Legge Regionale 3 aprile 2006, n. 7 Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket(1)
(1) Vedi il Reg. reg. 25/2007
TITOLO 1FINALITÀ - OGGETTO E AMBITO DEGLI INTERVENTI
Art. 1(Finalità) 1. La Regione realizza lo sviluppo sociale
ed economico del territorio pugliese, libero da condizionamenti criminali,
sostenendo tutti i cittadini della comunità pugliese con strumenti di
prevenzione e di solidarietà nella lotta alla criminalità, con particolare
riferimento alla criminalità organizzata e ai fenomeni di estorsione e di usura.
2.
In collaborazione con le Province e i Comuni, anche avvalendosi delle intese
istituzionali con il Governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi,
la Regione promuove la realizzazione di
un sistema di sicurezza fondato sui principi di legalità, sullintegrazione e
sul rispetto delle diversità. A tal fine coordina le azioni tese a sviluppare la
cultura della partecipazione attiva e dellappartenenza alla comunità, il
rispetto delle sue regole democratiche, in funzione di prevenire e contrastare
la criminalità diffusa e organizzata.
Art. 2(Interventi) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui allarticolo 1, la Regione, nellambito delle politiche
di sicurezza e in attuazione degli obiettivi
programmatici:
a) promuove
intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e
con gli altri enti pubblici nazionali e locali, al fine di favorire lo scambio
di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul
territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei
settori della sicurezza;
b) sostiene la
progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in
raccordo con le associazioni di cui allarticolo 9, finalizzati a migliorare le
condizioni di sicurezza;
c) attua progetti sperimentali con gli enti locali,
singoli o associati, per la verifica dellefficacia di modelli di intervento
innovativi, in materia di prevenzione della criminalità anche nellambito dei
protocolli dintesa con le Prefetture;
d) attua una politica di prevenzione e lotta
allestorsione e allusura avvalendosi anche delle esperienze associative
maturate nel territorio regionale e nazionale;
e) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle
vittime della criminalità;
f) promuove la
formazione e laggiornamento del personale regionale e degli enti locali per la
creazione di specifiche professionalità;
g) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative
finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica,
alla conoscenza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità
organizzata e supporta lattività di ricerca scientifica sui temi della
sicurezza e della legalità di livello universitario;
h) assicura la partecipazione della Regione a organismi nazionali e internazionali
operanti nel campo di attività della presente legge;
i) realizza attività di ricerca, documentazione,
comunicazione e informazione.
TITOLO 2ATTIVITÀ DELLA REGIONE ED ENTI LOCALI
Art. 3(Attività della Regione) 1. La
Giunta regionale definisce annualmente, su proposta del
Presidente o dellAssessore delegato, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, le linee
di intervento per il conseguimento delle finalità della presente legge.
2.
Le linee di intervento di cui al comma 1 hanno ad oggetto le seguenti
attività:
a) promozione e
sostegno alle Province e ai Comuni, anche in forma associata, per la
realizzazione di progetti integrati di sicurezza urbana che hanno come finalità
laiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con
particolare riferimento alla criminalità organizzata e ai fenomeni di usura ed
estorsione;
b) promozione e sostegno allassociazionismo di settore
di cui al titolo III;
c) acquisizione, catalogazione e diffusione delle buone
pratiche, anche comunitarie e internazionali, sviluppatesi in materia;
d) promozione di attività di comunicazione e
pubblicizzazione sui servizi offerti alle vittime e ai loro familiari e campagne
di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
e) predisposizione di piani di formazione finalizzati a
qualificare gli operatori del settore e alla creazione di nuove professionalità;
f) adozione del metodo della consultazione delle
associazioni di cui allarticolo 9 e/o adeguato riconoscimento istituzionale.
