Regolamento Regionale 12 settembre 2006, n. 10 L.R. n. 10/2004 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi costituenti regime regionale di aiuto nel campo della formazione continua(1)
(1) Il presente regolamento è applicato limitatamente agli investimenti in corso ai sensi del reg. reg. 2/2009, art. 17
(In attuazione di quanto disposto dallarticolo 4
della legge
Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 della
Regione Puglia, il presente
Regolamento rende operativo il regime regionale di aiuto denominato Sostegno alla formazione continua nelle
imprese
pugliesi.)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto lart.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 Statuto della
Regione Puglia.
- Visto lart.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 Statuto della Regione
Puglia.
- Vista la Legge Regionale
10/2004, di disciplina della materia dei regimi regionali
daiuto.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1011 del 12 luglio
2006, di attuazione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente regolamento
Art. 1Oggetto e finalità Il regime di aiuti oggetto del presente regolamento è finalizzato a sostenere le attività di formazione continua previste nella misura 3.9 del POR Puglia 2000-2006, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2005, n. 81.
La misura tende a migliorare il sistema della formazione nelle imprese e per le imprese; lobiettivo della misura, infatti, è quello di consentire alle imprese, in modo particolare alle PMI, di avere opportunità per migliorare listruzione e la formazione professionale dei propri dipendenti. Gli obiettivi strategici della misura sono: § effettuare interventi formativi connessi con le esigenze espresse dalle imprese; § acquisizione di capacità e competenze trasversali; § effettuare interventi formativi mirati e personalizzati per gli occupati; § alfabetizzazione informatica e corretto utilizzo dei maggiori pacchetti informatici. Gli interventi di formazione continua possono essere realizzati attraverso piani aziendali o pluriaziendali.
Art. 2Campo di applicazione e dotazione finanziaria Il presente regime di aiuto si applica ai soggetti beneficiari definiti al successivo art. 4, con le seguenti specificazioni: § Il regime di aiuto si applica a tutti i settori esclusa lindustria carbonifera, i cui aiuti sono, infatti, disciplinati interamente dal Regolamento del Consiglio 1407/2002 (GUCE serie L 205 del 2 agosto 2002); § Le imprese in difficoltà, ivi comprese quelle che ricevano aiuti, di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 244/2 del 1.10.2004), possono beneficiare di aiuti alla formazione, conformi al presente Regolamento; § Il presente regime non si applica qualora limporto dellaiuto concesso ad unimpresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di Euro, nel qual caso si dovrà procedere attraverso la notifica dellaiuto singolo alla Commissione Europea per la sua approvazione; § In caso di piani pluriaziendali il contributo pubblico per progetto non potrà superare 2 milioni di Euro, compresa IVA, se dovuta. In ogni caso il contributo pubblico per ogni singola impresa coinvolta nel progetto non potrà superare i massimali previsti per le singole imprese; Non sono finanziabili i progetti che hanno avuto inizio e/o le spese sostenute prima della presentazione della richiesta di agevolazione.
Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse III, misura 3.9 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2005, n. 81.
La presente disciplina si applica ai progetti formativi presentati e attuati sia direttamente dalle imprese (ancorché non accreditate ai sensi dell art. 24 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15) per i propri dipendenti, sia dagli organismi di formazione, indicati allart. 23 della stessa L.R. n. 15/2002 ed aventi le caratteristiche cui allart. 5, punto b) della Legge n. 845/78, in possesso di una o più sedi operative accreditate per la macrotipologia formazione continua.
Art. 3Tipologia di aiuto e interventi ammissibili
Il presente regime di aiuti è rivolto alle aziende che hanno necessità di qualificare e/o riqualificare il proprio personale dipendente attraverso azioni di formazione specifica e generale.
Le tipologie di interventi ammissibili sono i seguenti: 1. servizi per la diagnosi dei fabbisogni professionali interni e per la progettazione degli interventi finalizzati alla formazione continua; 2. azioni formative per lo sviluppo di competenze anche nellambito della gestione di processi produttivi orientati alla qualità totale; 3. formazione connessa con lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, di marketing, di informazione, commerciali (es. il commercio elettronico), ecc.; 4. formazione di personale dedicato ai processi di commercio con lestero e di internazionalizzazione di impresa; 5. formazione per la valorizzazione di personale immigrato per la gestione di impianti allestero, particolarmente allinterno di joint - ventures; 6. formazione continua in favore delle imprese cooperative e del terzo settore. Il progetto dovrà contenere unanalisi dei fabbisogni formativi dellimpresa o delle imprese interessate.
Tale analisi dovrà evidenziare le necessità di formazione specifica e/o di formazione generale e degli eventuali fabbisogni di azioni strumentali per la conciliazione vita-lavoro. La connessione con le reali richieste delle imprese presenti sul territorio regionale e/o delle imprese che saranno presenti sul territorio dovrà risultare già dal progetto.
Le attività richieste dovranno essere, sia nei contenuti che nella durata, compatibili con lanalisi dei fabbisogni effettuata.
La forma che assumerà laiuto è quella del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per lattuazione di azioni formative. La dimostrazione delle spese sostenute avverrà al termine dellazione a cui si riferiscono, nel rendiconto delle spese. La Regione definisce eventualmente con propri atti i limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti per la realizzazione delle azioni.
Art. 4Soggetti beneficiari Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime esclusivamente imprese piccole e medie, ai sensi dellart. 3, comma 1, della L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto), per attività di formazione continua dei lavoratori occupati in unità locali localizzate nel territorio regionale.
Per piccole e medie imprese sintendono quelle così definite dallallegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal Regolamento (CE) n.364/2004 (GUCE serie L n. 63 del 28 febbraio 2004). I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile. Per poter accedere alle agevolazioni di cui al presente Regolamento, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi compresa la contrattazione collettiva di livello territoriale e aziendale.
