Anno 2005
Numero 8
Data 11/08/2005
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 12 agosto 2005, n. 102
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Legge Regionale 11 agosto 2005, n. 8

Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica(1) 


(1) L’articolo 24 (Interpretazione autentica della legge regionale 11 agosto 2005, n. 11) della l.r. 12/2005  così  dispone:

 “Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica), vanno riferite a tutti i Consorzi di bonifica della Puglia a eccezione di quelli del Gargano e di Capitanata.” Vedi anche l’art. 23 della medesima  l.r. 12/2005



Art. 1

(Sospensione elezioni Consorzi di bonifica)(2) 


[ 1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui allarticolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

 2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica Arneo e Ugento Li Foggi ove ancora in carica ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2005.]



(2) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1, lett. m).


Art. 2

(Riformulazione Piani di classifica)(•) 


[ 1. La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dallAutorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dellUniversità, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.

 2. Il Commissario ad acta, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con i Comuni interessati, predispone le proposte dei piani di classifica e le invia allAssessore alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla l.r. 54/1980.

3. Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta allutenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributi 630. ((3) ) ((4) ) ]



(•) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1, lett. m).
(3) Vedi anche l’art. 13 della l.r. 17/2005
(4) Vedi anche la l.r. 8/2006


Art. 3

(Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica)(5) 


1. Per sopperire alle mancate entrate determinate dallattivazione delle procedure di cui allarticolo 2, comma 3, la Regione eroga, ai Consorzi di bonifica interessati, anticipazioni di risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento.

2. La Regione eroga altresì le somme per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le somme per il pagamento della quota parte del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio allUnione regionale delle bonifiche.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta con poteri di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse.

4. I Consorzi di Bonifica, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.



(5) Ai sensi del comma 4, lett. g)  dell’art. 8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica


Art. 4

(Norma finanziaria)


1. Alla spesa per il pagamento dei compensi ai Commissari ad acta si provvede mediante listituzione, in termini di competenza e cassa, di un nuovo capitolo di spesa 112097 dal titolo Spese per il pagamento dei compensi ai Commissari ad acta per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica. L.r. n. 8 del 11 agosto 2005, dotato di uno stanziamento di euro 100 mila, mentre per far fronte allanticipazione a favore dei Consorzi di bonifica di cui allarticolo 2, è iscritta in bilancio, al capitolo 112096 Erogazione straordinaria, in anticipazione, ai Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre dApulia e Ugento Li Foggi. L.R. n. 8 del 11 agosto 2005 , in termini di competenza e cassa, la somma di euro 9.049.769,23, con contestuale iscrizione in entrata, al capitolo 2032103 Trasferimenti statali per interventi in agricoltura. d.lgs. 143/1997 e legge 499/1999, di maggiori entrate per un importo complessivo di euro 9.149.769,23. 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.