Anno 2003
Numero 9
Data 08/09/2003
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 12 settembre 2003, n. 104
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Regolamento Regionale 8 settembre 2003, n. 9

Regolamento per la ricollocazione e la mobilità del personale appartenente all'area dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione (1) 


(1) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della 


PRESIDENTE DELLA

 GIUNTA REGIONALE



 


[Visto il D.Lgs n.229/99, art. 3, comma 3,lett.a) che stabilisce che le Regioni disciplinano i criteri per lattuazione della mobilità del personale risultato in esubero ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.29/93.

Visto il D.Lgs n.165/01, art. 33, commi 1 e 4, che prevede che le pubbliche amministrazioni che rilevano esubero di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali, al fine di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente.

Visto il D.L.n.347 del 18 settembre 2001, art. 3, comma 4, convertito in legge 16 novembre 2001, n.405 che ha disposto che nellambito della ristrutturazione della rete ospedaliera gli eventuali esuberi di personale sono prioritariamente riassorbiti nellambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione di personale cessato dal servizio nellambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per i malati cronici e terminali.Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 marzo 2001,n.165.

Viste le delibere della Giunta Regionale n.1087 del 2.8.2002 e n.1429 del 30.9.2002 che ha approvato il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, in applicazione dellart. 3, comma 4, della L.n.405 del 2001 di conversione con modifiche del D.L. n.347 del 2001.
Vista la delibera di Giunta Regionale n.1116 del 22 luglio 2003con la quale si approva il Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale appartenente allarea dirigenziale sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (S.P.T.A.) a seguito di processi di ristrutturazione.

Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione dei Regolamenti regionali.]




Art. 1

Premessa



[1. Il presente regolamento è adottato, previo confronto con le OO.SS. della Dirigenza SPTA, nonché nel rispetto della normativa contrattuale vigente, di cui al CCNL dellArea Dirigenziale di riferimento al fine di coordinare e di rendere uniforme, imparziale e trasparente la disciplina riguardante le procedure di ricollocazione e di mobilità dei Dirigenti SPTA dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Enti del Comparto della Regione Puglia a seguito di processi di ristrutturazione]. 



(•) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 2

Normativa di riferimento



[1. Il quadro normativo fondamentale di riferimento, attualmente vigente, è costituito da:

a) art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);

b) art. 30 del C.C.N.L. sottoscritto il 5 dicembre 1996 (accordi di Mobilità);

c) art. 4, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. sottoscritto l8 giugno 2000 (contrattazione collettiva integrativa);

d) art. 7, comma 1, del C.C.N.L. sottoscritto l8 giugno 2000 (coordinamento regionale),

e) art. 40 del C.C.N.L. sottoscritto l8 giugno 2000 (retribuzione di posizione);

f) articoli 33 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001 (eccedenza e gestione di personale);

g) art. 3, comma 4 della L. n. 405/2001 di conversione del D.L. n. 347/2001 (equilibrio presìdi e sperimentazioni gestionali).

h) Articoli 10 e 18, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 (tutela del dirigente sindacale).

2. Con riferimento alla norma di rinvio di cui allart. 64, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. sottoscritto l8 giugno 2000, concernente la Mobilità connessa ad eccedenze, si prende atto che è in corso di perfezionamento e sottoscrizione lAccordo integrativo nazionale ARAN- OO.SS., allentrata in vigore del quale si procederà - con le previste procedure - ad adeguare il presente provvedimento].




