Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 14 Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada
Art. 1(Principi) 1. La Regione Puglia dichiara il proprio territorio
ospitale verso tutte le forme artistiche in strada e favorisce la libertà di
espressione in linea con il dettato costituzionale.
Art. 2(Definizioni) 1. Sono considerate espressioni artistiche in strada
tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada su
suolo pubblico.
Art. 3(Finalità) 1. La Regione Puglia promuove l’ospitalità sul
proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale,
figurativo ed espressivo nel senso ampio e libero esibite in strada. La Regione
riconosce a tali attività un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di
incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di
scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze
innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività
frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni
classe sociale, età e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla
Costituzione, che all’articolo 33 tutela la libertà dell’arte.
Art. 4(Modalità) 1. Le
attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti,
limitatamente al luogo e alla durata dell’esibizione, nel
rispetto: a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle
emissioni sonore; b) della normale circolazione stradale e
pedonale; c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi
commerciali limitrofi al luogo di esibizione; d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle
infrastrutture e arredi.
2.
Tali attività non sono soggette alle norme in vigore sull’occupazione del suolo
pubblico e del commercio ambulante.
Art. 51. I
Comuni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
indicano i luoghi dove non si possono svolgere le attività di cui alla presente
legge. In caso di inerzia da parte del Comune, le attività di espressione
artistica sono esercitate liberamente su tutto il territorio comunale nel
rispetto delle norme di cui alla presente legge. 2. I
Comuni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti
acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alle peculiarità dei
luoghi, la descrizione delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli
strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.
3. I
Comuni sono tenuti, quando organizzano iniziative con artisti di strada, a
garantire spazi liberi riservati agli artisti di strada che non partecipano a
tali iniziative.
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