Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 3
Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)
Art. 11.
Al titolo I
della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia
di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2005), sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a)
l’articolo 8
è sostituito dal seguente:
“Art. 8
(Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)
1.
All’interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici
possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia
immediata e senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,
opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di
infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l’attuazione della destinazione
prevista o, in quanto rivolte all’adeguamento funzionale di infrastrutture
esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime.
2. Nei casi
previsti dal comma 1, l’approvazione del progetto deliberata ai soli fini
urbanistici da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente
competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, senza la necessità di approvazione
regionale”;
b)
al comma 3
dell’articolo 12 dopo la parola “deliberata” sono inserite le seguenti: “ ai
soli fini urbanistici ”;
c)
dopo il comma
1 dell’articolo 15 è inserito il seguente:
“1 bis La Giunta regionale, nell’ambito della
propria attività di indirizzo, stabilisce criteri idonei a definire la
particolare natura delle opere e il correlato carattere di particolare urgenza
dei relativi lavori, per i quali è consentito all’autorità espropriante
l’esercizio della facoltà prevista al comma 1”;
d)
al comma 1
dell’articolo 25 dopo le parole “di espropriazione per pubblica utilità” sono
inserite le seguenti:
“ ivi comprese quelle disciplinanti gli
indispensabili procedimenti preordinati all’esercizio della potestà
espropriativa”;
e)
la lettera b)
dell’articolo 29 è sostituita dalla seguente:
“b) l’onere
complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall’applicazione
dell’articolo 17, comma 5, lettera a), valutabile in euro 75 mila, grava in
termini di competenza e cassa sull’unità previsionale di base 2.2.1, capitolo di
spesa 2020 “Spesa per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso di spese
ai componenti estranei all’amministrazione regionale l.r.
29/1974, l.r.
27/1975, l.r.
15/1978- art.11, l.r.
68/1980, l.r.
45/1981, l.r.
7/1982, legge 203/1982 e l.r.
3/2005 s.o.”.