Anno 2008
Numero 25
Data 09/10/2008
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 162 suppl. del 16 ottobre 2008
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Legge Regionale 9 ottobre 2008, n. 25

Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 220.000 volt non facenti parte della rete di trasmissione nazionale”  (1) 


(1) Titolo sostituito dalla l.r. 28/2024, art.1, comma 1.


Art. 1

(Competenza, oggetto e finalità) (2) 


1. La presente legge, in coerenza con le previsioni del decreto ministeriale 22 ottobre 2022 (Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione), disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, delegando alle Province, alla Città Metropolitana di Bari e ai Comuni le funzioni per l’autorizzazione della costruzione ed esercizio delle reti e impianti nei limiti previsti nell’articolo 4.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

3. La presente legge disciplina anche le procedure per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento delle reti e impianti, nonché delle opere indispensabili alla costruzione ed esercizio degli stessi.

4. La costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta assicurano:

a) la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;

b) la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuove l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;

c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.

5. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa, secondo i principi generali dell’attività amministrativa previsti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. La Regione riserva a sé la competenza per i procedimenti autorizzativi previsti nell’articolo 4, comma 1, relativi a reti e impianti:

a) ammessi al finanziamento europeo, statale o regionale;

b) facenti parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) oppure destinati alla funzionalizzazione di opere nominalmente individuate nel Piano o dallo stesso finanziate, individuati come strategici per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) o altri piani nazionali o regionali che abbiano quale oggetto l’energia;

c) funzionali all’Hosting capacity o alla resilienza della rete di distribuzione dell’energia nella Regione.

7. La Regione conserva sulle funzioni delegate il potere di indirizzo e coordinamento, nonché il potere sostitutivo nel caso di inottemperanza agli obblighi discendenti dalla delega di funzioni oppure di mancato rispetto o osservanza dei termini ordinari o acceleratori prescritti dall’articolo 17 bis della l. 241/1990 oppure dalle disposizioni di legge particolari che afferiscono ai singoli procedimenti. In caso di esercizio del potere sostitutivo, la Regione, anche su segnalazione o istanza del proponente, avoca a sé la trattazione del procedimento, acquisendo la documentazione e i pareri già acquisiti dall’ente territoriale sostituito. La Regione definisce il singolo procedimento autorizzatorio entro i successivi centoventi giorni e, ove occorre, indice la conferenza decisoria semplificata prevista nell’articolo 14 bis, comma 7, della l. 241/1990 al fine di acquisire i necessari pareri o nulla osta o atti di assenso comunque denominati mancanti. Si applicano inoltre le disposizioni previste all’articolo 5, commi 11, 12, 13 e 14.

8. La Regione conserva la cura dei rapporti con lo Stato e con le altre regioni.

9. Le Province esercitano le funzioni delegate per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa alla costruzione ed esercizio di reti e impianti di distribuzione che non ricadono negli interventi previsti nel comma 6 e che non sono delegati alla competenza dei Comuni in forza della presente legge.

10. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme vigenti in materia e, in particolare, quelle sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti nella legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). 



(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 2.


Art. 1 bis

 (Definizioni) (•) 


