Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 39 Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)(1)
(1) Vedi anche Reg. reg. 21/2008, art. 20. Vedi anche la l.r. 11/94
Art. 1(Finalità e oggetto) 1. La Regione Puglia promuove
l’associazionismo, quale espressione di partecipazione, impegno, solidarietà e
pluralismo, riconoscendone il valore sociale e l’autonomia, sostenendone le
attività, sia quelle rivolte agli associati sia quelle rivolte a tutta la
collettività per fini di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo
della cittadinanza attiva.
2. La presente legge, nell’ambito dei
principi e criteri fondamentali della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina
delle associazioni di promozione sociale), regolamenta i rapporti tra le
istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale e prevede
l’incentivazione delle attività attraverso gli strumenti di programmazione e le
forme di partecipazione delle stesse alla programmazione regionale.
Art. 2(Definizione) 1. Sono considerate associazioni di
promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,
i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere
attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, così come
previsto dall’articolo 2 della l. 383/2000, al fine di arrecare beneficio
direttamente o indirettamente a singoli soggetti o alla collettività.
2. Le associazioni di cui alla presente legge
perseguono interessi collettivi e fini di utilità sociale attraverso lo
svolgimento continuato di attività di promozione sociale prevalentemente nei
seguenti ambiti:
a) sviluppo della personalità umana e rimozione
degli ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed espressione nei principi
di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità;
b) promozione e sostegno dell’esercizio dei
diritti civili e sociali e del principio di sussidiarietà, in attuazione degli
articoli 117 e 118 della Costituzione;
c) affermazione e attuazione dei principi della
pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà tra i popoli e della
cooperazione;
d) tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni e dei
prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione
culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale;
e) diffusione della pratica sportiva tesa al
miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psico-sociale delle
persone in tutte le fasi della vita;
f) conseguimento di altri scopi di promozione
sociale;
g) sviluppo della partecipazione attiva e
responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di
promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme
associative.
3. Le associazioni di promozione sociale, per
il perseguimento degli scopi sociali, si avvalgono prevalentemente delle
attività prestate, in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati,
a cui possono affiancarsi, per specifiche iniziative e manifestazioni, persone
non associate che operino comunque in forma volontaria, libera e gratuita.
Possono, inoltre, avvalersi, in casi di particolare necessità e per apporti di
competenze specifiche, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche
ricorrendo ai propri associati. Sono considerate di rilievo regionale le
associazioni di promozione sociale che siano già iscritte nel registro nazionale
e abbiano una o più articolazioni territoriali sul territorio regionale, nonché
le associazioni che abbiano articolazioni territoriali e svolgano attività in
modo continuativo in almeno due province della regione.
Art. 3(Istituzione del registro
regionale
delle associazioni di promozione
sociale) 1. E’ istituito presso il Settore sistema
integrato servizi sociali della Regione Puglia il registro delle associazioni di
promozione sociale, di seguito denominato registro, in attuazione dell’articolo
7 della l. 383/2000, cui possono iscriversi i soggetti che svolgono le attività
di cui all’articolo 2 operanti sul territorio regionale e le articolazioni
territoriali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro
nazionale.
2. Le domande di iscrizione delle
articolazioni regionali e locali di associazioni a carattere nazionale iscritte
nel registro nazionale sono presentate direttamente alla Regione Puglia per
l’automatica iscrizione nel registro regionale, secondo quanto disposto
all’articolo 4.
3. Le domande di iscrizione al registro delle
associazioni operanti solo sul territorio regionale sono presentate al comune
sede legale dell’associazione, secondo le modalità e i termini di cui
all’articolo 4. Il comune accerta il possesso dei requisiti richiesti con
formale provvedimento, da adottare con determina dirigenziale o del responsabile
del servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della
domanda, e lo trasmette alla Regione Puglia entro i successivi dieci giorni.
4. In caso di accertata non conformità del
provvedimento comunale ai requisiti prescritti e alle procedure fissate
dall’articolo 4, il Settore sistema integrato servizi sociali invita il comune
ad adeguarlo nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente detto termine
l’atto di iscrizione si intende respinto.