Art. 4(Attività delle Province) 1. La Giunta
regionale eroga contributi alle Province per la realizzazione di progetti
rivolti, prioritariamente, alle seguenti attività:
a) servizi di informazione e sostegno per laccesso
alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e per
i Comuni singoli o associati;
b) servizi di accompagnamento al credito, alla
consulenza aziendale e legale, anche attraverso le organizzazioni del terzo
settore riconosciute;
c) campagne di sensibilizzazione, attività di
comunicazione e pubblicizzazione degli interventi;
d) attività di formazione relativa a specifici campi di
intervento, per il sostegno alle vittime di reati e la prevenzione di attività
criminali;
e) attività di monitoraggio delle iniziative presenti sul
territorio provinciale.
Art. 5(Attività dei Comuni) 1. La
Giunta regionale eroga contributi ai Comuni per la
realizzazione, prioritariamente, di progetti che:
a) sono presentati da Comuni in forma
associata;
b) prevedono
lattivazione di partenariati e coalizioni locali, con
la collaborazione delle organizzazioni del terzo settore riconosciute;
c) sono finalizzati alla realizzazione di servizi di
accompagnamento alle vittime, di sostegno alla risocializzazione e di supporto psicologico, nonché di
sostegno economico al nucleo familiare per le esigenze straordinarie connesse
allevento criminoso;
d) realizzano forme di consulenza e accompagnamento per
le misure di inserimento nelleconomia legale.
TITOLO 3ASSOCIAZIONISMO DI SETTORE E FONDO DI SOLIDARIETÀ
Art. 6(Tutela delle vittime della criminalità) 1. La Regione riconosce a coloro che siano
state vittime di reati riconducibili a una matrice criminale, che abbiano
prestato collaborazione allindividuazione dei responsabili, che non siano ad
essa connessi, un contributo, a valere sul Fondo di cui allarticolo 7, nella
misura massima di euro 75 mila, cumulabile con gli altri benefici previsti dalla
normativa nazionale. Con successivo regolamento verranno stabiliti procedure e
requisiti per laccesso al beneficio.
Art. 7(Tutela delle vittime dei reati di estorsione e usura e costituzione del
Fondo di solidarietà)(2) 1. La Regione istituisce un Fondo globale
di solidarietà, al quale possono accedere tutte le vittime dei reati di
estorsione e usura, esercenti attività economiche e imprenditoriali, lavoratori
dipendenti o pensionati.
2. Il Fondo è finanziato annualmente dalla
Regione Puglia con la legge di
bilancio ed è ripartito in quote stabilite annualmente dalla Giunta regionale in
base allutilizzo dello stesso.
3. Il Fondo è destinato:
a) a sostenere, sotto forma di contributo, le linee di
intervento di cui agli articoli 3, 4 e 5, nonché a integrare i benefici previsti
dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e dalla
legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive e dellusura), consentendo
lanticipazione dellimporto complessivamente erogabile a titolo di mutuo ed
elargizione dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e
antiusura;
b) a elargire alle vittime dellusura, costituitesi
parte civile nel relativo procedimento penale, un indennizzo pari al danno
subito per effetto della corresponsione di interessi e altri vantaggi usurari
allautore del reato.
4.
Sono a carico del Fondo le spese di assistenza legale, di consulenza aziendale e
tutoraggio prestati in favore delle vittime connesse alla costituzione di parte
civile nel procedimento penale, alla formulazione della domanda di accesso ai
benefici e agli interventi di assistenza legale per la definizione delle
posizioni debitorie.
5. Possono accedere agli interventi di cui
al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi,
denominati confidi, operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito
i Fondi speciali antiusura disciplinati dallarticolo 15, secondo comma, lett.
a), della L. n. 108/1996 e le associazioni e le
fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nellapposito elenco
tenuto dal Ministero delle attività produttive ai sensi dellarticolo 15, quarto
comma, della L. n. 108/1996.
6. Il Fondo regionale integra i fondi di
prevenzione di cui allarticolo 15 della L. n.
