Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 30 Disciplina del regime di deroga in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157) e dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
Art. 1(Disciplina del regime di deroga previsto
dall’articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE) 1. I prelievi in deroga di cui
all’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 1, commi 3 e 4 e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), nonché nell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e
nell’articolo 9 della convenzione relativa alla conservazione della vita
selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre
1979, resa esecutiva dalla legge 5 agosto 1981, n. 503, vengono disciplinati
dalla Regione Puglia con la presente legge in conformità alla legge 3 ottobre
2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione
dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE).
Art. 2(Deroghe) 1. La Giunta Regionale adotta le deroghe di
cui all’articolo l, di durata non superiore a un anno, sempre che non vi siano
altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
a) nell’interesse della salute, della sicurezza
pubblica;
b) nell’interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al
bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del
ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali
operazioni.
2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere
adeguatamente motivate come previsto dall’articolo 19 bis della l. 157/1992,
come aggiunto dall’articolo 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221.
3. Le deroghe di cui alla presente legge non
sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una significativa
diminuzione della consistenza numerica.
Art. 3(Contenuto e procedure delle deroghe) 1. La Giunta Regionale, sentito il Comitato
tecnico faunistico venatorio regionale, sulla scorta del parere espresso
dall’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto, struttura tecnica
riconosciuta a livello regionale, ovvero l’Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS) a cui viene trasmesso, adotta le deroghe di cui all’articolo 2
indicando:
a) le specie che formano oggetto delle deroghe
medesime;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi cattura o di
uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di
tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
d) il numero dei capi prelevabili
complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle
popolazioni di ogni singola specie, in sede di applicazione delle deroghe di cui
all’articolo 2, comma 1;
e) i controlli e le forme di vigilanza cui il
prelievo è assoggettato;
f) l’autorità abilitata a dichiarare che le
condizioni stabilite sono realizzate;
g) i soggetti abilitati a effettuare il prelievo
in deroga.
2. Per l’esercizio dell’attività del prelievo
in deroga può essere consentito anche l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo
32
della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria).
3. I prelievi in deroga devono essere
riportati su un apposito tesserino predisposto dalla Regione e rilasciato ai
soggetti autorizzati per il tramite dei comuni di residenza. I capi prelevati
devono essere annotati sul tesserino al momento della loro raccolta. Detto
tesserino deve essere riconsegnato ai comuni di residenza entro e non oltre il
20 marzo di ogni anno. I comuni, a loro volta, trasmettono gli stessi
all’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto entro il 31 marzo.
Art. 4(Condizioni) 1. L’Osservatorio faunistico regionale,
ovvero l’INFS, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le
condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della dir. 79/409/CEE sono
realizzate.
Art. 5(Modifica dei prelievi) 1. Il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore competente, in considerazione di eventuale
richiesta motivata dell’Osservatorio faunistico regionale o dell’INFS, adotta
provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai
sensi dell’articolo 2, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello
stato delle popolazioni oggetto dei prelievi e in relazione all’entità dei
prelievi complessivi monitorati rispetto alla piccola quantità prevista dalla
dir. 79/409/CEE e relativa guida interpretativa della Commissione europea.
Art. 6(Azioni di promozione) 1. La Giunta regionale promuove
attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a
cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.
Art. 7(Adempimenti di competenza della Giunta
regionale) 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il
Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull’attuazione delle
deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche
europee, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all’INFS.
Art. 8(Controlli e sanzioni) 1. La vigilanza sull’applicazione della
presente legge è affidata ai soggetti di cui agli articoli 27 della l. 157/1992
e 44
della l.r.
27/1998.
Art. 9(Abrogazioni) 1. E’ abrogata la legge
regionale 25 agosto 2003, n. 16 (Applicazione del regime di deroga ai
sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221).
Art. 10(Norma finanziaria) 1. La presente legge non comporta alcun
onere finanziario a carico del bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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