Legge Regionale 9 ottobre 2008, n. 25 Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 220.000 volt non facenti parte della rete di trasmissione nazionale” (1)
(1) Titolo sostituito dalla l.r. 28/2024, art.1, comma 1.
Art. 1(Competenza, oggetto e finalità) (2) 1. La presente legge, in coerenza con le previsioni del decreto ministeriale 22 ottobre 2022 (Linee guida
nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle
infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione), disciplina l’esercizio di funzioni amministrative di
competenza regionale, delegando alle Province, alla Città Metropolitana di Bari e ai Comuni le funzioni
per l’autorizzazione della costruzione ed esercizio delle reti e impianti nei limiti previsti nell’articolo 4.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia
elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di
alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della rete elettrica di trasmissione
nazionale.
3. La presente legge disciplina anche le procedure per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione
e al potenziamento delle reti e impianti, nonché delle opere indispensabili alla costruzione ed esercizio
degli stessi.
4. La costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione
di energia elettrica, comunque prodotta assicurano:
a) la tutela della salute e dell’incolumità della popolazione;
b) la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuove l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio
del legislatore nazionale;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.
5. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di
efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa, secondo i principi generali
dell’attività amministrativa previsti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. La Regione riserva a sé la competenza per i procedimenti autorizzativi previsti nell’articolo 4, comma
1, relativi a reti e impianti:
a) ammessi al finanziamento europeo, statale o regionale; b) facenti parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) oppure destinati alla
funzionalizzazione di opere nominalmente individuate nel Piano o dallo stesso finanziate,
individuati come strategici per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima (PNIEC) o altri piani nazionali o regionali che abbiano quale
oggetto l’energia;
c) funzionali all’Hosting capacity o alla resilienza della rete di distribuzione dell’energia nella
Regione.
7. La Regione conserva sulle funzioni delegate il potere di indirizzo e coordinamento, nonché il potere
sostitutivo nel caso di inottemperanza agli obblighi discendenti dalla delega di funzioni oppure di
mancato rispetto o osservanza dei termini ordinari o acceleratori prescritti dall’articolo 17 bis della l.
241/1990 oppure dalle disposizioni di legge particolari che afferiscono ai singoli procedimenti. In caso di
esercizio del potere sostitutivo, la Regione, anche su segnalazione o istanza del proponente, avoca a sé la
trattazione del procedimento, acquisendo la documentazione e i pareri già acquisiti dall’ente territoriale
sostituito. La Regione definisce il singolo procedimento autorizzatorio entro i successivi centoventi giorni
e, ove occorre, indice la conferenza decisoria semplificata prevista nell’articolo 14 bis, comma 7, della
l. 241/1990 al fine di acquisire i necessari pareri o nulla osta o atti di assenso comunque denominati
mancanti. Si applicano inoltre le disposizioni previste all’articolo 5, commi 11, 12, 13 e 14.
8. La Regione conserva la cura dei rapporti con lo Stato e con le altre regioni.
9. Le Province esercitano le funzioni delegate per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa alla
costruzione ed esercizio di reti e impianti di distribuzione che non ricadono negli interventi previsti nel
comma 6 e che non sono delegati alla competenza dei Comuni in forza della presente legge.
10. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme vigenti in materia e, in
particolare, quelle sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
previsti nella legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
(2) Articolo così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 2.
Art. 1 bis (Definizioni) (•) 1.
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che
seguono:
a) Alta tensione (AT): tensione nominale
tra le fasisuperiore a 30.000 V e fino a 150.000 (linee terza
classe);
b)
Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a
30.000 V (linee seconda
classe);
c) Bassa tensione (BT): tensione nominale
tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe);
d) Autorità: Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (ARERA), istituita aisensi della legge 14 novembre 1995,
n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità);
e) distribuzione: attività di trasporto,
trasformazione e consegna di energia elettrica dal concessionario sugli
elettrodotti di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale),
media e bassa tensione;
f) elettrodotto: insieme delle linee
elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o
funzionali all’esercizio degli stessi;
g) opere accessorie: opere o impianti
elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento della tensione o
alla distribuzione della potenza (ad esempio armadi stradali, punti di
trasformazione su palo, prese di derivazione, etc.);(7) g bis) compatibilità urbanistica delle reti e degli impianti di distruzione dell’energia: le reti e gli impianti
della rete di distribuzione di energia elettrica, a eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in
aree private e le reti e impianti, hanno valore di pubblica utilità e sono compatibili con tutte le zone
territoriali omogenee definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, salvo il
caso di reti e impianti che ricadono in aree o immobili previsti all’articolo 136 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137), nonché in siti del Patrimonio mondiale UNESCO, per i quali la compatibilità va accertata da parte degli enti competenti nell’ambito dei rispettivi procedimenti autorizzativi oppure
in sede di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 5;(9)
h) esposizione: soggezione a campi
elettrici, magnetici, elettromagnetici;
i) limite di esposizione: valore de campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall’articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti; i bis) Autorità competente: Ente regione o altro ente da questo delegato a istruire e concludere il
procedimento di autorizzazione o ad adottare altro titolo abilitativo previsto dalla presente legge.