(•) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 3

Adempimenti delle Aziende Sanitarie



[1. Al fine di pervenire allindividuazione dei Dirigenti S.P.T.A. risultanti in esubero ed alla loro ricollocazione allinterno dellAzienda di appartenenza, ovvero alleventuale attivazione dellistituto della mobilità (anche esterna allArea) ciascuna Azienda Sanitaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione e previo accordo raggiunto con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa aziendale, come disciplinato dallart. 4, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. dell8 giugno 2000, adotta apposita deliberazione ricognitiva preventiva della dotazione organica generale nella quale va indicato quanto segue:

a) le strutture operative confermate, dismesse, riconvertite, di nuova istituzione, con indicazione delle rispettive sedi di attività;

b) la dotazione organica di ciascuna struttura operativa, nel complessivo rispetto del provvedimento di ristrutturazione, specificando:

- il numero dei posti coperti e confermati;

- il numero dei posti coperti e risultanti in eccedenza per effetto di depotenziamenti, disattivazioni, anche parziali;

- il numero dei posti vacanti confermati e disponibili, non considerando tali i posti per i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al presente comma è in corso la procedura di concorso, della quale sia stata espletata almeno la prima prova di esame;

- il numero dei posti che si sono resi o si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al presente comma;

- il numero dei posti di nuova istituzione, per effetto di potenziamenti, attivazioni anche parziali e riconversioni.

2. I posti di cui al terzo, quarto e quinto alinea del precedente comma 1, in sede di prima applicazione e per un anno dalla data di adozione della deliberazione ricognitiva in precedenza richiamata, sono disponibili esclusivamente ai fini della ricollocazione e della mobilità conseguenti al richiamato processo di ristrutturazione.

3. Nelle deliberazioni di cui al precedente comma 1 le Aree e le Discipline devono essere indicate con la denominazione principale di cui alla tabella A) del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le deliberazioni aziendali di cui al precedente comma 1 sono immediatamente trasmesse al competente ufficio del Settore Sanità dellAssessorato alla Sanità - Servizi Sociali della Regione Puglia, nonché alle OO.SS. aziendali firmatarie del CCNL, per il coordinamento degli ulteriori adempimenti di propria competenza e per la verifica della puntuale applicazione del presente provvedimento].





(•) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 4

 Cronologia delle operazioni di ricollocazione e mobilità



[1. Ai sensi dellart. 30 del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, deve essere esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione dei Direttori e dei Dirigenti S.P.T.A. in esubero oltre che nelle discipline di appartenenza, anche in discipline equipollenti, affini o diverse da quelle di appartenenza, sulla base dei criteri stabiliti negli articoli che seguono, con lobiettivo principale di evitare le dichiarazioni di eccedenza.

2. A tal fine, le operazioni di ricollocazione e mobilità derivanti dai processi di ristrutturazione, devono essere effettuate nellordine tassativo di priorità qui di seguito indicato e nel rispetto dei criteri fissati nel presente provvedimento per ciascuna procedura:

a) ricollocazione interna allAzienda, di cui al successivo articolo 5;

b) mobilità esterna, di cui al successivo articolo 6;

c) collocazione in disponibilità di cui al successivo articolo 7.

3. Nei confronti dei Dirigenti sindacali indicati nellart. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, la mobilità conseguente al conferimento del nuovo incarico deve esser esplicitamente accettata dal Dirigente ai sensi dellart. 13, comma 12, del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della O.S. di appartenenza. Quanto previsto dal presente comma non si applica se alla struttura di appartenenza viene eliminata.

4. La collocazione in disponibilità interviene solo dopo aver attivato le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b)].





(•) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. 


Art. 5

Ricollocazione interna



[1. Nel rispetto del limite inderogabile del numero delle strutture complesse e semplici individuate nellAtto Aziendale, la ricollocazione interna deve avvenire attraverso la fissazione, in sede di contrattazione integrativa aziendale, dei criteri e degli strumenti negoziali in grado di prevenire le situazioni di eccedenza come stabilito dallart. 4, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. dell8 giugno 2000, dallart. 3, comma 4, del D.L. n. 347/2001 convertito nella L. n. 405/2001, nonché dagli articoli 33 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001. Gli stessi strumenti negoziali disciplinano, altresì, in aderenza ai criteri generali fissati nei commi seguenti, i parametri valutativi dei currucula formativi e professionali dei Dirigenti interessati.

