Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23 Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi e modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione (•) (1)
(•) Vedi Delib.G.R.del 19 marzo 2020 n. 380. Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi" - Linee guida per l'attuazione. (1) Titolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. a), della l.r. 42/2024
Art. 1Finalità e oggetto della
legge (2) 1. La Regione Puglia, al fine di creare, rafforzare e sostenere reti di collaborazione e realizzare lo
scambio di competenzetrailmondoscientificoeleimprese,sviluppareinterconnessionitracatene
del valore, garantire migliori complementarità e sinergie nelle filiere produttive, incentivando la
transizione ecologica e digitale, la sostenibilità economica, sociale e ambientale in tutti i settori
produttivi regionali, disciplina i criteri di individuazione, le procedure di riconoscimento e le
forme di coinvolgimento dei distretti produttivi nelle strategie di sviluppo regionale.
2. A fini conoscitivi, sono altresì disciplinate le modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati.
3. I distretti produttivi e le ulteriori forme di aggregazione possono essere coinvolti, in maniera
diretta o indiretta, nei programmi di intervento regionali al fine di:
a) accrescere la competitività e la capacità innovativa delle imprese, anche per ampliarne
la presenza sui mercati esteri;
b) intensificare i processi di crescita dimensionale;
c) favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità, in particolare nelle attività
a più alto contenuto tecnologico.
4. È garantita la partecipazione dei distretti produttivi ai processi di formazione della decisione
pubblica, anche secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 30 (Disciplina
dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici).
(2) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024
Art. 2Definizioni e requisiti per il riconoscimento (3) 1. La Regione riconosce i distretti produttivi, intesi quali soggetti di diritto privato che sviluppano
una progettualità strategica comune in coerenza con le strategie di sviluppo regionali, ivi inclusa
la strategia regionale di specializzazione intelligente, che posseggono i seguenti requisiti:
a) una significativa concentrazione di imprese, in numero non inferiore a trenta, anche
non territorialmente contigue, prevalentemente con sede legale o operativa in
Puglia, che operano nel medesimo settore produttivo o nella medesima filiera o nel
medesimo ecosistema industriale oppure che attuino azioni strategiche condivise;
b) la partecipazione in numero tale da garantire il perseguimento della progettualità
strategica comune di università, associazioni di categoria e sindacali di rilevanza
regionale, enti locali, aziende speciali, camere di commercio, industria e artigianato,
società a partecipazione pubblica, enti del terzo settore, associazioni e fondazioni
pubbliche o private, istituti tecnici superiori, enti di ricerca pubblici e privati.
2. La Regione riconosce i distretti produttivi tecnologici, intesi quali soggetti di diritto privato
che sviluppano una progettualità strategica comune ad elevato contenuto tecnologico e con la
presenza necessaria di partecipanti dediti alle attività di ricerca e sviluppo, in coerenza con le
strategie di sviluppo regionali, ivi inclusa la strategia regionale di specializzazione intelligente.
3. La Regione riconosce, compatibilmente con la normativa eurounitaria e nazionale in
materia, previa la stipulazione di eventuali accordi con le amministrazioni competenti, i distretti
transnazionali e i distretti interregionali.
4. La Regione censisce ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati che si
riuniscono al fine di sviluppare una progettualità strategica comune, sempre che coinvolgano un
numero di soggetti, tra quelli indicati al comma 1, non inferiore a dieci. Le modalità di censimento
sono definite all’articolo 10 bis.
5. Eventuali ulteriori requisiti per il riconoscimento dei distretti del cibo di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) sono definiti con apposito regolamento
regionale da approvarsi su proposta dell’Assessorato competente in materia di agricoltura.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. c) della l.r. 42/2024
Art. 3Registro regionale dei distretti e delle ulteriori forme di aggregazione (4) 1. Al fine di agevolare le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi e di monitorare le
attività da questi espletate, è istituito il registro regionale dei distretti produttivi pugliesi, gestito
mediante apposita piattaforma informatica, aperto alla consultazione degli utenti interessati.
2. Sono iscritti nel registro previsto nel comma 1 i distretti produttivi riconosciuti all’esito
dell’istruttoria di cui agli articoli 6 e 7 e quelli già riconosciuti definitivamente ai sensi dell’articolo
8 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi)
che osservino le procedure di cui all’articolo 10ter.
3. Sono istituite apposite sezioni del registro per i distretti del cibo e per le ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 2, comma 4.
