Legge Regionale 15 maggio 2006, n. 12 Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti
Art. 1(Finalità e obiettivi) 1. La Regione Puglia favorisce il ruolo sociale ed economico dei cittadini,
singoli e associati, quali consumatori e utenti di beni e servizi e riconosce,
altresì, la funzione sociale delle associazioni dei consumatori e degli utenti
incentivando le azioni finalizzate alla tutela dei diritti e degli interessi
individuali e collettivi. 2.
La Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione e in conformità dei principi
contenuti nel Trattato sullUnione europea nonché della normativa comunitaria e
nazionale, nellambito dei propri strumenti di programmazione strategica:
a) attua i diritti e protegge la salute dei consumatori
e degli utenti, con particolare riguardo ad anziani, disabili e minori e
incentiva la prevenzione;
b) tutela la sicurezza e la qualità dei prodotti, dei
servizi, dei processi produttivi e distributivi, anche mediante la promozione e
ladozione delle Carte della qualità, con particolare riguardo alle istanze
dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;
c) garantisce gli interessi economici e giuridici dei
consumatori e degli utenti;
d) promuove la soluzione delle controversie attraverso
la conciliazione tra consumatori e imprese e pubblica amministrazione;
e) favorisce la tutela dei diritti dei risparmiatori e
degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, anche mediante
collaborazioni con le Camere di commercio, per diffondere le attività di
conciliazione per controversie relative ai rapporti bancari, finanziari e
assicurativi, previa fissazione di clausole conciliative nelle forme
contrattuali. A tal fine favorisce, altresì, convenzioni e documenti dintesa
con gli istituti di credito presenti sul territorio regionale;
f) promuove una politica di educazione, di formazione e
di informazione dei consumatori e degli utenti;
g) promuove lo sviluppo dellassociazionismo libero e
volontario tra i consumatori e gli utenti e del loro diritto a essere
rappresentati;
h) promuove la collaborazione fra associazioni di
consumatori e utenti e pubbliche amministrazioni e una migliore erogazione dei
servizi pubblici, attraverso lapprovazione di indicatori condivisi di qualità e
di efficienza;
i) coordina gli orari delle attività commerciali e dei
pubblici esercizi, al fine di unarmonizzazione delle esigenze dei consumatori e
degli utenti.
3.
La Regione si avvale, per lattuazione della politica dei consumatori e
dellefficienza dei servizi nel mercato pugliese, della Consulta regionale dei
consumatori e degli utenti, di seguito denominata CRCU.
Art. 2(Consulta regionale dei consumatori e degli utenti) 1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui allarticolo 1,
istituisce la CRCU.
2.
La CRCU è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in
carica per la durata della legislatura. Essa è composta dallAssessore regionale
al ramo o da suo delegato, che la presiede, da un rappresentante per ciascuna
delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale e
riconosciute dal Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU), da un
rappresentante dellANCI, dellUPI, dellUNIONCAMERE e dellUfficio scolastico
regionale.
3.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta il regolamento contenente i requisiti per il
riconoscimento e per liscrizione al registro delle associazioni dei
consumatori, le procedure di funzionamento della CRCU e le modalità di
attuazione dei programmi. Il provvedimento è adottato sentite le rappresentanze
degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e del commercio e delle
organizzazioni sindacali a livello regionale. (1) 4. Presso il Settore commercio è istituito il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. 5. Il dirigente del Settore commercio cura la pubblicazione sul BURP di ogni riconoscimento delle Associazioni iscritte nel Registro regionale.
(1) Vedi il regolamento regionale 19/2006 attuativo del presente comma.
Art. 3(Compiti della CRCU) 1. La CRCU ha sede presso il Settore commercio e svolge i seguenti
compiti: a) esprimere
pareri obbligatori consultivi su ogni atto di programmazione e sulle proposte di
legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti, avvalendosi,
altresì, del sistema delle audizioni delle Commissioni consiliari
regionali;
b) studiare i
problemi della tutela dei consumatori e degli utenti e proporre indagini,
ricerche, conferenze e altre iniziative sui problemi relativi ai temi del
consumerismo;
c) promuovere
ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali,
nazionali e dellUnione europea, le università, le aziende sanitarie locali, le
agenzie regionali come lArpa e lAres, il Corecom, il sistema camerale, i
Comuni e le Province, nonché enti o commissioni regionali di interesse dei
consumatori e degli utenti;
d) formulare proposte per migliorare la qualità dei
servizi e garantire i diritti dei consumatori;
e) predisporre, entro il 15 marzo di ogni anno, una
relazione sullattività svolta nellanno precedente;
f) istituire forme permanenti di consultazione con le
rappresentanze degli imprenditori, dei produttori, degli agricoltori, degli enti
locali e delle organizzazioni sindacali.