2. Dopo la collocazione effettuata sulla base della nuova dotazione organica, i Direttori ed i Dirigenti che risultassero in esubero sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo lordine delle seguenti opzioni:

a) copertura dei posti rivenienti dalle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione o di depotenziamento;

b) copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per qualsiasi motivo di Direttori e Dirigenti S.P.T.A., nellarco temporale di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale relativo ai criteri per la definizione delle dotazioni organiche conseguenti ai processi di ristrutturazione;

c) copertura dei posti vacanti e disponibili.

3. I criteri generali e le modalità operative di massima cui deve attenersi ciascuna Azienda Sanitaria nella applicazione del presente articolo sono quelli stabiliti nei commi che seguono.

4. La deliberazione aziendale della nuova dotazione organica va affissa allAlbo di ciascuna Azienda e notificata nei successivi dieci giorni alle OO.SS. firmatarie del contratto ed ai Direttori e Dirigenti in temporanea situazione di esubero.

5. Contestualmente lArea Gestione del Personale di ciascuna Azienda Sanitaria invita formalmente i Direttori ed i Dirigenti interessati a presentare, entro quindici giorni dalla lettera di invito, apposita domanda di ricollocazione volontaria, corredata di curriculum formativo e professionale, in relazione alle disponibilità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2, con la specificazione delle preferenze in ordine di priorità.

6. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore rispetto ai posti disponibili per ciascuna disciplina e posizione funzionale, il Direttore Sanitario o Amministrativo Aziendale, coadiuvato dal Dirigente Responsabile dellArea Gestione del Personale e da un Direttore di struttura complessa della disciplina e/o del ruolo interessato, scelto prioritariamente fra i dipendenti dellAzienda stessa, previa verifica dellammissibilità delle domande, provvede alla formulazione della graduatoria secondo i seguenti princìpi:

- legge n. 104/1992;

- criteri di cui al D.P.R. n. 484/1997 e D.P.R. n. 483/1997;

- curriculum formativo;

- per i Direttori e Dirigenti Sanitari, priorità della disciplina di appartenenza rispetto al posto da occupare;

- per i Direttori e Dirigenti dei ruoli PTA, priorità delle Aree e delle strutture di provenienza;

Lassegnazione delle strutture complesse ad accesso pluricategoriale avverrà con una graduatoria unica comprendente sia i Direttori dellarea medica che quelli dellarea della dirigenza sanitaria. Per la compilazione della quale saranno utilizzati gli stessi criteri: ovvero la valutazione comparata dei curricula degli istanti e alla individuazione motivata del candidato più idoneo da assegnare, nel rispetto della normativa vigente.

7. La contrattazione integrativa aziendale potrà integrare i criteri fissati dal comma precedente.

8. Il Direttore Generale, con propri provvedimenti da notificarsi ai Dirigenti interessati, provvede entro dieci giorni dalla formazione delle specifiche graduatorie e nel rispetto delle stesse, alla loro ricollocazione.

9. I Direttori e i Dirigenti Sanitari che non trovino ancora sistemazione, sono ricollocati - purché in possesso dei prescritti requisiti - nei posti che residuano anche se riferibili a discipline equipollenti o affini rispetto a quella di appartenenza. In ulteriore subordine la ricollocazione può essere disposta in discipline per lo svolgimento delle quali non è richiesta una particolare specializzazione. Per quanto riguarda i Dirigenti PTA che non trovano ancora sistemazione vengono collocati a domanda tra il ruolo PTA purché in possesso dei requisiti richiesti per laccesso dallesterno secondo la vigente normativa.

10. I Dirigenti che, avendone lobbligo, non presentano la domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti, o non accettano la ricollocazione dufficio o che, comunque, risultano non ricollocati o non ricollocabili a conclusione delle procedure che precedono, sono inseriti nellElenco dei Dirigenti dichiarati in eccedenza. Di tanto sarà curata la notificazione agli interessati.

11. Esaurite le attività che precedono, ciascun Direttore Generale adotta una deliberazione successiva alla conclusione dellintero procedimento, nella quale indica:

- i posti di organico con lelenco nominativo dei Dirigenti confermati e ricollocati;

- lelenco nominativo dei Dirigenti dichiarati in eccedenza;

- i posti rimasti vacanti e disponibili e le rispettive sedi di servizio, indicando altresì i posti indisponibili di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b, terzo alinea.

