Regolamento Regionale 18 ottobre 2004, n. 3 Criteri per la concessione di contributi in materia di Diritto allo Studio della Regione Puglia, di cui all'art. 10 della l.r. 42/80, in favore delle Istituzioni scolastiche e di Soggetti Pubblici, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto lart. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l
emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto
l art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n.7 Statuto
della Regione Puglia.
- Visto
l art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n.7 Statuto della
Regione Puglia.
- Vista
la L.R.
42/80 che prevede la concessione di contributi della Regione
Puglia in materia di Diritto allo Studio in favore delle Istituzioni Scolastiche
e di Soggetti Pubblici, in attuazione dellart.12 della Legge 7 agosto 1990,
n.241.
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n.1464 del 05 ottobre 2004, con la quale si
propongono i Criteri per la concessione di contributi della Regione Puglia in
materia di Diritto allo Studio in favore delle Istituzioni Scolastiche e di
Soggetti Pubblici, in attuazione dellart.12 della Legge 7 agosto 1990,
n.241.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1Oggetto Il presente atto disciplina le modalità e determina i criteri, i requisiti ed i termini per la concessione di contributi finalizzati al conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui allart. 10 e successivi della legge regionale 12/05/1980, n.42 Norme organiche per lattuazione del diritto allo studio.
Art. 2Destinatari
I contributi o i finanziamenti potranno essere concessi alle Istituzioni Scolastiche Regionali di ogni ordine e grado, comprese quelle paritarie o legalmente riconosciute ed ai Soggetti pubblici, che presenteranno progetti o proporranno, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche iniziative in sintonia con gli obiettivi istituzionali di crescita culturale, sociale ed educativa della popolazione regionale e di quella scolastica in particolare.
Art. 3Interventi ammissibili. Criteri
Nel Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio, relativo allesercizio delle funzioni dirette, avranno carattere prioritario i progetti che risponderanno alle seguenti direttive: a) organizzazione di convegni, seminari, promozione di studi , documentazioni e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza ed attuazione del diritto allo studio; b) sperimentazione di nuove iniziative e metodologie di intervento nella materia; c) sostegno ad iniziative ed attività promozionali in materia di diritto allo studio che privilegino lorientamento scolastico e universitario, predisposte dalle Istituzioni Scolastiche Regionali in forma singola o associata e che presentino notevole spessore culturale e valenza socio-psico-pedagogica ed in particolare: - alle manifestazioni regionali ed interregionali sul tema dellorientamento scolastico, professionale ed universitario;
- alla stampa di pubblicazioni riguardanti lintera comunità regionale di qualificato interesse scolastico;
- alla promozione del cinema, del teatro, della danza e di ogni altra forma darte in collaborazione con le Istituzioni e i Soggetti maggiormente rappresentativi a livello Regionale e Nazionale ed in sintonia con le direttive del Ministero della Pubblica Istruzione;
d)la promozione e il sostegno alle iniziative progettuali delle singole Istituzioni Scolastiche anche a carattere locale finalizzate a creare momenti di socializzazione, di crescita e di potenziamento personale degli studenti, al fine di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, dellelusione, del bullismo e del disagio scolastico e di prevenire il fenomeno della microcriminalità ed a favorire lintegrazione scolastica dei disabili ed a sostenere iniziative per la piena fruizione del diritto allo studio; e)il sostegno ai progetti scolastici che promuovono tematiche di notevole interesse sociale e culturale come leducazione alla legalità; leducazione allambiente; leducazione civica e stradale, leducazione alla salute; la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e folclorico del territorio regionale; leducazione alla comprensione, alla tolleranza ed alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse; leducazione alla multiculturalità; lintroduzione e lutilizzazione di nuove tecnologie e metodologie didattiche; la realizzazione di laboratori linguistici e di percorsi didattico-formativi a sostegno della cultura dimpresa.
