Legge Regionale 26 marzo 2007, n. 9
Proroga della nomina dei Commissari e dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli EDISU della Regione Puglia(1)
(1) Legge implicitamente abrogata. La l.r. 27 giugno 2007, n. 18, art. 39, ha abrogato la l.r. 12/1996. La stessa l.r. all’art. 38, comma 3 così dispone: “ Sino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia i Commissari straordinari e i Collegi dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 26 marzo 2007, n. 9 (Proroga della nomina dei Commissari e dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli EDISU della Regione Puglia), restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti e indifferibili”
Art. 1[1.
I Commissari straordinari e i componenti dei Collegi dei revisori dei conti
degli Enti per il diritto allo studio universitario (EDISU) regionali previsti,
rispettivamente, dagli articoli 38
e 10
della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12
(Diritto agli studi universitari), in attesa dell’approvazione della legge di
riforma degli EDISU, restano in carica fino alla data del 30 aprile 2007.
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