Anno 2006
Numero 7
Data 03/04/2006
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 44 suppl. del 6.4.2006
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Legge Regionale 3 aprile 2006, n. 7

Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket(1) 


(1) Vedi il Reg. reg. 25/2007


TITOLO 1

FINALITÀ - OGGETTO E AMBITO DEGLI INTERVENTI





Art. 1

(Finalità)


1. La Regione realizza lo sviluppo sociale ed economico del territorio pugliese, libero da condizionamenti criminali, sostenendo tutti i cittadini della comunità pugliese con strumenti di prevenzione e di solidarietà nella lotta alla criminalità, con particolare riferimento alla criminalità organizzata e ai fenomeni di estorsione e di usura.


2. In collaborazione con le Province e i Comuni, anche avvalendosi delle intese istituzionali con il Governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, la Regione promuove la realizzazione di un sistema di sicurezza fondato sui principi di legalità, sullintegrazione e sul rispetto delle diversità. A tal fine coordina le azioni tese a sviluppare la cultura della partecipazione attiva e dellappartenenza alla comunità, il rispetto delle sue regole democratiche, in funzione di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e organizzata.




Art. 2

(Interventi)


1. Per il perseguimento delle finalità di cui allarticolo 1, la Regione, nellambito delle politiche di sicurezza e in attuazione degli obiettivi programmatici:


a) promuove intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali, al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza;


b) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con le associazioni di cui allarticolo 9, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;


c) attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associati, per la verifica dellefficacia di modelli di intervento innovativi, in materia di prevenzione della criminalità anche nellambito dei protocolli dintesa con le Prefetture;


d) attua una politica di prevenzione e lotta allestorsione e allusura avvalendosi anche delle esperienze associative maturate nel territorio regionale e nazionale;


e) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità;


f) promuove la formazione e laggiornamento del personale regionale e degli enti locali per la creazione di specifiche professionalità;


g) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata e supporta lattività di ricerca scientifica sui temi della sicurezza e della legalità di livello universitario;


h) assicura la partecipazione della Regione a organismi nazionali e internazionali operanti nel campo di attività della presente legge;


i) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione. 




TITOLO 2

ATTIVITÀ DELLA REGIONE ED ENTI LOCALI 





Art. 3

(Attività della Regione)


1. La Giunta regionale definisce annualmente, su proposta del Presidente o dellAssessore delegato, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, le linee di intervento per il conseguimento delle finalità della presente legge.


2. Le linee di intervento di cui al comma 1 hanno ad oggetto le seguenti attività:


a) promozione e sostegno alle Province e ai Comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti integrati di sicurezza urbana che hanno come finalità laiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata e ai fenomeni di usura ed estorsione;


b) promozione e sostegno allassociazionismo di settore di cui al titolo III;


c) acquisizione, catalogazione e diffusione delle buone pratiche, anche comunitarie e internazionali, sviluppatesi in materia;


d) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti alle vittime e ai loro familiari e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;


e) predisposizione di piani di formazione finalizzati a qualificare gli operatori del settore e alla creazione di nuove professionalità;


f) adozione del metodo della consultazione delle associazioni di cui allarticolo 9 e/o adeguato riconoscimento istituzionale.  




Art. 4

(Attività delle Province)


1. La Giunta regionale eroga contributi alle Province per la realizzazione di progetti rivolti, prioritariamente, alle seguenti attività:


a) servizi di informazione e sostegno per laccesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e per i Comuni singoli o associati;


b) servizi di accompagnamento al credito, alla consulenza aziendale e legale, anche attraverso le organizzazioni del terzo settore riconosciute;


c) campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione degli interventi;


d) attività di formazione relativa a specifici campi di intervento, per il sostegno alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali;

 

e) attività di monitoraggio delle iniziative presenti sul territorio provinciale. 




Art. 5

(Attività dei Comuni)


1. La Giunta regionale eroga contributi ai Comuni per la realizzazione, prioritariamente, di progetti che:


a) sono presentati da Comuni in forma associata;


b) prevedono lattivazione di partenariati e coalizioni locali, con la collaborazione delle organizzazioni del terzo settore riconosciute;


c) sono finalizzati alla realizzazione di servizi di accompagnamento alle vittime, di sostegno alla risocializzazione e di supporto psicologico, nonché di sostegno economico al nucleo familiare per le esigenze straordinarie connesse allevento criminoso;


d) realizzano forme di consulenza e accompagnamento per le misure di inserimento nelleconomia legale.