12. Tale deliberazione va trasmessa immediatamente alla Regione Puglia - Settore Sanità ed alle OO.SS. provinciali ed aziendali firmatarie del CCNL].




(•) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 6

 Mobilità Esterna Volontaria e dUfficio



[1. Sulla base delle singole deliberazioni aziendali, la Regione Puglia - Settore Sanità - effettua una complessiva ricognizione riportando per ciascuna struttura e disciplina lelenco nominativo dei Dirigenti dichiarati in eccedenza, nonché lindicazione dei posti rimasti vacanti e disponibili con relative indicazioni delle Aziende e sedi di servizio.

2. Tale ricognizione è approvata con atto di Giunta regionale da notificarsi a tutte le Aziende Sanitarie e alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale, si procede alla pubblicazione di apposito bando relativo ai posti risultanti disponibili, distinti per Azienda, sedi di servizio, struttura e disciplina. Il bando è notificato a tutte le Aziende Sanitarie.

3. I posti di cui al bando sono disponibili esclusivamente per la ricollocazione dei Dirigenti dichiarati in eccedenza i quali, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del bando, presentano domanda di mobilità esterna corredandola di curriculum formativo e professionale.

4. I criteri da applicare per la valutazione del curriculum e per la formazione delle graduatorie saranno fissati a livello regionale fra il Dirigente Responsabile del competente ufficio regionale, un funzionario dello stesso ufficio e le OO.SS. regionali di categoria firmatarie.

5. Le graduatorie di cui al precedente comma 4, da predisporsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del richiamato bando sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, notificate alle Aziende Sanitarie (di provenienza e di nuova destinazione) interessate, ai diretti Dirigenti interessati ed alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie.

6. Nei termini contrattuali previsti si procederà alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale.

7. Esperite le procedure di Mobilità Esterna volontaria, la Regione attua nei confronti dei Dirigenti risultanti non collocati la Mobilità Esterna dufficio nei residui posti disponibili. La collocazione è formalizzata con atto di Giunta regionale da notificarsi ai diretti interessati, alle Aziende Sanitarie interessate ed alle OO.SS. regionali di categoria firmatarie. Si procede, quindi, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale nei previsti termini.

8. Nei sessanta giorni successivi alla adozione del provvedimento relativo alla mobilità dufficio, devono essere esperiti tutti i possibili tentativi di collocazione dei Dirigenti che non hanno accettato la mobilità esterna dufficio, o che rimangono, comunque, non collocati dopo la conclusione della intera procedura di mobilità esterna.

9. I tentativi sono esperiti anche nellàmbito del Servizio Sanitario di altre regioni, nonché nellàmbito degli altri Comparti del Pubblico impiego].




(•) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 7


[1. Concluse tutte le procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le Aziende Sanitarie attivano le procedure previste dallistituto del recesso consensuale disciplinato dallart. 22 del CCNL dell8 giugno 2000.

2. Per i Dirigenti non collocati e che non abbiano utilizzato listituto del recesso consensuale, le Aziende Sanitarie predispongono apposito elenco di messa in disponibilità da trasmettere, entro 10 giorni dalladozione del provvedimento, alle strutture provinciali e regionali di cui al D.Lgs. n. 469/1997 e successive modifiche ed integrazioni, alle quali sono affidate compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione di detto personale presso altre Amministrazioni].





(•) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 8

Collocamento in disponibilità e risoluzione consensuale



[1. In attuazione del disposto di cui al comma 7 dellart. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, le Aziende Sanitarie istituiscono apposito fondo da utilizzare per la riqualificazione professionale e per la formazione dei Dirigenti in disponibilità, destinandovi le minori spese di bilancio per effetto del collocamento, nonché le accertate economie non destinabili per legge o per normativa contrattuale ad altre finalità.

