Anno 2007
Numero 14
Data 12/06/2007
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicato nel B.U.R.P. n. 88 del 19.6.2007
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Regolamento Regionale 12 giugno 2007, n. 14

Attuazione dell'art. 92 comma 6 del Decreto legislativo n. 163/2006 (già art. 18, comma 2 Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni)



 

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE



 

-          Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali.

-          Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n .7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Visto l’ art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

-          Visto il d.lgs. 163/2006, che, all’art. 92 (già art. 18 c.2 L.109/1994 e s.m.i.), prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.

-          Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 820 del 04/06/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:  




CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI





Art. 1.1

Oggetto del regolamento




1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità per il riconoscimento, la ripartizione e la liquidazione dell’incentivo di cui all’articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (già disciplinato dall’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni), con applicazione alle attività di elaborazione di atti di pianificazione comunque denominati.

2. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione della professionalità interna del personale regionale in servizio. 




Art. 1.2

Definizione delle prestazioni




1. Per “atto di pianificazione”, comunque denominato, si intende un elaborato complesso, previsto da una norma di legge, nazionale e/o regionale, composto da parti grafiche, da testi illustrativi e normativi, finalizzato a programmare, definire e regolare l’assetto del territorio regionale, in tutto o in parte.

2. L’atto di pianificazione deve essere sottoscritto da soggetti abilitati.

3. La Giunta regionale autorizza, con specifico atto, l’elaborazione di altri e diversi piani che hanno le caratteristiche di cui al precedente comma 1, ma che possono non essere espressamente disciplinati da una norma di legge.

 




Art. 1.3

Costituzione e accantonamento dell’incentivo


 

1. Per gli atti di pianificazione disciplinati dal presente Regolamento, l’incentivo è determinato nella misura del 30% (trenta per cento) della Tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.

2. .Per il calcolo del 30% si fa riferimento alla Tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli Ingegneri e degli Architetti (di seguito denominata più brevemente Tariffa Professionale).

3. In mancanza di un riferimento specifico il calcolo sarà definitivo, per analogia, al momento dell’affidamento dell’incarico.

4. L’ammontare percentuale è correlato alle eventuali modifiche, in aumento ovvero in diminuzione, che dovessero essere stabilite nel tempo dalle leggi statali, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni a carico della Regione.

5. L’incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica, se le variazioni alla Tariffa professionale di cui al comma 2 si verificano nel corso dell’’espletamento dell’incarico.

6. Le somme occorrenti per la costituzione dell’incentivo sono prelevate dallo stanziamento previsto per gli specifici atti di pianificazione o, in generale, di pianificazione nell’ambito del bilancio regionale ovvero sono poste a carico del Comune e/o Ente inadempiente, allorquando vengano esercitati poteri sostitutivi o funzioni di Commissario ad acta.

7. L’ammontare dell’incentivo è calcolato a lordo degli oneri accessori che sono a carico dell’Amministrazione regionale.




Art. 1.4

Conferimento degli incarichi



1. Gli incarichi sono conferiti, prevalentemente, dal dirigente responsabile del Settore nel cui ambito ricade la competenza dell’atto di pianificazione territoriale con proprio atto indicante:

a.       il responsabile unico del procedimento;

b.      il tecnico o i tecnici che, incaricati dell’atto di pianificazione perché in possesso dell’abilitazione, ne assumono la responsabilità professionale, firmando i relativi elaborati progettuali;

c.       il tecnico o i tecnici che, incaricati a collaborare, assumono responsabilità professionale;

d.      il personale tecnico e non che svolge attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato.

2. Quando occorra affidare l’incarico a dipendenti di altro Settore, va preventivamente acquisito il parere favorevole del responsabile del Settore cui appartiene il dipendente da incaricare.

3. Gli incarichi possono, altresì, essere conferiti dalla Giunta regionale, al ricorrere di legge o nei casi che necessitano l’unitario esercizio a livello regionale ovvero in particolari circostanze.

4. Il personale tutto di cui al comma 1 potrà svolgere l’incarico conferito anche al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, senza alcuna retribuzione suppletiva.

5. I dirigenti, attesa la specificità della materia, partecipano alla ripartizione dell’incentivo, in relazione all’effettivo svolgimento delle funzioni attribuite non ricadenti nella ratione officii. 




