Anno 2005
Numero 18
Data 06/04/2005
Abrogato
Materia Cultura;
Note Pubblicato nel B.U. Puglia 15 aprile 2005, n. 56, suppl. Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30, Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento).
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Regolamento Regionale 6 aprile 2005, n. 18

L.R. n. 6/04, art. 13 - Modalità e procedure di attuazione in materia di spettacolo  (1) 


(1) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento). 


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


[- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
 
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
 
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
 
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 316 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.
 
 
 
EMANA
 
 
Il seguente Regolamento:



Art. 1

[1. FINALITA ED OBIETTIVI](2) 




[Il presente Regolamento costituisce lo strumento di attuazione normativa della legge regionale 29 aprile 2004, n.6 Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali, con riguardo ai settori dello spettacolo, e si pone in coerenza con le finalità della legge, attivando in maniera sistematica interventi legati alla progettualità.
Il Regolamento definisce modalità e strumenti con cui si attua lazione regionale in favore degli organismi, pubblici e privati, che operano nellambito dello spettacolo, iscritti allalbo regionale e delinea forme di sussidiarietà con gli enti locali.



2. COSTITUZIONE DELL ALBO REGIONALE: art. 8


A - REQUISITI PER LAMMISSIONE

Con riferimento allart. 8 della Legge Regionale n.06/04, è istituito lalbo regionale dei soggetti che operano nellambito dello spettacolo pugliese e che sono in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Lalbo è suddiviso per tipologie di spettacolo e settori di attività, al fine di valorizzare in maniera ottimale competenze e professionalità attive sul territorio regionale.

Liscrizione allalbo viene effettuata su istanza degli organismi in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, di seguito specificati con riguardo ad ogni singolo settore ed alla relativa attività:

per la produzione di teatro, musica, coreutica:

-       direzione artistica di comprovata esperienza e qualificazione professionale;

-       nucleo artistico e struttura tecnico - organizzativa operante con continuità;

-       sede legale e attività continuativa sul territorio regionale, per un minimo di tre anni/ due anni per la coreutica;

-       fruizione di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o da parte di soggetti privati nel corso degli ultimi tre anni/due anni per la coreutica;

-       assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali.


requisiti specifici di settore:

teatro

-       attività con un minimo di 350 giornate lavorative e 50 giornate recitative lanno;


musica

-       attività con un minimo di 500 giornate lavorative e 70 giornate recitative lanno;


coreutica

-       attività con un minimo di 150 giornate lavorative e 30 giornate recitative lanno.

per i festival e le rassegne:

-       direzione artistica di comprovata esperienza e qualificazione professionale;

-       nucleo artistico e struttura tecnico - organizzativa operante con continuità;

-       sede legale sul territorio regionale

-       realizzazione di tre edizioni nel corso degli ultimi tre anni;

-       fruizione di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o da parte di soggetti privati nel corso degli ultimi tre anni;

-       assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali.


per lesercizio ed i circuiti cinematografici:

-       sede legale e struttura tecnico - organizzativa permanente sul territorio regionale;

-       possesso di una sala cinematografica agibile, in attività per un minimo di 150 giornate lanno e/o di unarena agibile, in attività per un minimo di 50 giornate lanno;

-       direzione organizzativa;

-       assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali.


per lesercizio teatrale, musicale, coreutico e relativi circuiti:

-       sede legale e struttura tecnico - organizzativa permanente sul territorio regionale;

-       possesso di una sala agibile, in attività per un minimo di 50 giornate lanno;

-       direzione organizzativa;

-       assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali;


per la distribuzione teatrale, musicale, coreutica e relativi circuiti:

-       sede legale e struttura tecnico - organizzativa permanente sul territorio regionale;

-       attività continuativa per almeno tre anni;

-       direzione tecnico-organizzativa ed artistica;

-       assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali.


specificamente per la distribuzione teatrale:

-       attività per un minimo di 200 giornate lanno, con una significativa presenza di produzioni pugliesi realizzate negli ultimi tre anni.


specificamente per la distribuzione musicale e coreutica:

-       attività per un minimo di 50 giornate lanno, con una significativa presenza di produzioni pugliesi realizzate negli ultimi tre anni.


per lo spettacolo viaggiante, circense e relativi circuiti:

-       sede legale e struttura tecnico - organizzativa permanente;

-       possesso di unattrazione in attività per un minimo di 150 giornate lanno sul territorio regionale;

-       direzione organizzativa;

-       assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali.



