Regolamento Regionale 17 novembre 2003, n. 17 Regolamento per le Prescrizioni ed il Monitoraggio in materia di Assistenza Sanitaria, in applicazione dell'art. 15 - decies del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni, del c. 4 dell'art. 1 della l. 425/96 e della l. 405/01.(1)
(1) Vedi la l.r. 39/2006, art. 12, comma 2, lett. h)
Viste le linee di programmazione definite dal Piano Sanitario Regionale 2002-2004 di cui alla DGR n.2087 del 27/12/2001,che ha predisposto un atto di indirizzo e coordinamento di prime misure uniformi,su tutto il territorio regionale, in materia di formazione, informazione ed appropriata prescrizione delle prestazioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere.
Vista la delibera di Giunta Regionale n.1661 del 04/11/2003 con la quale si approva il Regolamento per le prescrizioni ed il monitoraggio in materia di assistenza sanitaria, in applicazione dellart.15-decies del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, del co.4 dellart.1 della L.425/96 e della L.425/01.
Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali.
EMANA
il seguente Regolamento:
Premessa Scopo del presente atto di indirizzo e coordinamento è la definizione di linee
guida e di prime misure uniformi in materia di formazione, informazione ed
appropriata prescrizione delle prestazioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche ed ospedaliere finalizzate allintegrazione comprensoriale
dellassistenza sanitaria in esecuzione della Delib.G.R. 15 luglio 1999, n. 1003
e delle linee di programmazione definite dal Piano Sanitario 2002-2004 di cui
alla Delib.G.R. 27 dicembre 2001, n. 2087.
Formazione ed informazione Ai fini del perseguimento degli obiettivi di salute e di appropriatezza delle
prestazioni, le Aziende Ospedaliere, gli Enti Ecclesiastici Ospedalieri, gli
IRCCS pubblici e privati e le Aziende USL, anche dintesa tra di loro, curano la
formazione e linformazione del personale medico e specialistico dipendente e
convenzionato sulla base di specifici programmi di rilevanza regionale approvati
dalla Giunta, con particolare riguardo al corretto utilizzo del ricettario unico
regionale.
In particolare in materia di assistenza farmaceutica, le
Aziende Ospedaliere, gli Enti Ecclesiastici Ospedalieri, gli IRCCS pubblici e
privati e le Aziende USL curano la formazione e linformazione del personale
medico e specialistico dipendente e convenzionato, anche mediante linvio o la
pubblicazione nei siti internet delle stesse, di indicazioni alle quali i medici
devono attenersi con particolare riguardo ai provvedimenti della Commissione
Unica del Farmaco circa le limitazioni della prescrivibilità del farmaco a
carico del SSR, in applicazione dellart. 31 della L. n. 833/1978 e del comma 4
dellart. 1 della L. n. 425/1996.
LArea farmaceutica delle Aziende USL, le strutture di farmacia
delle Aziende Ospedaliere, degli Enti ed Istituti Ospedalieri pubblici e
privati, partecipano attivamente alla definizione e alla attuazione dei
programmi formativi aziendali inerenti luso del farmaco, predispongono
materiale conoscitivo ed informativo, collaborano con le OO.SS. mediche ai fini
della formazione.
LArea Farmaceutica collabora con lUfficio Relazioni con il
Pubblico per il sostegno delle campagne di informazione ed educazione sanitaria
dei Cittadini per un uso più consapevole dei farmaci, anche con il concorso
delle Scuole e delle farmacie territoriali pubbliche e private, di concerto con
i competenti Organi Professionali.
Le Aziende Sanitarie e gli IRCCS pubblici devono destinare
specifiche risorse per la formazione del personale sanitario.
Attuazione della Programmazione regionale In quanto atto di coordinamento, il documento costituisce strumento di
attuazione della programmazione regionale in materia di appropriatezza della
prestazione sanitaria, come tale assume natura regolamentare e di indirizzo nei
confronti di tutti i Soggetti interessati. I principi desumibili dal presente
atto si applicano per analogia a tutti i casi qui non previsti, salve specifiche
disposizioni di legge o regolamentari dellEsecutivo regionale.
La mancata esecuzione da parte delle Aziende e degli Istituti
Sanitari pubblici delle funzioni di monitoraggio nei termini previsti, dà luogo
da parte della Regione nei confronti degli stessi alle ulteriori sanzioni
previste dalla normativa regionale in materia di debito informativo.
Per il miglioramento del servizio ai cittadini, al fine di
garantire la prescrizione farmaceutica per urgenza terapeutica e alla dimissione
ospedaliera, i Medici delle unità operative ospedaliere di Accettazione e/o
Pronto Soccorso delle Aziende Ospedaliere pubbliche e private, devono essere
dotati del ricettario unico regionale.