Art. 1.5

Poteri sostitutivi



1. Il presente Regolamento è applicato anche nel caso in cui, ricorrendo l’istituto dei poteri sostitutivi (surroga) a causa dell’inerzia dei Comuni e/o Enti inottemperanti a disposizioni di legge, nazionale e/o regionale, il personale regionale è incaricato della redazione dell’atto di pianificazione ovvero espleta funzioni di Commissario ad acta.

2. Sono da intendersi atti di pianificazione, in particolare, e, quindi, ricadenti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento i Piani di cui alla legge regionale 28 dicembre 2003, n. 28 recante “Norme sul demanio armentizio” e di cui alla legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 e loro successive modificazioni e integrazioni.

3. Al ricorrere delle condizioni del comma 1, l’incentivo è a carico del bilancio del Comune e dell’Ente inottemperante, in favore del quale viene espletato l’incarico professionale. 




CAPO II

INCENTIVO





Art. 2.1

Individuazione delle figure professionali



1. L’incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

a.       responsabile unico del procedimento;

b.      tecnico o tecnici incaricati dell’atto di pianificazione;

c.       tecnici incaricati di collaborazione specifica, tec-nica;

d.      personale vario per collaborazione in genere.

2. Al tecnico o ai tecnici incaricati che espletino più funzioni sono attribuite le quote cumulate relativamente alle competenze maturate.

3. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non espletate da parte dei dipendenti della Regione, bensì da personale esterno, costituiscono economia.

 




Art. 2.2

Ripartizione dell’incentivo



1. Nel caso di redazione di atto di pianificazione, l’incentivo è attribuito alle figure professionali indicate nel precedente articolo 2.1 secondo il riparto riportato nella Tabella seguente:

a.       responsabile unico del procedimento 10,0%

b.      tecnico o i tecnici incaricati dell’atto di pianificazione 60,0%

c.       tecnici incaricati della collaborazione tecnica 20,0%

d.      personale vario per collaborazione in genere 10,0% 




CAPO III

INCARICO COLLEGIALE E RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO





Art. 3.1

Incarichi collegiali con professionisti esterni

 



1. Sono ammessi incarichi collegiali delle strutture Tecniche regionali, congiuntamente a professionisti esterni, regolarmente iscritti ai relativi Ordini professionali.

2. In caso di incarico collegiale, l’onorario del professionista esterno, da determinare ai sensi della legge n. 143/49, è ridotto del 20%, ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 14 quater, della Legge 109/94 e s.m.i.

 




Art. 3.2

Termini per la liquidazione dell’incentivo




1. La liquidazione viene disposta dal dirigente responsabile del Settore, nei termini e modi delle vigenti norme regionali.

2. L’atto di liquidazione, che deve indicare distintamente l’elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva, viene trasmesso dal dirigente responsabile al Settore Ragioneria ed al Settore Personale.

3. Sono comunque oggetto di liquidazione le attività di progettazione, anche se l’atto non viene approvato.

4. Non sono oggetto di liquidazione le attività non espletate, i cui oneri finanziari divengono economia. 




CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE





Art. 4.1

Oneri per la copertura assicurativa


1. Sono a carico dell’Amministrazione regionale gli oneri per la stipula della polizza assicurativa, ove necessaria, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti tutti incaricati.

 

 INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.1 Oggetto del regolamento

Art. 1.2. Definizione delle prestazioni

Art. 1.3. Costituzione e accantonamento dell’incentivo

Art. 1.4. Conferimento degli incarichi

Art. 1.5. Poteri sostitutivi

 

CAPO II

INCENTIVO

 

Art. 2.1 Individuazione figure professionali

Art. 2.2. Ripartizione dell’incentivo

CAPO III

INCARICO COLLEGIALE

E RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO

 

Art. 3.1. Incarichi collegiali con professionisti esterni

Art. 3.2. Termini per la liquidazione dell’incentivo

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

Art. 4.1. Oneri per la copertura assicurativa




INDICE


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.1 Oggetto del regolamento

Art. 1.2. Definizione delle prestazioni

Art. 1.3. Costituzione e accantonamento dell’incentivo

Art. 1.4. Conferimento degli incarichi

Art. 1.5. Poteri sostitutivi

 

CAPO II

INCENTIVO

 

Art. 2.1 Individuazione figure professionali

Art. 2.2. Ripartizione dell’incentivo

CAPO III

INCARICO COLLEGIALE

E RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO

 

Art. 3.1. Incarichi collegiali con professionisti esterni

Art. 3.2. Termini per la liquidazione dell’incentivo

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

Art. 4.1. Oneri per la copertura assicurativa




Disposizioni finali


Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004,n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.