L’Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo, ove occorre, dichiara espressamente anche la
pubblica utilità e cura la procedura di esproprio prevista dagli articoli 9, 10 e 11;(10)
j) valore di attenzione: valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere. Detto valore è definito dall’articolo 3 del d.p.c.m. 8
luglio 2003 e costituisce misura di cautela ai fini della protezione della
popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto, nei
tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione
realizzazione di piani di risanamento;
k) obiettivi di qualità: limite definito
dall’articolo 4 del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e pari a 3 microtesla che non deve
essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di
aree di gioco per l’infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di
nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di
elettrodotti preesistenti;
l) impianto di rete per la connessione o
elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per la connessione di
competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di
terzi;
m) produttore: soggetto richiedente “la
connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di
terzi”;
n) proponente o richiedente: soggetto
legittimato, in virtù di una concessione per la distribuzione o il trasporto di
energia elettrica o di una norma di legge, a costruire o esercire elettrodotti e
opere accessorie;
o) autorizzazione semplificata o denuncia di inizio lavori: è la (3) procedura
autorizzativa semplificata, per assentire le linee, opere e impianti come
descritti all’articolo 4, comma 2, della l.r. 25/2008. Le espressioni autorizzazione semplificata e denuncia inizio lavori devono considerarsi equivalenti e possono non essere contestualmente citate nel dettato normativo della presente legge. (4) o.1) autocertificazione: è la dichiarazione unilaterale con cui il gestore può realizzare gli interventi
legati al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti
previsti al comma 3 dell’articolo 4; (11) o bis) cessa elettrica, fascia o varco: striscia tagliata, a corredo dell’elettrodotto, a sezione rettangolare, mantenuta libera in un bosco sia per garantire gli interventi di ispezione o riparazione dell’elettrodotto, sia per arginare gli incendi. Tale striscia, a sezione rettangolare, ha come asse l’elettrodotto e ha larghezza variabile in funzione del valore di tensione e della tipologia di conduttore; parte dal piano di campagna e valica i conduttori stessi. La larghezza complessiva della cessa per gli elettrodotti aerei di media tensione, da mille V a trentamila V, con conduttori nudi è pari a undici metri, per quelli in cavo aereo in media tensione e per quelli di bassa tensione, sino a mille V, sia in conduttori nudi che in cavo cordato è pari a tre metri; (5) o ter) ripristini, rinnovo e manutenzione di cessa elettrica: insieme delle attività e delle operazioni
per il rinnovamento della fascia e del varco a corredo dell’elettrodotto, a sezione rettangolare, e la
conservazione della dimensione di rispetto della cessa elettrica, comprendente il taglio a raso della
superficie di proiezione al suolo della cessa stessa; (6) o quater) area boscata: la definizione di area boscata è quella prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nonché dalla legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Disposizioni in materia forestale). (8)
(•) Articolo integrato dalla l.r.
21/2021 art. 1,
comma 1. (•) Lettera aggiunta dalla l.r. 28/2024, art. 3 (••) Lettera aggiunta dalla l.r. 28/2024, art. 3. (10) Lettera inserita dalla l.r. 28/2024, art. 3. (11) Lettera inserita dalla l.r. 28/2024, art. 3 (3) Parole inserite dalla l.r. n. 9/2022, art. 2, comma1. (4) Proposizione aggiunta dalla l.r. n.9/2022, art.2,,comma 2. (5) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 9/2022, art. 2,, comma 3. (6) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 9/2022, art. 2,, comma 3. (7) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 9/2022, art. 2,, comma 3. (8) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 9/2022, art. 2,, comma 3. (9) Lettera inserita dalla l.r. 28/2024, art. 3.
Art. 2(Accesso ai fondi per lo studio del
tracciato) 1. Per l’accesso ai fondi ai fini di studi e
indagini necessari per la redazione progettuale degli impianti elettrici e opere
accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, i tecnici
incaricati, anche privati, possono essere autorizzati a introdursi nellarea
interessata.
2. Il
soggetto richiedente il rilascio della autorizzazione deve darne notizia,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene
risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se risulti
conosciuto. Lautorità competente tiene conto delle eventuali osservazioni,
formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla data della
relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se
risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata
comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.
3. Lautorizzazione indica i nomi delle
persone che possono introdursi nellaltrui proprietà ed è comunicata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima
dellinizio delle operazioni.
4. Il proprietario e il possessore del bene
possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.
5. Lautorizzazione di cui al comma 1 si
estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la
vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di
evitare ogni ritardo allavvio delle opere.
6. Qualora il numero delle ditte interessate
sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle
altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di
infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono
introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni, sul sito
informatico della Regione dellautorizzazione rilasciata dall’autorità
competente, che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi
nellaltrui proprietà. Tale pubblicazione sul sito informatico della Regione
sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.
Art. 3(Piani di sviluppo della rete di
distribuzione) 1. I soggetti gestori degli elettrodotti, per
le linee superiori a 30.000 volt (V), presentano annualmente alla Regione e alla
provincia i propri programmi di sviluppo della rete.
2. La Regione e le province interessate,
nell’ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione
territoriale o di loro varianti, promuovono il coinvolgimento dei soggetti di
cui al comma 1 per le opportune intese.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione
del presente articolo gli interventi per connessioni ai singoli siti di
produzione e consumo.
