Anno 2007
Numero 38
Data 18/12/2007
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 181 suppl. del 19 dicembre 2007
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Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 38

Disposizioni per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale



Art. 1

(Finalità)


1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo ai sensi del titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del capo II del regolamento (CE) n.1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità d’applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999.  




Art. 2

(Schedario del potenziale produttivo viticolo)


1. Ai fini della predisposizione dellinventario del potenziale produttivo viticolo regionale di cui allarticolo 16 del reg. (CE) 1493/1999, ogni superficie vitata è soggetta a iscrizione nello schedario viticolo e susseguente aggiornamento.

 

2. Liscrizione della superficie vitata nello schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere a interventi sul potenziale produttivo viticolo e accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

 

3. Ogni variazione relativa a una superficie vitata iscritta nello schedario è soggetta a dichiarazione da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della sua realizzazione.

 

4. Ogni trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate è soggetto a comunicazione, da parte del proprietario o conduttore subentrante, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di trasferimento della titolarità o di immissione in possesso.

 

5. La Giunta regionale definisce le modalità tecnico-procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale di cui ai reg. (CE) 1493/1999 e 1227/2000. A tal fine si avvale, attraverso la definizione di specifici atti esecutivi, delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA) autorizzati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura “AGEA”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 (Modalità per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive). 




Art. 3

(Sanzioni amministrative)


1. Nel caso di superfici per le quali sia stata omessa la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1) entro il termine previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 luglio 2000 (Norme di attuazione del reg. (CE) n.1493/1999 e del reg. (CE) n. 1227/2000) deve essere corrisposta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60,00 per ogni decara, o frazione di decara, della superficie vitata da iscrivere nello schedario.

 

2. Nel caso non si sia provveduto, entro i termini previsti, alle necessarie variazioni, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a)      al conduttore le cui superfici dichiarate differiscano in misura superiore al 5 per cento, sia in eccesso che in difetto, rispetto all’effettiva superficie vitata aziendale: euro 20,00 per decara, o frazione di decara, della superficie di differenza fra quella dichiarata e quella effettiva;

b)      al conduttore che non proceda alla dichiarazione delle variazioni del potenziale viticolo secondo le procedure previste dalla Giunta regionale: euro 20,00 per decara, o frazione di decara, della superficie vitata;

c)      al conduttore subentrante che non effettui la comunicazione di trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate entro i termini previsti dall’articolo 2: euro 100,00.

 

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono ridotte a un terzo nel caso in cui il ritardo nella dichiarazione e/o nella comunicazione non superi i trenta giorni.

 

4.  Le sanzioni introitate dalla Regione a seguito di atti amministrativi già definitivi restano confermate e non possono essere modificate.  




Art. 4

(Regolarizzazione dei vigneti)


1. I vigneti irregolarmente impiantati o reimpiantati anteriormente al 1° settembre 1998 possono essere regolarizzati su domanda del conduttore ai sensi del reg. (CE) 1493/1999 e secondo le disposizioni stabilite dalla Regione Puglia.

 

2. Ai conduttori che ottengono la regolarizzazione dei vigneti in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del reg. (CE) 1493/99, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258,00 per ogni ettaro della superficie inte-ressata.

 

3. Ai conduttori che ottengono la regolarizzazione dei vigneti in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del reg. (CE) 1493/99, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.033,00 per ettaro se l’impianto, in relazione ai vitigni utilizzati, è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di euro 2 mila 582 per ettaro se l’impianto, in relazione ai vitigni utilizzati, è idoneo per la produzione di vini DOC.

 

4. Per i vigneti impiantati irregolarmente anteriormente al 31 agosto 1993 sono fatte salve le disposizioni previste dall’articolo 44 (Regolarizzazione vigneti di uve da vino) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004 – 2006 della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 44 della legge regionale n.12 gennaio 2005, n. 1.

 

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008 alle superfici vitate che non risultino regolarizzate sono applicate la misure sanzionatorie previste dall’articolo 5.

 

6. Il conduttore la cui domanda di regolarizzazione venga respinta è tenuto a inviare alla distillazione il prodotto ottenuto dalle uve provenienti dalla superficie interessata dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data in cui tale domanda è respinta o, in alternativa, a pagare una sanzione di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalla superficie interessata a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data in cui la domanda è respinta. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione è determinato sulla base dei prezzi medi correnti.

 

7. Per la quantificazione delle partite di vino da destinare alla distillazione obbligatoria si fa riferimento ai vini ottenuti dalle uve prodotte dal vigneto irregolarmente impiantato. In ogni caso, la quantità unitaria minima di vino da destinare alla distillazione è calcolata in base alla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa lordinanza con cui si ingiunge lestirpazione del vigneto. Il vigneto si considera in produzione a partire dalla terza campagna vitivinicola successiva a quella di impianto o reimpianto




Art. 5

(Sanzioni per impianti e reimpianti irregolari di vigneti

effettuati a decorrere dal 1° settem-bre 1998)


1. Per i vigneti con varietà di uve da vino piantati a decorrere dal 1° settembre 1998 in violazione al divieto di impianto dei vigneti previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del reg. (CE) 1493/99 e successive modificazioni o in violazione delle disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto e ai diritti di impianto prelevati dalla riserva regionale, previste dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l’uso di detti diritti, è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per decara, o frazione di decara, della superficie vitata per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate.

 

2. Le superfici vitate impiantate a decorrere dal 1° settembre 1998 in violazione del divieto di impianto previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del reg. (CE) 1493/99 e delle disposizioni che disciplinano l’uso dei diritti di nuovo impianto, dei diritti di reimpianto e l’impiego delle varietà classificate, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4, 5 e 19 del medesimo regolamento, devono essere estirpate. Le spese connesse all’estirpazione sono a carico del produttore.

 

3. Ove il trasgressore non esegua lestirpazione della superficie entro il termine fissato dall’autorità regionale, questultima provvede alla rimozione degli impianti ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

 

4. Dalla data di esecutività del provvedimento con cui è stata ingiunta lestirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve raccolte dai vigneti soggetti allobbligo di estirpazione possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione.  




Art. 6

(Vigilanza e controllo)


1. Le funzioni di vigilanza e controllo sullosservanza delle disposizioni relative alla gestione e controllo del potenziale viticolo regionale, compresa lapplicazione delle sanzioni, sono esercitate dagli Uffici provinciali dell’agricoltura competenti per territorio.

 

2. Per l’applicazione delle sanzioni previste si procede a norma dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) e successive modificazioni.  




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.