 febbraio 1999, n. 88.
Art. 35Modifica articolo 8 L.R. n. 28/2000. [1. Il comma 8
dell’articolo 8 della l.r. 28/2000 è sostituito dal
seguente:
“8.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla data di espletamento delle procedure concorsuali di cui
all’articolo 18 della l.r. 13/1999, è fatto divieto di autorizzare
intensificazioni di programmi di esercizio che comportino maggiori oneri a
carico del bilancio regionale, a eccezione di quelle già sperimentate
positivamente e autorizzate con corrispettivo successivamente alla data di
entrata in vigore della l.r. 13/1999, con onere di spesa non eccedente quello
sostenuto per analoga finalità a carico del bilancio
2000.”.]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 7/2005, art. 2
CAPO 6Disposizione in materia di attività produttive
Art. 36Attuazione della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3. 1. Lattuazione degli interventi previsti dalla legge regionale
4 gennaio 2001, n. 3 Disciplina dei regimi regionali di aiuto, così come
modificata dalla legge regionale 10 agosto 2001, n. 23, è finanziata con le
entrate rivenienti dal fondo unico regionale ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1998, n. 112 e ai sensi dellarticolo 15 della legge regionale 11
dicembre 2000, n. 24. (10)
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propria deliberazione
allattuazione di quanto disciplinato dal comma 1.
(10) La l.r. 3/2001 e la l.r. 23/2001 sono state abrogate dalla l.r. 10/2004, art. 6
CAPO 7Disposizioni in materia di foreste e caccia
Art. 37Sanzioni amministrative per la mancata osservanza dellarticolo 29 della L.R. n.
14/2001.(11) [1. Per linosservanza delle disposizioni dellarticolo 29 della
L.R. n. 14/2001 e del relativo Reg. 18 gennaio 2002, n. 1, si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.500 euro a 3.000 euro per ettaro o frazione di esso per
il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui allarticolo 2 del
regolamento 1/2002; b) da 70 euro a 210 euro per il taglio di ciascuna pianta fino
a 10 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito
in assenza o in difformità dellautorizzazione prevista; c) da 150 euro a 450 euro per il taglio di ciascuna pianta fino
a 20 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito
in assenza o in difformità dellautorizzazione prevista; d) da 300 euro a 900 euro per il taglio di ciascuna pianta fino
a 30 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito
in assenza o in difformità dellautorizzazione prevista; e) da 400 euro a 1.200 euro per il taglio di ciascuna pianta
fino a 40 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare,
eseguito in assenza o in difformità dellautorizzazione prevista; f) da 500 euro a 1.500 euro per il taglio di ciascuna pianta
fino a 50 cm di diametro e oltre, di origine naturale, isolata, in gruppi o
filare, eseguito in assenza o in difformità dellautorizzazione prevista.
Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli
boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate
secondo le modalità da questi previste.
2. Allaccertamento e alla contestazione delle violazioni di
cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle leggi, nonché
i funzionari regionali di cui allarticolo 31 della L.R. n. 14/2001.
3. Larticolo 12 del Reg. n. 1/2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione n. 10/2002, è abrogato. ]
(11) Articolo abrogato dalla l.r. n. 1/2023, art. 44, comma 1, lett. e).
Art. 38Modifica articolo 31 legge regionale 13 agosto 1998, n.27. 1. La
lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 13 agosto 1998, n.
27 è sostituita dalla seguente:
“b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al
31 gennaio:
- fagiano (phasianus colchicus); germano reale (anas
platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d’acqua (gallinula chloropus);
canapiglia (anas strepera); porciglione (rallus acquaticus); moretta (aythia
fuligula); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente (philomacus pugnax);
cornacchia nera (corvus corone); cornacchia grigia (corvus corone comix);
ghiandaia (garrulis glanda rulis); gazza (pica pica); volpe (vulpes
vulpes).”.
[2. Dopo la
lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 27/1998 è aggiunta la
seguente:
“d bis)* specie
cacciabili dalla terza domenica di settembre all’ultimo giorno di
febbraio:
- pavoncella
(vanellus vanellus); marzaiola (anas querquedula); alzavola (anas crecca);
codone (anas acuta); mestolone (anas clipeata); fischione (anas Penelope);
moriglione (aythya ferina); colombaccio (colomba palumbus); beccaccia (scolopax
rusticola); beccaccino (gallinago gallinago); tordo bottaccio (turdus
philomelos); tordo sassello (turdus iliacus); cesena (turdus
pilaris).](12)
(12) La Corte costituzionale con sentenza n. 226/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma 2
Art. 39Modifica articoli 6 e 9 L.R. n. 27/1998. 1. Il comma 12 dell’articolo 6
della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
“12. Ai membri del Comitato sono dovuti emolumenti per
seduta pari a quelli previsti per la partecipazione alle sedute del Consiglio
provinciale.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 29 della l.r.
