Anno 2007
Numero 23
Data 03/08/2007
Abrogato No
Materia Commercio;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 112 suppl. del 3 agosto 2007
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Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23

Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi e modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione  (•) (1) 


(•) Vedi Delib.G.R.del 19 marzo 2020  n. 380. Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi" - Linee guida per l'attuazione. 
(1) Titolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. a), della l.r. 42/2024


Art. 1

Finalità e oggetto della legge (2) 


1. La Regione Puglia, al fine di creare, rafforzare e sostenere reti di collaborazione e realizzare lo scambio di competenzetrailmondoscientificoeleimprese,sviluppareinterconnessionitracatene del valore, garantire migliori complementarità e sinergie nelle filiere produttive, incentivando la transizione ecologica e digitale, la sostenibilità economica, sociale e ambientale in tutti i settori produttivi regionali, disciplina i criteri di individuazione, le procedure di riconoscimento e le forme di coinvolgimento dei distretti produttivi nelle strategie di sviluppo regionale.

2. A fini conoscitivi, sono altresì disciplinate le modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati.

3. I distretti produttivi e le ulteriori forme di aggregazione possono essere coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nei programmi di intervento regionali al fine di:

a) accrescere la competitività e la capacità innovativa delle imprese, anche per ampliarne la presenza sui mercati esteri;

b) intensificare i processi di crescita dimensionale;

c) favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità, in particolare nelle attività a più alto contenuto tecnologico.

4. È garantita la partecipazione dei distretti produttivi ai processi di formazione della decisione pubblica, anche secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 8 agosto 2017, n. 30 (Disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici).



(2) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024


Art. 2

Definizioni e requisiti per il riconoscimento (3) 


1. La Regione riconosce i distretti produttivi, intesi quali soggetti di diritto privato che sviluppano una progettualità strategica comune in coerenza con le strategie di sviluppo regionali, ivi inclusa la strategia regionale di specializzazione intelligente, che posseggono i seguenti requisiti:

a) una significativa concentrazione di imprese, in numero non inferiore a trenta, anche non territorialmente contigue, prevalentemente con sede legale o operativa in Puglia, che operano nel medesimo settore produttivo o nella medesima filiera o nel medesimo ecosistema industriale oppure che attuino azioni strategiche condivise;

b) la partecipazione in numero tale da garantire il perseguimento della progettualità strategica comune di università, associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale, enti locali, aziende speciali, camere di commercio, industria e artigianato, società a partecipazione pubblica, enti del terzo settore, associazioni e fondazioni pubbliche o private, istituti tecnici superiori, enti di ricerca pubblici e privati.

2. La Regione riconosce i distretti produttivi tecnologici, intesi quali soggetti di diritto privato che sviluppano una progettualità strategica comune ad elevato contenuto tecnologico e con la presenza necessaria di partecipanti dediti alle attività di ricerca e sviluppo, in coerenza con le strategie di sviluppo regionali, ivi inclusa la strategia regionale di specializzazione intelligente.

3. La Regione riconosce, compatibilmente con la normativa eurounitaria e nazionale in materia, previa la stipulazione di eventuali accordi con le amministrazioni competenti, i distretti transnazionali e i distretti interregionali.

4. La Regione censisce ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati che si riuniscono al fine di sviluppare una progettualità strategica comune, sempre che coinvolgano un numero di soggetti, tra quelli indicati al comma 1, non inferiore a dieci. Le modalità di censimento sono definite all’articolo 10 bis.

5. Eventuali ulteriori requisiti per il riconoscimento dei distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) sono definiti con apposito regolamento regionale da approvarsi su proposta dell’Assessorato competente in materia di agricoltura.



(3) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. c) della l.r. 42/2024


Art. 3

Registro regionale dei distretti e delle ulteriori forme di aggregazione (4) 



1. Al fine di agevolare le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi e di monitorare le attività da questi espletate, è istituito il registro regionale dei distretti produttivi pugliesi, gestito mediante apposita piattaforma informatica, aperto alla consultazione degli utenti interessati.

2. Sono iscritti nel registro previsto nel comma 1 i distretti produttivi riconosciuti all’esito dell’istruttoria di cui agli articoli 6 e 7 e quelli già riconosciuti definitivamente ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi) che osservino le procedure di cui all’articolo 10ter.

