Legge Regionale 25 ottobre 2004, n. 16
Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici)
Art. 11. Dopo larticolo 17 della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere
e lavori pubblici) sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 17 bis
1. Nellaffidamento di lavori, finanziati
anche parzialmente dalla Regione, di importo inferiore a euro 5 milioni per i
quali si proceda con il sistema dellaggiudicazione al prezzo più basso
determinato mediante offerta a prezzi unitari come disciplinato dallarticolo 90
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), ove il ribasso ecceda il
quinto dellimporto a base di gara, le ditte concorrenti corredano la propria
offerta economica con le giustificazioni sugli elementi costitutivi della stessa
in relazione a ciascun prezzo unitario inferiore di oltre un quinto a quello di
progetto, nonché con la relativa analisi economica. Le giustificazioni possono
riguardare esclusivamente:
a) le soluzioni tecniche
adottate;
b) le documentate condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui la ditta dispone per eseguire i lavori.
La
mancata produzione, anche parziale, delle giustificazioni e dellanalisi
economica comporta lesclusione dellofferta anticipatamente allapplicazione
del meccanismo di esclusione automatica di cui al comma 1 bis, ultima parte,
dellarticolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di
lavori pubblici). E obbligo della stazione appaltante procedere in
contraddittorio con la ditta aggiudicataria alla verifica del merito delle
giustificazioni prodotte.
2. Per i lavori dimporto inferiore a
euro 1 milione 250 mila non opera lobbligo delle giustificazioni per le offerte
il cui ribasso ecceda il quinto dellimporto a base
dasta.
Art. 17 ter
1. Per laffidamento di contratti di
lavori pubblici dimporto inferiore a euro 1 milione, iva esclusa, fermo
restando quanto previsto dal comma 1 dellarticolo 18, si procede mediante
licitazione privata semplificata come disciplinata dai successivi
commi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici approvano e pubblicano sul Bollettino ufficiale
della Regione, sul sito internet regionale e allalbo della stazione appaltante
lelenco dei lavori da affidare mediante licitazione privata semplificata. La
procedura di affidamento a mezzo licitazione privata semplificata può essere
esperita anche per lavori non inseriti nellelenco. In tal caso il bando di gara
deve prevedere un adeguato termine per consentire alle imprese di richiedere
linserimento nellelenco.
3. Le ditte che intendono partecipare
presentano domanda indicando le categorie di proprio interesse così come
individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
(Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori
dei lavori pubblici, ai sensi dellarticolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni), fornendo la documentazione relativa al possesso
dei requisiti di ordine generale e speciale. Le domande presentate hanno
validità per il triennio successivo.
4. Le imprese possono presentare una sola
domanda per ogni categoria come singole o come partecipanti ai soggetti di cui
allarticolo 10, comma 1, della l. 109/1994.
5. La scelta delle imprese da invitare a
ciascuna licitazione privata semplificata per ogni categoria viene effettuata
mediante sorteggio.
6. Il sorteggio si deve svolgere secondo
le seguenti modalità:
a) se per la categoria dei lavori da
eseguire hanno presentato domanda da quindici a venti imprese ne vengono
sorteggiate dieci;
b) se per la categoria dei lavori da
eseguire hanno presentato domanda da ventuno a trenta imprese ne vengono
sorteggiate quindici;
c) se per la categoria dei lavori da
eseguire hanno presentato domanda da trentuno a quaranta imprese ne vengono
sorteggiate venti;
d) se per la categoria dei lavori da
eseguire hanno presentato domanda più di quaranta imprese ne vengono sorteggiate
trenta.
7. Le imprese invitate sono escluse dai
sorteggi relativi a gare successive fino a esaurimento delle domande presentate
per le singole categorie di lavori. Nel caso in cui il numero delle ditte
rimanenti sia inferiore al numero di quelle da sorteggiare come previsto dal
comma 6, esso viene integrato mediante ulteriore sorteggio tra le ditte già
invitate alle precedenti licitazioni semplificate.
8. Nel caso in cui per determinate
categorie di lavori abbiano presentato domanda meno di quindici imprese in
possesso dei requisiti necessari i lavori sono affidati mediante procedura
aperta o ristretta.