27/1998 è sostituito dal seguente:
“6. Ai componenti delle Commissioni sono dovuti, a carico
della rispettiva Provincia, gli emolumenti corrisposti ai Consiglieri delle
singole Province per la partecipazione a sedute di
Consiglio.”.
CAPO 8Disposizione in materia di lavoro
Art. 40Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e le
aree di crisi. 1. Per il monitoraggio delle situazioni di tensione
occupazionale e per la elaborazione delle iniziative e delle misure di
coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti occorrenti alla
realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine è istituito, presso
la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato per il sistema economico
produttivo e le aree di crisi.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale definisce la composizione del Comitato di cui
al comma 1 e procede alla nomina del Presidente e dei componenti. [2 bis. Previa contrattazione decentrata, una quota delle risorse destinate al
Comitato è assegnata al fondo per il trattamento accessorio del personale
dipendente, per l’incentivazione del personale regionale incaricato di
prestazioni di supporto tecnico e organizzativo del Comitato medesimo.] (13)
3. Il Presidente della Giunta regionale, con cadenza
semestrale, invia ai Consiglieri regionali una relazione contenente i risultati
dellattività del Comitato di cui al comma 1.
(13) Comma inserito dalla l.r. n. 35/2015, art. 14 e successivamente abrogato dalla l.r. n. 6/2016.
CAPO 9Consiglieri regionali
Art. 41Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, in attuazione della
L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1.(••) 1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 28
gennaio 1998, n. 5, sono inseriti i seguenti:
“Art. 2
bis
1. Agli Assessori regionali non
Consiglieri è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui
fanno parte della Giunta regionale, l’indennità di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c).
2. Ai predetti Assessori sono
estesi, per tutto il tempo che svolgono la loro attività, i rimborsi spese, i
trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, nonché, in quanto
compatibili, tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia
di trattamento di collocamento in aspettativa, assicurazione e pubblicità della
situazione patrimoniale.
Art. 2
ter
1. I componenti della Giunta regionale
non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio regionale e sue
articolazioni e rispondono alle interrogazioni, senza diritto di
voto.”
(••) La l.r. 5/98è stata abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17che ha ridisciplinato la materia
Art. 42Modifica articolo 6 L.R. n. 5/1998.(•) 1. Il comma 3
dell’articolo 6 della l. r. 5/1998 è sostituito dal
seguente:
“3.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2002, al Consigliere
regionale, per attività connesse al mandato ma non coperte da indennità di
missione, espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell’Unione
europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso annuo pari
all’equivalente di undici viaggi aerei andata/ritorno Bari-Roma, calcolato sulla
base della tariffa piena applicata dalla compagnia di bandiera. Tale rimborso
viene corrisposto in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Per l’anno in corso il rimborso, decurtato da eventuali somme corrisposte per lo
stesso titolo entro la data di entrata in vigore della presente legge, è
liquidato nel mese successivo all’entrata in vigore della presente
legge”.
(•) La l.r. 5/98 è stata abrogata dalla l.r. 8/2003,
art. 17 che ha ridisciplinato la materia
Art. 43Modifica allarticolo 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14.(••) 1. Il secondo
comma dell’articolo 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14 si conclude con
il punto dopo i termini “cessazione della carica” contenuti al quarto
rigo.
(••) La l.r. 14/84 è stata abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17
CAPO 10Disposizione in materia di fiere e mercati
Art. 44Contributo straordinario enti fieristici. 1. Per gli enti fieristici a carattere regionale di Foggia e di
Francavilla Fontana, di cui allarticolo 39 della legge regionale 22 giugno
1994, n. 22, è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente allesercizio
2002, al capitolo 352026 Contributo straordinario per le spese di funzionamento
della Fiera di Foggia e Fiera dellAscensione di Francavilla Fontana, lo
stanziamento di euro 464.811,21 come di seguito articolato:
a) per lEnte Fiera di Foggia la somma di euro 413.165,52 ;
b) per lEnte Fiera di Francavilla Fontana la somma di euro 51.645,69.
CAPO 11Disposizioni in materia ambientale
Art. 45Utilizzo delle aliquote destinate alla Regione per la ricerca e coltivazione di
idrocarburi. 1. I proventi di cui allaliquota destinata alla Regione
dallarticolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
così come aggiunto dallarticolo 7 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono
utilizzati per il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di
attività economiche, allinsediamento industriale e agli interventi di
miglioramento ambientale previsti, nelle aree di estrazione e adiacenti, in
strumenti di programmazione negoziata.
