Anno 2005
Numero 14
Data 22/11/2005
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 146 del 25/11/2005
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 22 novembre 2005, n. 14

Modificazioni agli articoli 12 e 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione dell'esercizio fionanziario 2005)



Art. 1

(Modifiche allarticolo 14 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12


1. Allarticolo 14 della legge 12 agosto 2005 n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione dellesercizio finanziario 2005), sono apportate le seguenti modifiche:


     a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  1. In attuazione dei principi fondamentali dellarticolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dellarticolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003),  come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 2005, le funzioni di indirizzo degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) De Bellis di   Castellana Grotte e Oncologico di Bari, per i quali la Regione Puglia non richiede la trasformazione in Fondazioni, sono svolte da un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) composto da cinque membri, forniti di requisiti di professionalità e onorabilità, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dalla Giunta regionale dintesa col Ministro della salute, uno nominato dal Ministro della Salute e tre nominati dalla Giunta regionale. Nel CIV dellIRCCS De Bellis di Castellana uno dei tre componenti di nomina della Giunta regionale è individuato su indicazione dei rappresentanti degli interessi originari dellIstituto.


2. Il Consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni.;


      b) al comma 3 lultimo periodo è sostituito dal seguente: Gli incarichi di Direttore generale e di Direttore scientifico hanno durata quinquennale; il Direttore generale cessa  anticipatamente in caso di cessazione del CIV;


      c) il comma 4 è sostituito dal seguente:  4. Lo schema del contratto tra lIRCCS e il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario è approvato dalla Giunta regionale”


      d) al comma 5 le parole incarico quadriennale sono sostituite dalle seguenti: incarico quinquennale;

 

      e) al comma 6 le parole scelti dalla Giunta regionale sono sostituite dalle seguenti: di cui uno designato dal Ministero della salute e quattro dalla Giunta regionale, scelti;


      f) al comma 7 le parole Consiglio di amministrazione sono sostituite dalle seguenti: Consiglio di indirizzo e verifica (CIV);


      g) al comma 8 le parole trenta giorni sono sostituite dalle seguenti: novanta giorni;

 

      h) al comma 9 il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Presidente del CIV ha diritto a un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico del Direttore  generale. I componenti del CIV hanno diritto a un trattamento economico pari al 35 per cento del trattamento economico del Presidente. Il Presidente e i componenti del Collegio  sindacale hanno diritto al trattamento economico dei corrispondenti organi delle ASL;


       i) al comma 9 le parole 90 per cento del sono soppresse;


       j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

 9bis. Con successivo provvedimento, ferma restando la disciplina generale in materia di ineleggibilità e incompatibilità, saranno regolamentate le singole fattispecie riferite agli organi di cui alla presente legge.

 

 9ter. Nel IRCCS la figura del Segretario generale, qualora ancora presente, è soppressa e le sue funzioni sono assunte dal Direttore amministrativo, nominato dal Direttore generale secondo le modalità previste dallarticolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

    9quater. Il Segretario generale, cessato dalla qualifica propria, viene inquadrato nella dirigenza amministrativa come Direttore di Unità operativa complessa (UOC) amministrativa con assunzione della direzione di una UOC amministrativa disponibile nellIRCCS ed è sottoposto allordinaria normativa della dirigenza amministrativa. In caso di non disponibilità di un posto di Direttore di UOC amministrativa il Dirigente amministrativo, già Segretario generale, svolge, con qualifica pari al Direttore di UOC amministrativa, le funzioni attribuitegli dal Direttore generale di concerto con il Direttore amministrativo. 




Art. 2

(Modifiche allarticolo 12 della l.r. 12/2005)  


1. Allarticolo 12 della  l.r. 12/2005 sono apportare le seguenti modifiche:


a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

 2bis. Il Direttore generale dellAzienda ospedaliera-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia è autorizzato a procedere alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti rivenienti    dallincremento della dotazione organica stabilita dal comma 5.


2ter. Il finanziamento da destinare allAzienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Foggia per lattuazione del comma 2 bis è fissato nellambito del documento annuale di  indirizzo economico-funzionale e farà carico al capitolo di spesa 741090.;

 

        b) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente:

Nelle procedure concorsuali per la copertura dei posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere professionale le aziende sanitarie, ferme restando le riserve previste  dalle leggi e dei contratti di lavori vigenti, prevedono unulteriore riserva del 30 per cento dei posti da coprire a favore del personale che abbia svolto almeno dodici mesi di   servizio a  tempo determinato presso la stessa azienda e non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni;


       c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

 9bis. Il personale di cui al secondo periodo del comma 9 è esonerato dalleffettuare le prove di preselezione previste dallarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27   marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.