108/1996 allo scopo di garantire i mutui contratti dai soggetti danneggiati dal
ricorso a prestiti di usura e dai soggetti sovraindebitati e consentire loro il prosieguo e/o la
ripresa dellattività economica e della vita lavorativa, sociale e
familiare.
7. Gli enti destinatari hanno lobbligo di
devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità
indicati per ciascun tipo di intervento.
8.
I mutui stipulati ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli
concessi dallo Stato ai sensi delle leggi 108/1996 e
44/1999.
(2) Vedi il reg. reg. 25/2007
Art. 8(Requisiti soggettivi di ammissione al Fondo) 1. Possono accedere ai benefici di cui allarticolo 7 le persone offese dai
reati di estorsione e usura che abbiano sporto denuncia e forniscano
collaborazione alle autorità competenti per lindividuazione dei
responsabili.
2. Sono esclusi coloro che, alla data di
presentazione della domanda di accesso, abbiano procedimento penale in corso per
uno dei reati puniti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, nonché per uno
dei delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lett. a), del codice di
procedura penale o abbiano subito sentenze di condanna per i medesimi
reati.
3. I benefici sono revocati nei confronti
del soggetto richiedente che abbia reso dichiarazioni false e reticenti nel
procedimento instaurato.
4.
Gli ulteriori requisiti e le modalità di accesso sono disciplinati con il
successivo regolamento di attuazione.
Art. 9(Soggetti impegnati nella lotta allusura e
allestorsione) 1. E istituito, presso la
Presidenza della Regione, lAlbo regionale delle organizzazioni,
associazioni, fondazioni e centri studi, con sede legale in Italia e operanti
sul territorio della Puglia da almeno tre anni, impegnati nelleducazione e
nellaffermazione della legalità e/o nella diffusione dellinformazione e della
conoscenza del fenomeno del racket e dellusura, in possesso dei requisiti di
legge.
Art. 10(Misure di sostegno in favore dellassociazionismo avente finalità di
lotta alle estorsioni e allusura) 1. La Giunta
regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui
allarticolo 3, al fine di sostenere e incentivare lassociazionismo di settore,
eroga contributi in favore di: a) associazioni
e organizzazioni antiracket di cui allarticolo 13, comma 2, della L. 44/1999, iscritte allAlbo di cui allarticolo
9;
b) fondazioni,
organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dellusura di cui
allarticolo 15 della L. 108/1996, iscritte allAlbo
di cui allarticolo 9.
2.
Il contributo è concesso, prioritariamente, per i progetti realizzati in
collaborazione con gli enti locali e per le seguenti attività:
a) informazione e sensibilizzazione sui fenomeni
dellusura e dellestorsione;
b) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a
prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in
particolari condizioni di necessità attraverso unattività di accompagnamento e
di tutoraggio sociale.
Art. 10 bisFondo a sostegno dell’associazionismo avente finalità di lotta all’usura. (3) 1. Al fine di sostenere le iniziative sociali urgenti ed efficaci di cui alla
lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 da parte delle fondazioni, per la
prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della l. 108/1996,
iscritte all’Albo di cui all’articolo 9, è istituito il “Fondo regionale contro
l’usura. 2. Il fondo è alimentato da risorse regionali nonché da sottoscrizioni volontarie effettuate da persone fisiche e giuridiche e da soggetti pubblici e privati. 3. La
Regione promuove le sottoscrizioni volontarie del fondo attraverso adeguate
azioni di sensibilizzazione. 4. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell’Assessore delegato,
verificata la consistenza del fondo, provvede ad assegnare, ogni sei mesi, il
95 per cento delle risorse disponibili ai soggetti di cui al comma 1 e destina
il restante 5 per cento alle azioni di sensibilizzazione di cui al comma 3.
5. Con apposito regolamento la Giunta regionale definisce le modalità per
l’acquisizione delle sottoscrizioni volontarie e per la gestione delle risorse
del fondo.