2. La Giunta regionale individua gli interventi da finanziare,
dando preferibilmente priorità, nellordine, alla realizzazione o completamento
di aree comunali di insediamento industriale e/o artigianale e relativi impianti
a rete, a opere infrastrutturali connesse e incubatori di impresa, a interventi
di miglioramento ambientale e al completamento di aree non comunali di
insediamento industriale e relativi impianti a rete, nonché a opere
infrastrutturali connesse.
3. I proventi di cui allaliquota già destinata alla Regione
dallarticolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui al comma 1 del presente
articolo, fatti salvi gli oneri finanziari rivenienti dagli impegni già assunti
in forza dellarticolo 53 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14(14)
(14) Comma così sostituito dalla l.r. 19/2003, art. 13
Art. 46Modifica allarticolo 5 e alla scheda D5 della legge regionale 24 luglio 1997,
n. 19.(••) 1. Dopo il punto D4
dell’articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è inserito il
seguente:
“D5 - Gravine dell’arco jonico.”.
2. Nell’elenco
delle schede tecniche della provincia di Brindisi allegato alla l..r. 19/1997,
dopo la scheda D4 è inserita la “Scheda D5” così
formulata:
“SCHEDA
D5
Denominazione
dell’area
Gravine dell’arco jonico
Ubicazione:
Provincia di Brindisi
Comune: Villa Castelli
Estensione
Ha
Motivazioni di
salvaguardia
Naturalistiche
La Gravina di Villa Castelli
deriva, come le altre dell’arco jonico, da un singolare e spettacolare fenomeno
carsico determinato dallo scorrimento di corsi d’acqua a carattere torrentizio
su fratture della piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono
un importante habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o
fortemente ridotte.
Il sito conserva aspetti pregevoli di habitat rupestre e di
vegetazione a macchia mediterranea. In particolare è notevole la presenza della
Campanula versicolor, Pistacia lentiscus, Mirthus communis, Arbutus unedo,
Ceratonia siliqua, Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus suber, Medicago
arborea.
Antropiche
Nella gravina è presente un
frantoio ipogeo, tipico esempio di civiltà rupestre con finalità
produttive.
Forme di
protezione e gestione esistenti
Richiesta di adesione al parco delle gravine dell’arco
jonico da parte dell’Amministrazione comunale con delibera n. 46 del 21 dicembre
2001.
Problemi di
salvaguardia
La rinaturalizzazione del sito, realizzata sinora con fondi
regionali (P.O.P. Puglia 1994-1999) e comunali, rimarrebbe incompiuta e si
accentuerebbe, così, il fenomeno di degrado che ha caratterizzato la gravina
prima degli interventi di recupero ambientale.
Proposta di
tutela
Parco naturale regionale.
Iniziative
possibili
Centro di educazione ambientale (in fase di realizzazione),
museo delle tradizioni popolari e artigianali, attività formative, percorsi
didattici.
Bibliografia
Studio del prof. Silvano Marchiori e del dott. Pietro
Medagli del Dipartimento di “Scienze e tecnologie biologiche e ambientali”
dell’Università di Lecce commissionato dal comune di Villa
Castelli.”.
(••) Vedi anche la l.r. 19/97 nel testo aggiornato e coordinato
Art. 47Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28. 1. Fino alla
revisione organica, ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,
della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28, recante norme sulla delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione tra gli enti locali, e allo scopo di un primo adeguamento alla
disciplina recata dall’articolo 25, comma 4, della l. 448/2001, alla l.r.
28/1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole: “dello
stesso” sono aggiunte le seguenti: “anche ai sensi del decreto legislativo 11
maggio 1999, n.
141”;
b) l’articolo 6 è sostituito dal
seguente:
“Art. 6
1. Con la convenzione di cui all’articolo 5, i Comuni e le
Province appartenenti all’ATO istituiscono un organo comune per l’organizzazione
del SII denominato ‘Autorità d’ambito’.
2. Sono organi dell’Autorità d’ambito: a) l’Assemblea; b)
il Comitato esecutivo; c) il Presidente.
3. La convenzione prevista dal precedente articolo 5
stabilisce le funzioni e i compiti, le modalità di funzionamento degli organi e
di costituzione del Comitato esecutivo e di nomina del Presidente, nonché
l’organizzazione degli uffici dell’Autorità d’ambito. Nella medesima convenzione
sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento
dell’Autorità d’ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali
inizialmente si farà fronte nei termini di cui all’articolo 15. Per quanto non
previsto dalla convenzione, il funzionamento degli organi dell’Autorità d’ambito
è disciplinato da un apposito regolamento approvato
dall’Assemblea.”
c) Il comma 2
dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, può avvalersi dell’Acquedotto
pugliese S.p.A. per la definitiva ricognizione delle infrastrutture idriche di
cui al comma 1. All’adozione degli atti formali di affidamento in uso provvederà
la Giunta regionale.”;
d) all’articolo 16 le parole da “un unico” fino alle parole
“primo affidamento della gestione del SII” sono sostituite dalle seguenti: “con
l’Acquedotto pugliese S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
141.”.