1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che seguono:
a)         Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasisuperiore a 30.000 V e fino a 150.000 (linee terza classe);
b) Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee seconda classe);
c)         Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);
d)         Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), istituita aisensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);
e)         distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica dal concessionario sugli elettrodotti di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale), media e bassa tensione;
f)         elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi;
g)         opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento della tensione o alla distribuzione della potenza (ad esempio armadi stradali, punti di trasformazione su palo, prese di derivazione, etc.);(7) 
g bis) compatibilità urbanistica delle reti e degli impianti di distruzione dell’energia: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, a eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private e le reti e impianti, hanno valore di pubblica utilità e sono compatibili con tutte le zone territoriali omogenee definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, salvo il caso di reti e impianti che ricadono in aree o immobili previsti all’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché in siti del Patrimonio mondiale UNESCO, per i quali la compatibilità va accertata da parte degli enti competenti nell’ambito dei rispettivi procedimenti autorizzativi oppure in sede di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 5;(9) 
h)         esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici;
i)         limite di esposizione: valore de campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
i bis)   Autorità competente: Ente regione o altro ente da questo delegato a istruire e concludere il procedimento di autorizzazione o ad adottare altro titolo abilitativo previsto dalla presente legge. L’Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo, ove occorre, dichiara espressamente anche la pubblica utilità e cura la procedura di esproprio prevista dagli articoli 9, 10 e 11;(10) 
j)         valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Detto valore è definito dall’articolo 3 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione realizzazione di piani di risanamento;
k)         obiettivi di qualità: limite definito dall’articolo 4 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e pari a 3 microtesla che non deve essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l’infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di elettrodotti preesistenti;
l)         impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
m)        produttore: soggetto richiedente “la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi”;
n)         proponente o richiedente: soggetto legittimato, in virtù di una concessione per la distribuzione o il trasporto di energia elettrica o di una norma di legge, a costruire o esercire elettrodotti e opere accessorie;
o)       autorizzazione semplificata o denuncia di inizio lavori: è la (3) procedura autorizzativa semplificata, per assentire le linee, opere e impianti come descritti all’articolo 4, comma 2, della l.r. 25/2008. Le espressioni autorizzazione semplificata e denuncia inizio lavori devono considerarsi equivalenti e possono non essere contestualmente citate nel dettato normativo della presente legge.  (4) 
o.1)   autocertificazione: è la dichiarazione unilaterale con cui il gestore può realizzare gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti previsti al comma 3 dell’articolo 4; (11) 
o bis) cessa elettrica, fascia o varco: striscia tagliata, a corredo dell’elettrodotto, a sezione rettangolare, mantenuta libera in un bosco sia per garantire gli interventi di ispezione o riparazione dell’elettrodotto, sia per arginare gli incendi. Tale striscia, a sezione rettangolare, ha come asse l’elettrodotto e ha larghezza variabile in funzione del valore di tensione e della tipologia di conduttore; parte dal piano di campagna e valica i conduttori stessi. La larghezza complessiva della cessa per gli elettrodotti aerei di media tensione, da mille V a trentamila V, con conduttori nudi è pari a undici metri, per quelli in cavo aereo in media tensione e per quelli di bassa tensione, sino a mille V, sia in conduttori nudi che in cavo cordato è pari a tre metri; (5) 
o ter) ripristini, rinnovo e manutenzione di cessa elettrica: insieme delle attività e delle operazioni per il rinnovamento della fascia e del varco a corredo dell’elettrodotto, a sezione rettangolare, e la conservazione della dimensione di rispetto della cessa elettrica, comprendente il taglio a raso della superficie di proiezione al suolo della cessa stessa; (6) 
o quater) area boscata: la definizione di area boscata è quella prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nonché dalla legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Disposizioni in materia forestale). (8) 
 
 


(•) Articolo integrato dalla l.r. 21/2021 art. 1, comma 1.
(•) Lettera aggiunta dalla l.r. 28/2024, art. 3
(••) Lettera aggiunta dalla l.r. 28/2024, art. 3.
(10) Lettera inserita dalla l.r. 28/2024, art. 3.
(11) Lettera inserita dalla l.r. 28/2024, art. 3
(3) Parole inserite dalla l.r. n. 9/2022, art. 2, comma1.
(4) Proposizione aggiunta dalla l.r. n.9/2022, art.2,,comma 2.
(5) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 9/2022, art. 2,, comma 3.
(6) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 9/2022, art. 2,, comma 3.
(7) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 9/2022, art. 2,, comma 3.
(8) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 9/2022, art. 2,, comma 3.
(9) Lettera inserita dalla l.r. 28/2024, art. 3.


Art. 2

(Accesso ai fondi per lo studio del tracciato)


1. Per l’accesso ai fondi ai fini di studi e indagini necessari per la redazione progettuale degli impianti elettrici e opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati a introdursi nellarea interessata.

 

2.  Il soggetto richiedente il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. Lautorità competente tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla data della relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

 

3. Lautorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nellaltrui proprietà ed è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dellinizio delle operazioni.

 

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.

 

5. Lautorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo allavvio delle opere.

 

6. Qualora il numero delle ditte interessate sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni, sul sito informatico della Regione dellautorizzazione rilasciata dall’autorità competente, che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nellaltrui proprietà. Tale pubblicazione sul sito informatico della Regione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.  




