Anno 2005
Numero 13
Data 22/11/2005
Abrogato
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 146 del 25/11/2005 La presente legge è stata abrogata dall'art.10 della Legge regionale . 22 ottobre 2012, , n. 31
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Legge Regionale 22 novembre 2005, n. 13

Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante (1) (2) 


(1) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.
(2) Con la D.G.R. n. 1125 / 2006 sono state emanate le “Linee guida per l’attuazione della l.r. 13/2005” .


Art. 1

Principi generali.(3) 


[1. La presente legge regola gli aspetti formativi dellapprendistato professionalizzante di cui allarticolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia.]




(3) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.


Art. 2

Definizione dei profili formativi(4) 


[1. La Giunta regionale definisce i profili formativi dellapprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque dintesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. (6) 

2. [Nel caso in cui non sia raggiunta lintesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede acquisiti i pareri delle organizzazioni di cui al comma 1]  (5) 

3. [Per profilo formativo sintende linsieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali affini.




(4) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.
(5) Comma  abrogato dalla l.r. 40/2006, art. 1; la Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2007 ne  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.
(6) Vedi, anche, la D.G.R. 7 novembre 2006, n. 1648, la D.G.R. 11 dicembre 2006, n. 1900, la D.G.R. 11 dicembre 2006, n. 1901, la D.G.R. 11 dicembre 2006, n. 1902, la D.G.R. 13 aprile 2007, n. 465, la D.G.R. 13 aprile 2007, n. 466, la D.G.R. 13 aprile 2007, n. 467, la D.G.R. 19 giugno 2007, n. 876, la D.G.R. 23 ottobre 2007, n. 1728 e la D.G.R. 25 marzo 2008, n. 389.


Art. 3

Struttura e contenuti della formazione.(7) 


[1. La formazione formale dellapprendista è finalizzata allacquisizione di competenze di base, a carattere trasversale e a carattere professionalizzante secondo quanto previsto dal D.M. 8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti) e dal D.M. 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti) del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed è impartita sia allinterno che allesterno dellazienda.

2. Ferme restando le regolamentazioni collettive in materia di durata massima del contratto di apprendistato, lapprendista ha diritto alla formazione formale per un monte ore complessivo non inferiore a:

a) duecentoquaranta ore se il contratto di apprendistato ha durata biennale;

b) trecentosettantacinque ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a due anni e sino a tre anni;

c) cinquecentoventicinque ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a tre anni e sino a quattro anni;

d) seicentonovantasei ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a quattro e sino a cinque anni;

e) ottocentonovantuno ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni.

3. Ferma restando larticolazione del percorso formativo contenuta nel piano formativo individuale di cui allarticolo 4, in nessun caso la formazione formale impartita annualmente allapprendista può essere inferiore a centoventi ore.

4. La formazione formale da svolgersi durante il rapporto di apprendistato deve essere svolta prevalentemente allesterno dellazienda e comunque secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

5. Ai contenuti di natura trasversale deve essere dedicato un numero di ore annuali almeno pari al 35 per cento della formazione esterna relativa ai primi due anni, al 25 per cento della formazione esterna nel terzo anno, al 15 per cento della formazione esterna nel quarto anno, al 10 per cento della formazione esterna nel quinto anno, al 5 per cento della formazione esterna nel sesto anno.

6. La formazione sui temi trasversali deve prevedere un periodo minimo iniziale della durata di venti ore sulla disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e igiene sul lavoro.

7. [Per ammettere i datori di lavoro che assumono apprendisti al beneficio di cui allarticolo 8, la formazione interna deve avere a oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di venti ore da svolgersi nel primo mese di svolgimento del rapporto, i metodi di organizzazione della produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali] . ] (8) 




(7) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.
(8) Comma così integrato dalla l.r. 40/2006, art. 2. L’originaria stesura è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2007


Art. 4

Piano formativo individuale.(9) 


[1. Il piano formativo individuale descrive, tenuto conto delle competenze già possedute dal lavoratore, le specifiche azioni formative che lapprendista deve seguire al fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di riferimento.

2. Il piano formativo individuale, conforme al modello che sarà definito dalla Regione Puglia, entro sessanta giorni, dintesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, deve essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per limpiego competente per territorio entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto di apprendistato.

