Anno 2003
Numero 8
Data 27/06/2003
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Legge Regionale 27 giugno 2003, n. 8

Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia (1) 


(1) Vedi la l.r. 34/2012 che ha ridisciplinato numerosi istituti previsti dalla presente legge. Vedi anche la l.r. 38/2011, art. 48. Vedi anche la l.r. 19/2010, art. 54 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale) che così dispone: “ 1. Ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l’intera durata dell’incarico, le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche.”, successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 325/2011


Art. 1

Trattamento indennitario(2) (3) 


1.   Il trattamento economico di cui allarticolo 40 dello Statuto della Regione Puglia è mensilmente corrisposto al Consigliere regionale con decorrenza dal giorno della sua proclamazione fino alla data stabilita dallUfficio di Presidenza, comunque non oltre la permanenza in carica, che ne determina le misure mensili e stabilisce lentità delle ritenute da operare per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale e da altri organismi alluopo individuati, nonché le norme di attuazione del presente articolo. (4) 

2.    In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, l’Ufficio di Presidenza adegua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l’importo complessivo massimo degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2011, a titolo di indennità di carica, indennità di funzione, diaria e rimborso spese, in modo tale che non ecceda l’indennità massima complessiva spettante ai membri del Parlamento.(5) 

3.   [ Lindennità di mandato può aumentare a nove decimi purchè sia ridotta, con medesima decorrenza, di un decimo limporto della diaria; ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale essa spetta in misura, rispettivamente, aumentata di dieci decimi e tre decimi del suo importo.]  (6) 




(2) Vedi anche le ll.rr. 12/2005, art.18 e 38/2011, art.48
(3) Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 34/2012. Per il trattamento economico dei Consiglieri regionali vedi ora l.r. 34/2012, art. 1 .
(4) Comma già sostituito ai sensi della l.r. 1/2005, art. 70, c. 4, e nuovamente così sostituito dalla l.r.19/2010, art. 53, c.1, lett. a).
(5) Comma già sostituito ai sensi della l.r. 1/2005, art. 70, c. 4 e successivamente abrogato dalla l.r. 19/2010, art. 53,c.1, lett. b).
(6) Comma così sostituito ai sensi della l.r. 1/2005, art. 70, c. 4. Il testo originario era così formulato: «1. Per il libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali di Puglia spetta - a decorrere dalla data di proclamazione - il seguente trattamento indennitario: a) indennità di mandato;b) diaria;c) trattamento accessorio.»


Art. 2

Indennità di mandato


[1. Ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente - per dodici mensilità annuali - unindennità di mandato pari all80 per cento dellindennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali.

2. Lindennità di mandato dei Consiglieri regionali di Puglia varia, proporzionalmente e con medesima decorrenza, al variare dellindennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali].  (7) 



(7) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 6, l.r. 12 gennaio 2005, n. 1.


Art. 3

Diaria


[1. Per gli oneri rivenienti dalle funzioni esercitate nellespletamento del mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente, a titolo di rimborso spese, una diaria rapportata allindennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali nella seguente misura:

a) 80 per cento al Presidente della Giunta regionale;

b) 48 per cento al Presidente del Consiglio regionale;

c) 40 per cento al Vice Presidente della Giunta regionale;

d) 36 per cento ai Vice Presidenti del Consiglio regionale e agli Assessori regionali;

e) 32 per cento ai Consiglieri Segretari dellUfficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e dinchiesta, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al Presidente del Comitato per la protezione civile;

f) 24 per cento ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e dinchiesta;

g) 22 per cento ai Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e dinchiesta;

h) 20 per cento ai Consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui il Consigliere regionale svolga più funzioni tra quelle indicate al comma 1, è corrisposta solamente la diaria con percentuale più alta]. (8) 



(8)  Articolo abrogato dall'art. 70, comma 6, l.r. 12 gennaio 2005, n. 1. 


Art. 4

Trattamento accessorio


[1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto mensilmente un trattamento accessorio a titolo di rimborso spese per:

a) attività generali;

b) trasporto;

c) missioni.

2. Fermo restando il rispetto dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali, europei, nazionali e regionali, fissati dal patto di stabilità, lUfficio di Presidenza approva il regolamento di attuazione del presente articolo]. (9) 



(9) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 6, l.r. 12 gennaio 2005, n. 1.  


Art. 5

Assenze dei Consiglieri


[1. Ai Consiglieri regionali sono applicate dufficio ritenute per ogni giornata di assenza dalle riunioni dei seguenti organi collegiali:

a) Consiglio regionale;

b) Giunta regionale;

c) Commissioni permanenti, speciali e dinchiesta;

d) Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

2. LUfficio di Presidenza stabilisce le norme di attuazione del presente articolo]. (10) 



(10) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 6, l.r. 12 gennaio 2005, n. 1. 