Art. 3

(Piani di sviluppo della rete di distribuzione)


1. I soggetti gestori degli elettrodotti, per le linee superiori a 30.000 volt (V), presentano annualmente alla Regione e alla provincia i propri programmi di sviluppo della rete.

 

2. La Regione e le province interessate, nell’ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione territoriale o di loro varianti, promuovono il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 1 per le opportune intese.

 

3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo gli interventi per connessioni ai singoli siti di produzione e consumo. 




Art. 4

(Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica)(12) 


1. La costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi da 2 a 8, è soggetta ad autorizzazione unica. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più province, è considerata autorità competente la provincia maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che gestisce il procedimento unico di concerto con le altre province interessate.
 
2. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applica quanto disposto dal paragrafo 2.2. delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione (d.m. 22 ottobre 2022).
 
3. Sono realizzabili mediante la denuncia di inizio lavori (DIL):
a) la realizzazione di reti di media tensione interrate, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022 (Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati);
b) la realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo fino a 5 Km;
c) la realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 Km;
d) la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui alle lettere a), b) e c), ivi comprese le cabine elettriche;
e) fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo, la sostituzione dei sostegni con variazione dell’altezza pari al massimo al 30 per cento dell’altezza dei sostegni esistenti.
 
4. Sono realizzabili, mediante l’autocertificazione prevista nell’articolo 7, gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) che comportano, nel rispetto dei vincoli esistenti e fermo restando la disponibilità dell’area interessata:
a) la realizzazione di reti di media tensione interrati su viabilità pubblica, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, previsto nel d.p.c.m. 14 febbraio 2022, e l’atto di assenso dell’ente proprietario della strada;
b) una variazione del tracciato entro cinquanta metri asse linea laddove è rispettato l’obiettivo di qualità di cui alla l. 36/2001 e gli eventuali sostegni hanno una altezza massima di quindici metri fuori terra;
c) una variazione dell’altezza massima fuori terra dei sostegni che non determina comunque il superamento di quindici metri fuori terra;
d) se questo non comporta un’ulteriore riduzione dell’uso del terreno interessato dalla variante, una variazione della tipologia di impianto da aereo in conduttori nudi a cavo aereo, con esclusione di interventi interrati;
e) il potenziamento della rete tramite linee fino a 1.000 V, se è rispettato l’obiettivo di qualità previsto nella l. 36/2001, e gli eventuali sostegni hanno una altezza massima di quindici metri fuori terra.
 
5. In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate, è consentito all’esercente di costruire ed esercire impianti elettrici e relative opere accessorie con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramano da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di DIL oppure che sia direttamente connesso a un impianto in media tensione, autorizzato ai sensi delle presenti norme. L’esercente è tenuto a comunicare all’amministrazione competente la data di inizio lavori e la consistenza degli stessi.
 
6. Non sono soggetti ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, anche ai fini dell’ammodernamento tecnologico (quali, a titolo esemplificativo, la installazione di dispositivi, apparecchiature elettromeccaniche, funi di guardia, dispositivi di avvistamento, la sostituzione di sostegni con relative fondazioni anche in adiacenza ai preesistenti, entro la distanza massima di cinque metri, il cambio di conduttori, mensole e le estensioni di impianti di terra, nonché la mera installazione del contatore e del relativo manufatto di protezione senza alcuna modifica o realizzazione di linee, finalizzata in particolare all’alimentazione di forniture transitorie);
b) interventi riguardanti reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica di bassa tensione fino a 1.000 V;
c) interventi di deramificazione e taglio piante, a eccezione del taglio di piante di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004.
 
7. Non sono soggetti ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo gli interventi di ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria delle cesse elettriche. L’esercente è tenuto a eseguire l’intervento almeno una volta ogni tre anni, comunicando all’amministrazione competente e all’autorità di controllo la data di inizio lavori, la consistenza dell’intervento in termini lineari, la ditta qualificata iscritta all’albo regionale affidataria dei lavori e il nominativo del direttore dei lavori iscritto all’albo del Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF). All’interno della cessa i lavori di manutenzione possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno.
 
8. Si considerano autorizzati, ai fini della presente legge, le linee e gli impianti fino a 20.000 V la cui realizzazione è prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui all’articolo 16 e successivi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).  