3. I datori di lavoro possono allegare al piano formativo individuale inviato al Centro territoriale per limpiego competente per territorio la valutazione di coerenza con il profilo formativo di riferimento rilasciata dallente bilaterale cui abbiano aderito.

4. Entro sette giorni dalla data di avvenuta ricezione, i medesimi uffici verificano la coerenza dei contenuti del piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso di esito negativo, il datore di lavoro è tenuto alla riformulazione del piano.

5. I centri territoriali per limpiego trasmettono alla Regione Puglia - Settore Formazione professionale - i piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i profili formativi. ]



(9) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.


Art. 5

Certificazione della formazione.(10) 


[1. Il datore di lavoro rilascia al lavoratore, al termine di ogni anno nonché al momento dellestinzione del rapporto di apprendistato, analitica certificazione della formazione impartita allinterno dellazienda.

2. La certificazione, rilasciata anche sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, è altresì comunicata dal datore di lavoro al Centro per limpiego competente per territorio.

3. La certificazione della formazione esterna è rilasciata al lavoratore e comunicata al Centro per limpiego competente per territorio dallente erogatore, con le modalità stabilite nei precedenti commi. ]



(10) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.


Art. 6

Formazione e competenze del tutore aziendale.(11) 


[1. La formazione e le competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite con D.M. 28 febbraio 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dellarticolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione delloccupazione).

2. Le forme di raccordo tra il tutore aziendale e lente di formazione esterno sono previste nel piano formativo individuale. ]



(11) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.


Art. 7

Offerta formativa degli enti accreditati.(12) 


[1. I programmi formativi per gli apprendisti devono essere preventivamente sottoposti allapprovazione della Regione Puglia, che provvederà in merito sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.

2. Decorsi sessanta giorni, i programmi formativi sintendono approvati in caso di silenzio della Regione Puglia. ]



(12) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.


Art. 8

Oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna.(13) 


[1. La formazione dellapprendista esterna allazienda è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti delle risorse stanziate e del monte ore minimo di cui allarticolo 3, comma 2, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato allapprendista sotto forma di buono. Lapprendista può utilizzarlo, dintesa con il datore di lavoro, presso uno degli enti di formazione accreditati dalla Regione Puglia, oppure da altre Regioni secondo le rispettive normative in relazione alla formazione da erogarsi al di fuori del territorio della Regione Puglia, e in relazione a programmi

3. Limporto dei buoni varia in ragione della durata della formazione ed è quantificato secondo i parametri adottati per lattuazione delle misure del Programma operativo regionale.

4. La Regione Puglia emana trimestralmente apposito avviso pubblico contenente il modulo della domanda, nonché le procedure e i criteri per lassegnazione.

5. In ogni caso, la domanda per lassegnazione del buono deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal datore di lavoro e deve essere conforme al modello approvato dalla Regione Puglia.

6. Lassegnazione dei buoni avviene secondo lordine temporale di presentazione delle domande.

7. L’erogazione agli enti di formazione accreditati degli importi finanziati per la formazione degli apprendisti avviene con le seguenti modalità:

a)      un acconto pari all’80 per cento dell’importo relativo all’attività formativa svolta per ogni singola annualità, così come prevista nel Piano formativo individuale, ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività e a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per l’erogazione di anticipi a favore di soggetti privati;

b)      un saldo sino a concorrenza della spesa effettiva a seguito di presentazione e verifica del rendiconto finale relativo a ogni singola annualità. (14) 


8. Per gli anni 2005 e 2006, lonere derivante dallapplicazione del presente articolo è stimato in euro 15.232.427.

9. La copertura finanziaria del suddetto onere è assicurata, per un importo pari a euro 6.260.427, mediante i fondi attualmente disponibili nel Programma operativo regionale 2000-2006, misura 3.2, azione b3, e, per un importo pari a euro 4.486.000 ciascuno, dai fondi assegnati per gli anni 2005 e 2006 al fine di finanziare le attività di formazione nellesercizio dellapprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, così come stabilito dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno delloccupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.]




