Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 10
Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l'organizzazione della funzione regionale di protezione civile)
Art. 1(Integrazione all’articolo 5 della legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5
della legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla
legge
regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l’organizzazione della
funzione regionale di protezione civile), è inserito il seguente:
“3 bis. Entro il termine di cui al comma 3,
possono ottenere l’iscrizione all’elenco regionale di protezione civile tutti i
gruppi comunali e intercomunali purché formalmente costituiti e presenti nei
piani comunali di protezione civile”.