Legge Regionale 5 marzo 2004, n. 3
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 28 gennaio 1998, n. 8 e 19 dicembre 1994, n. 34, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani regolatori generali
Art. 11. Sono abrogate le
disposizioni della legge
regionale 19 dicembre 1994, n . 34 (Accordo di programma per la
realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale) e della legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 8 (Modifiche e integrazioni alle leggi
regionali 19 dicembre 1994, n . 34 e 4 luglio 1994, n. 24, in materia di accordo
di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale,
artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani
regolatori generali.
1 bis. I comuni, su istanza di parte e in caso di comprovati e gravi motivi, possono, con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Confederazioni sindacali regionali rappresentate presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), rivisitare i piani occupazionali correlati agli accordi di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale, purchè il livello occupazionale superi comunque le dieci unità e la decurtazione dell’originario piano occupazionale non sia superiore al 60 per cento del totale previsto dall’accordo di programma.(1)
(1) Comma aggiunto dalla l.r. 19/2010, art. 23