(12) Articolo già modificato dalle l.r. n. 25/2012, n. 21/2021, n. 9/2022 e successivamente sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 3.


Art. 5

(Autorizzazione unica) (13) 


1. L’istanza di autorizzazione unica è presentata, preferibilmente in formato digitale, all’Autorità competente corredata dal progetto definitivo costituito almeno da:
a) piano tecnico delle opere da costruire, comprensivo delle opere indispensabili alla costruzione e all’esercizio delle stesse;
b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle reti e degli impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti interrati;
c) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa in materia di valutazione di incidenza e di verifica di assoggettabilità a VIA, relativa al progetto in autorizzazione;
d) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004;
e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
f) documentazione riportante l’indicazione delle particelle catastali, l’estensione delle aree, il piano particellare e l’elenco delle ditte catastali interessate, qualora il richiedente intenda ottenere anche il vincolo preordinato all’esproprio nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
g) eventuale specifica documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l’ottenimento di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che confluiscono nel procedimento unico;
h) nei casi previsti dalla normativa vigente, l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista nell’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), oppure la dichiarazione motivata di non assoggettabilità alla procedura, se i lavori non comportano nuovi scavi o le strutture interrate sono collocate in corrispondenza di infrastrutture esistenti, ai sensi di quanto previsto dal d.p.c.m. 14 febbraio 2022;
i) planimetria in scala adeguata riportante gli attraversamenti e i parallelismi delle opere da costruire con eventuali infrastrutture esistenti di enti interferiti e gestori di servizi, così come le sezioni riportanti le distanze di sicurezza rispetto al profilo limite di detti impianti.
 
2. In caso di progetti in aree sottoposte a vincolo, l’istanza è inoltre corredata dalla documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Se non sussistono interferenze con aree soggette a vincoli, il richiedente ne dà attestazione nell’istanza di autorizzazione.
 
3. Nel rispetto dei principi di semplificazione, l’autorizzazione unica prevista nel comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla tutela dell’interesse archeologico.
 
4. Il richiedente effettua, a sua cura e spese, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione, dell’avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione. Detto avviso contiene l’indicazione che il piano tecnico dell’opera resta depositato presso l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione e presso i comuni interessati per il periodo di quindici giorni, nonché l’indicazione dell’ufficio dove sono presentate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati.
 
5. Il richiedente non è tenuto a effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo laddove il numero dei soggetti privati interessati è superiore a cinquanta.
 
6. Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all’articolo 14 bis della l. 241/1990, nell’ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l’esercizio della rete e dell’impianto di distribuzione e delle opere indispensabili.
 
7. La documentazione elencata al comma 1, integrata, per le aree sottoposte a vincolo, dalla documentazione prevista nel comma 2, ferma restando l’ulteriore documentazione eventualmente prevista dalle normative di settore e da quelle speciali regionali, è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità.
 
8. L’amministrazione comunica al richiedente le osservazioni e opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.
 
9. Il procedimento unico è concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 bis e seguenti della l. 241/1990. Il procedimento unico è concluso nel termine di centottanta giorni per i procedimenti relativamente ai quali sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA).
 
10. I pareri e i nulla-osta sono rilasciati dalle amministrazioni interessate entro i termini previsti dall’articolo 14 bis della l. 241/1990. Decorso tale termine, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso e con salvezza delle eccezioni previste, il parere dell’Ente interessato al procedimento, ivi compreso quello urbanistico, si intende espresso favorevolmente. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza.
 
11. L’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti.
 
12. L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere anche a fini espropriativi e per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
 
13. Se in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi è richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessita di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, l’amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.


(13) Articolo già modificato dalla l.r. 21/2021 e così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 5.


Art. 6

(Procedimento di denuncia inizio lavori)(14) 


1. La DIL è presentata dal gestore della rete di distribuzione al comune territorialmente competente tramite lo sportello unico delle imprese, ove istituito, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata dal progetto definitivo e da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno all’azienda, che asseveri sotto la propria responsabilità la conformità e la compatibilità delle opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti, l’assenza di vincoli, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. In caso di interventi che interessano territori di due o più comuni, è considerata Autorità competente il comune maggiormente interessato dal progetto in termini di estensione lineare o areale dell’intervento progettato e gli altri comuni coinvolti partecipano all’iter con il rilascio dei pareri e nulla osta di propria competenza.