Art. 4(Titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio di reti e impianti di distribuzione dell’energia
elettrica)(12) 1. La costruzione e l’esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla
presente legge, salvo quanto previsto dai commi da 2 a 8, è soggetta ad autorizzazione unica. Nel caso
di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più province, è considerata autorità
competente la provincia maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che
gestisce il procedimento unico di concerto con le altre province interessate.
2. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applica
quanto disposto dal paragrafo 2.2. delle Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di
distribuzione (d.m. 22 ottobre 2022). 3. Sono realizzabili mediante la denuncia di inizio lavori (DIL): a) la realizzazione di reti di media tensione interrate, senza limiti di estensione, fermo restando il
rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022 (Approvazione delle linee guida per la
procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati);
b) la realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo fino a 5 Km;
c) la realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 Km;
d) la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui alle lettere a), b) e c), ivi comprese le
cabine elettriche;
e) fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza
del volo, la sostituzione dei sostegni con variazione dell’altezza pari al massimo al 30 per cento
dell’altezza dei sostegni esistenti.
4. Sono realizzabili, mediante l’autocertificazione prevista nell’articolo 7, gli interventi legati al rinnovo,
alla ricostruzione e al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di media tensione
(superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) che comportano, nel rispetto dei vincoli esistenti e fermo restando
la disponibilità dell’area interessata:
a) la realizzazione di reti di media tensione interrati su viabilità pubblica, senza limiti di estensione,
fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, previsto nel d.p.c.m. 14 febbraio 2022, e l’atto di assenso dell’ente proprietario della strada;
b) una variazione del tracciato entro cinquanta metri asse linea laddove è rispettato l’obiettivo di
qualità di cui alla l. 36/2001 e gli eventuali sostegni hanno una altezza massima di quindici metri
fuori terra;
c) una variazione dell’altezza massima fuori terra dei sostegni che non determina comunque il
superamento di quindici metri fuori terra;
d) se questo non comporta un’ulteriore riduzione dell’uso del terreno interessato dalla variante, una
variazione della tipologia di impianto da aereo in conduttori nudi a cavo aereo, con esclusione di
interventi interrati;
e) il potenziamento della rete tramite linee fino a 1.000 V, se è rispettato l’obiettivo di qualità
previsto nella l. 36/2001, e gli eventuali sostegni hanno una altezza massima di quindici metri
fuori terra.
5. In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate, è consentito
all’esercente di costruire ed esercire impianti elettrici e relative opere accessorie con tensione nominale
fino a 1.000 V che si diramano da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di
autorizzazione o a seguito di DIL oppure che sia direttamente connesso a un impianto in media tensione,
autorizzato ai sensi delle presenti norme. L’esercente è tenuto a comunicare all’amministrazione
competente la data di inizio lavori e la consistenza degli stessi.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e degli impianti esistenti,
anche ai fini dell’ammodernamento tecnologico (quali, a titolo esemplificativo, la installazione
di dispositivi, apparecchiature elettromeccaniche, funi di guardia, dispositivi di avvistamento,
la sostituzione di sostegni con relative fondazioni anche in adiacenza ai preesistenti, entro la
distanza massima di cinque metri, il cambio di conduttori, mensole e le estensioni di impianti di
terra, nonché la mera installazione del contatore e del relativo manufatto di protezione senza
alcuna modifica o realizzazione di linee, finalizzata in particolare all’alimentazione di forniture
transitorie);
b) interventi riguardanti reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica di bassa tensione fino
a 1.000 V;
c) interventi di deramificazione e taglio piante, a eccezione del taglio di piante di particolare pregio
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all’articolo 7 della legge 14
gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e all’articolo 136 del d.lgs.
42/2004.
7. Non sono soggetti ad autorizzazione né ad altro titolo abilitativo gli interventi di ripristino e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle cesse elettriche. L’esercente è tenuto a eseguire
l’intervento almeno una volta ogni tre anni, comunicando all’amministrazione competente e
all’autorità di controllo la data di inizio lavori, la consistenza dell’intervento in termini lineari, la
ditta qualificata iscritta all’albo regionale affidataria dei lavori e il nominativo del direttore dei lavori
iscritto all’albo del Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF).
All’interno della cessa i lavori di manutenzione possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno.
8. Si considerano autorizzati, ai fini della presente legge, le linee e gli impianti fino a 20.000 V la cui
realizzazione è prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui all’articolo 16 e successivi della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).
(12) Articolo già modificato dalle l.r. n. 25/2012, n. 21/2021, n. 9/2022 e successivamente sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 3.
