Legge Regionale 28 maggio 2007, n. 12
Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano
Art. 11. I termini previsti dall’articolo 32,
comma 1 bis, 2 e 2 bis, della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 28
della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 3, sono prorogati al 31
dicembre 2009, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque
per l’uso potabile.