2. Per qualsiasi altro aspetto connesso alla collocazione in disponibilità si fa esplicito richiamo al D.Lgs. n. 165/2001, alle altre disposizioni legislative nazionali di specifico riferimento, nonché ai Contratti Nazionali dellArea S.P.T.A.]. 



(•) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 9

 Vincoli per la copertura dei posti vacanti



[1. Nellàmbito della programmazione triennale del personale di cui allart. 39 della L. n. 449/1997 ed ai sensi dellart. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, la copertura dei posti vacanti e disponibili mediante qualsiasi procedura è subordinata alla formale verifica della impossibilità di utilizzare detti posti per la ricollocazione dei Dirigenti in disponibilità.

2. Pertanto, le Aziende Sanitarie prima di avviare qualsiasi procedura finalizzata alla copertura di posti vacanti e disponibili, e dopo avere esperito tutte le procedure di mobilità di cui ai precedenti articoli, chiedono alle strutture provinciali e regionale di cui al D.Lgs. n. 469/1997 se nellElenco dei collocati in disponibilità vi siano i Dirigenti appartenenti alla stessa Area e disciplina o ruolo cui si riferiscono i posti stessi, o che abbiano i requisiti di accesso a pubblico concorso.

3. Dellesito negativo dellaccertamento, formalizzato dalle strutture provinciali e regionale, va dato atto espressamente nei bandi o negli atti finalizzati alla copertura di posti vacanti e disponibili].





(•) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 10

Norme finali e di rinvio



[1. Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti definizioni:

a) per esubero si intende la situazione sovrannumeraria del Direttore e del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale di ricognizione preventiva di cui al precedente art. 3;

b) per eccedenza si intende la situazione sovrannumeraria del Dirigente, che scaturisce dalla deliberazione aziendale successiva alla conclusione del procedimento di ricollocazione interna di cui al precedente articolo 5;

c) per disponibilità si intende la situazione sovrannumeraria per incollocabilità del Dirigente, che scaturisce dalla conclusione dellintero procedimento di cui ai precedenti articoli.

2. In caso di inadempienza da parte delle Aziende Sanitarie delle disposizioni previste dal presente provvedimento, la Regione, previa diffida, nomina un commissario ad acta, che provvede nei termini e nei modi stabiliti nel presente provvedimento.

3. Fino alla definitiva assegnazione dei Dirigenti a seguito delle procedure di mobilità, gli stessi mantengono la stessa posizione giuridica ed economica acquisita.

4. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa espresso richiamo alla vigente normativa di legge e contrattuale in materia di ricollocazione, mobilità e disponibilità dei Dirigenti Sanitari, Professionali, Tecnici ed Amministrativi, dipendenti delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale].



(•) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 9, comma 6, Reg. reg. 17 ottobre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


NOTE


Il testo del regolamento viene pubblicato con laggiunta delle note redatte dallUfficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R.13/94, nonché dellart. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n.728/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.
Le note non costituiscono testo ufficiale del regolamento.


Note allart. 2
Il D.Lgs 30dicembre 1992, n.502 recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1della L.23 ottobre 1992 n.421 è pubblicato nella Gazz.Uff. 30dicembre 1992, n.305, S.O.Si riporta il testo dellart. 3, comma 5, rammentando che il testo in parentesi è stato abrogato dallart. 3, comma 2, del D.Lgs.19 giugno 1999, n.229 (Gazz.Uff.16 luglio 1999, n.165, S.O.).


Art. 3
Organizzazione della unità sanitarie


Omissis

5. Le regioni disciplinano, entro il 31marzo 1994, nellambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra laltro:
a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia.In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa];
b) [larticolazione delle unità sanitarie locali in distretti];
c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali];
d) [il finanziamento delle unità sanitaarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino dutenza da servire e delle prestazioni da erogare];
e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali];
f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui allart. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
1) lanticipazione, da parte del tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dellammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro;
2) la contrazione di mutui o laccensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate propria correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ed esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione];
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per lattuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni.