Art. 5(Autorizzazione unica)
(13) 1. L’istanza di autorizzazione unica è presentata, preferibilmente in formato digitale, all’Autorità
competente corredata dal progetto definitivo costituito almeno da:
a) piano tecnico delle opere da costruire, comprensivo delle opere indispensabili alla costruzione
e all’esercizio delle stesse;
b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle reti e degli impianti di distribuzione,
con particolare riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti interrati;
c) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa in materia di valutazione di incidenza e
di verifica di assoggettabilità a VIA, relativa al progetto in autorizzazione;
d) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa relativa alle zone soggette a tutela ai
sensi del d.lgs. 42/2004;
e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
f) documentazione riportante l’indicazione delle particelle catastali, l’estensione delle aree, il piano
particellare e l’elenco delle ditte catastali interessate, qualora il richiedente intenda ottenere
anche il vincolo preordinato all’esproprio nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
g) eventuale specifica documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti
per l’ottenimento di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che
confluiscono nel procedimento unico;
h) nei casi previsti dalla normativa vigente, l’atto del competente soprintendente del Ministero
della cultura relativo alla verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista nell’articolo
41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici), oppure la dichiarazione motivata di non assoggettabilità alla procedura, se i lavori non
comportano nuovi scavi o le strutture interrate sono collocate in corrispondenza di infrastrutture
esistenti, ai sensi di quanto previsto dal d.p.c.m. 14 febbraio 2022;
i) planimetria in scala adeguata riportante gli attraversamenti e i parallelismi delle opere da
costruire con eventuali infrastrutture esistenti di enti interferiti e gestori di servizi, così come le
sezioni riportanti le distanze di sicurezza rispetto al profilo limite di detti impianti.
2. In caso di progetti in aree sottoposte a vincolo, l’istanza è inoltre corredata dalla documentazione
richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Se non sussistono interferenze con aree
soggette a vincoli, il richiedente ne dà attestazione nell’istanza di autorizzazione.
3. Nel rispetto dei principi di semplificazione, l’autorizzazione unica prevista nel comma 1 è rilasciata
a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai
sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla tutela dell’interesse archeologico.
4. Il richiedente effettua, a sua cura e spese, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione,
dell’avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione. Detto avviso contiene l’indicazione
che il piano tecnico dell’opera resta depositato presso l’amministrazione competente al rilascio
dell’autorizzazione e presso i comuni interessati per il periodo di quindici giorni, nonché l’indicazione
dell’ufficio dove sono presentate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, le osservazioni e le
opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati.
5. Il richiedente non è tenuto a effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo
laddove il numero dei soggetti privati interessati è superiore a cinquanta.
6. Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all’articolo 14 bis della l. 241/1990,
nell’ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione
e l’esercizio della rete e dell’impianto di distribuzione e delle opere indispensabili.
7. La documentazione elencata al comma 1, integrata, per le aree sottoposte a vincolo, dalla
documentazione prevista nel comma 2, ferma restando l’ulteriore documentazione eventualmente
prevista dalle normative di settore e da quelle speciali regionali, è considerata contenuto minimo
dell’istanza ai fini della sua procedibilità.
8. L’amministrazione comunica al richiedente le osservazioni e opposizioni pervenute, invitando lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.
9. Il procedimento unico è concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 bis e
seguenti della l. 241/1990. Il procedimento unico è concluso nel termine di centottanta giorni per i
procedimenti relativamente ai quali sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale
(VIA).
10. I pareri e i nulla-osta sono rilasciati dalle amministrazioni interessate entro i termini previsti
dall’articolo 14 bis della l. 241/1990. Decorso tale termine, in applicazione di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di silenzio assenso e con salvezza delle eccezioni previste, il parere dell’Ente
interessato al procedimento, ivi compreso quello urbanistico, si intende espresso favorevolmente. Le
disposizioni del presente comma non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti casi in cui la
normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché casi in cui
la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza.
11. L’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta
all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti.
12. L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione
e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove
occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere anche a fini espropriativi
e per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
13. Se in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi è richiesto un livello
progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessita
di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, l’amministrazione
competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito
nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.
(13) Articolo già modificato dalla l.r. 21/2021 e così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 5.
Art. 6(Procedimento di denuncia inizio lavori)(14) 1. La DIL è presentata dal gestore della rete di distribuzione al comune territorialmente competente
tramite lo sportello unico delle imprese, ove istituito, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio
dei lavori, accompagnata dal progetto definitivo e da una dettagliata relazione, sottoscritta da un
progettista abilitato, anche interno all’azienda, che asseveri sotto la propria responsabilità la conformità
e la compatibilità delle opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto
con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti, l’assenza di vincoli, nonché il rispetto della
normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia
di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
In caso di interventi che interessano territori di due o più comuni, è considerata Autorità competente il
comune maggiormente interessato dal progetto in termini di estensione lineare o areale dell’intervento
progettato e gli altri comuni coinvolti partecipano all’iter con il rilascio dei pareri e nulla osta di propria
competenza.
2. In caso di interventi soggetti a DIL, per i quali è necessario acquisire svincolo idrogeologico, autorizzazioni
ambientali, paesaggistiche, oppure autorizzazioni in funzione di tutela del patrimonio archeologico e
storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, tali provvedimenti sono acquisiti e allegati alla
DIL, salvo che il comune provvede direttamente per gli atti di sua competenza. Il gestore, ai fini della
integrazione dei pareri necessari alla presentazione della DIL richiesti alle autorità competenti e per i
quali non ha ottenuto riscontro entro il termine di quarantacinque giorni, può depositare la DIL allo stato degli atti e chiedere che il Comune, per gli atti che esulino la propria competenza, indichi una conferenza
di servizi ai sensi dell’articolo 14 bis della 241/1990 per acquisire i pareri e nulla osta mancanti ai fini della
corretta presentazione o integrazione della DIL.
3. Il comune, entro il termine indicato al comma 2, eccettuato il caso di ricorso alla conferenza di
servizi, ove è riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato e alle
amministrazioni eventualmente interessate l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento,
indicando, ove possibile, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere la DIL conforme alle
previsioni di legge e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria
e il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la DIL, con le
modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme a quanto previsto nei commi 1 e 2.