2. In caso di interventi soggetti a DIL, per i quali è necessario acquisire svincolo idrogeologico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, oppure autorizzazioni in funzione di tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, tali provvedimenti sono acquisiti e allegati alla DIL, salvo che il comune provvede direttamente per gli atti di sua competenza. Il gestore, ai fini della integrazione dei pareri necessari alla presentazione della DIL richiesti alle autorità competenti e per i quali non ha ottenuto riscontro entro il termine di quarantacinque giorni, può depositare la DIL allo stato degli atti e chiedere che il Comune, per gli atti che esulino la propria competenza, indichi una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 bis della 241/1990 per acquisire i pareri e nulla osta mancanti ai fini della corretta presentazione o integrazione della DIL.

3. Il comune, entro il termine indicato al comma 2, eccettuato il caso di ricorso alla conferenza di servizi, ove è riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato e alle amministrazioni eventualmente interessate l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, indicando, ove possibile, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere la DIL conforme alle previsioni di legge e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la DIL, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme a quanto previsto nei commi 1 e 2.

4. Il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio dell’ultimo atto di assenso previsto.

5. Decorso il termine indicato nell’ordine previsto nel comma 3, il comune, in presenza delle condizioni e dei termini previsti dall’articolo 21-nonies della l. 241/1990, adotta comunque i provvedimenti previsti.

6. E’ sempre in facoltà del gestore di ricorrere al procedimento di autorizzazione unica anche nel caso di interventi assentibili con la DIL.



(14) Articolo così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 6.


Art. 7

(Autocertificazione)(15) 


1. L’autocertificazione prevista nell’articolo 4, comma 4, contiene:
a) la dichiarazione del gestore circa la preesistenza della rete o dell’impianto oggetto di intervento e che la tipologia di intervento da svolgersi rientra nella casistica prevista nello stesso articolo 4, comma 4;
b) la dichiarazione dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;
c) i dati identificativi dell’impresa alla quale il gestore intende affidare la realizzazione dei lavori;
d) dichiarazione di aver ottenuto il consenso dei proprietari delle aree interessate dalle varianti di tracciato.
 
2. Resta ferma l’esecuzione sotto sorveglianza archeologica delle opere comportanti scavi a quote e/o in aree diverse da quelle già impegnate.
 
3. All’autocertificazione è allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, anche interno all’azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi alla normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché al piano paesaggistico.


(15) Articolo già modificato dalla l.r. 21/2021 e così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 7.


Art. 8

(Attraversamenti e interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli)


1. Lesecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche e opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non può avere inizio se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati.

1 bis. Se è previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessioni, gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.(16) 

2. Per le modalità di esecuzione dei lavori ovvero di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dellautorizzazione e gli enti interessati devono stipulare, ove necessario, appositi atti di sottomissione entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione oppure del provvedimento di concessione. (17) 



(16) Comma aggiunto dalla l.r. 28/2024, art. 8 comma 1, lett. a).
(17) Comma così modificato dalla l.r. 28/2024, art. 8, comma 1, lett. b).


Art. 9

(Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione)


1. Qualora il richiedente intenda ottenere con l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo 5 deve contenere anche l’indicazione delle aree interessate dagli impianti e l’indicazione dei proprietari catastali. Per l’acquisizione degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari può essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della l. 241/1990.

 

2. E’ in facoltà del richiedente chiedere, prima della presentazione della domanda di cui al comma 1 dell’articolo 5, la convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dall’articolo 14 bis della l. 241/1990, da ultimo modificato dall’articolo 9 della l. 15/2005.

 

3. L’amministrazione competente, qualora non si avvalga della facoltà di delega al richiedente, comunica ai proprietari delle aree interessate dagli impianti l’avvio del procedimento di autorizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione o avviso è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere allalbo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul sito informatico della Regione. Lavviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Le spese di tali comunicazioni sono a carico del richiedente.

 

4. Gli interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito informatico, possono formulare osservazioni che vengono valutate dallautorità competente ai fini delle definitive determinazioni.

 

5. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1, autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera, ne dichiara la pubblica utilità, dispone, se richiesta, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento di autorizzazione comprende altresì la verifica ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modificazioni e integrazioni e sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla-osta comunque denominati necessari alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti di cui alla presente legge.