4. Con deliberazione di Giunta regionale sono definiti i contenuti, le modalità di aggiornamento,
le competenze relative alla tenuta del registro, nonché le modalità di funzionamento della
piattaforma informatica.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024
Art. 4Procedure per il riconoscimento dei distretti produttivi (5) 1. Ai fini del riconoscimento, i soggetti di cui all’articolo 2 costituiscono il nucleo promotore del
distretto produttivo, delegando un referente alla presentazione dell’istanza prevista nell’articolo
6.
2. La costituzione del nucleo promotore avviene mediante la sottoscrizione di un protocollo
d’intesa da parte di tutti i soggetti aderenti, al quale è allegato il programma di sviluppo volto
a valorizzare il distretto produttivo, che indica le finalità e gli obiettivi prefissati che il distretto
intende perseguire, le azioni da implementare e i tempi stimati di realizzazione delle stesse,
come disciplinato dall’articolo 5.
3. Ciascuna impresa può far parte di un solo distretto produttivo. L’istanza di riconoscimento
proveniente da un nucleo promotore del quale fa parte un’impresa già presente in altro distretto
produttivo è inammissibile. 4. Ai fini della presente legge, la competenza per i procedimenti relativi ai distretti del cibo di cui
all’articolo 13 del d.lgs. 228/2001 è della struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni
in materia di agricoltura. La competenza per i procedimenti relativi ai restanti distretti produttivi
e alle ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati è della struttura regionale alla
quale sono assegnate le funzioni in materia di sviluppo economico.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. e) della l.r. 42/2024
Art. 5Protocollo d’intesa e programma di sviluppo (6) 1. Nel protocollo d’intesa previsto nell’articolo 4, comma 2, sono individuati:
a) i soggetti sottoscrittori, con indicazione della ragione sociale e della sede legale e
operativa, la descrizione dell’attività svolta e, solo per le imprese, il codice ATECO e il
numero di dipendenti come da libro unico del lavoro;
b) il soggetto referente, con funzioni di mandatario, delegato alla presentazione
dell’istanza, del programma di sviluppo e delle relazioni annuali di cui all’articolo 8;
c) l’oggetto con indicazione della progettualità strategica comune.
2. Al protocollo d’intesa è allegata:
a) per ogni sottoscrittore, la delega alla presentazione dell’istanza in favore del soggetto
referente, accompagnata dal documento di riconoscimento del delegante;
b) per ogni sottoscrittore, la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante
il potere di rappresentare e impegnare i soggetti di cui all’articolo 2;
c) in caso di sottoscrizione del protocollo di intesa con firma autografa, la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 del soggetto
referente, che attesti che le sottoscrizioni sono state raccolte in sua presenza.
3. Al protocollo d’intesa è altresì allegato il programma di sviluppo, sottoscritto dal soggetto
referente, di durata complessiva almeno quinquennale, contenente la puntuale indicazione della
progettualità strategica comune e i risultati attesi, suddivisi per singola annualità.
4. Nel programma di sviluppo sono esplicitate, anche ai fini del successivo monitoraggio sulle
attività espletate:
a) la coerenza degli obiettivi e delle finalità del costituendo distretto con le politiche di
sviluppo sostenibile della Regione Puglia;
b) i principali indicatori statistici, economici e finanziari del settore produttivo o della
filiera o dell’ecosistema industriale allo stato di presentazione dell’istanza nonché i vantaggi attesi a seguito del riconoscimento del distretto;
c) le azioni e gli specifici progetti da realizzare, con indicazione della tempistica
necessaria al loro compimento e dei risultati intermedi da raggiungere per ciascuna
azione o progetto;
d) per ciascuna azione, progetto e risultato intermedio, il costo stimato e la specifica
fonte di finanziamento.
5. Nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento di un distretto analogo per progettualità
strategica ad un altro già esistente, il programma di sviluppo indica gli elementi di specificità
rispetto al distretto preesistente e le motivazioni che giustificano l’istanza di riconoscimento in
luogo dell’adesione allo stesso. Il nucleo tecnico di valutazione e raccordo previsto nell’articolo
10 può richiedere ulteriori chiarimenti in merito.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma1, lett. f) della l.r. 42/2024
Art. 6Modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento e istruttoria (7) 1. Nel rispetto dei requisiti previsti nell’articolo 2, l’istanza di riconoscimento, il protocollo
d’intesa e il programma di sviluppo sono inoltrati dal soggetto referente di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b), attraverso l’apposita piattaforma informatica.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento la struttura regionale competente, come individuata
dall’articolo 4, comma 4, verifica l’ammissibilità formale dell’istanza, la presenza dei requisiti
soggettivi di cui all’articolo 2 e della documentazione prevista nell’articolo 5. In mancanza dei
requisiti o in caso di carenze documentali o qualora siano necessari chiarimenti, al soggetto
referente è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per trasmettere le integrazioni o i
chiarimenti richiesti. Dalla data della richiesta delle integrazioni o chiarimenti, i termini istruttori
sono sospesi.