I medici dipendenti e gli specialisti ambulatoriali interni,
nel caso di visita specialistica richiesta dal medico curante, al fine di
prescrivere direttamente eventuali indagini specialistiche necessarie per
rispondere al quesito diagnostico posto, devono essere dotati del ricettario
unico regionale specificatamente contrassegnato, che non può essere utilizzato,
in alcun modo, per la prescrizione farmaceutica.
Tale indicazione assume particolare valenza per il follow up
dei pazienti affetti da patologia neoplastica.
In caso di mancato rispetto delle indicazioni regionali
sullappropriato utilizzo del ricettario unico regionale, gli oneri derivanti
dalla non corretta prescrizione devono essere posti a carico del medico
prescrittore dipendente o specialista convenzionato interno.
Le Aziende Ospedaliere, gli Enti Ecclesiastici e gli IRCCS
pubblici e privati di cui sopra, devono richiedere alla Azienda USL
territorialmente competente i ricettari del SSR.
Le Aziende Ospedaliere e gli Istituti Pubblici e privati
destinatari dei ricettari, prima di distribuire gli stessi, devono provvedere,
nello spazio Timbro e Firma del Medico ad apporre specifico timbro che
contenga le seguenti informazioni:
(a) Denominazione Istituto/Azienda Sanitaria (b) Cod. Istituto (ad es. Policlinico, cod. 160-907) (c) Cod. Identificativo Individuale del Soggetto Prescrittore
(non è ammesso il solo riferimento alla Unità Operativa di appartenenza).
Analogamente a quanto previsto per i Medici di Medicina
Generale ed i Pediatri di Libera Scelta, il codice identificativo del soggetto
prescrittore deve essere compatibile con i formati previsti dai tracciati di
rilevazione delle prestazioni sanitarie adottati dal SISR.
I Medici di continuità assistenziale, rispetto ai quali vanno
adottate modalità identificative analoghe a quelle innanzi indicate, devono
limitare la loro attività prescrittiva esclusivamente per assicurare una terapia
durgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore alle 48-72 ore.
I Medici di continuità assistenziale non possono trascrivere
sul ricettario del SSR prescrizioni effettuate da altri medici. Resta ferma
lautonomia del medico di continuità assistenziale di condividere, e quindi
trascrivere, le prescrizioni delle sole terapie durgenza, che vanno sempre
acquisite agli atti.
Le Aziende USL devono assicurare la diffusione delle suddette
disposizioni, nonché la presenza di specifica informativa agli Utenti in ogni
sede di guardia medica.
Linee-guida sulle modalità prescrittive ed indirizzi per lappropriatezza delle
prestazioni I seguenti indirizzi e linee-guida di carattere generale tengono conto in
particolare per i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera scelta di
quanto previsto dai relativi D.P.R. n. 270/2000 e D.P.R. n. 272/2000, nonché
dalla Delib.G.R. n. 203/2002.
1. La prescrizione farmaceutica sul modulario del SSR è redatta
di norma dal Medico di Medicina Generale (MMG) e dal Pediatra di Libera Scelta
(PLS). I Medici ospedalieri, Universitari e gli specialisti ambulatoriali nella
proposta di prescrizione farmaceutica che deve essere indirizzata al Medico di
assistenza primaria, sono tenuti ad indicare esclusivamente il principio attivo
e non il nome commerciale della specialità medicinale, nel rispetto delle note
CUF.
Fermi i casi di urgenza (ad es., pronto soccorso ospedaliero),
in caso di dimissione ospedaliera, i medici dipendenti dal SSR, dovranno
richiedere al Servizio Accettazione o/e al Pronto Soccorso la trascrizione della
terapia sul ricettario unico regionale in dotazione. (vedi D.P.R. n. 270/2000
art. 36 punto 7: La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o
di necessità è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti
convenzionati interni, secondo le disposizioni di cui allart. 15-decies del
D.L. n. 502/1992 e successive modificazioni).
2. Allatto della dimissione ospedaliera o del referto di
consulenza specialistica, dovrà essere annotata lerogabilità del farmaco
indicato secondo le norme CUF. Si intende che tutti i medici, dipendenti o
convenzionati interni, devono adeguarsi alle norme sullappropriatezza
prescrittiva. In caso di incertezza o dubbi, il quesito va posto al Direttore di
Distretto o al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero, che risponde
sentito il Dirigente dellArea Farmaceutica.(vedi art. 15-decies D.L. n.
502/1992 e successive modificazioni).
3. La richiesta di prestazioni specialistiche e di diagnostica
da eseguirsi entro trenta giorni dalla dimissione ospedaliera deve essere
redatta direttamente dal medico ospedaliero sul ricettario unico regionale.