4. Il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio dell’ultimo atto di assenso previsto.
5. Decorso il termine indicato nell’ordine previsto nel comma 3, il comune, in presenza delle condizioni
e dei termini previsti dall’articolo 21-nonies della l. 241/1990, adotta comunque i provvedimenti previsti.
6. E’ sempre in facoltà del gestore di ricorrere al procedimento di autorizzazione unica anche nel caso di
interventi assentibili con la DIL.
(14) Articolo così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 6.
Art. 7(Autocertificazione)(15) 1. L’autocertificazione prevista nell’articolo 4, comma 4, contiene:
a) la dichiarazione del gestore circa la preesistenza della rete o dell’impianto oggetto di intervento
e che la tipologia di intervento da svolgersi rientra nella casistica prevista nello stesso articolo 4,
comma 4;
b) la dichiarazione dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni eventualmente
necessarie ai sensi delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio;
c) i dati identificativi dell’impresa alla quale il gestore intende affidare la realizzazione dei lavori;
d) dichiarazione di aver ottenuto il consenso dei proprietari delle aree interessate dalle varianti di
tracciato.
2. Resta ferma l’esecuzione sotto sorveglianza archeologica delle opere comportanti scavi a quote e/o in
aree diverse da quelle già impegnate.
3. All’autocertificazione è allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, anche interno all’azienda, che asseveri,
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi alla normativa in materia di gestione delle terre
e rocce da scavo e alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese
quelle in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché al piano paesaggistico.
(15) Articolo già modificato dalla l.r. 21/2021 e così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 7.
Art. 8(Attraversamenti e interferenze con
beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a
vincoli) 1. Lesecuzione dei lavori di costruzione dei
tratti di linee elettriche e opere accessorie che attraversino o generino altri
tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni,
zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino
territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico,
paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a
riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non
può avere inizio se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti
interessati.
1 bis. Se è previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di
distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessioni, gli enti competenti provvedono al
rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.(16)
2. Per le modalità di esecuzione dei lavori
ovvero di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare
dellautorizzazione e gli enti interessati devono stipulare, ove necessario,
appositi atti di sottomissione entro e non
oltre trenta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione oppure del provvedimento di concessione. (17)
(16) Comma aggiunto dalla l.r. 28/2024, art. 8 comma 1, lett. a). (17) Comma così modificato dalla l.r. 28/2024, art. 8, comma 1, lett. b).
Art. 9(Procedura espropriativa per opere soggette
ad autorizzazione) 1. Qualora il richiedente intenda ottenere
con l’autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di
pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell’articolo
5 deve contenere anche l’indicazione delle aree interessate dagli impianti e
l’indicazione dei proprietari catastali. Per l’acquisizione degli eventuali
nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari può essere indetta, anche
su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all’articolo 14
della l. 241/1990.
2. E’ in facoltà del richiedente chiedere,
prima della presentazione della domanda di cui al comma 1 dell’articolo 5, la
convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata
dall’articolo 14 bis della l. 241/1990, da ultimo modificato dall’articolo 9
della l. 15/2005.
3. L’amministrazione competente, qualora non
si avvalga della facoltà di delega al richiedente, comunica ai proprietari delle
aree interessate dagli impianti l’avvio del procedimento di autorizzazione
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il numero dei
destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione o avviso è effettuato
mediante pubblico avviso da affiggere allalbo pretorio dei comuni nel cui
territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare
energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul
sito informatico della Regione. Lavviso deve precisare dove e con quali
modalità può essere consultato il piano o il progetto. Le spese di tali
comunicazioni sono a carico del richiedente.
4. Gli interessati, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione sul sito informatico, possono formulare osservazioni che
vengono valutate dallautorità competente ai fini delle definitive
determinazioni.
5. Il provvedimento, emanato a conclusione
del procedimento di cui al comma 1, autorizza la costruzione e l’esercizio
dell’opera, ne dichiara la pubblica utilità, dispone, se richiesta,
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e costituisce, ove occorra,
variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento di autorizzazione
comprende altresì la verifica ambientale, ove prevista dalla normativa vigente,
ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e
successive modificazioni e integrazioni e sostituisce, anche ai fini urbanistici
e edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e
nulla-osta comunque denominati necessari alla costruzione e all’esercizio degli
elettrodotti di cui alla presente legge.
6. Ai proprietari interessati, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, è data notizia dell’adozione del
provvedimento e della data in cui è stato reso, nonché della facoltà di prendere
visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente
comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da
attribuire allarea ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.
7. Il provvedimento di cui al comma 5
determina l’inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo
II del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità. - Testo A).
8. L’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle
linee elettriche possono essere chieste all’amministrazione competente anche
successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 1
dell’articolo 4 della presente legge. In tal caso il richiedente deve presentare
apposita istanza, corredata di una relazione sommaria che indichi la natura e lo
scopo delle opere da eseguire e completata con gli eventuali nulla-osta,
autorizzazioni e atti di assenso già acquisiti. Al procedimento si applicano i
commi 1, 3, 4 e 7.