TITOLO 3

ASSOCIAZIONISMO DI SETTORE E FONDO DI SOLIDARIETÀ





Art. 6

(Tutela delle vittime della criminalità)


1. La Regione riconosce a coloro che siano state vittime di reati riconducibili a una matrice criminale, che abbiano prestato collaborazione allindividuazione dei responsabili, che non siano ad essa connessi, un contributo, a valere sul Fondo di cui allarticolo 7, nella misura massima di euro 75 mila, cumulabile con gli altri benefici previsti dalla normativa nazionale. Con successivo regolamento verranno stabiliti procedure e requisiti per laccesso al beneficio.




Art. 7

(Tutela delle vittime dei reati di estorsione e usura e costituzione del Fondo di solidarietà)(2) 


1. La Regione istituisce un Fondo globale di solidarietà, al quale possono accedere tutte le vittime dei reati di estorsione e usura, esercenti attività economiche e imprenditoriali, lavoratori dipendenti o pensionati.


2. Il Fondo è finanziato annualmente dalla Regione Puglia con la legge di bilancio ed è ripartito in quote stabilite annualmente dalla Giunta regionale in base allutilizzo dello stesso.


3. Il Fondo è destinato:


a) a sostenere, sotto forma di contributo, le linee di intervento di cui agli articoli 3, 4 e 5, nonché a integrare i benefici previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dellusura), consentendo lanticipazione dellimporto complessivamente erogabile a titolo di mutuo ed elargizione dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;


b) a elargire alle vittime dellusura, costituitesi parte civile nel relativo procedimento penale, un indennizzo pari al danno subito per effetto della corresponsione di interessi e altri vantaggi usurari allautore del reato.


4. Sono a carico del Fondo le spese di assistenza legale, di consulenza aziendale e tutoraggio prestati in favore delle vittime connesse alla costituzione di parte civile nel procedimento penale, alla formulazione della domanda di accesso ai benefici e agli interventi di assistenza legale per la definizione delle posizioni debitorie.


5. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati confidi, operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i Fondi speciali antiusura disciplinati dallarticolo 15, secondo comma, lett. a), della L. n. 108/1996 e le associazioni e le fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nellapposito elenco tenuto dal Ministero delle attività produttive ai sensi dellarticolo 15, quarto comma, della L. n. 108/1996.


6. Il Fondo regionale integra i fondi di prevenzione di cui allarticolo 15 della L. n. 108/1996 allo scopo di garantire i mutui contratti dai soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti di usura e dai soggetti sovraindebitati e consentire loro il prosieguo e/o la ripresa dellattività economica e della vita lavorativa, sociale e familiare.


7. Gli enti destinatari hanno lobbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento.


8. I mutui stipulati ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato ai sensi delle leggi 108/1996 e 44/1999.



(2) Vedi il reg. reg. 25/2007


Art. 8

(Requisiti soggettivi di ammissione al Fondo)


1. Possono accedere ai benefici di cui allarticolo 7 le persone offese dai reati di estorsione e usura che abbiano sporto denuncia e forniscano collaborazione alle autorità competenti per lindividuazione dei responsabili.


2. Sono esclusi coloro che, alla data di presentazione della domanda di accesso, abbiano procedimento penale in corso per uno dei reati puniti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, nonché per uno dei delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale o abbiano subito sentenze di condanna per i medesimi reati.


3. I benefici sono revocati nei confronti del soggetto richiedente che abbia reso dichiarazioni false e reticenti nel procedimento instaurato.


4. Gli ulteriori requisiti e le modalità di accesso sono disciplinati con il successivo regolamento di attuazione. 




Art. 9

(Soggetti impegnati nella lotta allusura e allestorsione)


1. E istituito, presso la Presidenza della Regione, lAlbo regionale delle organizzazioni, associazioni, fondazioni e centri studi, con sede legale in Italia e operanti sul territorio della Puglia da almeno tre anni, impegnati nelleducazione e nellaffermazione della legalità e/o nella diffusione dellinformazione e della conoscenza del fenomeno del racket e dellusura, in possesso dei requisiti di legge. 




Art. 10

(Misure di sostegno in favore dellassociazionismo avente finalità di lotta alle estorsioni e allusura)


1. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui allarticolo 3, al fine di sostenere e incentivare lassociazionismo di settore, eroga contributi in favore di:


a) associazioni e organizzazioni antiracket di cui allarticolo 13, comma 2, della L. 44/1999, iscritte allAlbo di cui allarticolo 9;


b) fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dellusura di cui allarticolo 15 della L. 108/1996, iscritte allAlbo di cui allarticolo 9.