Art. 4(Modalità e termini per l’iscrizione al
registro) 1. Le articolazioni regionali e locali di
associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, nonché le
associazioni operanti solo sul territorio regionale, richiedono l’iscrizione nel
registro regionale presentando formale domanda, rispettivamente alla Regione e
al comune ove ha sede legale l’associazione, da redigere in carta semplice dal
legale rappresentante dell’associazione sul territorio regionale, corredata
della seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) statuto, che indichi denominazione, sede
legale, attribuzione della rappresentanza legale, assenza di fini di lucro
intesa come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette
o differite, obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle
attività istituzionali, democraticità dell’ordinamento interno, criteri per
l’ammissione e l’esclusione degli associati, loro diritti e doveri, obbligo di
redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli
stessi, modalità di scioglimento dell’associazione e obbligo di devoluzione del
patrimonio residuo a fini di utilità sociale;
c) relazione sulle attività prevalenti
dell’associazione ed eventuale ultimo rendiconto consuntivo approvato;
d) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono
le cariche associative con l’indicazione dell’indirizzo presso cui è depositato
l’elenco nominativo degli associati e del numero di codice fiscale
dell’associazione;
e) documento rilasciato dalla direzione
nazionale dell’associazione che attesti l’avvenuta iscrizione nel registro
nazionale, per le associazioni a carattere nazionale operanti con proprie
articolazioni sul territorio regionale, con l’indicazione della data di avvenuta
iscrizione.
2. Entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda da parte delle associazioni nazionali aventi
articolazioni territoriali in Puglia, la Regione avvia l’istruttoria della
stessa e, ove non siano rilevate difformità rispetto alle norme nazionali e
regionali, dispone l’iscrizione nel registro regionale, che deve in ogni caso
avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.
Tale termine è sospeso una sola vota in caso di richiesta di integrazione della
documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi aggiuntivi
richiesti.
3. Il comune ove ha sede legale
un’associazione a carattere regionale o locale trasmette il provvedimento di cui
all’articolo 3, comma 3, nei termini ivi indicati. In caso di accertata non
conformità del provvedimento comunale ai requisiti prescritti al comma 1, il
Settore sistema integrato servizi sociali invita il comune ad adeguarlo nel
termine di trenta giorni; decorso inutilmente detto termine l’atto di iscrizione
si intende respinto.
4. L’iscrizione al registro regionale è
disposta con atto del dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali
entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento comunale di cui
al comma 3, ovvero entro i termini di cui al comma 2 per le associazioni a
carattere nazionale.
5. In caso di variazioni delle condizioni e
caratteristiche dell’associazione, questa è tenuta a comunicarle al comune in
cui ha sede legale, con comunicazione in carta semplice a firma del legale
rappresentante, con la documentazione necessaria ad attestare formalmente le
variazioni intervenute, richiedendo la permanenza dell’iscrizione nel registro
regionale. Il comune dispone entro trenta giorni la verifica del rispetto dei
requisiti e ne dà comunicazione alla Regione.
6. In caso di accertata perdita dei requisiti
che danno titolo all’iscrizione, il comune adotta conseguente formale
provvedimento nel rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, trasmettendone,
entro trenta giorni dalla data della verifica ispettiva, copia alla Regione -
Settore sistema integrato servizi sociali - per la cancellazione dal registro.
Art. 5(Revisione periodica e cancellazione) 1. I comuni, entro il mese di giugno di ogni
anno, verificano la permanenza del possesso dei requisiti da parte delle
associazioni iscritte nel registro e ne comunicano l’esito alla Regione -
Settore sistema integrato servizi sociali.
2. In caso di accertata perdita dei requisiti
che danno titolo all’iscrizione, si applica quanto previsto all’articolo 4,
comma 6.
3. Il dirigente del Settore sistema integrato
servizi sociali, entro trenta giorni dalla data di acquisizione del
provvedimento comunale, dispone la cancellazione dal registro.