Art. 5Spese ammissibili I costi sovvenzionabili nellambito di un intervento di aiuti alla
formazione sono riportati nel seguente quadro:
CATEGORIA |
DESCRIZIONE |
IMPORTO O EVENTUALE LIMITE
MASSIMO |
Costi del personale
docente |
·
Retribuzioni e oneri di
personale docente interno
·
Collaborazioni professionali
insegnanti esterni |
|
Spese di trasferta del personale
docente e dei destinatari della
formazione |
·
Viaggi e trasferte di personale
docente
·
Spese viaggi, vitto e alloggio
partecipanti |
|
Altre spese
correnti |
·
Retribuzione e oneri di
personale interno non docente(direzione, coordinamento, tutoraggio,
amministrazione e segreteria)
·
Viaggi e trasferte personale non
docente
·
Affitto locali / ammortamento
immobili
·
Manutenzioni ordinarie/pulizie
locali
·
Ammortamento, noleggio e leasing
attrezzature e mobili per ufficio
·
Materiale di consumo per
esercitazione dei partecipanti
·
Materiale didattico in dotazione
individuale ai partecipanti
·
Indumenti di lavoro in
dotazione
·
Spese amministrative e
generali
·
Spese di
fideiussione
·
Spese di promozione,
sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione
dell’intervento
·
Attivazione e gestione di
stages, visite guidate e viaggi di studio
|
|
Costi dei servizi di consulenza
sull’iniziativa di formazione |
Spese per la progettazione
dell’intervento, per analisi e ricerche connesse
Spese di selezione e per esami
finali
Spese per il monitoraggio e la
valutazione dell’intervento, e la diffusione dei risultati
Spese per la predisposizione dei
testi didattici e delle dispense
Collaborazioni professionali di
personale non docente |
|
Costi di personale per
partecipanti al progetto formativo |
·
Reddito allievi (rapporto alle
sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla
formazione al netto delle ore produttive o equivalenti)
·
Assicurazione
partecipanti |
Fino a un massimo pari al totale
degli altri costi ammissibili e comunque non superiore al 50% del costo totale
delle spese ammesse
|
I costi indicati saranno ritenuti
ammissibili solo ove siano attinenti a progetti formativi presentati dal
beneficiario (sia esso limpresa o un organismo di formazione pubblico o
privato), ed approvati dalla Regione
Puglia.
Art. 6Intensità dellaiuto
In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea contenuta nel Regolamento (CE) n. 68/2001 (GUCE serie L n.10 del 12 gennaio 2001), così come modificata dal Regolamento (CE) n.363/2004 (GUCE serie L n.63 del 28 febbraio 2004), la Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui allart. 3 devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro: Tipo di formazione | PMI | Formazione specifica | 45 | Formazione generale | 80 |
Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al precedente punto 3 si definisce: - formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso limpresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente; - formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso limpresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di occupazione del dipendente.
Ai fini dellapplicazione del presente regime di aiuto si precisa che è ritenuta generale: § la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; § la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità competenti in materia; § la formazione su tematiche in grado di fornire un tipo di qualificazione ampiamente trasferibile ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliora in modo significativo la possibilità di eventuale ricollocamento del dipendente. A tale proposito è a cura del soggetto proponente – nellambito del progetto presentato e nel caso in cui non si applicano i due casi precedenti – dimostrare la caratteristica di trasferibilità della formazione impartita.
Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora lazione oggetto dellaiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati, intendendosi per lavoratore svantaggiato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti: 1. qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; 2. qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato allinterno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; 3. qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere unoccupazione stabile; 4. qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere unattività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare; 5. qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; 6. qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; 7. qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; 8. qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; 9. qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; 10. qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a unaltra sanzione penale; 11. qualsiasi donna di unarea geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dellarea considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.
Qualora laiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: § il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dellequipaggio, ma soprannumerario; § la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.
Art. 7Modalità di ammissione allagevolazione, di valutazione e selezione dei progetti, di erogazione e recupero del contributo, di gestione e rendicontazione degli interventi, di controllo e monitoraggio
Per le modalità di ammissione allagevolazione, di valutazione e selezione dei progetti, di erogazione e recupero del contributo, di gestione e rendicontazione degli interventi, di controllo e monitoraggio, si rimanda a quanto previsto nel Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2005, n. 81, negli avvisi emanati in attuazione del presente regime di aiuto, negli atti recanti norme di gestione degli interventi che saranno adottati dalla Regione Puglia.
Nellambito di tali atti dovrà essere prevista le revoca delle agevolazioni nel caso in cui le imprese, terminato lintervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Art. 8Adempimen ti
La Regione, al momento delladozione del presente regime daiuto, si impegna a trasmettere alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi delle informazioni relative al presente regime daiuto secondo il modello di cui al Regolamento (CE) n. 794/2004 (GUCE serie L 140 del 30 aprile 2004).
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Riferimenti normativi:
• Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; • Regolamento (CE) n.1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Europeo nellambito degli obiettivi nn. 1, 2 e 3; • Regolamento (CE) n.438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nellambito dei Fondi Strutturali; • Regolamento (CE) n.1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda lammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; • Regolamento (CE) n.448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n.1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda lammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n.1145/2003; • Regolamento (CE) n.68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; • Regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; • Regolamento (CE) n794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio circa le modalità di applicazione dellarticolo 93 del trattato CE • Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28/12/2000, che definisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • Legge regionale n.10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto.
Disposizioni finali Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dellart. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 Statuto della
Regione
Puglia.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia
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