Art. 6

Contributi obbligatori(11) 


1. Dal primo giorno di percepimento dellindennità di mandato, tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati dufficio al versamento di contributi obbligatori.  

2. I contributi obbligatori sono ritenuti mensilmente sullindennità di mandato in misura non inferiore al 23 per cento del suo importo lordo e versati in conto entrata del bilancio regionale cui spettano gli oneri per la corresponsione dellassegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato. (12) 

3. LUfficio di Presidenza stabilisce periodicamente la misura e le modalità di ritenuta dei contributi obbligatori.  



(11) Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 34/2012. Ai sensi della l.r. 34/2012, art. 2, c.1, lett. b) e art. 3. c. 1, lett. b), a decorrere dal 1° gennaio 2013 i Consiglieri regionali non sono più assoggettati al versamento dei contributi previsti dal presente articolo.
(12) Comma così modificato dall'art. 70, comma 4, lettera a), l.r. 12 gennaio 2005, n. 1.


Art. 7

Contributi volontari(13) 


1. Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, [qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato,]   ha facoltà di continuare il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire lottenimento dellassegno vitalizio minimo, la cui corresponsione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà completato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età. 

2. Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia unanzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.

3. Il Consigliere regionale che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dellassegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

4. In caso di decesso del Consigliere regionale, analoga facoltà compete agli aventi diritto. (14) 



(13) Vedi la l.r. 38/2011, art. 48.
(14) Parole soppresse dalla l.r. 34/2012, art. 3, c. 8. Vedi anche la l.r. 38/2011, art. 48.


Art. 8

Assegno vitalizio(15) 


1. Fatti salvi i diritti acquisiti, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio mensile a decorrere dal sessantesimo anno di età purché abbiano versato i contributi obbligatori per un periodo di almeno cinque anni.  

2. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto, letà richiesta per ottenere lassegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite di età di cinquantacinque anni.

3. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno si calcola per intero, purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

4. Per il periodo così computato, il Consigliere regionale è tenuto a versare i contributi obbligatori.

5. Lassegno vitalizio è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato dal mandato.

6. [Lassegno vitalizio è indicizzato annualmente, a partire dal 1° giugno 2005, della variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata dallISTAT nellanno precedente] . (16) 

7. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, la corresponsione dellassegno vitalizio di cui eventualmente gode resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato, cessato il quale lassegno sarà ripristinato tenendo conto dellulteriore periodo di contribuzione.

8. La corresponsione viene inoltre sospesa qualora il titolare dellassegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, ovvero al Parlamento europeo.

8-bis. La corresponsione dellassegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dellassegno vitalizio di cui allarticolo 9 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dellassegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella: (17) 

Età di

Coefficiente

pensionamento

di riduzione

55

0,7604

 

56

0,8016

 

57

0,8460

 

58

0,8936

 

59

0,9448



(15) Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 34/2012, art. 3 che ha abolito , a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'istituto dell'assegno vitalizio. L'articolo continua a dispiegare effetti per i Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura. Vedi anche la l.r. 38/2011, art. 48.
(16) Comma abrogato dall'art. 49, comma 2, l.r. 19 luglio 2006, n. 22. 
(17) Comma aggiunto dall'art. 55, l.r.  7 gennaio 2004, n. 1. 


Art. 9

Misura dellassegno vitalizio(18) 


1. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal mandato e non più rieletti, fino alla legislatura precedente quella di entrata in vigore della presente legge, lammontare dellassegno vitalizio è determinato in percentuale agli anni di contribuzione - sullindennità mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce lassegno vitalizio - secondo la seguente tabella:  

Anni di contribuzione

Percentuale sullindennità di

 

carica mensile lorda

5

35

6

37

7

42

8

47

9

52

10

57

11

59

12

61

13

64

14

67

15 e oltre

70 (19) 

2. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, eletti o rieletti a partire dalla 7ª legislatura, lammontare dellassegno vitalizio è calcolato - in percentuale agli anni di contribuzione - sullindennità di mandato mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce lassegno vitalizio, secondo la seguente tabella:  

Anni di contribuzione

Percentuale sullindennità di

 

carica mensile lorda

5

40

6

44

7

48

8

52

9

56

10

65

11

68

12

70

13

72

14

76

15 e oltre

 90 

3. I Consiglieri regionali in carica che hanno contribuito al fondo per la corresponsione dellassegno vitalizio per quindici anni hanno diritto, a domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per cento, recuperando le somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di contribuzione.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2005.