4. Nel caso di visita specialistica ambulatoriale, gli
approfondimenti diagnostici ritenuti necessari per la risposta al quesito del
medico curante sono prescritti direttamente dal medico specialista sul
ricettario unico regionale.
5. Il Medico prescrittore, nel caso di richiesta di visita
specialistica o di indagine diagnostica, avrà cura di indicare sul ricettario
unico il motivo della prestazione richiesta o il quesito diagnostico.
Nel caso il paziente richieda il rispetto della privacy, il
quesito andrà indicato su foglio intestato e consegnato al paziente, che lo
mostrerà soltanto allo specialista o diagnosta consultato. In tal caso si
specificherà sulla ricetta del SSN quesito allegato. (vedi D.P.R. n. 270/2000
art. 37 punto 2 e D.P.R. n. 272/2000 art. 35 p. 2: La richiesta di indagine,
prestazione o visita specialistica deve essere corredata dalla diagnosi o dal
sospetto diagnostico. Essa può contenere la richiesta di consulto specialistico
secondo le procedure previste dallart. 34 D.P.R. n. 270/2000 e art. 32 D.P.R.
n. 272/2000).
6. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o
dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di
libera scelta non spettano al medico di medicina generale, che non è tenuto alla
trascrizione. (vedi D.P.R. n. 270/2000 art. 38 e circolare INPS n. 99 del 13
maggio 1996).
7. Nel caso di prescrizione di presidi, siringhe e prodotti
dietetici e di ogni altro ausilio a carico del SSR, il Medico rilascerà
allassistito, su ricettario unico, la relativa richiesta per la erogazione
diretta da parte dellAzienda USL, da realizzarsi anche mediante la rete delle
farmacie territoriali pubbliche e private, in vigenza degli accordi di cui alla
Delib.G.R. n. 203/2002. La prescrizione non può eccedere il fabbisogno riferito
ad un anno e lerogazione, il relativo frazionamento e/o limitazione sarà
disposto dallAzienda secondo modalità organizzative dalla stessa fissate
ovvero, in presenza di specifici indirizzi regionali, in esecuzione di dette
disposizioni (vedi D.P.R. n. 270/2000 art. 36 e D.P.R. n. 272/2000 art. 34).
8. È compito del medico curante verificare la corrispondenza
tra la diagnosi e le limitazioni prescrittive emanate dalla CUF e, nei casi in
cui, in precedenti prescrizioni o/e in proposte di prescrizione, riscontri
incongruità o prescrizioni non appropriate al quadro clinico dellassistito, ha
ovviamente titolo a modificarle o a non procedere alla prescrizione di detti
farmaci.
9. Si rammenta inoltre che:
• per singola ricetta non può essere prescritto un numero di
confezioni superiore a due;
• per la cura delle patologie di cui al D.M. n. 329/1999 ed
in favore dei soggetti con invalidità riconosciuta al 100% è consentita la
prescrizione fino ad un massimo di tre pezzi per ricetta;
• la prescrizione non può comunque superare i sessanta
giorni di terapia;
• i medicinali pluriprescrivibili di cui allarticolo 9
della legge n. 405/2001, quali medicinali a base di antibiotici in confezione
monodose, medicinali a base di interferone per i soggetti affetti da epatite
cronica ed i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi possono
essere prescritti fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta;
• i farmaci non a carico del SSR (classe C o classe A in
caso di indicazioni non ricomprese nelle note CUF), debbono essere prescritti su
ricettario personale, salvo quanto previsto dalle norme riguardanti gli invalidi
di guerra.
Presso il comitato permanente regionale per la medicina
generale e la pediatria di libera scelta è istituito lOsservatorio regionale
sulla appropriatezza prescrittiva, con il compito di verificare la corretta
applicazione, da parte dei medici prescrittori, delle norme relative al presente
regolamento.
La Regione Puglia mette a disposizione dellosservatorio
strumenti idonei (fax, indirizzo di posta elettronica) a recepire le
segnalazioni dei cittadini o degli operatori sanitari inerenti a eventuali
violazioni del presente regolamento.
LOsservatorio, entro trenta giorni dalla segnalazione, invia
al direttore generale territorialmente competente una comunicazione relativa
alla inosservanza segnalata.
Il direttore generale a sua volta entro trenta giorni adotta
gli opportuni provvedimenti e ne da comunicazione allOsservatorio.
LOsservatorio, sulla base del monitoraggio effettuato,
formulerà, allAssessorato alla Sanità, proposte idonee al miglioramento
dellappropriatezza prescrittiva.
Disposizioni finali Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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