Regolamento Regionale 12 giugno 2007, n. 14 Attuazione dell'art. 92 comma 6 del Decreto legislativo n. 163/2006 (già art. 18, comma 2 Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
-
Visto
lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.
-
Visto
l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n .7 “Statuto della
Regione Puglia”.
-
Visto
l’ art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
-
Visto
il d.lgs. 163/2006, che, all’art. 92 (già art. 18 c.2 L.109/1994 e s.m.i.),
prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.
-
Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 820 del 04/06/2007 di adozione del Regolamento attuativo
della succitata legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le
modalità per il riconoscimento, la ripartizione e la liquidazione dell’incentivo
di cui all’articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(già disciplinato dall’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modifiche ed integrazioni), con applicazione alle attività di
elaborazione di atti di pianificazione comunque denominati.
2. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla
valorizzazione della professionalità interna del personale regionale in
servizio.
Art. 1.2 Definizione delle prestazioni
1. Per “atto di pianificazione”, comunque denominato, si
intende un elaborato complesso, previsto da una norma di legge, nazionale e/o
regionale, composto da parti grafiche, da testi illustrativi e normativi,
finalizzato a programmare, definire e regolare l’assetto del territorio
regionale, in tutto o in parte.
2. L’atto di pianificazione deve essere sottoscritto da
soggetti abilitati.
3. La Giunta regionale autorizza, con specifico atto,
l’elaborazione di altri e diversi piani che hanno le caratteristiche di cui al
precedente comma 1, ma che possono non essere espressamente disciplinati da una
norma di legge.
Art. 1.3 Costituzione e accantonamento dell’incentivo
1. Per gli atti di pianificazione disciplinati dal presente
Regolamento, l’incentivo è determinato nella misura del 30% (trenta per cento)
della Tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione
generale, particolareggiata o esecutiva.
2. .Per il calcolo del 30% si fa riferimento alla Tariffa degli
onorari per le prestazioni urbanistiche degli Ingegneri e degli Architetti (di
seguito denominata più brevemente Tariffa Professionale).
3. In mancanza di un riferimento specifico il calcolo sarà
definitivo, per analogia, al momento dell’affidamento dell’incarico.
4. L’ammontare percentuale è correlato alle eventuali
modifiche, in aumento ovvero in diminuzione, che dovessero essere stabilite nel
tempo dalle leggi statali, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle
erogazioni a carico della Regione.
5. L’incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica, se le
variazioni alla Tariffa professionale di cui al comma 2 si verificano nel corso
dell’’espletamento dell’incarico.
6. Le somme occorrenti per la costituzione dell’incentivo sono
prelevate dallo stanziamento previsto per gli specifici atti di pianificazione
o, in generale, di pianificazione nell’ambito del bilancio regionale ovvero sono
poste a carico del Comune e/o Ente inadempiente, allorquando vengano esercitati
poteri sostitutivi o funzioni di Commissario ad acta.
7. L’ammontare dell’incentivo è calcolato a lordo degli oneri
accessori che sono a carico dell’Amministrazione regionale.
Art. 1.4 Conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi sono conferiti, prevalentemente, dal dirigente
responsabile del Settore nel cui ambito ricade la competenza dell’atto di
pianificazione territoriale con proprio atto indicante:
a. il responsabile unico del procedimento; b. il tecnico o i tecnici che, incaricati dell’atto di
pianificazione perché in possesso dell’abilitazione, ne assumono la
responsabilità professionale, firmando i relativi elaborati progettuali; c. il tecnico o i tecnici che, incaricati a collaborare,
assumono responsabilità professionale; d. il personale tecnico e non che svolge attività di
collaborazione per il raggiungimento del risultato.
2. Quando occorra affidare l’incarico a dipendenti di altro
Settore, va preventivamente acquisito il parere favorevole del responsabile del
Settore cui appartiene il dipendente da incaricare.
3. Gli incarichi possono, altresì, essere conferiti dalla
Giunta regionale, al ricorrere di legge o nei casi che necessitano l’unitario
esercizio a livello regionale ovvero in particolari circostanze.
4. Il personale tutto di cui al comma 1 potrà svolgere
l’incarico conferito anche al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, senza
alcuna retribuzione suppletiva.
5. I dirigenti, attesa la specificità della materia,
partecipano alla ripartizione dell’incentivo, in relazione all’effettivo
svolgimento delle funzioni attribuite non ricadenti nella ratione officii.
