Legge Regionale 22 novembre 2005, n. 13 Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante (1) (2)
(1) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati. (2) Con la D.G.R. n. 1125 / 2006 sono state emanate le “Linee guida per l’attuazione della l.r. 13/2005” .
Art. 1Principi generali.(3) [1. La presente legge regola gli aspetti formativi dellapprendistato professionalizzante di cui allarticolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia.]
(3) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati.
Art. 2Definizione dei profili formativi(4) [1. La Giunta regionale definisce i profili formativi dellapprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque dintesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. (6) 2. [Nel caso in cui non sia
raggiunta lintesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale provvede acquisiti i pareri delle
organizzazioni di cui al comma 1] (5) 3. [Per profilo formativo sintende linsieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali affini.
(4) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati. (5) Comma abrogato dalla l.r. 40/2006, art. 1; la Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2007 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. (6) Vedi, anche, la D.G.R.
7 novembre 2006, n. 1648, la D.G.R.
11 dicembre 2006, n. 1900, la D.G.R.
11 dicembre 2006, n. 1901, la D.G.R.
11 dicembre 2006, n. 1902, la D.G.R.
13 aprile 2007, n. 465, la D.G.R.
13 aprile 2007, n. 466, la D.G.R.
13 aprile 2007, n. 467, la D.G.R.
19 giugno 2007, n. 876, la D.G.R.
23 ottobre 2007, n. 1728 e la D.G.R.
25 marzo 2008, n. 389.
Art. 3Struttura e contenuti della formazione.(7) [1. La formazione formale
dellapprendista è finalizzata allacquisizione di competenze di base, a
carattere trasversale e a carattere professionalizzante secondo quanto previsto
dal D.M. 8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi
delle attività di formazione degli apprendisti) e dal D.M. 20 maggio 1999, n.
179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli
apprendisti) del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed è impartita
sia allinterno che allesterno dellazienda. 2. Ferme restando le
regolamentazioni collettive in materia di durata massima del contratto di
apprendistato, lapprendista ha diritto alla formazione formale per un monte ore
complessivo non inferiore a: a) duecentoquaranta ore se il
contratto di apprendistato ha durata biennale; b) trecentosettantacinque ore se
il contratto di apprendistato ha durata superiore a due anni e sino a tre anni;
c) cinquecentoventicinque ore se
il contratto di apprendistato ha durata superiore a tre anni e sino a quattro
anni; d) seicentonovantasei ore se il
contratto di apprendistato ha durata superiore a quattro e sino a cinque anni;
e) ottocentonovantuno ore se il
contratto di apprendistato ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni.
3. Ferma restando
larticolazione del percorso formativo contenuta nel piano formativo individuale
di cui allarticolo 4, in nessun caso la formazione formale impartita
annualmente allapprendista può essere inferiore a centoventi ore. 4. La formazione formale da
svolgersi durante il rapporto di apprendistato deve essere svolta
prevalentemente allesterno dellazienda e comunque secondo le modalità previste
dalla contrattazione collettiva. 5. Ai contenuti di natura
trasversale deve essere dedicato un numero di ore annuali almeno pari al 35 per
cento della formazione esterna relativa ai primi due anni, al 25 per cento della
formazione esterna nel terzo anno, al 15 per cento della formazione esterna nel
quarto anno, al 10 per cento della formazione esterna nel quinto anno, al 5 per
cento della formazione esterna nel sesto anno. 6. La formazione sui temi
trasversali deve prevedere un periodo minimo iniziale della durata di venti ore
sulla disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della
sicurezza e igiene sul lavoro.
7. [Per ammettere i datori di lavoro che assumono
apprendisti al beneficio di cui allarticolo 8, la formazione interna deve avere
a oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di venti ore da svolgersi
nel primo mese di svolgimento del rapporto, i metodi di organizzazione della
produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali] . ] (8)
(7) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati. (8) Comma così integrato dalla l.r. 40/2006, art. 2. L’originaria stesura è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2007
Art. 4Piano formativo individuale.(9) [1. Il piano formativo
individuale descrive, tenuto conto delle competenze già possedute dal
lavoratore, le specifiche azioni formative che lapprendista deve seguire al
fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo
professionale di riferimento. 2. Il piano formativo
individuale, conforme al modello che sarà definito dalla Regione Puglia, entro
sessanta giorni, dintesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale, deve essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per limpiego
competente per territorio entro cinque giorni dalla data di stipulazione del
contratto di apprendistato. 3. I datori di lavoro possono
allegare al piano formativo individuale inviato al Centro territoriale per
limpiego competente per territorio la valutazione di coerenza con il profilo
formativo di riferimento rilasciata dallente bilaterale cui abbiano aderito.