2. Il contributo è concesso, prioritariamente, per i progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali e per le seguenti attività:


a) informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dellusura e dellestorsione;


b) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità attraverso unattività di accompagnamento e di tutoraggio sociale. 




Art. 10 bis

Fondo a sostegno dell’associazionismo avente finalità di lotta all’usura. (3) 


1. Al fine di sostenere le iniziative sociali urgenti ed efficaci di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 da parte delle fondazioni, per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della l. 108/1996, iscritte all’Albo di cui all’articolo 9, è istituito il “Fondo regionale contro l’usura.

2. Il fondo è alimentato da risorse regionali nonché da sottoscrizioni volontarie effettuate da persone fisiche e giuridiche e da soggetti pubblici e privati.

3. La Regione promuove le sottoscrizioni volontarie del fondo attraverso adeguate azioni di sensibilizzazione.

4. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell’Assessore delegato, verificata la consistenza del fondo, provvede ad assegnare, ogni sei mesi, il 95 per cento delle risorse disponibili ai soggetti di cui al comma 1 e destina il restante 5 per cento alle azioni di sensibilizzazione di cui al comma 3.

5. Con apposito regolamento la Giunta regionale definisce le modalità per l’acquisizione delle sottoscrizioni volontarie e per la gestione delle risorse del fondo.



(3) Articolo inserito dalla l.r. n. 37/2014, art. 16.


TITOLO 4

ORGANI CONSULTIVI ED OPERATIVI





Art. 11

(Consulta delle associazioni)


1. È istituita la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura, presieduta dal Presidente della Regione o dallAssessore delegato e composta da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui allarticolo 9, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato dallAssociazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato dallUnione province italiane (UPI) regionale e, previa intesa, da un rappresentante delle Prefetture.(4) 

2. La Consulta è insediata dal Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, redige un rapporto delle attività realizzate sul territorio per il contrasto ai fenomeni di estorsione e usura finalizzato a fornire un quadro complessivo delle azioni poste in essere nellannualità precedente e a segnalare nuovi ambiti e aree tematiche da inserire in sede di definizione delle linee di intervento. 



(4) Comma così sostituito dall'art.1, l.r. 12 giugno 2006, n. 15, . Il testo originario era così formulato: «1. È istituita la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura, presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato e composta da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui all'articolo 9, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato dall'Unione province italiane (UPI) regionale e dal coordinatore delle Prefetture.». 


Art. 12

(Unità speciale)


1. Ai fini dellapplicazione della presente legge, nellambito dellAccordo di programma quadro Sicurezza, è istituita, presso lAssessorato sviluppo economico della Regione Puglia, la Unità speciale per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata, dellestorsione e dellusura, incaricata di svolgere listruttoria delle richieste dei benefici di cui alla presente legge e i relativi adempimenti procedurali.


2. Presso lUnità di cui al comma 1 è istituito lOsservatorio in materia di usura e accesso al credito.


3. LUnità speciale, attraverso i dati forniti dallOsservatorio, fornisce alla Consulta un rapporto delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dellusura nel corso dellanno precedente, segnalando altresì possibili nuove linee di intervento.


4. La dotazione organica e le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento degli organi di cui al comma 3 sono definite con successivo regolamento, che deve prevedere anche le modalità di raccordo con il Commissario governativo antiusura e antiracket.




TITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI





Art. 13

(Regolamenti di attuazione)


1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, emana i relativi regolamenti di attuazione.(5) 

(5) Vedi il reg. reg. 25/2007


Art. 14

(Disposizioni finanziarie)


1. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziata sul bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006 la somma di euro 1 milione così come di seguito indicato, con prelievo di pari importo dal cap. 1110070 - u.p.b.10.4.1, giusta articolo 12 (Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di approvazione) della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19 (Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008):


Unità previsionale di base 2.3


CNI 212000 euro 150.000,00 Spese per azioni di promozione della cultura anti-racket e anti-usura, di formazione degli operatori, di sensibilizzazione e comunicazione, di studio e ricerca, di supporto alle iniziative degli enti locali di prevenzione e diffusione della legalità - articoli 3, 4 e 5;


CNI 212010 euro 50.000,00 Spese per la tutela delle vittime della criminalità - articolo 6;


CNI 212020 euro 500.000,00 Spese per la tutela delle vittime dellestorsione e dellusura - articolo 7, commi 3 e 4 ;


CNI 212030 euro 300.000,00 Spese per fondi di prevenzione e garanzia per le vittime dellusura - articolo 7, comma 6.


2. Con lo stanziamento di cui al CNI 212000 si fa fronte anche alle spese di funzionamento e delle attività degli organismi di cui agli articoli 11 e 12.


3. Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.