Anno 2004
Numero 22
Data 01/12/2004
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° dicembre 2004, n. 143 Suppl.
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Legge Regionale 1 dicembre 2004, n. 22

Addizionale regionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica



Art. 1

(Rideterminazione addizionale regionale IRPEF)


1. A decorrere dal periodo dimposta in corso all1 gennaio 2005, laddizionale regionale IRPEF di cui allarticolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di unaddizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), determinata nella misura dell1,10 per cento ai sensi dellarticolo 5 della legge regionale 7 gennaio 2004, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è rideterminata nella misura dello 0,90 per cento.




Art. 2

(Erogazione a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre dApulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo)(1) 


1. In considerazione dei tempi necessari per mettere a regime i ruoli di contribuenza dei Consorzi di bonifica di Terre dApulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo, a seguito dellattuazione dellarticolo 16 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) e delle successive deliberazioni del Consiglio regionale in ordine ai nuovi piani di contribuenza, è autorizzato lo stanziamento al capitolo di nuova istituzione 112096 epigrafato Erogazione straordinaria ai Consorzi di bonifica di Terre dApulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo del bilancio per lesercizio 2004, quale anticipazione regionale nelle spese consortili, pari a 6 milioni di euro mediante contestuale riduzione alle autorizzazioni di spesa del bilancio 2004, del capitolo 553025 per euro 5 milioni 200 mila e del capitolo 131020 per euro 800 mila.


2. Il finanziamento deve essere destinato unicamente al pagamento delle retribuzioni del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i suddetti Consorzi e dellUnione regionale delle bonifiche, confermando quanto stabilito dallarticolo 1 della legge regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale) e successive modifiche e integrazioni.


3. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli da emettere sulla base dei ruoli di contribuenza approvati con deliberazioni del Consiglio regionale, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.


4. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate, per le finalità di cui al comma 2, con atto del Dirigente del Settore agricoltura per dieci mensilità al Consorzio di bonifica di Arneo, per cinque mensilità al Consorzio di bonifica Terre dApulia, per tre mensilità ciascuno ai Consorzi di bonifica di Stornara e Tara e Ugento li Foggi, e comunque entro il limite dello stanziamento autorizzato con la presente legge.



(1) Ai sensi del comma 4, lett. e)  dell’art. 8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica