Legge Regionale 22 novembre 2005, n. 14
Modificazioni agli articoli 12 e 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio fionanziario 2005)
Art. 1(Modifiche allarticolo 14
della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12)
1. Allarticolo 14
della legge
12 agosto 2005 n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione
dellesercizio finanziario 2005), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. In attuazione dei principi fondamentali
dellarticolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, a norma dellarticolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio
2003), come modificati dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 270 del 2005, le funzioni di indirizzo degli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) De Bellis di Castellana Grotte e Oncologico di Bari,
per i quali la Regione Puglia non richiede la trasformazione in Fondazioni, sono
svolte da un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) composto da cinque membri,
forniti di requisiti di professionalità e onorabilità, di cui uno con funzioni
di Presidente nominato dalla Giunta regionale dintesa col Ministro della
salute, uno nominato dal Ministro della Salute e tre nominati dalla Giunta
regionale. Nel CIV dellIRCCS De Bellis di Castellana uno dei tre componenti
di nomina della Giunta regionale è individuato su indicazione dei rappresentanti
degli interessi originari dellIstituto.
2. Il Consiglio di indirizzo
e verifica dura in carica cinque anni.;
b) al comma 3 lultimo periodo è
sostituito dal seguente: Gli incarichi di Direttore generale e di Direttore
scientifico hanno durata quinquennale; il Direttore generale cessa anticipatamente in caso di cessazione del
CIV;
c) il comma 4 è sostituito dal
seguente: 4. Lo schema del contratto
tra lIRCCS e il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore
sanitario è approvato dalla Giunta regionale”
d) al comma 5 le parole incarico
quadriennale sono sostituite dalle seguenti: incarico quinquennale;
e) al comma 6 le parole scelti dalla
Giunta regionale sono sostituite dalle seguenti: di cui uno designato dal
Ministero della salute e quattro dalla Giunta regionale, scelti;
f)
al comma 7 le parole Consiglio di amministrazione sono sostituite dalle
seguenti: Consiglio di indirizzo e verifica (CIV);
g) al comma 8 le parole trenta giorni
sono sostituite dalle seguenti: novanta giorni;
h) al comma 9 il primo periodo è
sostituito dal seguente: Il Presidente del CIV ha diritto a un trattamento
economico pari al 50 per cento del trattamento economico del Direttore generale. I componenti del CIV hanno diritto
a un trattamento economico pari al 35 per cento del trattamento economico del
Presidente. Il Presidente e i componenti del Collegio sindacale hanno diritto al trattamento
economico dei corrispondenti organi delle ASL;
i) al comma 9 le parole 90 per cento
del sono soppresse;
j) dopo il comma 9 sono aggiunti i
seguenti:
9bis. Con successivo provvedimento, ferma
restando la disciplina generale in materia di ineleggibilità e incompatibilità,
saranno regolamentate le singole fattispecie riferite agli organi di cui alla
presente legge.
9ter. Nel IRCCS la figura del Segretario
generale, qualora ancora presente, è soppressa e le sue funzioni sono assunte
dal Direttore amministrativo, nominato dal Direttore generale secondo le
modalità previste dallarticolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni
e integrazioni.
9quater. Il Segretario generale, cessato
dalla qualifica propria, viene inquadrato nella dirigenza amministrativa come
Direttore di Unità operativa complessa (UOC) amministrativa con assunzione della
direzione di una UOC amministrativa disponibile nellIRCCS ed è sottoposto
allordinaria normativa della dirigenza amministrativa. In caso di non
disponibilità di un posto di Direttore di UOC amministrativa il Dirigente
amministrativo, già Segretario generale, svolge, con qualifica pari al Direttore
di UOC amministrativa, le funzioni attribuitegli dal Direttore generale di
concerto con il Direttore amministrativo.