Legge Regionale 1 dicembre 2004, n. 22 Addizionale regionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica
Art. 1(Rideterminazione addizionale
regionale IRPEF) 1. A decorrere dal periodo dimposta in corso all1 gennaio 2005, laddizionale
regionale IRPEF di cui allarticolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di
unaddizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), determinata nella misura dell1,10 per cento ai sensi
dellarticolo 5
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n.1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), è rideterminata nella misura dello 0,90 per cento.
Art. 2(Erogazione a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre
dApulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo)(1) 1. In considerazione dei tempi necessari per mettere a regime i ruoli di
contribuenza dei Consorzi di bonifica di Terre dApulia, Stornara e Tara, Ugento
li Foggi e di Arneo, a seguito dellattuazione dellarticolo 16
della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione
Puglia) e delle successive deliberazioni del Consiglio regionale in ordine ai
nuovi piani di contribuenza, è autorizzato lo stanziamento al capitolo di nuova
istituzione 112096 epigrafato Erogazione straordinaria ai Consorzi di bonifica
di Terre dApulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo del bilancio per
lesercizio 2004, quale anticipazione regionale nelle spese consortili, pari a 6
milioni di euro mediante contestuale riduzione alle autorizzazioni di spesa del
bilancio 2004, del capitolo 553025 per euro 5 milioni 200 mila e del capitolo
131020 per euro 800 mila. 2. Il finanziamento deve essere destinato
unicamente al pagamento delle retribuzioni del personale a tempo indeterminato
attualmente in servizio presso i suddetti Consorzi e dellUnione regionale delle
bonifiche, confermando quanto stabilito dallarticolo 1
della legge
regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di
Consorzi di bonifica e di personale forestale) e successive modifiche e
integrazioni.
3. I Consorzi di bonifica, ad avvenuta
riscossione dei nuovi ruoli da emettere sulla base dei ruoli di contribuenza
approvati con deliberazioni del Consiglio regionale, provvedono alla
restituzione delle somme anticipate dalla Regione.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono
erogate, per le finalità di cui al comma 2, con atto del Dirigente del Settore
agricoltura per dieci mensilità al Consorzio di bonifica di Arneo, per cinque
mensilità al Consorzio di bonifica Terre dApulia, per tre mensilità ciascuno ai
Consorzi di bonifica di Stornara e Tara e Ugento li Foggi, e comunque entro il
limite dello stanziamento autorizzato con la presente
legge.
(1) Ai sensi del comma 4, lett. e) dell’art. 8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica
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