(3)
Articolo inserito dalla l.r. n. 37/2014, art. 16.
TITOLO 4ORGANI CONSULTIVI ED OPERATIVI
Art. 11(Consulta delle associazioni) 1. È istituita la
Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura,
presieduta dal Presidente della Regione o dallAssessore delegato e composta da un
rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui allarticolo 9,
da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante
delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato dallAssociazione
nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato
dallUnione province italiane (UPI) regionale e, previa intesa, da un
rappresentante delle Prefetture.(4)
2. La Consulta è insediata dal Presidente
della Regione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Consulta, entro il 31 marzo di ogni
anno, redige un rapporto delle attività realizzate sul territorio per il
contrasto ai fenomeni di estorsione e usura finalizzato a fornire un quadro
complessivo delle azioni poste in essere nellannualità precedente e a segnalare
nuovi ambiti e aree tematiche da inserire in sede di definizione delle linee di
intervento.
(4) Comma così sostituito dall'art.1, l.r. 12 giugno 2006, n. 15, . Il testo originario
era così formulato: «1. È istituita la Consulta regionale delle
organizzazioni antiracket e antiusura, presieduta dal Presidente della
Regione o dall'Assessore delegato e
composta da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui
all'articolo 9, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un
rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un
rappresentante designato dall'Unione province italiane (UPI) regionale e dal
coordinatore delle Prefetture.».
Art. 12(Unità speciale) 1. Ai fini dellapplicazione della presente legge, nellambito dellAccordo di
programma quadro Sicurezza, è istituita, presso lAssessorato sviluppo
economico della Regione Puglia, la
Unità speciale per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata,
dellestorsione e dellusura, incaricata di svolgere listruttoria delle
richieste dei benefici di cui alla presente legge e i relativi adempimenti
procedurali.
2.
Presso lUnità di cui al comma 1 è istituito lOsservatorio in materia di usura
e accesso al credito.
3. LUnità speciale, attraverso i dati
forniti dallOsservatorio, fornisce alla Consulta un rapporto delle attività
realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dellusura nel corso
dellanno precedente, segnalando altresì possibili nuove linee di
intervento.
4. La dotazione organica e le modalità di
costituzione, organizzazione e funzionamento degli organi di cui al comma 3 sono
definite con successivo regolamento, che deve prevedere anche le modalità di
raccordo con il Commissario governativo antiusura e
antiracket.
TITOLO 5DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13(Regolamenti di attuazione) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, emana i relativi regolamenti di
attuazione.(5)
(5) Vedi il reg. reg. 25/2007
Art. 14(Disposizioni finanziarie) 1. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziata sul bilancio
di previsione per lesercizio finanziario 2006 la somma di euro 1 milione così
come di seguito indicato, con prelievo di pari importo dal cap. 1110070 -
u.p.b.10.4.1, giusta articolo 12
(Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di
approvazione) della legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 19
(Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale
2006-2008):
Unità previsionale di base
2.3
CNI 212000 euro 150.000,00 Spese per
azioni di promozione della cultura anti-racket e anti-usura, di formazione degli
operatori, di sensibilizzazione e comunicazione, di studio e ricerca, di
supporto alle iniziative degli enti locali di prevenzione e diffusione della
legalità - articoli 3, 4 e 5;
CNI 212010 euro 50.000,00 Spese per la tutela delle
vittime della criminalità - articolo 6;
CNI 212020 euro 500.000,00 Spese per la tutela delle
vittime dellestorsione e dellusura - articolo 7, commi 3 e 4
;
CNI 212030 euro
300.000,00 Spese per fondi di prevenzione e garanzia per le vittime dellusura
- articolo 7, comma 6.
2. Con lo stanziamento di cui al CNI 212000
si fa fronte anche alle spese di funzionamento e delle attività degli organismi
di cui agli articoli 11 e 12.
3. Per gli esercizi finanziari futuri si
provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di
previsione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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