B - PROCEDURE DISCRIZIONE ALLALBO REGIONALE


Lorganismo interessato deve presentare istanza di iscrizione allalbo, sottoscritta dal legale rappresentante, indicando lattività che viene svolta in maniera prevalente, ai fini delliscrizione in uno dei settori in cui si articola lalbo stesso.

Listanza deve essere presentata al Settore regionale competente, corredata dalla seguente documentazione:

1.      copia conforme alloriginale dellatto costitutivo e dello statuto;

2.      iscrizione alle CCIA provinciali, ove lorganismo richiedente sia unimpresa;

3.      relazione analitica sulla composizione dellorganismo, indicandone le risorse umane e relative mansioni, nonché le risorse strumentali e finanziarie;

4.      relazione illustrativa e circostanziata sullattività svolta negli ultimi tre/due anni, ove previsti dal settore dellalbo, documentata da relativa rassegna stampa e materiale promozionale, anche in formato video e audio;

5.      curriculum del responsabile della direzione artistica e/o della direzione tecnico-organizzativa, attestante comprovata esperienza e professionalità;

6.      dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i finanziamenti fruiti da enti pubblici e soggetti privati negli ultimi tre/due anni, ove previsto dal settore dellalbo;

7.      dichiarazione attestante le giornate lavorative o di programmazione, ove questo dato sia previsto nei settori di cui allalbo regionale;

8.      dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la mancanza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e fiscali;

9.      dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

10.  licenza di agibilità della struttura (sala cinematografica, arena, teatro auditorium ecc.) e certificato di prevenzione incendi, secondo quanto prescritto dal TULPS (Testo Unico Leggi Pubblico Spettacolo).


Liscrizione allalbo viene effettuata sulla base della verifica dei requisiti previsti.


Ai fini del mantenimento delliscrizione allalbo regionale, il rappresentante legale dellorganismo è tenuto a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, pena lesclusione dallalbo, unautocertificazione ai sensi del D.P. R. 28 dicembre 2000 n.445 attestante la permanenza dei requisiti.


In caso di creazione di un nuovo soggetto, attraverso forme di fusione e/o trasformazione di organismi preesistenti, viene considerata lanzianità maturata da uno di essi, purché ne venga garantita la continuità artistica e produttiva.


Liscrizione allalbo ed il relativo mantenimento, sono soggetti a verifica da parte del settore regionale competente.


Gli organismi iscritti allalbo regionale hanno lobbligo di fornire al Settore regionale competente dati e informazioni, anche in forma aggregata, sullandamento dellattività, ai fini del monitoraggio da effettuarsi da parte dellOsservatorio regionale.



C - ISTITUZIONI ED ORGANISMI DINTERESSE REGIONALE- art. 11


Le istituzioni e gli organismi di cui al richiamato articolo di legge, vengono riconosciuti di interesse regionale con Decreto del Presidente della Giunta regionale.


Le istituzioni e gli organismi cui la Regione partecipa in qualità di socio, sono di diritto Istituzioni di interesse regionale.


Il riconoscimento di interesse regionale, comporta di diritto lammissione allalbo regionale e viene revocato ove non permanga il requisito di riconoscimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.



3. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE REGIONALI


Lintervento regionale viene determinato sulla base degli elementi di valutazione qualitativa e quantitativa di seguito specificati, con riguardo alla produzione di teatro, musica, e danza, ai festival e rassegne alla distribuzione, teatrale, musicale e coreutica.


