Anno 2005
Numero 24
Data 04/10/2005
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 124 del 04/10/2005
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Regolamento Regionale 4 ottobre 2005, n. 24

Misure di conservazione relativa a specie prioritaria di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edicati ricadenti in propositi Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)(1) 


(1) Vedi la l.r. 11/2001 così come modificata e  integrata dalla l.r. 17/2007


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali.
 
- Visto lart. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.
 
- Visto lart. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.
 
- Visti gli artt. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
 
- Visto lart. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE, così come modificato dallart. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
 
- Visto il Decreto del Ministro dellAmbiente del 3 aprile 2000 riportante lelenco dei Siti Natura 2000 in Italia.
 
- Vista la legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.
 
- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3310 del 23 luglio 1996 di presa datto e trasmissione al Ministero dellAmbiente del censimento dei Siti Natura 2000 in Puglia e n. 1157 dell8 agosto 2002 di revisione tecnica delle delimitazioni dei Siti Natura 2000 in Puglia.
 
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1332 del 20 settembre 2005 di attuazione del Regolamento suddetto.
 
 
EMANA
 
 
Il seguente Regolamento: 



Art. 1



1. Ai sensi dellart. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato dallart. 6 del D.P.R. n. 120/2003, i proponenti piani e interventi ricadenti nei proposti Siti dImportanza Comunitaria (pSIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), tutti facenti parte della Rete europea Natura 2000 e tutti denominati Siti Natura 2000 di cui allelenco allegato al presente Regolamento per costituirne parte integrante, che possono avere incidenza significativa sugli stessi Siti, devono effettuare la valutazione di incidenza di cui allart. 6 della Direttiva 92/43/CEE, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi Siti.



2. Il presente Regolamento si applica nelle zone omogenee A e B dei centri edificati così definite dalla strumentazione urbanistica comunale vigente allatto di entrata in vigore del presente Regolamento ed ai sensi dellart. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.



3. Qualora le zone omogenee A e B di cui al comma 2. ricadano in un pSIC o in una ZPS di cui al comma 1., dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:


a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento, risanamento igienico e ristrutturazione edilizia, devono essere realizzati conservando i caratteri tipologici delle coperture e ripristinando materiali, colori e tecnologie costruttive della tradizione storica locale;

b) devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001);

c) le costruzioni di singoli edifici su lotti liberi, le sopraelevazioni e i completamenti di immobili esistenti, devono essere realizzati con copertura a tetto con rivestimento in tegole o coppi, preferibilmente in argilla e con tecnologie e colori della tradizione storica locale; devono, inoltre, essere realizzati i passaggi per i sottotetti, eventuali cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco Grillaio (Falco naumanni) o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali in un numero congruo indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001);

d) è vietato abbattere alberi e/o modificare aree verdi esistenti se non per necessità; 
e) eventuali aree libere di pertinenza di edifici devono essere sistemate a verde con essenze autoctone;

f) è vietato installare impianti di illuminazione ad alta potenza che possano creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale (gravine, aree di steppa) limitrofe al centro urbano;

g) nei casi di aree di vegetazione naturale (gravine, aree di steppa) limitrofe al centro urbano le sorgenti sonore non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza dellintervento (L. 447/1995).






Art. 2




1. Tutti gli interventi descritti nellart. 1 e ricadenti nelle zone omogenee A e B devono essere corredati da apposita autocertificazione, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, a firma di tecnico abilitato e relativa al rispetto del presente Regolamento.



2. La verifica positiva da parte dei competenti Uffici comunali della documentazione indicata nel presente Regolamento, con riferimento unicamente agli interventi ricadenti nei centri edificati ai sensi del comma 3. dellart. 1, rappresenta avvenuto espletamento della procedura di valutazione dincidenza sul pSIC e sulla ZPS.



3. LUfficio comunale competente è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui allart. 1 e dei relativi esiti, da inviare allUfficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta attuazione degli indirizzi contenuti nel presente Regolamento e leventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio Parchi e Riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo del pSIC e della ZPS.







ALLEGATO


ALLEGATO


Disposizioni finali


Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.