 

6. Ai proprietari interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è data notizia dell’adozione del provvedimento e della data in cui è stato reso, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire allarea ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.

 

7. Il provvedimento di cui al comma 5 determina l’inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. - Testo A).

 

8. L’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste all’amministrazione competente anche successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della presente legge. In tal caso il richiedente deve presentare apposita istanza, corredata di una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire e completata con gli eventuali nulla-osta, autorizzazioni e atti di assenso già acquisiti. Al procedimento si applicano i commi 1, 3, 4 e 7.

 

9. Per le linee e gli impianti elettrici di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4, qualora in sede di realizzazione dell’opera venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l’istante può chiedere che l’amministrazione competente a istruire il procedimento di autorizzazione unica ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata di una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dell’attestazione circa l’assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate, nonché di un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall’opera e il nominativo dei proprietari catastali. Al procedimento si applica il comma 3 e il provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 5 e 7.  (18) 



(18) Comma modificato dalla l.r. 28/2024, art. 9


Art. 10

(Decreto di esproprio o di occupazione anticipata)


1. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 3/2005, può essere emanato senza particolari indagini o formalità allorquando gli impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria o afferiscono a servizi a rete di interesse pubblico. Il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può essere, altresì, emanato nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 22 e dal comma 2 dell’articolo 22 bis del d.p.r. 327/2001, ovvero qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza.

 

2. Lautorità competente, avvalendosi della commissione provinciale espropri istituita dallarticolo 17 della l.r. 3/2005, prima di emanare il decreto di esproprio, accerta il valore dellarea e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.

 

3. I decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza del beneficiario dell’espropriazione.

 

4. Il pagamento dellindennità di esproprio o di occupazione anticipata, ove condivisa, è subordinato anche allacquisizione della dichiarazione dinesistenza di diritti di terzi sul bene espropriato, attestata dal proprietario. 




Art. 11

(Determinazione dell’indennità di servitù )


1. L’indennità per l’imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 44 del d.p.r. 327/2001, viene commisurata:

 

a)      al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni, comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato;

 

b)      ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri uno e una lunghezza pari alla percorrenza dell’elettrodotto misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti o aree di cui alla lettera a);

 

c)      con le seguenti modalità per le aree necessarie all’esercizio dell’impianto indicate nel piano particolareggiato, detratte le aree considerate alle lettere a) e b):

 

1)                 ad un ventesimo del valore per le destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno sterile;

 

2)                  ad un decimo del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque con colture compatibili con l’elettrodotto;

 

3)                  ad un quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la presenza dell’elettrodotto.

 

2. Il valore dei terreni è determinato per le lettere a), b) e c) del comma 1:

 

a)      se trattasi di area non edificabile, in base al criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticato nella singola regione agraria;

 

b)      se trattasi di aree edificabili in base alle indicazioni del d.p.r. 327/2001.

 

3. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta una indennità aggiuntiva

determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.

 

4. Il calcolo condotto come al comma 1, lettere a), b) e c), determina il valore per la servitù di elettrodotto amovibile; nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile il valore è aumentato del 50 per cento. 




Art. 12

(Disposizioni urbanistiche)(19) 


1. La realizzazione di linee e impianti elettrici, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private e facenti parte della rete interna dell’utente, non è soggetta a permesso a costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A).

2. Le linee e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica disciplinati dalla presente legge, sia con opere di trasformazione primaria che secondaria, a eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica di trasformazione in aree private e facenti parte della rete interna dell’utente, sono compatibili con tutte le zone territoriali omogenee definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967), salvo il caso di reti e impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004, nonché in siti del Patrimonio mondiale UNESCO, per i quali la compatibilità va accertata da parte degli Enti competenti nell’ambito dei rispettivi procedimenti autorizzativi oppure in sede di rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’articolo 5.

3. La costruzione di opere edilizie da adibire a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione è assentita in seno al procedimento di autorizzazione delle opere elettriche che sono destinate ad accogliere. In tali casi, la domanda di autorizzazione prevista nell’articolo 5 è corredata anche del progetto esecutivo delle opere edilizie. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell’articolo 17 del d.p.r. 380/2001 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l’area interessata.