9. Per le linee e gli impianti elettrici di
cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 4, qualora in sede di realizzazione
dell’opera venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso
formalizzi la sua opposizione, l’istante può
chiedere che l’amministrazione competente a istruire il procedimento di autorizzazione unica ne dichiari la
pubblica utilità, previa
presentazione di apposita istanza corredata di una relazione sommaria, che
indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dell’attestazione circa
l’assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate, nonché di un
elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall’opera e il
nominativo dei proprietari catastali. Al procedimento si applica il comma 3 e il
provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 5 e 7. (18)
(18) Comma modificato dalla l.r. 28/2024, art. 9
Art. 10(Decreto di esproprio o di occupazione
anticipata) 1. Il decreto di esproprio o di occupazione
anticipata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15
della l.r.
3/2005, può essere emanato senza particolari indagini o formalità
allorquando gli impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria o
afferiscono a servizi a rete di interesse pubblico. Il decreto di esproprio o di
occupazione anticipata può essere, altresì, emanato nei casi previsti dal comma
2 dell’articolo 22 e dal comma 2 dell’articolo 22 bis del d.p.r. 327/2001,
ovvero qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza.
2. Lautorità competente, avvalendosi della
commissione provinciale espropri istituita dallarticolo 17
della l.r.
3/2005, prima di emanare il decreto di esproprio, accerta il valore
dellarea e determina in via provvisoria la misura della indennità di
espropriazione.
3. I decreti sono emanati nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza del beneficiario
dell’espropriazione.
4. Il pagamento dellindennità di esproprio o
di occupazione anticipata, ove condivisa, è subordinato anche allacquisizione
della dichiarazione dinesistenza di diritti di terzi sul bene espropriato,
attestata dal proprietario.
Art. 11(Determinazione dell’indennità di servitù
) 1. L’indennità per l’imposizione della
servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di
quanto stabilito dall’articolo 44 del d.p.r. 327/2001, viene commisurata:
a) al valore totale delle aree occupate dai cavi
interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre
costruzioni, comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano
particolareggiato;
b) ad un quarto del valore della striscia
necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una
larghezza di metri uno e una lunghezza pari alla percorrenza dell’elettrodotto
misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti o aree di cui alla lettera a);
c) con le seguenti modalità per le aree
necessarie all’esercizio dell’impianto indicate nel piano particolareggiato,
detratte le aree considerate alle lettere a) e b):
1) ad un ventesimo del valore per le
destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno sterile;
2) ad un decimo del valore per le destinazioni
colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque con colture
compatibili con l’elettrodotto;
3) ad un quinto del valore per le destinazioni
colturali arboree incompatibili con la presenza dell’elettrodotto.
2. Il valore dei
terreni è determinato per le lettere a), b) e c) del comma 1:
a) se trattasi di area non edificabile, in base
al criterio del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
praticato nella singola regione agraria;
b) se trattasi di aree edificabili in base alle
indicazioni del d.p.r. 327/2001.
3. Al proprietario coltivatore diretto o
imprenditore agricolo a titolo principale spetta una indennità aggiuntiva
determinata in misura pari al valore agricolo
medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.
4. Il calcolo condotto come al comma 1,
lettere a), b) e c), determina il valore per la servitù di elettrodotto
amovibile; nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile il valore è aumentato
del 50 per cento.
Art. 12(Disposizioni urbanistiche)(19) 1. La realizzazione di linee e impianti elettrici, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree
private e facenti parte della rete interna dell’utente, non è soggetta a permesso a costruire o ad altro
titolo abilitativo edilizio disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A).
2. Le linee e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica disciplinati dalla presente legge,
sia con opere di trasformazione primaria che secondaria, a eccezione degli immobili adibiti a cabina
elettrica di trasformazione in aree private e facenti parte della rete interna dell’utente, sono compatibili
con tutte le zone territoriali omogenee definite dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici
o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967), salvo il caso di reti
e impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004, nonché in siti del
Patrimonio mondiale UNESCO, per i quali la compatibilità va accertata da parte degli Enti competenti
nell’ambito dei rispettivi procedimenti autorizzativi oppure in sede di rilascio dell’autorizzazione unica
prevista dall’articolo 5.
3. La costruzione di opere edilizie da adibire a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture
di fondazione è assentita in seno al procedimento di autorizzazione delle opere elettriche che sono
destinate ad accogliere. In tali casi, la domanda di autorizzazione prevista nell’articolo 5 è corredata anche
del progetto esecutivo delle opere edilizie. Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo
di costruzione, ai sensi dell’articolo 17 del d.p.r. 380/2001 e non vengono computate nel calcolo della
volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l’area interessata.
4. Per la realizzazione delle reti e impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione
non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.
5. Il provvedimento di autorizzazione unica previsto nell’articolo 5 determina la localizzazione in via
definitiva delle opere.