3. Conclusa la verifica di ammissibilità formale dell’istanza, la struttura regionale competente
trasmette la documentazione al nucleo tecnico di valutazione e raccordo previsto nell’articolo
10.
4. Il nucleo tecnico di valutazione e raccordo effettua la valutazione di merito dell’istanza di
riconoscimento, anche in modalità asincrona, rilasciando il proprio parere entro trenta giorni
dalla ricezione della documentazione.
(7) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. g) della l.r. 42/2024
Art. 7Riconoscimento dei distretti produttivi (8) (9) 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere del nucleo tecnico
di valutazione e raccordo, su proposta della struttura regionale competente, esprime le proprie
determinazioni in merito al riconoscimento del distretto produttivo, sulla base dei criteri stabiliti
dalla presente legge e degli indirizzi di politica di sviluppo della Regione.
2. Ilriconoscimentohaduratatriennaledecorrentedalladatadipubblicazionedelladeliberazione
di Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Ai fini della conferma del
riconoscimento, entro novanta giorni antecedenti la scadenza del triennio, il soggetto referente
trasmette un nuovo programma di sviluppo, come disciplinato dall’articolo 5. In mancanza
tale adempimento, il riconoscimento decade alla scadenza del triennio.
3. Alla procedura di conferma del riconoscimento si applicano le disposizioni previste nell’articolo
6, comma 4 e nel comma 1 del presente articolo.
(8) Vedi reg. reg. 4/2009, art. 17 (9) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. h) della l.r. 42/2024
Art. 8Monitoraggio, decadenza e revoca del riconoscimento (10) 1. Per consentire il monitoraggio annuale delle attività del distretto produttivo, entro il 28
febbraio di ogni anno il soggetto referente inoltra, attraverso la piattaforma informatica, una
relazione sullo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel
programma di sviluppo.
2. La struttura regionale competente, avvalendosi del nucleo tecnico di valutazione e raccordo
previsto nell’articolo 10 nonché, ove consentito, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione Puglia, valuta la relazione di cui al comma 1.
3. In caso di mancata trasmissione della relazione annuale entro il termine previsto nel comma
1, il distretto produttivo decade dal riconoscimento. La decadenza dal riconoscimento e la
conseguente cancellazione del distretto dal registro regionale è pronunciata con deliberazione
della Giunta, su proposta della struttura regionale competente.
4. Se dalla relazione emerge la mancata attuazione del programma di sviluppo, oppure
risultano ritardi nell’esecuzione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi, la struttura
regionale competente assegna al soggetto referente un termine non inferiore a trenta giorni per
trasmettere deduzioni e documenti.
5. Decorso inutilmente il termine assegnato, o se le deduzioni e i documenti trasmessi non
contengono giustificazioni adeguate, oppure in caso di perdita dei requisiti previsti nell’articolo
2, la Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento del distretto produttivo e la sua
conseguente cancellazione dal registro regionale di cui all’articolo 3, su proposta della struttura
regionale competente.
6. La Giunta regionale può altresì revocare il riconoscimento in caso di mancata comunicazione
delle variazioni di cui all’articolo 9.
7. Nei sei mesi successivi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione
le imprese aderenti al distretto cancellato non possono partecipare a progettualità per il
riconoscimento di nuovi distretti, ferma restando la possibilità di aderire a distretti già esistenti
(10) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. i) della l.r. 42/2024
Art. 9Variazioni (11) 1. Il soggetto referente può presentare richiesta di variazione del programma disviluppo non più
di due volte nel corso di ciascun quinquennio di realizzazione del programma stesso. Eventuali
ulteriori richieste di variazione sono dichiarate inammissibili. È consentita senza limitazioni la
fusione di due o più distretti già riconosciuti. Per l’istruttoria delle richieste di variazione del
programma di sviluppo e delle istanze di fusione si applicano le disposizioni previste nell’articolo
6, comma 4 e nell’articolo 7, comma 1.