4. Entro sette giorni dalla data
di avvenuta ricezione, i medesimi uffici verificano la coerenza dei contenuti
del piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso
di esito negativo, il datore di lavoro è tenuto alla riformulazione del piano.
5. I centri territoriali per
limpiego trasmettono alla Regione Puglia - Settore Formazione professionale - i
piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i
profili formativi. ]
(9) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati.
Art. 5Certificazione della formazione.(10) [1. Il datore di lavoro rilascia
al lavoratore, al termine di ogni anno nonché al momento dellestinzione del
rapporto di apprendistato, analitica certificazione della formazione impartita
allinterno dellazienda. 2. La certificazione, rilasciata
anche sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, è altresì comunicata
dal datore di lavoro al Centro per limpiego competente per territorio.
3. La certificazione della
formazione esterna è rilasciata al lavoratore e comunicata al Centro per
limpiego competente per territorio dallente erogatore, con le modalità
stabilite nei precedenti commi. ]
(10) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati.
Art. 6Formazione e competenze del tutore aziendale.(11) [1. La formazione e le
competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite con D.M. 28 febbraio
2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Disposizioni
relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle
funzioni di tutore aziendale, ai sensi dellarticolo 16, comma 3, della legge
24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione
delloccupazione).
2. Le forme di raccordo tra il
tutore aziendale e lente di formazione esterno sono previste nel piano
formativo individuale. ]
(11) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati.
Art. 7Offerta formativa degli enti accreditati.(12) [1. I programmi formativi per
gli apprendisti devono essere preventivamente sottoposti allapprovazione della
Regione Puglia, che provvederà in merito sentite le organizzazioni datoriali e
sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.
2. Decorsi sessanta giorni, i
programmi formativi sintendono approvati in caso di silenzio della Regione
Puglia. ]
(12) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati.
Art. 8Oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna.(13) [1. La formazione dellapprendista esterna allazienda è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti delle risorse stanziate e del monte ore minimo di cui allarticolo 3, comma 2, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato allapprendista sotto forma di buono. Lapprendista può utilizzarlo, dintesa con il datore di lavoro, presso uno degli enti di formazione accreditati dalla Regione Puglia, oppure da altre Regioni secondo le rispettive normative in relazione alla formazione da erogarsi al di fuori del territorio della Regione Puglia, e in relazione a programmi 3. Limporto dei buoni varia in ragione della durata della formazione ed è quantificato secondo i parametri adottati per lattuazione delle misure del Programma operativo regionale. 4. La Regione Puglia emana trimestralmente apposito avviso pubblico contenente il modulo della domanda, nonché le procedure e i criteri per lassegnazione. 5. In ogni caso, la domanda per lassegnazione del buono deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal datore di lavoro e deve essere conforme al modello approvato dalla Regione Puglia. 6. Lassegnazione dei buoni avviene secondo lordine temporale di presentazione delle domande. 7. L’erogazione agli enti di formazione accreditati degli importi finanziati per la formazione degli apprendisti avviene con le seguenti modalità: a) un acconto pari all’80 per cento dell’importo relativo all’attività formativa svolta per ogni singola annualità, così come prevista nel Piano formativo individuale, ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività e a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per l’erogazione di anticipi a favore di soggetti privati; b) un saldo sino a concorrenza della spesa effettiva a seguito di presentazione e verifica del rendiconto finale relativo a ogni singola annualità. (14)
8. Per gli anni 2005 e 2006, lonere derivante dallapplicazione del presente articolo è stimato in euro 15.232.427. 9. La copertura finanziaria del suddetto onere è assicurata, per un importo pari a euro 6.260.427, mediante i fondi attualmente disponibili nel Programma operativo regionale 2000-2006, misura 3.2, azione b3, e, per un importo pari a euro 4.486.000 ciascuno, dai fondi assegnati per gli anni 2005 e 2006 al fine di finanziare le attività di formazione nellesercizio dellapprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, così come stabilito dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno delloccupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.]
