Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 28
Modifica all'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee)
Art. 11. Il secondo periodo del comma 1
dell’articolo 11
della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e
utilizzazione di acque sotterranee), così come aggiunto dall’articolo 6
della legge
regionale 2 luglio 2008, n. 19, è sostituito dal seguente: “Il canone
annuo per l’utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo è applicato
soltanto alle superfici effettivamente irrigabili, così come specificato nel
piano irriguo dell’azienda e non all’intera superficie aziendale”.