Omissis


Il C.C.N.L. sottoscritto il 5.12.1996 per lArea della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità (parte economica biennio 1996-1997) è pubblicato nella Gazz.Uff. 304 del 30.12.1996, S.O., n.235.

Il C.C.N.L. sottoscritto il 8.06.2000 relativo allArea della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale - parte economica biennio 2000-2001 è pubblicato nella Gazz.Uff. n.170 del 22.7.2000, S.O.n.117.

Il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 recante Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è pubblicato nella Gazz.Uff. 9 maggio 2001, n.106, S.O. Si riporta il testo degli articoli 33 e 34.




Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(Art. 35 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dellart. 14del D.Lgs n.470 del 1993 e dallart. 16 del D.Lgs n.546 del 1993 e poi dallart. 20 del D.Lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dallart. 12 del D.Lgs n.387 del 1998).

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenza di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo.Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui lala legge 23 luglio 1991, n.223, ed in particolare larticolo 4, comma 11 e larticolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando leccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nellarco di un anno.In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessi si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui allarticolo 4, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n.223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.La comunicazione deve contenere lindicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze allinterno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dellattuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede allesame delle cause che hanno contributo a determinare leccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.Lesame è diretto a verificare la possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nellambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nellambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6.Le organizzazioni sindacali che partecipano allesame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dallamministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. Le procedure si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con laccordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti.In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lassistenza dellAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, e successive modificazioni ed integrazioni.La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nellambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.Si applicano le disposizioni dellarticolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, lamministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nellambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad unindennità pari all80 per cento dello stipendio e dellindennità integrativa speciale, con esclusione di qualsia si altro emolumento retributivo comunque determinato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dellindennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E riconosciuto altresì il diritto allassegno per il nucleo familiare di cui allarticolo 2 del decreto-legge 13marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.163, e successive modificazioni ed integrazioni.


Articolo 34
Gestione del personale di disponibilità
(Art. 35-bis del D.Lgs n.29 del 1993, aggiunto dallart. 21 del D.Lgs n.80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi:
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti....... pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce lelenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, e realizzando opportune forme di coordinamento con lelenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, lelenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23dicembre 1987, n.469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23dicembre 1997, n.469, nel provvedere allorganizzazione del sistema regionale per limpiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto allindennità di cui allarticolo 33, comma 8, per la durata massima ivi previste.La spesa relativa grava sul bilancio dellamministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dellindennità di cui al medesimo comma B. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nellarticolo 33.Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dallamministrazione di appartenenza allente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dellarticolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nellambito della programmazione triennale del personale di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nellapposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nellesercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, relativa al collocamento in disponibili-tà presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.


La Legge 16 novembre 2001, n.406 dal titolo Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.18 settembre 2001, n.347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2001, n.268. Si riporta il testo dellarticolo 3, comma 4:

Omissis

4. Nellambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dallarticolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e successive modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.Gli esuberi di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nellambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nellambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliare per malati cronici e terminali.Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.


Omissis

 

Nota allart. 3

Il D.M. 30 gennaio 1998 recante Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per laccesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale è pubblicato nella Gazz.Uff.14 febbraio 1998, n.37, S.O.


Nota allart. 5

La Legge 5 febbraio 1992, n.104 recante Legge-quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate è pubblicata nella Gazz.Uff. 17 febbraio 1992, n.39, S.O.

Il D.P.R.10 dicembre 1997, n.484 recante Regolamento recante la determinazione dei requisiti per laccesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per laccesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale è pubblicato nella Gazz.Uff.17 gennaio 1998, n.13, S.O.

Il D.P.R. 10dicembre 1997, n.483 recante Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale è pubblicato nella Gazz.Uff.17gennaio 1998, n.13, S.O.


Nota allart. 7

Il D.Lgs 23 dicembre 1997, n.469 recante Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dellarticolo 1 della L.15 marzo 1997? n.69 è pubblicato nella Gazz.Uff. 8 gennaio 1998, n.5.




Disposizioni finali


Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia