Legge Regionale 28 giugno 2007, n. 20
Modifica al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)
Art. 1(Modifica
all’articolo 23 della legge regionale 11 febbraio 1999, n
11)
1. Al
comma 2 dell’articolo 23
(Mini-aree di sosta) della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture
ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle
attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro)”, le parole “possono essere” sono sostituite
dalle seguenti: “sono prioritariamente”.