Anno 2003
Numero 4
Data 27/05/2003
Abrogato No
Materia Commercio;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 30 maggio 2003, n. 56.
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Regolamento Regionale 27 maggio 2003, n. 4

Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita



IL VICE PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE


-          Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti regionali;
 
-          Vista la L.R. 4/08/1999, n, 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l’esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/98;
 
-          Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;
 
-          Visto l’art. 5 del suddetto Regolamento Regionale, che fissa gli obiettivi di presenza e di Sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;
 
-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 732 del 27/05/2003, con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;
 
 
EMANA
 
 
Il seguente Regolamento:



Art. 1


Sono sospesi fino al 30 giugno 2003 gli effetti del Reg. 20 marzo 2001, n. 4 limitatamente allart. 5 e alle norme ad esso collegate .(1) 

(1) Ai sensi dell'art. 28, comma 10, L.R. 1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi, anche, le altre disposizioni ivi previste. 


Disposizioni finali


Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.