Art. 4Modalità
Ai fini della concessione dei contributi previsti dal presente regolamento le Istituzioni Scolastiche Regionali di ogni ordine e grado, comprese quelle paritarie o legalmente riconosciute e i Soggetti Pubblici, interessati a fruire dei contributi di cui allart. 10 della l.r.42/80, dovranno far pervenire apposita richiesta, entro e non oltre il 5 Novembre di ogni anno, indirizzata allAssessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia. Listanza a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà essere corredata da un progetto nel quale dovranno essere indicati: 1.Le finalità che si intendono perseguire. 2.Le iniziative che si intendono realizzare. 3.I docenti referenti. 4.Le eventuali attività conclusive del progetto (manifestazione artistica, rassegna, mostra, convegno, pubblicazione di un libro o di un prodotto audiovisivo, stampa di un giornale scolastico, realizzazione di un documentario, di un corto o di un lungometraggio filmico,ecc.. 5. Gli eventuali soggetti esterni con i quali la Scuola intende stipulare una convenzione o un protocollo dintesa per definire le modalità collaborative. I soggetti esterni dovranno essere scelti preferibilmente tra le agenzie formative accreditate e riconosciute dal MIUR. 6. I soggetti destinatari del progetto.
Alla precitata documentazione dovrà essere allegato un preventivo di spesa afferente rigorosamente lattuazione del progetto che si intende realizzare.
I progetti dovranno essere attuati nel corso dellanno solare successivo alla data di presentazione degli stessi; in nessun caso saranno presi in considerazione progetti che si riferiscono ad iniziative pregresse.
Art. 5Piano degli interventi- Criteri Il piano degli interventi di cui allart.10 della L.R. 42/80 sarà predisposto dallUfficio Studi e Programmazione, Diritto allo Studio Funzioni Dirette del Settore Pubblica Istruzione e sarà redatto sulla base delle istanze che a conclusione della fase istruttoria saranno ritenute accoglibili in quanto coerenti con le finalità e gli obiettivi di cui allart.10 della precitata l.r. n.42/80. Nella concessione dei contributi alle istanze accoglibili , sarà privilegiato il criterio dellordine cronologico di arrivo delle stesse presso il Settore P.I..
In tal caso farà rigorosamente fede il timbro darrivo apposto sulle domande, pervenute per posta, da parte dellUfficio protocollo del Settore P.I..
I contributi alle Istituzioni Scolastiche regionali ,comprese quelle paritarie o legalmente riconosciute, saranno liquidati con lo stesso provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e di determinazione del contributo; ai Soggetti pubblici il contributo sarà liquidato con separato e successivo provvedimento, a conclusione delle attività progettuali ed a completamento dellobbligo rendicontativo. Alla predisposizione del Piano sovrintenderà il Dirigente del Settore P.I. che adotterà le relative determinazioni entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.
Art. 6Rendicontazione E fatto obbligo alle Istituzioni Scolastiche ed ai Soggetti pubblici destinatari di contributi regionali di cui allart.10 della l.r. 42/80 di procedere alla rendicontazione degli stessi.
Lobbligo rendicontativo si intende assolto per le Istituzioni Scolastiche con la presentazione, a conclusione delle attività progettuali e comunque entro e non oltre il 30 settembre dellanno scolastico di riferimento, di una dettagliata relazione sullattività svolta corredata dalle fatture, autenticate per copia conforme, dimporto complessivo non inferiore a quello del contributo concesso.
La mancata osservanza dellobbligo rendicontativo potrà attivare la procedura di revoca dei contributi già concessi e rendere inaccoglibili ulteriori domande di contributi regionali di cui allart. 10 della l.r. n.42/80.
I Soggetti pubblici per fruire del contributo concesso dovranno, a conclusione delliter progettuale, inviare al Settore Pubblica Istruzione ed a firma del legale rappresentante una dettagliata relazione sullattività svolta e sugli obiettivi raggiunti; alla stessa dovranno ,altresì, essere allegate le fatture autenticate per copia conforme afferenti lattuazione del progetto e dimporto non inferiore a quello del contributo concesso.
La mancata osservanza dellobbligo rendicontativo potrà attivare la procedura di revoca dei contributi già concessi e rendere inaccoglibili ulteriori domande di contributi regionali di cui allart. 10 della l.r. n.42/80.
In via del tutto eccezionale le Istituzioni Scolastiche potranno essere autorizzate dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione a presentare la rendicontazione oltre il 30 settembre e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre dellanno di riferimento a condizione che la stessa.
Istituzione dimostri daver avviato il progetto nel corso dellanno scolastico e di non averlo potuto completare per impedimenti tecnici ed organizzativi imprevisti e non imputabili alla stessa.
Disposizioni finali Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia.
E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.
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