Art. 6(Osservatorio regionale
dell’associazionismo) 1. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale
delle politiche sociali di cui all’articolo 14 della legge regionale 10 luglio
2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), è istituita un’apposita
sezione dedicata all’associazionismo di promozione sociale, che opera con il
concorso stabile di un organismo di rappresentanza dell’associazionismo composto
da:
a) il dirigente del Settore cittadinanza attiva,
o suo delegato;
b) il dirigente del Settore sistema integrato
servizi sociali;
c) due esperti nominati dalla Giunta regionale
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentiti gli Assessori alla solidarietà e alla trasparenza e cittadinanza attiva;
d) sette rappresentanti delle associazioni
iscritte nel registro, indicate secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta
regionale con apposita deliberazione.
Per i componenti di cui alle lettere c) e d)
non è previsto alcun compenso. Le funzioni di segreteria sono svolte da un
dipendente incaricato dal dirigente del Settore sistema integrato servizi
sociali.
2. La sezione dedicata all’associazionismo di
promozione sociale, in seno all’Osservatorio regionale delle politiche sociali,
si riunisce almeno ogni novanta giorni e ha i seguenti compiti:
a) avanzare proposte alla Regione sulle materie
che interessano le attività delle associazioni di promozione sociale;
b) promuovere studi e ricerche
sull’associazionismo di promozione sociale e favorire la conoscenza, lo scambio
di esperienze e la diffusione di buone pratiche;
c) promuovere iniziative di formazione e di
aggiornamento sullo svolgimento delle attività associative a sostegno dello
sviluppo della democrazia partecipata;
d) valutare l’applicazione della presente legge
su tutto il territorio regionale.
3. Ai componenti dell’Osservatorio esterni
all’amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo
4
della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45 (Norme per il conferimento di
consulenze) e successive modificazioni.
4. La Regione con la legge di bilancio
annuale individua le risorse da destinare alle attività dell’Osservatorio.
Art. 7(Attività di controllo) 1. La Regione e i comuni possono disporre
controlli e ispezioni secondo le modalità fissate nel regolamento regionale.
2. L’attività di controllo è finalizzata in
particolare a verificare che:
a) le attività di cui all’articolo 2 siano
svolte senza finalità di lucro;
b) gli aderenti alle associazioni di promozione
sociale siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività nonché per la responsabilità civile presso terzi;
c) le organizzazioni di promozione sociale
iscritte nel registro regionale conservino la documentazione relativa alle
entrate prevista dall’articolo 4 della l. 383/2000;
d) le scritture contabili e la relativa
documentazione giustificativa siano tenute regolarmente.
3. Le associazioni di promozione sociale
hanno l’obbligo di mettere a disposizione del personale incaricato
dell’effettuazione del controllo tutti i libri, i registri e i documenti e di
fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
4. Di ogni visita di controllo deve essere
redatto processo verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e
sottoscritti dal personale incaricato del controllo e dal legale rappresentante
dell’associazione, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni; uno
degli originali del verbale rimane presso l’associazione, un altro è trasmesso
alla Regione Puglia - Settore sistema integrato servizi sociali - e il terzo è
trasmesso al comune di competenza per i conseguenti provvedimenti.
5. Qualora venga riscontrata la perdita di
uno o più requisiti essenziali per l’iscrizione, ovvero gravi disfunzioni nello
svolgimento delle attività, il comune competente adotta formale provvedimento
per la cancellazione dal registro regionale e lo trasmette alla Regione Puglia -
Settore sistema integrato servizi sociali - per i conseguenti adempimenti.
Art. 8(Convenzioni) 1. Le convenzioni previste dall’articolo 30
della l. 383/2000, nell’ambito degli obiettivi fissati nel piano regionale delle
politiche sociali e nei piani di zona, possono essere stipulate con le
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale da almeno un
anno.
2. I rapporti fra istituzioni pubbliche e
associazioni di promozione sociale sono disciplinati secondo le disposizioni di
cui all’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli
articoli 19
e 56
della l.r.
19/2006.
Art. 9(Norma finanziaria) 1. Agli oneri della presente legge connessi
alle attività previste si fa fronte nei limiti dello stanziamento di cui
all’apposito capitolo da istituirsi a seguito del riparto delle risorse del
Ministero per la solidarietà sociale, di cui all’articolo 14 della l. 383/2000.
2. La Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 28
dicembre 2006, n. 39, è autorizzata ad approvare le conseguenti variazioni di
bilancio in sede di assegnazione da parte dello Stato dei fondi di cui al comma
precedente.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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