Valutazione qualitativa

1.      la capacità progettuale, organizzativa e operativa del soggetto, rilevabile dallimpiego di risorse umane qualificate e specializzate, dalla dotazione della sede operativa e di strutture tecniche e strumentali adeguate, nonché dalla disponibilità di risorse finanziarie proprie;

2.      la capacità di valorizzare, attraverso lattività di produzione, sia strutture teatrali inutilizzate ovvero scarsamente utilizzate, soprattutto se di pregio storico-artistico-architettonico;

3.      il regolare svolgimento dellattività in una struttura teatrale di un massimo di 300 posti, adibita a residenza artistica permanente;

4.      i rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie;

5.      lambito di operatività: internazionale, nazionale, regionale;

6.      la realizzazione dellattività nelle aree meno servite e svantaggiate del territorio regionale, tenuto conto delle rilevazioni effettuate dallOsservatorio dello spettacolo;

7.      la formazione del personale artistico e tecnico -organizzativo;

8.      lintegrazione del programma con azioni di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, storico, ambientale e culturale della Puglia;

9.      la formazione e la promozione del pubblico attraverso laboratori, seminari, incontri con specialisti ed esperti del settore, etc.;

10.  le attività promozionali e di marketing territoriale;

11.  le azioni mirate al contenimento dei costi di accesso agli spettacoli, con particolare riguardo ai giovani ed alle fasce sociali meno favorite;


Valutazione quantitativa

Ai fini dellassegnazione delle risorse finanziarie verranno, inoltre, valutati i costi attinenti ai seguenti elementi: produzione, ospitalità, distribuzione, promozione, pubblicità. 
Di seguito si specificano le sottovoci degli elementi di valutazione, che dovranno essere illustrati nella relazione al progetto.


Produzione:

-       compensi al personale artistico e tecnico-organizzativo, oneri previdenziali e assistenziali, allestimento, ospitalità ad altre formazioni artistiche e diarie;

-       numero di spettatori con riguardo allattività svolta nellanno precedente listanza (numero dei biglietti e/o abbonamenti e relativi costi documentati attraverso fonte Siae);


Distribuzione ed esercizio:

-       gestione e/o locazione di sedi idonee per le rappresentazioni, spettacoli delle compagnie ospitate;

-       numero di spettatori con riguardo allattività svolta nellanno precedente listanza (numero dei biglietti e/o abbonamenti e relativi costi documentati attraverso fonte Siae);



Pubblicità:

-       informazione e diffusione delle attività di spettacolo;


Promozione:

-       convegni, mostre, seminari, premi, concorsi ed iniziative volte alla valorizzazione e fruizione delle attività di spettacolo.


La valutazione quantitativa non può superare il 75% dellintervento finanziario regionale.



4. TIPOLOGIE E STRUMENTI DI INTERVENTO


INTERVENTI PER LE ATTIVITA DI SPETTACOLO: art. 4 c.1


MODALITA DI FRUIZIONE

Gli organismi iscritti allalbo regionale possono presentare annualmente istanza alla Regione Puglia per accedere agli interventi previsti dalla L.R. n. 06/04, disciplinati dal presente regolamento. 
Listanza dovrà riferirsi al complesso delle attività programmate oppure ad una singola specifica iniziativa.


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI ISTANZA

Listanza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

-       relazione dettagliata e circostanziata che illustra finalità, modalità e tempi di realizzazione dellattività oggetto dellistanza.

La relazione, inoltre, deve contenere elementi indicativi in ordine a:

·      la partecipazione del pubblico ed in particolare di fasce giovanili e gruppi sociali meno favoriti;

·      lattivazione di sinergie e di compartecipazione finanziaria di altri soggetti;

·      la presenza di caratteri innovativi, originali e forme di sperimentazione.

-       piano finanziario dellattività, con la descrizione delle seguenti specifiche:

·      le spese attinenti la realizzazione dellattività e rispondenti ai costi reali da sostenere, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali previsti (Inps, Enpals ed Inail);

·      le entrate derivanti da contributi previsti e/o già ottenuti da altri enti ed istituzioni, nonché da incassi e sponsorizzazioni;

·      le risorse finanziarie di cui eventualmente dispone lorganismo per la realizzazione dellattività.


La mancanza della documentazione suindicata, ovvero di uno degli elementi costitutivi della documentazione stessa, costituisce motivo di esclusione dallintervento finanziario regionale.