2. Ogni variazione relativa al protocollo di intesa, al programma di sviluppo, ai soggetti
sottoscrittori, al soggetto referente, ivi inclusi i casi di fusione, è comunicata nel termine
perentorio di trenta giorni alla struttura regionale competente che trasmette la documentazione
al nucleo tecnico di valutazione e raccordo previsto nell’articolo 10.
(11) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. j) della l.r. 42/2024
Art. 10Nucleo tecnico di valutazione e raccordo (12) 1. Per la valutazione e il monitoraggio dei programmi di sviluppo nonché al fine di garantire il
necessario supporto tecnico-operativo ai proponenti ed ai distretti riconosciuti, di consentirne
il raccordo con le strutture regionali competenti e di favorire l’aggregazione tra proponenti
e distretti riconosciuti ovvero la fusione di due o più distretti già riconosciuti, è costituito un
nucleo tecnico di valutazione e raccordo. Per le proprie attività, il nucleo può avvalersi degli enti
strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio regionale.
2. Il nucleo tecnico di valutazione e raccordo, sulla base delle relazioni annuali sullo stato di
attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel programma di sviluppo
trasmesse dai singoli distretti produttivi riconosciuti, redige annualmente una relazione
complessiva sullo stato di attuazione della presente legge. La relazione è presentata alla Giunta
regionale e pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.
3. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite la composizione e le attività del
nucleo tecnico di valutazione e raccordo. I componenti sono scelti tra soggetti in possesso di
professionalità ed esperienza nei settori di operatività del nucleo, con competenze professionali
diversificate e, per quanto possibile, complementari, che non versino in situazioni di conflitto di
interesse reale o potenziale. Ai componenti del nucleo tecnico di valutazione e raccordo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
(12) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. k) della l.r. 42/2024
Art. 10 bisCensimento di ulteriori forme di aggregazione (13) 1. Per il censimento di ulteriori forme di aggregazione, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4
trasmettono, attraverso la piattaforma informatica, un protocollo d’intesa sottoscritto da tutti i
soggetti aderenti, nel quale è indicato il soggetto referente, con funzioni di mandatario, delegato
alla presentazione dell’istanza di censimento.
2. Al protocollo d’intesa è allegato il programma di sviluppo volto a realizzare una progettualità
strategica comune, che dia atto degli obiettivi prefissati, delle azioni da implementare, della
relativa fonte finanziaria e dei tempi stimati di realizzazione delle stesse.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente ai sensi dell’articolo
4, comma 4 verifica la presenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 2, comma 4 e della
documentazione prevista nei commi 1 e 2 e procede all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 3.
4. Ogni variazione relativa al protocollo di intesa, al programma di sviluppo, ai soggetti
sottoscrittori, al soggetto referente, ivi inclusi i casi di fusione, è comunicata nel termine
perentorio di trenta giorni alla struttura regionale competente di cui all’articolo 4, comma 4.
(13) Articolo aggiunto dall'art. 104, comma 1, lett. l) della l.r. 42/2024
Art. 10 terNorma transitoria (14) 1. I distretti produttivi già riconosciuti definitivamente ai sensi dell’articolo 8 della l. r. 23/2007,
nonché i distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della stessa, trasmettono
alla struttura regionale competente, attraverso la piattaforma informatica, il protocollo d’intesa
e i relativi allegati previsti nell’articolo 5 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Per l’istruttoria si applica la procedura prevista negli articoli 6 e 7.
3. Le istanze di cui al comma 1 sono trattate, da ciascuna struttura competente, prioritariamente
rispetto a quelle ricevute dopo l’entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di esito positivo della valutazione, il distretto produttivo è iscritto nel registro regionale
dei distretti produttivi. In caso di esito negativo della valutazione, il riconoscimento è revocato. In
caso di mancata trasmissione della documentazione entro i centoventi giorni previsti nel comma
1, il distretto decade dal riconoscimento.”
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate o rimangono abrogate le
seguenti norme:
a) legge regionale 14 dicembre 2007, n. 36 (Modifica all’articolo 4 della legge regionale
3 agosto 2007, n. 23 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi”);
b) articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);
c) articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della
Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2024);
d) regolamento regionale 20 ottobre 2009, n. 23 (Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 –
‘Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi’ - articolo 8. ‘Compiti e funzioni
del Nucleo tecnico di valutazione’).
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(14) Articolo aggiunto dall'art. 104, comma 1, lett. l) della l.r. 42/2024
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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