4. Per la realizzazione delle reti e impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.

5. Il provvedimento di autorizzazione unica previsto nell’articolo 5 determina la localizzazione in via definitiva delle opere.



(19) Articolo così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 10


Art. 13

(Decadenza, revoca e sospensione)


1. L’autorizzazione e l’autorizzazione semplificata  (20)  possono essere revocate  (21)  qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida: 



a)      intima la sospensione della costruzione o dell’esercizio dell’opera elettrica;
 
b)      concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;
 
c)      avverte il titolare dell’autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l’autorizzazione sarà revocata e sarà intimata la demolizione.
 
2. L’autorizzazione e l’autorizzazione semplificata   (22)  possono essere sospese   (23)  dall’autorità competente, per sopravvenute condizioni di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica, ostative alla prosecuzione dell’esercizio della linea e impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell’esercizio dell’impianto sospeso, l’autorizzazione è revocata e all’esercente l’impianto, salvo che tale condizione non sia allo stesso imputabile, è riconosciuto un equo indennizzo a carico dell’amministrazione.
 

3. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e deve contenere l’indicazione degli eventuali interventi da eseguire. 


(20) Parole aggiunte dalla l.r. 21/2021, art. 5, comma 1, lett. a).
(21) Parole sostituite  dalla l.r. 21/2021, art. 5, comma 1, lett. b).
(22) Parole aggiunte dalla l.r. 21/2021, art. 5, comma 2, lett. a).
(23) Parole sostituite  dalla l.r. 21/2021, art. 5, comma 2, lett. b).


Art. 14

(Inamovibilità)


1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 V sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 17.

 

2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 V si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata, su richiesta del gestore, l’inamovibilità all’atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui alla presente legge.

 




Art. 15

(Comunicazione di fine lavori)


1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio superiore a 20.000 V, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto a informare dell’avvenuta fine lavori l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, inviando le coordinate geografiche dei sostegni posti in opera nonché ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione della linea elettrica. 


Art. 16

(Collaudo)(24) 


1. Le linee e gli impianti elettrici di cui al comma 1 dell’articolo 4, con livelli di tensione superiori a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell’autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.

 

2. Il collaudatore è nominato dall’autorità competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell’autorizzazione o all’impresa che ha costruito gli impianti. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell’autorizzazione. Gli onorari per i collaudatori sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle tariffe per le prestazioni professionali vigenti.

 

3. In sede di collaudo devono accertarsi:

 

a)      l’avvenuta ultimazione dei lavori;

 

b)      la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

 

c)      la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall’autorizzazione;

 

d)      l’adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall’autorizzazione stessa.

 

4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie, ivi compresi i trasformatori e le vasche di raccolta, siano state costruite con l’impiego di materiali, strutture e opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne), e dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 3 sono sostituiti da un attestato dell’esercente.

 

5. Le linee fino a 20.000 V si intendono collaudate dietro presentazione da parte dell’esercente di una dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche vigenti.

 

6. Il certificato di collaudo o la dichiarazione di conformità è trasmesso all’autorità competente che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell’articolo 13.

 

7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo o dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 V.

 



(24) Comma così modificato dalla l.r. 28/2024, art. 11.


Art. 17

Gestione delle interferenze con opere pubbliche o di pubblica utilità(25) 


1. L’autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee e impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente l’equo indennizzo da corrispondere all’esercente e su chi gravi l’onere del pagamento.

 

2. Qualora un’opera di competenza regionale generi interferenza, il procedimento di cui al comma 1 è avviato d’intesa con la Regione.

 

3. I provvedimenti assunti ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono autorizzazione della variante all’impianto concordata con l’esercente, hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e sono preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento a termini degli articoli 5 e 9.(26) 



(25) Rubrica così sostituita dalla l.r. 28/2024, art. 12, comma 1, lett. a).
(26) Comma così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 12, comma 1, lett. b).


Art. 18

(Piani di risanamento degli elettrodotti)


1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell’articolo 4 della l. 36/2001, i gestori degli elettrodotti presentano alla provincia territorialmente competente una proposta di piano di risanamento conforme alle prescrizioni del sopra citato d.p.c.m. al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente.