(13) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.
(14) Comma così sostituito dalla l.r. 40/2006, art. 3


Art. 9

Accertamento delle competenze acquisite.(15) 


[1. Lacquisizione da parte del lavoratore delle conoscenze e delle competenze previste dal profilo formativo è accertata dai Centri territoriali per limpiego e sono registrate, a cura dei medesimi, nel libretto formativo.

2. Laccertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite ha luogo ogni anno nonché in ogni ipotesi di cessazione del rapporto di apprendistato.

3. Le modalità con cui è effettuato laccertamento di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale sentita la preposta Commissione consiliare e le organizzazioni datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.

4. Nel caso in cui laccertamento delle conoscenze e delle competenze abbia esito negativo, i Centri territoriali per limpiego inviano apposita comunicazione allIstituto nazionale della previdenza sociale, ai Servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro, nonché alla Regione Puglia - Settore formazione professionale. ]



(15) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.


Art. 10

Incentivazione alla trasformazione dellapprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.(16) 


[1. La Regione, nellambito delle risorse finanziarie stanziate, concede un incentivo economico ai datori di lavoro che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumano il lavoratore a tempo indeterminato.

2. Limporto dellincentivo è stabilito annualmente con la legge di bilancio. Per il 2005 limporto è stabilito dalla legge di assestamento del bilancio. Per il 2006, in via sperimentale, l’incentivo è fissato nella cifra fissa di euro duemila ed è erogato, nel rispetto della priorità cronologica, nei limiti delle risorse di cui al capitolo 951000 del bilancio di previsione per il 2006, approvato con legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19, a seguito di apposito bando da emanarsi da parte dell’Assessorato al lavoro, cooperazione e formazione professionale - Settore lavoro. (17)  

3. In ogni caso, limporto dellincentivo non può superare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delloccupazione, il 35 per cento degli oneri salariali lordi gravanti sul datore di lavoro nel primo biennio successivo allassunzione. Limporto massimo dellincentivo così stabilito è maggiorato di un importo pari al 15 per cento degli oneri salariali netti del primo biennio successivo allassunzione se datore di lavoro è unimpresa piccola o media ai sensi dellarticolo 2 e dellallegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e successive modifiche e integrazioni..

4. La modificazione delle previsioni contenute nelle fonti di diritto comunitario che disciplinano la materia degli aiuti di Stato alloccupazione determina lautomatico adeguamento della misura massima indicata al comma 3 a quella diversa che fosse eventualmente ivi stabilita.

5. In ogni caso, lincentivo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in tema di cumulo degli aiuti di Stato e a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. Lincentivo è concesso alle condizioni di cui allarticolo 4, comma 4, del Regolamento (CE) n. 2204/02 ed è revocato, con recupero delle somme già erogate, nel caso di mancato rispetto delle medesime.

7. Le modalità di concessione dellincentivo sono previste in apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.]




(16) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.
(17) Comma così integrato dalla l.r. 40/2006, art. 4.


Art. 11

Esercizi successivi al 2006 - Norma finanziaria.(18) 


[1. Per gli esercizi successivi al 2006, il finanziamento della formazione esterna e dellincentivo economico previsto, rispettivamente, dagli articoli 8 e 10 è subordinato alla copertura finanziaria previo reperimento delle risorse necessarie da iscriversi negli appositi capitoli in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione. ]



(18) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.


Art. 12

Monitoraggio.(19) 


[1. Lapplicazione della disciplina di cui alla presente legge è annualmente oggetto di rilevazione ed elaborazione statistica da parte dellAssessorato regionale al lavoro e alla formazione professionale - Settore formazione professionale. Le relative informazioni sono comunicate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e discusse in apposita seduta della Commissione regionale per le politiche del lavoro, con particolare riferimento allapplicazione dellistituto nei settori dellagricoltura e dellartigianato.] 



(19) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.


Art. 13

Accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna.(20) 


[1. La Regione, ai fini dellapplicazione della presente legge emana, entro trenta giorni della data di entrata in vigore della stessa, apposito avviso pubblico per laccreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna, che non siano già accreditati secondo la normativa vigente. ]








(20) La l.r. 31/2012, art.10  ha abrogato la presente legge  fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.