Termini di presentazione:

Listanza deve pervenire al Settore regionale competente entro e non oltre il 15 settembre dellanno precedente quello cui si riferisce lattività, liniziativa, il progetto oggetto dellistanza. Fa fede il timbro postale.


Termini di assegnazione:

La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui allart. 5 della L.R. n. 06/04, sulla base dellistruttoria effettuata dal Settore regionale competente, approva le attività, i relativi interventi finanziari, entro il 31 gennaio dellanno successivo alla presentazione delle istanze.


Modalità e termini di erogazione:

Il contributo regionale viene erogato secondo le seguenti modalità:

1.      acconto in misura dell80% del contributo stesso, che dovrà essere garantito dal soggetto beneficiario mediante polizza fidejussoria contratta con istituto di credito o con primaria compagnia di assicurazione.

Lacconto viene erogato entro novanta giorni dallassegnazione del contributo stesso,.previa acquisizione della polizza fidejussoria

2.      saldo a conclusione dellattività sulla base del riscontro ammnistrativo-contabile, da parte del settore competente, della documentazione probatoria riguardante lattività stessa, così come specificato negli allegati A e B al presente regolamento di cui sono parte integrante.


La documentazione probatoria di cui sopra deve essere presentata al Settore regionale competente entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dellattività

Il saldo viene erogato entro novanta giorni dallacquisizione documentazione probatoria.


Nel caso in cui il rendiconto/consuntivo evidenzi una spesa complessiva inferiore allintervento finanziario assegnato, viene operata una riduzione dellintervento stesso in misura proporzionale. Tale riduzione si applica quando il consuntivo attesta una diminuzione dei costi pari o superiore al 10% dei costi preventivati.


Il settore regionale competente può effettuare verifiche presso gli organismi fruitori degli interventi regionali, per accertare la regolarità della documentazione contabile e lo svolgimento dellattività.


INTERVENTI PER LE ATTIVITA DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, TEATRALE,

MUSICALE: art. 4 c. 1


Gli organismi iscritti allalbo regionale, che svolgono attività di esercizio cinematografico, teatrale, musicale, attestanti una riconosciuta e significativa funzione in ambito sociale e culturale, possono presentare istanza al Settore regionale competente per accedere agli interventi previsti dalla L.R. n. 06/04, disciplinati dal presente regolamento.


Gli elementi di valutazione per accedere a tale tipologia di intervento sono i seguenti:

a)      adeguamento strutturale del cinema/teatro/auditorium, in conformità con le più recenti tecnologie, comprovato dalle testimonianze fotografiche e/o dalla documentazione attestante la fruizione di contributi statali;

b)     attività promozionali e di marketing, specie se realizzati in collaborazione con il Comune di appartenenza;

c)      progetti formativi con le istituzioni scolastiche;

d)     numero di spettatori con riguardo allattività svolta nellanno precedente listanza (numero dei biglietti e/o abbonamenti e relativi costi documentati attraverso fonte Siae);

e)      programmazione di qualità;

f)      gestione di una struttura dotata di un numero massimo di tre sale.


Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, devono pervenire al Settore regionale competente entro e non oltre il 15 settembre dellanno precedente lattività, corredate dalle relazioni riguardanti gli elementi sopra descritti. Fa fede il timbro postale.


La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui allart. 5 della L.R. n. 06/04, sulla base dellistruttoria effettuata dal Settore regionale competente, approva le attività, i relativi interventi finanziari, entro il 31 gennaio dellanno successivo alla presentazione delle istanze.


Il contributo regionale viene erogato in ununica soluzione, a conclusione dellattività, sulla base del riscontro, effettuato dal settore competente, della documentazione probatoria riguardante lattività ed i relativi giustificativi di spesa fiscalmente validi.


La documentazione di cui sopra deve essere presentata al Settore regionale competente entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dellattività.


Entro tre anni dallassegnazione del contributo, possono essere presentate nuove istanze. Il contributo esclude ulteriori interventi previsti dal presente regolamento, limitatamente lanno di assegnazione del contributo stesso.