(19) Articolo così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 10
Art. 13(Decadenza, revoca e sospensione) 1. L’autorizzazione e l’autorizzazione
semplificata (20) possono essere revocate (21) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni e agli
obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la
notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida:
a) intima la sospensione della costruzione o
dell’esercizio dell’opera elettrica; b) concede il termine, comunque non superiore a
centoventi giorni, per l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni
disattese; c) avverte il titolare dell’autorizzazione che,
in caso di inottemperanza, l’autorizzazione sarà revocata e sarà intimata la
demolizione. 2. L’autorizzazione e l’autorizzazione
semplificata (22) possono essere sospese (23) dall’autorità competente, per sopravvenute condizioni di
pericolo per l’incolumità e la salute pubblica, ostative alla prosecuzione
dell’esercizio della linea e impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione
di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell’esercizio
dell’impianto sospeso, l’autorizzazione è revocata e all’esercente l’impianto,
salvo che tale condizione non sia allo stesso imputabile, è riconosciuto un equo
indennizzo a carico dell’amministrazione.
3. Il provvedimento di sospensione deve
essere motivato e deve contenere l’indicazione degli eventuali interventi da
eseguire.
(20) Parole aggiunte dalla l.r.
21/2021, art. 5,
comma 1, lett. a). (21) Parole sostituite dalla l.r.
21/2021, art. 5,
comma 1, lett. b). (22) Parole aggiunte dalla l.r.
21/2021, art. 5,
comma 2, lett. a). (23) Parole sostituite dalla l.r.
21/2021, art. 5,
comma 2, lett. b).
Art. 14(Inamovibilità) 1. Gli elettrodotti con tensione nominale
uguale o superiore a 130.000 V sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 17.
2. Gli elettrodotti con tensione nominale
inferiore a 130.000 V si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata,
su richiesta del gestore, l’inamovibilità all’atto del rilascio del
provvedimento di autorizzazione di cui alla presente legge.
Art. 15(Comunicazione di fine lavori) 1. Entro centoventi giorni dalla data
di entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio superiore a
20.000 V, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto a
informare dell’avvenuta fine lavori l’autorità che ha rilasciato
l’autorizzazione, inviando le coordinate geografiche dei sostegni posti in opera
nonché ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione della linea
elettrica.
Art. 16(Collaudo)(24) 1. Le linee e gli impianti elettrici di cui
al comma 1 dell’articolo 4, con livelli di tensione superiori a 20.000 V, sono
sottoposti a collaudo, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di
messa in esercizio, su richiesta del titolare dell’autorizzazione presentata
contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.
2. Il collaudatore è nominato dall’autorità
competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di
costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né
economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell’autorizzazione o
all’impresa che ha costruito gli impianti. Tutte le spese inerenti al collaudo
sono a carico del titolare dell’autorizzazione. Gli onorari per i collaudatori
sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a
vacazione in base alle tariffe per le prestazioni professionali vigenti.
3. In sede di
collaudo devono accertarsi:
a) l’avvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base
alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità delle opere al progetto e la
loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall’autorizzazione;
d) l’adempimento di ogni altro obbligo
particolare imposto dall’autorizzazione stessa.
4. Qualora le linee elettriche e le relative
opere accessorie, ivi compresi i trasformatori e le vasche di raccolta, siano state costruite con l’impiego di materiali, strutture e
opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo,
secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la
disciplina della costruzione e l’esercizio di linee elettriche aeree esterne), e
dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui alla lettera b) del
comma 3 sono sostituiti da un attestato dell’esercente.
5. Le linee fino a 20.000 V si intendono
collaudate dietro presentazione da parte dell’esercente di una dichiarazione di
conformità dell’opera alle norme tecniche vigenti.
6. Il certificato di collaudo o la
dichiarazione di conformità è trasmesso all’autorità competente che, in caso di
esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell’articolo 13.
7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo o
dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 V.
(24) Comma così modificato dalla l.r. 28/2024, art. 11.
Art. 17Gestione delle interferenze con opere pubbliche o di pubblica
utilità(25) 1. L’autorità competente può, per ragioni di
prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee e
impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente l’equo indennizzo da
corrispondere all’esercente e su chi gravi l’onere del pagamento.
2. Qualora un’opera di competenza regionale
generi interferenza, il procedimento di cui al comma 1 è avviato d’intesa con la
Regione.
3. I provvedimenti assunti ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono autorizzazione della variante
all’impianto concordata con l’esercente, hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e sono
preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento a termini degli articoli 5 e 9.(26)
(25) Rubrica così sostituita dalla l.r. 28/2024, art. 12, comma 1, lett. a). (26) Comma così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 12, comma 1, lett. b).
Art. 18(Piani di risanamento degli elettrodotti) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma
4 dell’articolo 4 della l. 36/2001, i gestori degli elettrodotti presentano alla
provincia territorialmente competente una proposta di piano di risanamento
conforme alle prescrizioni del sopra citato d.p.c.m. al fine di assicurare la
tutela della salute e dell’ambiente.
2. La provincia, sentiti i comuni
interessati, approva, ai sensi dell’articolo 9 della l. 36/2001, come modificato
dall’articolo unico della l. 239/2004, entro sessanta giorni dalla data di
ricezione, la proposta di cui al comma 1 costituita da uno o più piani di
risanamento di elettrodotti.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento
interessino il territorio di due o più province, la proposta di piano di
risanamento è presentata alla provincia nel cui territorio si sviluppa la
porzione maggiore dell’impianto ed è dalla stessa approvata previa acquisizione
del benestare delle altre province interessate corredato del parere dei comuni
interessati.
