Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 35
Modifiche e integrazioni agli articoli 9, 11 e 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)
Art. 1(Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n.
25)
1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11
della legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi
e organizzazione del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
“Fa parte del Collegio di direzione uno dei tre medici di medicina generale di
cui al comma 16 dell’articolo 14 e uno dei due pediatri di libera
scelta di cui al comma 16 bis dell’articolo 14.”.