INTERVENTI PER LATTIVITA ITINERANTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE: art. 4

c. 1


Gli organismi iscritti allalbo regionale, che svolgono attività di spettacolo viaggiante, possono presentare istanza al settore regionale competente per accedere agli interventi previsti dalla L.R. n. 06/04.


Gli elementi di valutazione per accedere a tale tipologia di intervento sono i seguenti:

a)      partecipazione a manifestazioni collegate alle festività e che valorizzano le tradizioni storiche e popolari della regione, in misura di minimo cinque e di massimo quindici per ogni anno;

b)     licenza dagibilità rilasciata da almeno tre anni;

c)       attività promozionale dintesa con il Comune ospitante;


Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, devono pervenire al Settore regionale competente entro e non oltre il 15 settembre dellanno precedente lattività, corredate dalle relazioni riguardanti gli elementi sopra descritti e dalle copie delle autorizzazioni comunali. Ciascun organismo può presentare istanza per un numero di attrazioni non superiore a tre. Fa fede il timbro postale.


La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui allart. 5 della L.R. n. 06/04, sulla base dellistruttoria effettuata dal Settore regionale competente, approva le attività, i relativi interventi finanziari, entro il 31 gennaio dellanno successivo alla presentazione delle istanze.
Il contributo regionale viene erogato in ununica soluzione, a conclusione dellattività, sulla base del riscontro, effettuato dal settore competente, della documentazione probatoria riguardante lattività attraverso giustificativi di spesa, fiscalmente validi, nonché le relative autorizzazioni comunali.


La documentazione di cui sopra deve essere presentata al Settore regionale competente entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione dellattività.

Entro due anni dallassegnazione del contributo, possono essere presentate nuove istanze.


Tale contributo esclude ulteriori interventi previsti dal presente regolamento, limitatamente lanno di assegnazione del contributo stesso.


* * *

Il contributo regionale, per ogni tipologia di intervento sopra indicata, non può superare il 50% del costo complessivo dellattività oggetto dellistanza.



* * *


INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE PUGLIA: art. 4


La Regione promuove direttamente, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, le Università, le Istituzioni e gli Organismi specializzati anche in ambito nazionale ed internazionale, iniziative ed attività di particolare spessore artistico e culturale in ogni settore dello spettacolo. 
Tale tipologia di interventi, non può superare il limite del 10% della disponibilità finanziaria prevista nel bilancio regionale sul capitolo di competenza FURS (Fondo Unico Regionale Spettacolo).



CONVENZIONI - art. 9


MODALITÀ DI FRUIZIONE


La Regione promuove e sostiene le attività di spettacolo attraverso lo strumento delle convenzioni, per la realizzazione di progetti di durata non superiore a tre anni, di significativa rilevanza culturale ed artistica e di interesse almeno regionale, tenendo conto dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa di cui al paragrafo 3 del presente regolamento.


Convenzioni con i soggetti privati

Per le finalità su indicate possono stipulare convenzioni i soggetti privati iscritti allalbo regionale ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti oltre quelli previsti dal settore di competenza dellalbo:

a)      aver svolto un minimo di 1000 giornate lavorative lanno, di cui un minimo di 100 giornate recitative per le attività di prosa e musica e un minimo di 500 lavorative e 50 recitative per le attività coreutiche;

b)     attestare laffidabilità finanziaria attraverso la presentazione del bilancio o del rendiconto economico, che preveda costi annui per almeno 250.000 euro;

c)      assicurare la disponibilità di risorse finanziarie proprie, nella misura di almeno il 20% del budget previsto per lo svolgimento del progetto;

d)     prevedere a compartecipazione di più soggetti nella progettazione e nellattuazione del programma proposto, anche interagendo in un sistema di rete tra i diversi ambiti della produzione, della distribuzione e dellesercizio;


La mancanza dei requisiti di cui ai punti a) b) c) costituisce esclusione dalla sottoscrizione della convenzione.