 

2. La provincia, sentiti i comuni interessati, approva, ai sensi dell’articolo 9 della l. 36/2001, come modificato dall’articolo unico della l. 239/2004, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, la proposta di cui al comma 1 costituita da uno o più piani di risanamento di elettrodotti.

 

3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più province, la proposta di piano di risanamento è presentata alla provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell’impianto ed è dalla stessa approvata previa acquisizione del benestare delle altre province interessate corredato del parere dei comuni interessati.

 

4. Il piano di cui al comma 1 deve contenere i progetti di risanamento degli elettrodotti e il programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie o, comunque, di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riguardo alla tutela della popolazione infantile.

 

5. Gli oneri del risanamento sono a carico dei proprietari degli elettrodotti ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della l. 36/2001.

 

6. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nella presentazione della proposta dei piani risanamento entro i termini di cui al comma 1, i piani di risanamento sono adottati dall’amministrazione provinciale entro i termini fissati dalla l. 36/2001.

 

7. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nell’attuazione dei piani risanamento approvati, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 9 della l. 36/2001. La misura cautelativa di disattivazione degli impianti prevista alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 9 della l. 36/2001 è disposta con decreto del dirigente della struttura provinciale competente. 




Art. 19

(Catasto informatico regionale degli elettrodotti)


1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 4 e dell’articolo 7 della l. 36/2001 e in esecuzione dell’articolo 11 della legge regionale 8 marzo 2002, n.5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz), è stato istituito presso l’ARPA Puglia il Catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico.

 

2. Le province, titolari delle funzioni di controllo e vigilanza di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 30 novembre 2000, n.17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), rilevano i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche e li comunicano all’ARPA Puglia. Trasmettono altresì all’ARPA Puglia tutti i dati in loro possesso circa le caratteristiche degli impianti esistenti con tensione di esercizio superiore a 30.000 V e di quelli assoggettati a iter autorizzativi di pari tensione.

 

3. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:

 

a)      di disporre di un inventario delle linee elettriche di tensione superiore a 30.000 V di cui al comma 2 presenti sul territorio;

 

b)      di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici relativi alle linee e agli impianti di cui alla lettera a);

 

c)      di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti di cui alla lettera a);

 

d)      di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;

 

e)      di verificare l’estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 2.

 

4. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a :

 

a)      dati dei gestori e dei proprietari;

 

b)      codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;

 

c)      dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;

 

d)      dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS (Geographic information system) ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;

 

e)      dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;

 

f)        valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.

 

5. I gestori delle linee elettriche provvedono all’inserimento nel catasto regionale dei dati relativi ai propri impianti, nuovi ed esistenti, con tensione maggiore di 30.000 V, seguendo le modalità e i tempi di immissione fissati dall’ARPA Puglia, d’intesa con i gestori, salvo successive eventuali modifiche ministeriali a cui l’ARPA Puglia deve attenersi .

 

6. Le informazioni relative al catasto regionale sono accessibili da parte dei soggetti pubblici e privati legittimati attraverso il portale internet dell’ARPA Puglia.

 

 




Art. 20

(Disposizioni transitorie per gli elettrodotti)


1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 V, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’esercente può chiedere l’autorizzazione all’amministrazione competente presentando un’apposita istanza corredata di:

 

a)      un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1: 25.000;

 

b)      una relazione, sottoscritta da un proprio legale rappresentante o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi, sotto la propria responsabilità, descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

 

2. L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, prende atto dell’elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione sul sito informatico della Regione. La pubblicazione dell’elenco equivale all’autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

 

3. Gli impianti autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell’esercente di dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche vigenti e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.

 




Art. 21

(Disposizioni transitorie e finali)(27) 


1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso.

2. È fatta salva la possibilità di procedere alla conclusione dei procedimenti in corso ai sensi della normativa previgente, in quanto compatibile con la disciplina di cui alle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, adottate con d.m. 20 ottobre 2022, a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultimo.

3. Nei casi di cui al comma 2, resta in ogni caso facoltà dell’istante optare espressamente per l’applicazione della normativa regionale sopravvenuta, di intesa con l’autorità competente, con riferimento alle fasi procedimentali non ancora concluse.(28) 



(27) Rubrica così sostituita dalla l.r. 28/2024, art. 13.
(28) Articolo così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 13.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.