Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 21 Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia
Art. 1(Finalità) 1. La
Regione Puglia, nell’ambito delle azioni tese alla conoscenza, conservazione,
valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni
locali e dei caratteri storico-culturali del paesaggio pugliese, promuove e
favorisce l’attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto
equilibrato con l’ambiente in armonia con lo sviluppo dell’attività turistica
eco compatibile.
2. La
Regione Puglia promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione
della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la creazione di servizi
attrezzati correlati a tale attività.
Art. 2(Definizione di
escursionismo) 1. Ai fini della presente legge, si intende con il
termine “escursionismo” l’attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di
fuori dei centri urbani, si realizza attraverso visite ed esplorazioni di
ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a
motore.
Art. 3(Rete escursionistica
pugliese) 1. Con
la presente legge è costituita la Rete escursionistica pugliese (REP). Essa
rappresenta l’insieme delle strade tratturi, mulattiere, sentieri, piste,
ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani e
inserite nel catasto di cui all’articolo 4, consentono l’attività di
escursionismo. 2. E’
inserita nella REP la viabilità che abbia una o più delle seguenti
caratteristiche: a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle
riserve naturali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n.
19 e successive modifiche e
integrazioni; b) sia compresa nelle zone perimetrate di particolare
interesse ambientale e paesaggistico individuate all’interno del Piano
urbanistico territoriale tematico (PUTT) di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 individuate negli ambiti territoriali estesi
(ATE) di valore paesaggistico contrassegnate alle lettere “A”, “B”, “C” e
“D”; c) sia identificata come complementare e funzionale alla
viabilità di cui alle lettere a) e b); d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del
sistema a rete della viabilità escursionistica pugliese; e) sia riconosciuta d’interesse
storico-turistico-ambientale. 3. La
REP si articola in viabilità: a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate
all’ambito territoriale extraurbano di ogni singolo comune con possibili
sconfinamenti brevi e funzionali al percorso escursionistico
individuato; b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con
attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, ovvero itinerari
di lunga percorrenza; c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici
tracciati nel territorio dei parchi di cui alla l.r. 19/1997 e
successive modifiche e integrazioni; 4. La
viabilità ricompresa nella REP è considerata, ai sensi della presente legge, di
interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali,
turistici, ambientali, didattici e di assetto del territorio, insiti e
riconosciuti nelle attività a essa pertinenti e correlate. 5. La
REP è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema
informativo territoriale di cui all’articolo 24
della legge regionale 27 luglio 2001, n.
20.
6.
Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella REP, l’apposizione di
segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme di
regolamento di cui all’articolo 7.
Art. 4(Catasto della REP) 1. E istituito il catasto della REP, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle province.
2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della REP. A tal fine acquisisce le proposte delle province, delle comunità montane, dei parchi e, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all articolo 3
della l.r. 19/1997,, approva con atto motivato in via preliminare lelenco della viabilità da inserire nel catasto. (1)
3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale devono pervenire le proposte di cui sopra dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dai parchi. In caso di inadempienza, decorso tale termine, la Giunta regionale provvederà direttamente sentito il comitato di cui sopra.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda linserimento nel catasto di tratti di viabilità appartenenti a privati, la Giunta regionale provvede dufficio a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai legittimi proprietari nonché ai titolari dei diritti reali, ai quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, possono proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo.
5. La Giunta regionale, a seguito del comma 4, esamina le opposizioni ricevute e, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al comma 2, decide in ordine a queste e approva in via definitiva il loro inserimento nella viabilità delle rispettive sezioni provinciali del catasto della REP.
6. Completata la prima costituzione, la Giunta regionale affida la tenuta del catasto - Sezioni provinciali - alle rispettive province, che vi provvedono, senza oneri a carico della Regione, con le modalità di cui allarticolo 7.
(1) L’art. 3 della l.r. 19/97 è stato abrogato dalla l.r. 17/2005, art. 22
Art. 5(Viabilità a uso privato) 1. Nei
tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della REP è consentito
l’accesso e il transito ai fini escursionistici nell’ambito della traccia viaria
segnalata a norma dell’articolo 3, comma 6. E’ consentito altresì l’accesso per
gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti
individuati all’articolo 7.
2.
L’accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, a
condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti,
non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzature
e manufatti.
Art. 6(Sistemazione e manutenzione della
REP) 1. Fermo restando il rispetto dei vincoli e dei
parametri del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, sulla base di
risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità
della presente legge, può predisporre il programma per la sistemazione e
manutenzione della REP, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei
comuni e nelle province i soggetti attuatori.
Art. 7(Regolamento di attuazione)(2) 1. Per lattuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale approva il regolamento che stabilisce: a) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle province e linserimento della nuova viabilità; b) le modalità da adottare da parte delle province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato nel rispetto della procedura prevista allarticolo 4, comma 4; c) le modalità di informazione periodica alla Regione da parte delle province; d) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata e prodotta la segnaletica della REP; e) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi allinstallazione e alladeguamento della segnaletica; f) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature a essi correlati. (3)
(2) Vedi il reg. reg. 23/2007 (3) Vedi anche la l.r. 37/2008, art. 9
Art. 8(Attuazione del programma) 1.
Sulla base del programma e del relativo
regolamento attuativo di cui agli articoli 6 e 7 della presente
legge: a) le province provvedono alla progettazione, realizzazione
e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e
attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali e
soggetti individuati ai fini della presente legge; b) i comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e
manutenzione della viabilità di interesse comunale e dei relativi servizi e
attrezzature; c) i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e
manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e dei relativi servizi e
attrezzature; d) le province possono delegare alle comunità montane e ai
comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della
viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e
attrezzature.
2. Le
province, i comuni, le comunità montane e i parchi, per le attività di
vigilanza, manutenzione e controllo della REP, oltre alle proprie strutture,
possono utilizzare, previe apposite convenzioni, ai sensi dell’articolo 5
della legge regionale 16 marzo 1994,
n.11, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di
protezione civile operanti sul proprio territorio.
Art. 9(Interventi sulla REP) 1. Ai
fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita
nel catasto della REP, fatti salvi gli interventi di manutenzione e di
apposizione della segnaletica nonché dei servizi previsti dagli articoli
precedenti e degli interventi colturali e di taglio dei boschi preventivamente
progettati.
2.
Nella viabilità di uso privato, gli enti competenti, ai sensi dell’articolo 8,
possono rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli di cui al
comma 1, per motivate esigenze, ai titolari del diritto di proprietà e di altri
diritti reali.
Art. 10(Norma finanziaria) 1.
L’entità della spesa per l’applicazione della presente legge per l’anno in corso
è pari a euro 50 mila da iscrivere al capitolo di nuova istituzione epigrafato
“Interventi per le attività escursionistiche e reti escursionistiche della
Puglia” mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento
iscritto al capitolo 3185 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2003.
2. Per i successivi anni si
provvederà con la relativa legge di bilancio.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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