Anno 2007
Numero 9
Data 26/03/2007
Abrogato No
Materia Enti strumentali dipendenti;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 43 del 26 marzo 2007
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Nessun allegato

Legge Regionale 26 marzo 2007, n. 9

Proroga della nomina dei Commissari e dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli EDISU della Regione Puglia(1) 


(1) Legge implicitamente abrogata. La l.r. 27 giugno 2007, n. 18, art. 39, ha abrogato la  l.r. 12/1996. La stessa l.r. all’art. 38, comma 3 così dispone: “ Sino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia i Commissari straordinari e i Collegi dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 26 marzo 2007, n. 9 (Proroga della nomina dei Commissari e dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli EDISU della Regione Puglia), restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti e indifferibili”


Art. 1


[1. I Commissari straordinari e i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti per il diritto allo studio universitario (EDISU) regionali previsti, rispettivamente, dagli articoli 38 e 10 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari), in attesa dell’approvazione della legge di riforma degli EDISU, restano in carica fino alla data del 30 aprile 2007. ]




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.