2.
Al fine di realizzare gli interventi istituzionali mirati a favore dei
consumatori e degli utenti e dare attuazione alle politiche in favore dei
consumatori, la Regione si avvale delle risorse finanziarie a essa assegnate dal
Ministero delle attività produttive - Direzione generale per larmonizzazione
del mercato e la tutela dei consumatori e degli utenti - e da specifici
progetti, nonché di eventuali fondi comunitari.
Art. 4(Informazione e formazione dei consumatori) 1. La Giunta regionale approva annualmente, ai fini dellinformazione e
formazione dei consumatori e degli utenti, un programma di iniziative che sono
realizzate direttamente, anche in collaborazione con gli enti locali, con le
associazioni dei consumatori di cui allarticolo 3, con le Camere di commercio,
con gli organi di stampa e con le emittenti radio e televisive pubbliche e
private. 2. La
Regione favorisce, in particolare, dintesa con le autorità scolastiche, la
realizzazione di corsi di educazione permanente nonché cura la predisposizione
di supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di
queste attività in collaborazione con gli organi della scuola.
3.
La Giunta regionale, in collaborazione con le università, le scuole, gli
istituti specializzati e le associazioni dei consumatori di cui allarticolo 3,
promuove, inoltre, corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle
materie che possono efficacemente tutelare il consumatore-utente, nellambito
delle figure professionali previste dalle norme vigenti.
4. La Regione assicura la necessaria
integrazione e il coordinamento con le politiche regionali comunque rivolte alla
tutela dei diritti dei cittadini nelle materie oggetto della presente legge, del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), dellarticolo
7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione) e di altra normativa connessa,
con il coinvolgimento dei diversi attori sociali e
istituzionali.
5. Alle Associazioni dei consumatori e
degli utenti e ai loro rappresentanti o referenti è preclusa ogni attività di
promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni e servizi prodotti
da terzi e ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di
distribuzione.
Art. 5(Sportello del consumatore) 1. Presso la Giunta regionale è istituito lo Sportello del consumatore, avente
le seguenti finalità: a) istituzione di un call center e spazio web idoneo
alla diffusione di notizie sullattività del consumerismo pugliese e ricezione
delle segnalazioni di violazioni di diritti degli utenti dei servizi erogati o
vigilati dalla Regione Puglia e successivo intervento presso lAssessorato
regionale competente al fine di un miglioramento del servizio;
b) raccolta di azioni, indagini, rilevazioni, prove
comparate su standard qualitativi, studi e ricerche eseguite dalle associazioni
regionali di cui allarticolo 3 nellambito della tutela dei consumatori, degli
utenti e dellambiente e corretta applicazione della normativa esistente in
ambito consumeristico e pubblicazione su apposito spazio web della Regione.
2.
Lo sportello è gestito dalle associazioni dei consumatori, sulla base di
proposta formulata dalla CRCU.
Art. 6(Osservatorio dei prezzi e dei consumi)
1. E istituito presso
il Settore commercio lOsservatorio dei prezzi e dei consumi. 2.
LOsservatorio dei prezzi e dei consumi ha, in particolare, i seguenti compiti:
a) condurre indagini e rilevazioni sullandamento,
sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi;
b) effettuare prove comparate sugli standard
qualitativi e sui prezzi, avvalendosi anche degli enti che dispongono di idonee
strutture tecnico-scientifiche e portare a conoscenza dei consumatori i
risultati di tali prove;
c) esaminare landamento dei prezzi in materia di
prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.
3. I
programmi di attività dellOsservatorio dei prezzi e dei consumi sono
predisposti dintesa con la CRCU. Per lo svolgimento della propria attività
lOsservatorio può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della
collaborazione di enti, centri di ricerca specializzati o istituti universitari,
ovvero, a norma delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolare
qualificazione tecnico-scientifica.
Art. 7(Norma finanziaria) 1. In sede di prima applicazione della presente legge è
stanziata sul bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006 la somma
di euro 300 mila così come di seguito indicato, con prelievo di pari importo dal
cap. 1110070 - u.p.b. 10.4.1, giusta articolo 12
(Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
approvazione) della legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 19
(Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale
2006-2008): Unità previsionale di base 2.2.1
CNI 351010 Spese per le attività della CRCU -
articolo 2 legge regionale n. 12 del 15 maggio 2006 euro
20.000,00
CNI
351015 Spese per linformazione e la formazione – articolo 4 legge regionale n.
12 del 15 maggio 2006 euro 150.000,00 CNI 351020 Spese per Sportello e
Osservatorio prezzi – articoli 5 e 6 legge regionale n. 12 del 15 maggio 2006
euro 130.000,00
3.
Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà in sede di approvazione del
bilancio annuale di previsione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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