4. Il piano di cui al comma 1 deve contenere
i progetti di risanamento degli elettrodotti e il programma cronologico di
attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a
più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico in prossimità di
destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie o, comunque, di edifici
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riguardo alla
tutela della popolazione infantile.
5. Gli oneri del risanamento sono a carico
dei proprietari degli elettrodotti ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della l.
36/2001.
6. In caso di inerzia o inadempienza dei
gestori nella presentazione della proposta dei piani risanamento entro i termini
di cui al comma 1, i piani di risanamento sono adottati dall’amministrazione
provinciale entro i termini fissati dalla l. 36/2001.
7. In caso di inerzia o inadempienza dei
gestori nell’attuazione dei piani risanamento approvati, trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 9 della l. 36/2001. La misura
cautelativa di disattivazione degli impianti prevista alla lettera b) del comma
6 dell’articolo 9 della l. 36/2001 è disposta con decreto del dirigente della
struttura provinciale competente.
Art. 19(Catasto informatico regionale degli
elettrodotti) 1. Per le finalità di cui al comma 1
dell’articolo 4 e dell’articolo 7 della l. 36/2001 e in esecuzione dell’articolo
11
della legge
regionale 8 marzo 2002, n.5 (Norme transitorie per la tutela
dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz), è
stato istituito presso l’ARPA Puglia il Catasto regionale delle sorgenti di
campo elettromagnetico.
2. Le province, titolari delle funzioni di
controllo e vigilanza di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 20
della legge
regionale 30 novembre 2000, n.17 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di tutela ambientale), rilevano i dati relativi ai
valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche e li
comunicano all’ARPA Puglia. Trasmettono altresì all’ARPA Puglia tutti i dati in
loro possesso circa le caratteristiche degli impianti esistenti con tensione di
esercizio superiore a 30.000 V e di quelli assoggettati a iter autorizzativi di
pari tensione.
3. Il catasto di cui
al comma 1 deve consentire:
a) di disporre di un inventario delle linee
elettriche di tensione superiore a 30.000 V di cui al comma 2 presenti sul
territorio;
b) di determinare i livelli di campi elettrici e
magnetici relativi alle linee e agli impianti di cui alla lettera a);
c) di valutare i livelli di campi elettrici e
magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti di cui alla lettera
a);
d) di evidenziare le eventuali situazioni
critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa
frequenza;
e) di verificare l’estensione delle fasce di
rispetto degli elettrodotti di cui al comma 2.
4. Il catasto di cui
al comma 1 contiene informazioni relative a :
a) dati dei gestori e dei proprietari;
b) codifiche, denominazioni e tipologie degli
elementi della linea e dei relativi impianti;
c) dati autorizzativi delle linee e dei relativi
impianti;
d) dati geografici degli elementi e dei
tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS
(Geographic information system) ai fini della loro visualizzazione su opportuno
supporto informatico;
e) dati tecnici e fisici delle linee ai fini del
calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di
rispetto;
f) valori di campo misurati ai fini del
monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.
5. I gestori delle linee elettriche
provvedono all’inserimento nel catasto regionale dei dati relativi ai propri
impianti, nuovi ed esistenti, con tensione maggiore di 30.000 V, seguendo le
modalità e i tempi di immissione fissati dall’ARPA Puglia, d’intesa con i
gestori, salvo successive eventuali modifiche ministeriali a cui l’ARPA Puglia
deve attenersi .
6. Le informazioni relative al catasto
regionale sono accessibili da parte dei soggetti pubblici e privati legittimati
attraverso il portale internet dell’ARPA Puglia.
Art. 20(Disposizioni transitorie per gli
elettrodotti) 1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino
a 150.000 V, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della
presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l’esercente può chiedere l’autorizzazione
all’amministrazione competente presentando un’apposita istanza corredata di:
a) un elenco degli impianti e una corografia con
riportati i loro tracciati in scala 1: 25.000;
b) una relazione, sottoscritta da un proprio
legale rappresentante o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo
professionale, con la quale questi, sotto la propria responsabilità, descrive le
principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro
rispondenza alle norme vigenti in materia.
2. L’amministrazione, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza, prende atto dell’elenco degli impianti e
provvede alla sua pubblicazione sul sito informatico della Regione. La
pubblicazione dell’elenco equivale all’autorizzazione rilasciata ai sensi della
presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni
pubbliche interessate.
3. Gli impianti autorizzati prima della data
di entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia
stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati ai
sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione da parte
dell’esercente di dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche
vigenti e alle prescrizioni dettate dagli enti interessati.
Art. 21(Disposizioni transitorie e finali)(27) 1. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso.
2. È fatta salva la possibilità di procedere alla conclusione dei procedimenti in corso ai sensi della
normativa previgente, in quanto compatibile con la disciplina di cui alle Linee guida nazionali per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture
appartenenti alla rete di distribuzione, adottate con d.m. 20 ottobre 2022, a partire dalla data di entrata
in vigore di quest’ultimo.
3. Nei casi di cui al comma 2, resta in ogni caso facoltà dell’istante optare espressamente per l’applicazione
della normativa regionale sopravvenuta, di intesa con l’autorità competente, con riferimento alle fasi
procedimentali non ancora concluse.(28)
(27) Rubrica così sostituita dalla l.r. 28/2024, art. 13. (28) Articolo così sostituito dalla l.r. 28/2024, art. 13.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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