3. Sono istituite apposite sezioni del registro per i distretti del cibo e per le ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 2, comma 4.

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono definiti i contenuti, le modalità di aggiornamento, le competenze relative alla tenuta del registro, nonché le modalità di funzionamento della piattaforma informatica.



(4) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024


Art. 4

Procedure per il riconoscimento dei distretti produttivi   (5) 


1. Ai fini del riconoscimento, i soggetti di cui all’articolo 2 costituiscono il nucleo promotore del distretto produttivo, delegando un referente alla presentazione dell’istanza prevista nell’articolo 6.

2. La costituzione del nucleo promotore avviene mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa da parte di tutti i soggetti aderenti, al quale è allegato il programma di sviluppo volto a valorizzare il distretto produttivo, che indica le finalità e gli obiettivi prefissati che il distretto intende perseguire, le azioni da implementare e i tempi stimati di realizzazione delle stesse, come disciplinato dall’articolo 5.

3. Ciascuna impresa può far parte di un solo distretto produttivo. L’istanza di riconoscimento proveniente da un nucleo promotore del quale fa parte un’impresa già presente in altro distretto produttivo è inammissibile.

4. Ai fini della presente legge, la competenza per i procedimenti relativi ai distretti del cibo di cui all’articolo 13 del d.lgs. 228/2001 è della struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di agricoltura. La competenza per i procedimenti relativi ai restanti distretti produttivi e alle ulteriori forme di aggregazione tra soggetti pubblici e privati è della struttura regionale alla quale sono assegnate le funzioni in materia di sviluppo economico.



(5) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. e) della l.r. 42/2024


Art. 5

Protocollo d’intesa e programma di sviluppo (6) 


1. Nel protocollo d’intesa previsto nell’articolo 4, comma 2, sono individuati:

a) i soggetti sottoscrittori, con indicazione della ragione sociale e della sede legale e operativa, la descrizione dell’attività svolta e, solo per le imprese, il codice ATECO e il numero di dipendenti come da libro unico del lavoro;

b) il soggetto referente, con funzioni di mandatario, delegato alla presentazione dell’istanza, del programma di sviluppo e delle relazioni annuali di cui all’articolo 8;

c) l’oggetto con indicazione della progettualità strategica comune.

2. Al protocollo d’intesa è allegata:

a) per ogni sottoscrittore, la delega alla presentazione dell’istanza in favore del soggetto referente, accompagnata dal documento di riconoscimento del delegante;

b) per ogni sottoscrittore, la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il potere di rappresentare e impegnare i soggetti di cui all’articolo 2;

c) in caso di sottoscrizione del protocollo di intesa con firma autografa, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 del soggetto referente, che attesti che le sottoscrizioni sono state raccolte in sua presenza.

3. Al protocollo d’intesa è altresì allegato il programma di sviluppo, sottoscritto dal soggetto referente, di durata complessiva almeno quinquennale, contenente la puntuale indicazione della progettualità strategica comune e i risultati attesi, suddivisi per singola annualità.

4. Nel programma di sviluppo sono esplicitate, anche ai fini del successivo monitoraggio sulle attività espletate:

a) la coerenza degli obiettivi e delle finalità del costituendo distretto con le politiche di sviluppo sostenibile della Regione Puglia;

b) i principali indicatori statistici, economici e finanziari del settore produttivo o della filiera o dell’ecosistema industriale allo stato di presentazione dell’istanza nonché i vantaggi attesi a seguito del riconoscimento del distretto;

c) le azioni e gli specifici progetti da realizzare, con indicazione della tempistica necessaria al loro compimento e dei risultati intermedi da raggiungere per ciascuna azione o progetto;

d) per ciascuna azione, progetto e risultato intermedio, il costo stimato e la specifica fonte di finanziamento.

5. Nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento di un distretto analogo per progettualità strategica ad un altro già esistente, il programma di sviluppo indica gli elementi di specificità rispetto al distretto preesistente e le motivazioni che giustificano l’istanza di riconoscimento in luogo dell’adesione allo stesso. Il nucleo tecnico di valutazione e raccordo previsto nell’articolo 10 può richiedere ulteriori chiarimenti in merito.



