Anno 2006
Numero 8
Data 03/04/2006
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 44 suppl. del 6 aprile 2006
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Legge Regionale 3 aprile 2006, n. 8

Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica



Art. 1

Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica.(1) (2) 


1. La Regione, nelle more della definizione, ai sensi dellarticolo 2 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica), delle procedure di riclassificazione dei piani di contribuenza e dellattivazione dei relativi ruoli da parte dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre dApulia, Ugento Li Foggi, provvede a erogare, a titolo di ulteriori anticipazioni, le somme occorrenti a far fronte:

a)      alle spese di funzionamento;

b)     al pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;(5) 

c)      al pagamento del corrispettivo sia all’Acquedotto pugliese per la fornitura dell’acqua, anche pregressa, sia ai fornitori di energia elettrica per l’alimentazione agli impianti irrigui e agli impianti per l’approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi; (3) 

d)     al pagamento della quota del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio allUnione regionale delle bonifiche; (6) 

e)      al pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente già in quiescenza fino alla data del 31 dicembre 2005 o che andrà in quiescenza entro la fine del corrente anno limitatamente alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto e degli altri emolumenti dovuti ai dipendenti che hanno usufruito dell’esodo incentivante alla data del 31 dicembre 2005 nel limite massimo del 50 per cento del credito residuo.(4) 

2. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta, con potere di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere ed erogare al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto farà carico alla dotazione finanziaria del capitolo 112097 del bilancio per lesercizio finanziario 2006.

3. I Consorzi di bonifica di cui al comma 1, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.

 

4. Alla spesa necessaria per far fronte alle erogazioni delle anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante lutilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 112094 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006.

 

5. Agli oneri necessari per far fronte alle somme da erogare al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto si provvede mediante una variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006, prelevando la somma di euro 20 mila dal capitolo 112093/06, in termini di competenza e di cassa e iscrivendola al capitolo 112097 del bilancio medesimo.



(1) Vedi la l.r. 10/2007art. 6, comma 3 che così dispone:“3. Per gli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l.r. 8/2006 e dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 22/2006,la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, che può avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto per complessivi euro 27 mila fa carico al capitolo di nuova istituzione 112099  del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.”Vedi anche la l.r. 40/2007, art. 3, c. 9; la  l.r. 18/2008, art. 11 e la l.r. 10/2009, art. 6.
(2) Ai sensi del comma 4, lett. i)  dell’art. 8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica
(3)  La presente lettera, già sostituita dall'art. 3, l.r. 2 luglio 2008, n. 19, è stata poi nuovamente così sostituita dall'art. 6, comma 5, l.r. 30 aprile 2009, n. 10 (vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, l.r. 2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6, comma 4, della suddetta l.r. n. 10/2009). Il testo precedente era così formulato: «c) al pagamento del corrispettivo sia all'Acquedotto pugliese (AQP) per la fornitura dell'acqua sia all'Ente nazionale elettricità (ENEL) per la fornitura dell'energia elettrica agli impianti irrigui e agli impianti per l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi.». 
(4)  Lettera così modificata dall'art. 17, comma 3, l.r. 19 luglio 2006, n. 22. Vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, l.r. 2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6, comma 4, l.r. 30 aprile 2009, n. 10.
(5) Vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, l.r. 2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6, comma 4, l.r. 30 aprile 2009, n. 10.
(6)  Vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, l.r. 2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6, comma 4, l.r. 30 aprile 2009, n. 10.


Art. 2

Sospensione elezioni.(7) 


[ 1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2006.]  



(7) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1, lett. o)


Art. 3

Proroga termini legge regionale 6 settembre 1999, n. 26.


1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18. Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee. Modifiche allarticolo 15, comma 1 - norme di carattere generale), come prorogato dallarticolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, dallarticolo 1 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 9 e dallarticolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiana e freatica, ai sensi dellarticolo 23-quater della legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), viene prorogato alla data del 30 giugno 2006.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.