5. Entro la chiusura dellesercizio finanziario 2004, lUfficio di Presidenza, dintesa con lAssessorato al bilancio, provvede alla determinazione del fabbisogno nel rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno.

5-bis. Dal 1° gennaio 2006 le percentuali della tabella di cui al comma 1 sono aumentate semestralmente, ciascuna, di un punto sino a eguagliare, a parità di anni di contribuzione, le percentuali della tabella di cui al comma 2. (20)   (21) 



(18) Vedi la l.r.34/2012, art. 3 e la l.r. 38/2011, art. 48.
(19) Percentuale così modificata dalla l.r. 1/2005, art. 70.
(20) Comma inserito dall'art. 70, comma 4, lettera c), l.r. 12 gennaio 2005, n. 1.
(21) L'art. 24 (Parificazione e adeguamento degli assegni vitalizi dei Consiglieri regionali) della l.r. 5/2010, modificato dalla l.r. 45/2012, art. 49, così dispone;"1. L'assegno vitalizio, corrisposto a favore dei consiglieri regionali in carica fino alla VI legislatura e per i quali non è stato ancora completato il processo di parificazione previsto dall'articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), introdotto dall'art. 70, comma 4, lettera c), della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, è rideterminato secondo la tabella di cui al comma 2 dell'articolo 9 della medesima legge regionale alla data del 1° gennaio 2010. 2. Per gli anni 2010 e seguenti gli assegni vitalizi sono adeguati esclusivamente e annualmente secondo i meccanismi previsti dall'articolo 24 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)."


Art. 10

Assegno di reversibilità


1. In caso di decesso del Consigliere regionale titolare dellassegno vitalizio, agli aventi diritto è corrisposto mensilmente un assegno di reversibilità.

1-bis. Lassegno di reversibilità di cui al comma 1 è corrisposto, a domanda, agli aventi diritto dellex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima della data di inizio della corresponsione dellassegno vitalizio diretto. Lassegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso dellex consigliere, indipendentemente dalletà, nella misura e con le modalità stabilite dallUfficio di Presidenza.(22) 

2. Il diritto allassegno di reversibilità si estingue quando vengono a cessare le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

3. LUfficio di Presidenza stabilisce le norme di attuazione del presente articolo. 



(22) Comma aggiunto dall'art. 11, l.r. 12 ottobre 2009, n. 21.


Art. 11

Assegno di fine mandato(23) 


1. Allinizio di ogni legislatura, ai Consiglieri regionali non rieletti è corrisposto un assegno di fine mandato a condizione che, per il periodo di svolgimento del mandato, abbiano versato i contributi obbligatori di cui allarticolo 6.

2. La misura dellassegno di fine mandato è calcolata sullultima indennità annuale lorda di mandato corrisposta ai Consiglieri regionali, moltiplicata per il numero di legislature effettivamente svolte. (24) 

3. La frazione di legislatura è calcolata proporzionalmente. (25) 

4. Al Consigliere regionale cui sia stato già corrisposto lassegno di fine mandato e che si trovi nuovamente nelle condizioni previste dal comma 1, è liquidata la differenza tra la nuova misura dellassegno di fine mandato e limporto precedentemente corrisposto.

5. Quanto previsto dal comma 4 si applica anche ai Consiglieri regionali che cessino di far parte del Consiglio regionale per incompatibilità o dimissioni, sulla base del periodo per il quale hanno percepito lindennità di mandato.

6. In caso di decesso del Consigliere regionale in carica, agli aventi diritto spetta, oltre allassegno di fine mandato, unannualità dellultima indennità lorda di mandato percepita dal Consigliere regionale deceduto. 



(23) Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 34/2012, art. 2 che ha abolito a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'isituto dell'assegno di fine mandato. L'articolo continua a dispiegare effetti per i Consoglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura. Vedi anche la l.r. 38/2011, art. 48, la l.r. 1/2004, art. 58 (Rimborso spese per reinserimento sociale e lavorativo) così come integrato dalla l.r. 34/2012, art. 2, c.2.
(24) Comma modificato dall'art. 58, comma 1, lettere a) e b), l.r. 7 gennaio 2004, n. 1,  per il calcolo della misura dell'assegno di fine mandato vedi ora la l.r. 34/2012, art. 2c. 2.
(25) Comma sostituito dall'art. 58, comma 2, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1. Il testo originario era così formulato: «3. La frazione di anno si computa per intero, purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.». 