(13) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati. (14) Comma così sostituito dalla l.r. 40/2006, art. 3
Art. 9Accertamento delle competenze acquisite.(15) [1. Lacquisizione da parte del
lavoratore delle conoscenze e delle competenze previste dal profilo formativo è
accertata dai Centri territoriali per limpiego e sono registrate, a cura dei
medesimi, nel libretto formativo.
2. Laccertamento delle
conoscenze e delle competenze acquisite ha luogo ogni anno nonché in ogni
ipotesi di cessazione del rapporto di apprendistato.
3. Le modalità con cui è
effettuato laccertamento di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta
regionale sentita la preposta Commissione consiliare e le organizzazioni
datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.
4. Nel caso in cui
laccertamento delle conoscenze e delle competenze abbia esito negativo, i
Centri territoriali per limpiego inviano apposita comunicazione allIstituto
nazionale della previdenza sociale, ai Servizi ispettivi della Direzione
provinciale del lavoro, nonché alla Regione Puglia - Settore formazione
professionale. ]
(15) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati.
Art. 10Incentivazione alla trasformazione dellapprendistato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.(16) [1. La Regione, nellambito delle risorse finanziarie stanziate, concede un incentivo economico ai datori di lavoro che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumano il lavoratore a tempo indeterminato. 2. Limporto dellincentivo è stabilito annualmente con la legge di bilancio. Per il 2005 limporto è stabilito dalla legge di assestamento del bilancio. Per il 2006, in via sperimentale, l’incentivo è fissato nella cifra fissa di euro duemila ed è erogato, nel rispetto della priorità cronologica, nei limiti delle risorse di cui al capitolo 951000 del bilancio di previsione per il 2006, approvato con legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19, a seguito di apposito bando da emanarsi da parte dell’Assessorato al lavoro, cooperazione e formazione professionale - Settore lavoro. (17) 3. In ogni caso, limporto dellincentivo non può superare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delloccupazione, il 35 per cento degli oneri salariali lordi gravanti sul datore di lavoro nel primo biennio successivo allassunzione. Limporto massimo dellincentivo così stabilito è maggiorato di un importo pari al 15 per cento degli oneri salariali netti del primo biennio successivo allassunzione se datore di lavoro è unimpresa piccola o media ai sensi dellarticolo 2 e dellallegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e successive modifiche e integrazioni.. 4. La modificazione delle previsioni contenute nelle fonti di diritto comunitario che disciplinano la materia degli aiuti di Stato alloccupazione determina lautomatico adeguamento della misura massima indicata al comma 3 a quella diversa che fosse eventualmente ivi stabilita. 5. In ogni caso, lincentivo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in tema di cumulo degli aiuti di Stato e a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 6. Lincentivo è concesso alle condizioni di cui allarticolo 4, comma 4, del Regolamento (CE) n. 2204/02 ed è revocato, con recupero delle somme già erogate, nel caso di mancato rispetto delle medesime. 7. Le modalità di concessione dellincentivo sono previste in apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.]
(16) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati. (17) Comma così integrato dalla l.r. 40/2006, art. 4.
Art. 11Esercizi successivi al 2006 - Norma finanziaria.(18) [1. Per gli esercizi successivi al 2006, il finanziamento della
formazione esterna e dellincentivo economico previsto, rispettivamente, dagli
articoli 8 e 10 è subordinato alla copertura finanziaria previo reperimento
delle risorse necessarie da iscriversi negli appositi capitoli in sede di
approvazione dei rispettivi bilanci di previsione. ]
(18) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati.
Art. 12Monitoraggio.(19) [1. Lapplicazione della disciplina di cui alla presente legge
è annualmente oggetto di rilevazione ed elaborazione statistica da parte
dellAssessorato regionale al lavoro e alla formazione professionale - Settore
formazione professionale. Le relative informazioni sono comunicate alle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano regionale e discusse in apposita
seduta della Commissione regionale per le politiche del lavoro, con particolare
riferimento allapplicazione dellistituto nei settori dellagricoltura e
dellartigianato.]
(19) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati.
Art. 13Accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna.(20) [1. La Regione, ai fini dellapplicazione della presente legge emana, entro trenta giorni della data di entrata in vigore della stessa, apposito avviso pubblico per laccreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna, che non siano già accreditati secondo la normativa vigente. ]
(20) La l.r. 31/2012, art.10 ha abrogato la presente
legge fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già
instaurati.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|