Convenzioni con soggetti pubblici/accordi di programma con gli enti locali pugliesi: art. 9 e art. 3

Possono stipulare convenzioni con la Regione i soggetti pubblici, tra cui le istituzioni iscritte allalbo regionale di cui al paragrafo 1 ed in possesso dei requisiti sopra indicati, nonché gli enti locali che per lattuazione del progetto si avvalgono di professionalità qualificate e riconosciute nellambito dello spettacolo.


Possono, altresì, attuarsi accordi di programma con le Province, i Comuni, le istituzioni pubbliche ed enti privati pugliesi, per la realizzazione di progetti, in coerenza con gli obiettivi e le priorità indicati nel programma regionale triennale di cui allart. 5 della Legge Regionale.


Per la sottoscrizione delle convenzioni e/o degli accordi è prevista la partecipazione finanziaria degli enti locali interessati, nel rispetto del principio di sussidiarietà


Nello specifico, possono essere sottoscritti accordi:

-       con le Province, anche dintesa con i Comuni interessati, per le seguenti finalità

·      a sostegno della creazione, adeguamento e qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, in attuazione al combinato disposto dellart. 3 c. 3 lett. c e dellart. 4 c. 2 della Legge regionale;

·      a sostegno della produzione di spettacoli e della relativa distribuzione, della programmazione di qualità delle sale cinematografiche riconosciute dessai dalla normativa nazionale, per lorganizzazione di rassegne e festival, in attuazione allart. 4 c.1 della Legge stessa.

-       con i Comuni, anche in forma consorziata, per le seguenti finalità

·      per favorire ed incrementare lavviamento degli organismi di spettacolo e in particolare delle imprese giovanili che, non compresi nellalbo regionale, operano con professionalità e regolarità.

·      per attrezzare idoneamente le aree urbane da adibire a parchi di divertimento di spettacolo viaggiante;

·      per sostenere le formazioni bandistiche pugliesi;

PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI


I soggetti interessati inviano alla Regione entro e non oltre il 15 settembre listanza corredata dalla documentazione sottospecificata:

Documentazione da presentarsi in sede di istanza

Listanza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

-       relazione dettagliata e circostanziata che illustra finalità, modalità e tempi di realizzazione del progetto per ogni anno di attività.

La relazione, inoltre, deve contenere elementi indicativi in ordine a:

a)       la partecipazione del pubblico ed in particolare di fasce giovanili e gruppi sociali meno favoriti;

b)       lattivazione di sinergie e di compartecipazione finanziaria di altri soggetti;

c)       la presenza di caratteri innovativi, originali e forme di sperimentazione

-       piano finanziario dellattività, con la descrizione delle seguenti specifiche:

a)       le spese attinenti la realizzazione dellattività e rispondenti ai costi reali da sostenere, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali previsti (Inps, Enpals ed Inail);

b)       le entrate derivanti da contributi previsti e/o già ottenuti da altri enti ed istituzioni, nonché da incassi e sponsorizzazioni;

c)       le risorse finanziarie di cui eventualmente dispone lorganismo per la realizzazione dellattività.


La mancanza della documentazione suindicata, ovvero di uno degli elementi costitutivi della documentazione stessa, costituisce motivo di esclusione dallintervento finanziario regionale.


La convenzione deve contenere:

  • lillustrazione delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto in sintonia con il programma triennale;
  • la descrizione dettagliata dellattività da attuarsi nel primo anno ed i relativi costi; le linee generali di attività per il periodo successivo ed i relativi costi;
  • la durata dellattività progettuale;
  • lammontare del finanziamento regionale;
  • I tempi e le modalità di erogazione del finanziamento;
  • le condizioni di eventuali riduzioni o revoche;
  • le procedure di rendicontazione delle spese;


La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui allart. 5 della L.R n. 06/04, sulla base dellistruttoria effettuata dal Settore regionale competente, approva i progetti, gli schemi delle relative convenzioni, entro il 31 gennaio dellanno successivo alla presentazione delle istanze.]




(•)

Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 30, Reg. 13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31, comma 2, dello stesso regolamento). 
(2) Vedi anche il Regolamento reg. n. 11/2007



ALLEGATI


ALLEGATO A

ALLEGATO B