Art. 12

Inabilità al lavoro


1. I diritti dei Consiglieri regionali divenuti - totalmente o parzialmente - permanentemente inabili al lavoro per cause di servizio o per altra causa sono stabiliti dallUfficio di Presidenza, unitamente ai criteri per laccertamento dellinabilità al lavoro.

2. Non è considerata attività di lavoro lesercizio di attività pubbliche elettive o rivenienti da nomina.

 



Art. 13

Opzioni


1. I Consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni che optino, in luogo dellindennità di mandato, per il trattamento economico goduto nellamministrazione di appartenenza non hanno diritto a percepire lindennità di mandato di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a).

2. Lopzione viene comunicata dallinteressato ai competenti uffici del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, con le stesse modalità, può essere modificata in qualunque momento.

3. Il Consigliere regionale che eserciti lopzione di cui al comma 1 ha facoltà di versare mensilmente i contributi obbligatori previsti dallarticolo 6 per ottenere, ai fini della corresponsione dellassegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, la valutazione del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione. (26) 



(26) Vedi anche la l.r. 1/2005, art. 71 (Trattamento economico di quiescenza dei dipendenti regionali eletti Consiglieri regionali) che così dispone:"  1. I dipendenti regionali eletti Consiglieri regionale nella legislatura in corso e che nel corrispondente periodo siano stati collocati in quiescenza o abbiano esercitato il diritto all'esodo volontario, ai fini del calcolo del trattamento incentivante, del trattamento di fine rapporto e del trattamento economico di quiescenza sono equiparati ai dipendenti in possesso della qualifica dirigenziale."


Art. 14

Assicurazione infortuni


1. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.

2. Lassicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse al loro esercizio e per ogni altra causa.

3. Il contratto di assicurazione deve assicurare la copertura dei seguenti rischi:

a) morte;

b) invalidità permanente;

c) invalidità temporanea.

4. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale periodicamente fissa i massimali dei rischi previsti dal comma 3.

5. 5. Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono a totale carico del Consigliere regionale. (27) 

5-bis. Lassicurazione può essere estesa agli ex Consiglieri regionali (28) 



(27) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 11 ottobre 2013, n. 29. Il testo originario era così formulato: «5. Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono così ripartiti: 60 per cento a carico del Consigliere regionale, 40 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale.». 
(28) Comma inserito dall'art. 70, comma 4, lettera d), l.r. 12 gennaio 2005, n. 1. 


Art. 15

Impedimento del mandato


1. Ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari tali da impedire leffettivo esercizio del mandato, il trattamento indennitario previsto dallarticolo 1 è ridotto per lintero periodo dimpedimento nella seguente misura:

a) 50 per cento dellindennità di mandato;

b) 70 per cento della diaria;

c) 100 per cento del trattamento accessorio.

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, ai Consiglieri regionali è corrisposta la differenza - riferita al periodo di impedimento - tra la somma già erogata e lammontare complessivo loro spettante. (29) 



(29) Vedi anche la l.r. 25/94 "Norme di attuazione del comma 4-ter dell'art.15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55".


Art. 16

Disposizioni finali


1. Nel caso in cui ai membri dei due rami del Parlamento nazionale venga corrisposta una differente indennità parlamentare mensile lorda o una differente diaria, costituiscono riferimento per lapplicazione della presente legge lindennità e la diaria più favorevole per il Consigliere regionale.

2. Per il sequestro, il pignoramento o la cessione dellassegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, si applicano le leggi per i pubblici dipendenti vigenti in materia.

3. I ratei di assegni vitalizio o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti, salvo diverse disposizioni stabilite dallUfficio di Presidenza.

4. Le norme stabilite dalla presente legge si applicano, per quanto compatibili, agli Assessori esterni componenti la Giunta regionale. 




Art. 17

Abrogazioni


1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 14 novembre 1972, n. 13;

b) la legge regionale 25 novembre 1974, n. 39;

c) la legge regionale 3 maggio 1977, n. 13;

d) la legge regionale 19 marzo 1984, n. 14;

e) la legge regionale 26 marzo 1985, n. 11;

f) la legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34;

g) la legge regionale 21 giugno 1989, n. 7;

h) la legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5;

i) la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 8;

j) la legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3;

k) gli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  e 62 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4(30) 



(30) Il riferimento all'art. 62 è errato in quanto lal.r. 4/2003 è composta di 61 articoli.


Art. 18

Oneri finanziari.


1. Fermo restando il rispetto dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali, fissati dal patto di stabilità europeo, nazionale e regionale, gli oneri rivenienti dalla presente legge a decorrere dallesercizio finanziario 2003 e per gli anni successivi sono a carico del bilancio regionale.