(6) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma1, lett. f) della l.r. 42/2024


Art. 6

Modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento e istruttoria (7) 


1. Nel rispetto dei requisiti previsti nell’articolo 2, l’istanza di riconoscimento, il protocollo d’intesa e il programma di sviluppo sono inoltrati dal soggetto referente di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), attraverso l’apposita piattaforma informatica.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento la struttura regionale competente, come individuata dall’articolo 4, comma 4, verifica l’ammissibilità formale dell’istanza, la presenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 2 e della documentazione prevista nell’articolo 5. In mancanza dei requisiti o in caso di carenze documentali o qualora siano necessari chiarimenti, al soggetto referente è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per trasmettere le integrazioni o i chiarimenti richiesti. Dalla data della richiesta delle integrazioni o chiarimenti, i termini istruttori sono sospesi.

3. Conclusa la verifica di ammissibilità formale dell’istanza, la struttura regionale competente trasmette la documentazione al nucleo tecnico di valutazione e raccordo previsto nell’articolo 10.

4. Il nucleo tecnico di valutazione e raccordo effettua la valutazione di merito dell’istanza di riconoscimento, anche in modalità asincrona, rilasciando il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione.



(7) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. g) della l.r. 42/2024


Art. 7

Riconoscimento dei distretti produttivi (8) (9) 


1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere del nucleo tecnico di valutazione e raccordo, su proposta della struttura regionale competente, esprime le proprie determinazioni in merito al riconoscimento del distretto produttivo, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge e degli indirizzi di politica di sviluppo della Regione.

2. Ilriconoscimentohaduratatriennaledecorrentedalladatadipubblicazionedelladeliberazione di Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Ai fini della conferma del riconoscimento, entro novanta giorni antecedenti la scadenza del triennio, il soggetto referente trasmette un nuovo programma di sviluppo, come disciplinato dall’articolo 5. In mancanza tale adempimento, il riconoscimento decade alla scadenza del triennio.

3. Alla procedura di conferma del riconoscimento si applicano le disposizioni previste nell’articolo 6, comma 4 e nel comma 1 del presente articolo.



(8) Vedi reg. reg. 4/2009, art. 17
(9) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. h) della l.r. 42/2024


Art. 8

Monitoraggio, decadenza e revoca del riconoscimento (10) 


1. Per consentire il monitoraggio annuale delle attività del distretto produttivo, entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto referente inoltra, attraverso la piattaforma informatica, una relazione sullo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel programma di sviluppo.

2. La struttura regionale competente, avvalendosi del nucleo tecnico di valutazione e raccordo previsto nell’articolo 10 nonché, ove consentito, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione Puglia, valuta la relazione di cui al comma 1.

3. In caso di mancata trasmissione della relazione annuale entro il termine previsto nel comma 1, il distretto produttivo decade dal riconoscimento. La decadenza dal riconoscimento e la conseguente cancellazione del distretto dal registro regionale è pronunciata con deliberazione della Giunta, su proposta della struttura regionale competente.

4. Se dalla relazione emerge la mancata attuazione del programma di sviluppo, oppure risultano ritardi nell’esecuzione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi, la struttura regionale competente assegna al soggetto referente un termine non inferiore a trenta giorni per trasmettere deduzioni e documenti.

5. Decorso inutilmente il termine assegnato, o se le deduzioni e i documenti trasmessi non contengono giustificazioni adeguate, oppure in caso di perdita dei requisiti previsti nell’articolo 2, la Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento del distretto produttivo e la sua conseguente cancellazione dal registro regionale di cui all’articolo 3, su proposta della struttura regionale competente.

6. La Giunta regionale può altresì revocare il riconoscimento in caso di mancata comunicazione delle variazioni di cui all’articolo 9.

7. Nei sei mesi successivi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione le imprese aderenti al distretto cancellato non possono partecipare a progettualità per il riconoscimento di nuovi distretti, ferma restando la possibilità di aderire a distretti già esistenti 



(10) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. i) della l.r. 42/2024


Art. 9

Variazioni (11) 


1. Il soggetto referente può presentare richiesta di variazione del programma disviluppo non più di due volte nel corso di ciascun quinquennio di realizzazione del programma stesso. Eventuali ulteriori richieste di variazione sono dichiarate inammissibili. È consentita senza limitazioni la fusione di due o più distretti già riconosciuti. Per l’istruttoria delle richieste di variazione del programma di sviluppo e delle istanze di fusione si applicano le disposizioni previste nell’articolo 6, comma 4 e nell’articolo 7, comma 1.