Art. 1.5 Poteri sostitutivi
1. Il presente Regolamento è applicato anche nel caso in cui,
ricorrendo l’istituto dei poteri sostitutivi (surroga) a causa dell’inerzia dei
Comuni e/o Enti inottemperanti a disposizioni di legge, nazionale e/o regionale,
il personale regionale è incaricato della redazione dell’atto di pianificazione
ovvero espleta funzioni di Commissario ad acta.
2. Sono da intendersi atti di pianificazione, in particolare,
e, quindi, ricadenti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento i
Piani di cui alla legge
regionale 28 dicembre 2003, n. 28 recante “Norme sul demanio armentizio” e
di cui alla legge
regionale 23 giugno 2006, n. 17 e loro successive modificazioni e
integrazioni.
3. Al ricorrere delle condizioni del comma 1, l’incentivo è a
carico del bilancio del Comune e dell’Ente inottemperante, in favore del quale
viene espletato l’incarico professionale.
CAPO II INCENTIVO
Art. 2.1 Individuazione delle figure professionali
1. L’incentivo è attribuito secondo la seguente
ripartizione:
a. responsabile unico del procedimento; b. tecnico o tecnici incaricati dell’atto di
pianificazione; c. tecnici incaricati di collaborazione specifica,
tec-nica; d. personale vario per collaborazione in genere.
2. Al tecnico o ai tecnici incaricati che espletino più
funzioni sono attribuite le quote cumulate relativamente alle competenze
maturate.
3. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni
non espletate da parte dei dipendenti della Regione, bensì da personale esterno,
costituiscono economia.
Art. 2.2 Ripartizione dell’incentivo
1. Nel caso di redazione di atto di pianificazione, l’incentivo
è attribuito alle figure professionali indicate nel precedente articolo 2.1
secondo il riparto riportato nella Tabella seguente:
a. responsabile unico del procedimento 10,0% b. tecnico o i tecnici incaricati dell’atto di
pianificazione 60,0% c. tecnici incaricati della collaborazione tecnica 20,0%
d. personale vario per collaborazione in genere 10,0%
CAPO III INCARICO COLLEGIALE E RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO
Art. 3.1 Incarichi collegiali con professionisti esterni
1. Sono ammessi incarichi collegiali delle strutture Tecniche
regionali, congiuntamente a professionisti esterni, regolarmente iscritti ai
relativi Ordini professionali.
2. In caso di incarico collegiale, l’onorario del
professionista esterno, da determinare ai sensi della legge n. 143/49, è ridotto
del 20%, ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 14 quater, della Legge 109/94 e
s.m.i.
Art. 3.2 Termini per la liquidazione dell’incentivo
1. La liquidazione viene disposta dal dirigente responsabile
del Settore, nei termini e modi delle vigenti norme regionali.
2. L’atto di liquidazione, che deve indicare distintamente
l’elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di
competenza effettiva, viene trasmesso dal dirigente responsabile al Settore
Ragioneria ed al Settore Personale.
3. Sono comunque oggetto di liquidazione le attività di
progettazione, anche se l’atto non viene approvato.
4. Non sono oggetto di liquidazione le attività non espletate,
i cui oneri finanziari divengono economia.
CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 4.1 Oneri per la copertura assicurativa 1. Sono a carico dell’Amministrazione regionale gli oneri per
la stipula della polizza assicurativa, ove necessaria, per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti tutti incaricati.
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1 Oggetto del regolamento
Art. 1.2. Definizione delle prestazioni
Art. 1.3. Costituzione e accantonamento
dell’incentivo
Art. 1.4. Conferimento degli incarichi
Art. 1.5. Poteri sostitutivi
CAPO II
INCENTIVO
Art. 2.1 Individuazione figure professionali
Art. 2.2. Ripartizione dell’incentivo
CAPO III
INCARICO COLLEGIALE
E RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO
Art. 3.1. Incarichi collegiali con professionisti
esterni
Art. 3.2. Termini per la liquidazione dell’incentivo
CAPO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 4.1. Oneri per la copertura
assicurativa
INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1 Oggetto del regolamento
Art. 1.2. Definizione delle prestazioni
Art. 1.3. Costituzione e accantonamento
dell’incentivo
Art. 1.4. Conferimento degli incarichi
Art. 1.5. Poteri sostitutivi
CAPO II
INCENTIVO
Art. 2.1 Individuazione figure professionali
Art. 2.2. Ripartizione dell’incentivo
CAPO III
INCARICO COLLEGIALE
E RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO
Art. 3.1. Incarichi collegiali con professionisti
esterni
Art. 3.2. Termini per la liquidazione dell’incentivo
CAPO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 4.1. Oneri per la copertura
assicurativa
Disposizioni finali Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,n.
7 “ Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
|