Anno 2003
Numero 21
Data 25/08/2003
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° settembre 2003, n. 100.
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Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 21

Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia



Art. 1

(Finalità)


1. La Regione Puglia, nell’ambito delle azioni tese alla conoscenza, conservazione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri storico-culturali del paesaggio pugliese, promuove e favorisce l’attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente in armonia con lo sviluppo dell’attività turistica eco compatibile. 

 

2. La Regione Puglia promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la creazione di servizi attrezzati correlati a tale attività.




Art. 2

(Definizione di escursionismo)


1. Ai fini della presente legge, si intende con il termine “escursionismo” l’attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza attraverso visite ed esplorazioni di ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore.




Art. 3

(Rete escursionistica pugliese)


1. Con la presente legge è costituita la Rete escursionistica pugliese (REP). Essa rappresenta l’insieme delle strade tratturi, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani e inserite nel catasto di cui all’articolo 4, consentono l’attività di escursionismo.

 

2. E’ inserita nella REP la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:

 

a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

 

b) sia compresa nelle zone perimetrate di particolare interesse ambientale e paesaggistico individuate all’interno del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 individuate negli ambiti territoriali estesi (ATE) di valore paesaggistico contrassegnate alle lettere “A”, “B”, “C” e “D”;

 

c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);

 

d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica pugliese;

 

e) sia riconosciuta d’interesse storico-turistico-ambientale.

 

3. La REP si articola in viabilità:

 

a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all’ambito territoriale extraurbano di ogni singolo comune con possibili sconfinamenti brevi e funzionali al percorso escursionistico individuato;

 

b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, ovvero itinerari di lunga percorrenza;

 

c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla l.r. 19/1997 e successive modifiche e integrazioni;

 

4. La viabilità ricompresa nella REP è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, turistici, ambientali, didattici e di assetto del territorio, insiti e riconosciuti nelle attività a essa pertinenti e correlate.

 

5. La REP è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema informativo territoriale di cui all’articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20.

 

6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella REP, l’apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme di regolamento di cui all’articolo 7.




Art. 4

(Catasto della REP)


1. E istituito il catasto della REP, suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle province.


2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della REP. A tal fine acquisisce le proposte delle province, delle comunità montane, dei parchi e, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui allarticolo 3 della l.r. 19/1997,, approva con atto motivato in via preliminare lelenco della viabilità da inserire nel catasto. (1) 


3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale devono pervenire le proposte di cui sopra dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dai parchi. In caso di inadempienza, decorso tale termine, la Giunta regionale provvederà direttamente sentito il comitato di cui sopra.


4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda linserimento nel catasto di tratti di viabilità appartenenti a privati, la Giunta regionale provvede dufficio a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai legittimi proprietari nonché ai titolari dei diritti reali, ai quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, possono proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo.


5. La Giunta regionale, a seguito del comma 4, esamina le opposizioni ricevute e, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al comma    2, decide in ordine a queste e approva in via definitiva il loro inserimento nella viabilità delle rispettive sezioni provinciali del catasto della REP.


6. Completata la prima costituzione, la Giunta regionale affida la tenuta del catasto - Sezioni provinciali - alle rispettive province, che vi provvedono, senza oneri a carico della Regione, con le modalità di cui allarticolo 7.





(1) L’art. 3 della l.r. 19/97 è stato abrogato dalla l.r. 17/2005, art. 22


Art. 5

(Viabilità a uso privato)


1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della REP è consentito l’accesso e il transito ai fini escursionistici nell’ambito della traccia viaria segnalata a norma dell’articolo 3, comma 6. E’ consentito altresì l’accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all’articolo 7.

 

2. L’accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzature e manufatti.




Art. 6

(Sistemazione e manutenzione della REP)


1. Fermo restando il rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della presente legge, può predisporre il programma per la sistemazione e manutenzione della REP, individuando negli enti gestori delle aree protette, nei comuni e nelle province i soggetti attuatori.




Art. 7

(Regolamento di attuazione)(2) 


1. Per lattuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale approva il regolamento che stabilisce:

a) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle province e linserimento della nuova viabilità;

b) le modalità da adottare da parte delle province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato nel rispetto della procedura prevista allarticolo 4, comma 4;

c) le modalità di informazione periodica alla Regione da parte delle province;

d) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata e prodotta la segnaletica della REP;

e) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi allinstallazione e alladeguamento della segnaletica;

f) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature a essi correlati. (3) 





(2) Vedi il reg. reg. 23/2007
(3) Vedi anche la l.r. 37/2008, art. 9


Art. 8

(Attuazione del programma)


1. Sulla base del programma  e del relativo regolamento attuativo di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge:

 

a) le province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali e soggetti individuati ai fini della presente legge;

 

b) i comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e dei relativi servizi e attrezzature;

 

c) i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e dei relativi servizi e attrezzature;

 

d) le province possono delegare alle comunità montane e ai comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature.

 

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REP, oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previe apposite convenzioni, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n.11, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio.




Art. 9

(Interventi sulla REP)


1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della REP, fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica nonché dei servizi previsti dagli articoli precedenti e degli interventi colturali e di taglio dei boschi preventivamente progettati.

 

2. Nella viabilità di uso privato, gli enti competenti, ai sensi dell’articolo 8, possono rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, per motivate esigenze, ai titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.




Art. 10

(Norma finanziaria)


1. L’entità della spesa per l’applicazione della presente legge per l’anno in corso è pari a euro 50 mila da iscrivere al capitolo di nuova istituzione epigrafato “Interventi per le attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia” mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3185 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

 

2. Per i successivi anni si provvederà con la relativa legge di bilancio.




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.