2. Ogni variazione relativa al protocollo di intesa, al programma di sviluppo, ai soggetti sottoscrittori, al soggetto referente, ivi inclusi i casi di fusione, è comunicata nel termine perentorio di trenta giorni alla struttura regionale competente che trasmette la documentazione al nucleo tecnico di valutazione e raccordo previsto nell’articolo 10.



(11) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. j) della l.r. 42/2024


Art. 10

Nucleo tecnico di valutazione e raccordo (12) 


1. Per la valutazione e il monitoraggio dei programmi di sviluppo nonché al fine di garantire il necessario supporto tecnico-operativo ai proponenti ed ai distretti riconosciuti, di consentirne il raccordo con le strutture regionali competenti e di favorire l’aggregazione tra proponenti e distretti riconosciuti ovvero la fusione di due o più distretti già riconosciuti, è costituito un nucleo tecnico di valutazione e raccordo. Per le proprie attività, il nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

2. Il nucleo tecnico di valutazione e raccordo, sulla base delle relazioni annuali sullo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel programma di sviluppo trasmesse dai singoli distretti produttivi riconosciuti, redige annualmente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge. La relazione è presentata alla Giunta regionale e pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite la composizione e le attività del nucleo tecnico di valutazione e raccordo. I componenti sono scelti tra soggetti in possesso di professionalità ed esperienza nei settori di operatività del nucleo, con competenze professionali diversificate e, per quanto possibile, complementari, che non versino in situazioni di conflitto di interesse reale o potenziale. Ai componenti del nucleo tecnico di valutazione e raccordo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 



(12) Articolo così sostituito dall'art. 104, comma 1, lett. k) della l.r. 42/2024


Art. 10 bis

Censimento di ulteriori forme di aggregazione (13) 


1. Per il censimento di ulteriori forme di aggregazione, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4 trasmettono, attraverso la piattaforma informatica, un protocollo d’intesa sottoscritto da tutti i soggetti aderenti, nel quale è indicato il soggetto referente, con funzioni di mandatario, delegato alla presentazione dell’istanza di censimento.

2. Al protocollo d’intesa è allegato il programma di sviluppo volto a realizzare una progettualità strategica comune, che dia atto degli obiettivi prefissati, delle azioni da implementare, della relativa fonte finanziaria e dei tempi stimati di realizzazione delle stesse.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 4, comma 4 verifica la presenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 2, comma 4 e della documentazione prevista nei commi 1 e 2 e procede all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 3.

4. Ogni variazione relativa al protocollo di intesa, al programma di sviluppo, ai soggetti sottoscrittori, al soggetto referente, ivi inclusi i casi di fusione, è comunicata nel termine perentorio di trenta giorni alla struttura regionale competente di cui all’articolo 4, comma 4.



(13) Articolo aggiunto dall'art. 104, comma 1, lett. l) della l.r. 42/2024


Art. 10 ter

Norma transitoria (14) 


1. I distretti produttivi già riconosciuti definitivamente ai sensi dell’articolo 8 della l. r. 23/2007, nonché i distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della stessa, trasmettono alla struttura regionale competente, attraverso la piattaforma informatica, il protocollo d’intesa e i relativi allegati previsti nell’articolo 5 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l’istruttoria si applica la procedura prevista negli articoli 6 e 7.

3. Le istanze di cui al comma 1 sono trattate, da ciascuna struttura competente, prioritariamente rispetto a quelle ricevute dopo l’entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di esito positivo della valutazione, il distretto produttivo è iscritto nel registro regionale dei distretti produttivi. In caso di esito negativo della valutazione, il riconoscimento è revocato. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro i centoventi giorni previsti nel comma 1, il distretto decade dal riconoscimento.”

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:

a) legge regionale 14 dicembre 2007, n. 36 (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi”);

b) articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);

c) articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2024);

d) regolamento regionale 20 ottobre 2009, n. 23 (Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 – ‘Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi’ - articolo 8. ‘Compiti e funzioni del Nucleo tecnico di valutazione’).

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



(14) Articolo aggiunto dall'art. 104, comma 1, lett. l) della l.r. 42/2024


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.