CAPO 12Disposizione in materia tributaria
Art. 48Esenzione dallIRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale. (••)(•) 1. Con decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dellarticolo 21
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, i soggetti individuati dallarticolo 10 dello stesso decreto
sono esentati dal pagamento dellIRAP fermo restando, comunque, lobbligo della
presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della
determinazione dellimponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate. 1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2024, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nelle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, dello stesso, contraddistinte dalle lettere a), b), c), limitatamente alle attività non commerciali, e alle cooperative sociali di cui alla lettera d) ad esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento dell’IRAP, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate. La cancellazione dal Runts comporta la perdita dell’agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso. (16)
2. I soggetti beneficiari dellesenzione devono far pervenire
alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi, copia della comunicazione di cui allarticolo 11, comma 1, del D.Lgs.
n. 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati
allarticolo 10, comma 8, del medesimo decreto ovvero comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro unico del Terzo settore (Runts).(17)
2-bis. In base al comma 299 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), l’esenzione del pagamento
IRAP di cui ai commi 1 e 2 è estesa anche alle aziende pubbliche di servizi alla
persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza(15)
(•) Per la conferma delle esenzioni previste dal presente
articolo vedi la l.r. 45/2013, art. 6. (••) Vedi anche la l.r. 43/2008 (15) Comma aggiunto dalla l.r. 34/2009, art. 4 (16) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art. 112, comma 1, lett. a). (17) Parole aggiunte dalla l.r. 37/2023, art. 112, comma 1, lett. b)
CAPO 13Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 49Edilizia residenziale pubblica. 1. I requisiti soggettivi di chi occupa da almeno dieci anni alloggi realizzati
con contributi pubblici di edilizia agevolata si intendono sussistenti qualora
siano trascorsi dieci anni dallultimazione dei lavori.
CAPO 14Disposizione in materia di demanio e patrimonio
Art. 50Modifica alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alla legge regionale n.
28/2000. 1. L’articolo 28 della legge regionale 12 aprile
2000, n. 9, come modificato dall’articolo 18 della l.r. 28/2000, è sostituito
dal seguente:
“Art. 28
1. Al fine di agevolare lo
svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse, di favorire
l’incremento occupazionale in tutto il territorio regionale e di attivare
investimenti comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire,
gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali già nella
disponibilità o nell’uso degli stessi alla data del 12 aprile 2000. L’istanza
deve essere idoneamente documentata in ordine alle finalità.
2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il
trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 31
dicembre 2002.
3. Sono privilegiate
le richieste corredate da promessa ovvero da ottenimento di contributo
comunitario.
4. Il trasferimento
dei beni immobili di cui al comma 1 ha luogo sotto l’espressa condizione che
l’ente locale:
a) acquisisca il
bene nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui il bene medesimo
si trova, subentrando alla Regione nelle situazioni attive e
passive;
b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno
venti anni;
c) non proceda a variare la destinazione d’uso pubblica o
di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci
anni.
5. La consegna degli immobili è effettuata con appositi
verbali che, sottoscritti dai rappresentanti delegati dagli enti locali e dalla
Regione, costituiscono titolo per la conseguente trascrizione e per la voltura
catastale, da eseguirsi a cura dell’ente destinatario.
6. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una
sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per
due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della
Regione.
7. La retrocessione
del bene ha luogo senza alcun aggravio per la Regione.”.
CAPO 15Disposizione in materia di opere e lavori pubblici
Art. 51Modifiche e integrazioni allarticolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001,
n. 13.
1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 è
inserito il seguente:
“2 bis. Restano altresì attribuite ai dirigenti delle
strutture tecniche regionali periferiche le funzioni tecnico-amministrative di
cui ai Testi Unici approvati con regi decreti 25 luglio 1909, n. 523 e 11
dicembre 1933, n. 1775 limitatamente alle materie di opere idrauliche e acque
pubbliche.”.
CAPO 16Disposizione in materia comunitaria
Art. 52Modifiche allarticolo 17 della L.R. n. 28/2001. 1. Il comma 5 dellarticolo 17 (Procedimento di formazione dei programmi di
intervento strutturale regionale dellUE) della L.R. n. 28/2001 è soppresso. Bilancio
di previsione per lesercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale
2002-2004 (18)
(18) La declaratoria del capitolo 1220 è stata
rettificata con avviso pubblicato nel BURP n. 77/2002
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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