Anno 2008
Numero 39
Data 19/12/2008
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008
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Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 39

Contributi per sostenere l'attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi



Art. 1

(Destinatari dei contributi)


1.                     Allo scopo di favorire l’attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e da altre associazioni riconosciute che svolgono attività in favore di particolari categorie svantaggiate di cittadini, sono concessi annualmente contributi a valere sulle disponibilità assegnate con lo stanziamento annuo di bilancio.

 

2.                     Le associazioni che concorrono all’assegnazione delle predette risorse sono le seguenti:

a)      Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro;

b)      Associazione nazionale vittime civili di guerra;

c)      Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;

d)      Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;

e)      Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

f)        Unione italiana ciechi;

g)      Associazione italiana ciechi di guerra;

h)      Associazione italiana stomizzati;

i)        Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;

j)        Unione nazionale mutilati per servizio. 

j bis) associazione nazionale privi della vista e ipovedenti – ONLUS.  (1) 



(1) Lettera aggiunta dalla l.r. 32/2022, art. 106, comma 1, lett. a).


Art. 2

(Documentazione,criteri e modalità di riparto)


1.                   Ai fini del riparto per l’assegnazione delle risorse disponibili tra le associazioni di cui all’articolo 1, comma 2, le stesse presentano all’Assessorato alla solidarietà, Settore sistema integrato servizi sociali, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, la seguente documentazione:

a)      richiesta di assegnazione del contributo a firma del legale rappresentante;

b)      bilancio consuntivo dell’anno precedente, approvato dagli organi statutari;

c)      relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente a quello di erogazione del contributo riportante:

1).    elenco delle sedi operative sul territorio regionale;

2).   dati statistici certificati attestanti il numero degli associati e il numero effettivo di interventi di tutela e rappresentanza svolti in favore delle categorie di cittadini rappresentate in relazione a:

2. 1     istruzione pratiche pensionistiche;

2. 2     assistenza e consulenza per disbrigo pratiche personali;

2. 3     interventi solidaristici in favore di cittadini in particolare condizione di bisogno (sostegno psicologico, mutuo-aiuto, inclusione sociale e lavorativa, tutela della salute);

2. 4     svolgimento di specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione dei diritti.

 

2.    IL contributo è ripartito tra gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, che hanno provveduto a inviare la documentazione prevista entro il termine fissato, sulla base delle disponibilità assegnate con lo stanziamento annuo di bilancio, secondo le seguenti percentuali:

a) Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, 14 per cento;
 
b) Associazione nazionale vittime civili di guerra, 4 per cento;
 
c) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, 6 per cento;
 
d) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, 15 per cento;
 
e) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, 3 per cento;
 
f)Unione italiana ciechi, 22 per cento;
 
g) Associazione italiana ciechi di guerra, 4 per cento;
 
h) Associazione italiana stomizzati, 5 per cento;
 
i) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, 12 per cento;
 
j)Unione nazionale mutilati per servizio, 14 per cento;

J bis) Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti – ONLUS, 1 per cento.            (2) 



(2) Comma sostituito dalla l.r. 32/2022, art. 106, comma 1 , lett. b)


Art. 3

(Rendicontazione)


1.                   Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di [ assegnazione]  del contributo, le associazioni beneficiarie presentano direttamente al Settore ragioneria della Regione Puglia la rendicontazione delle spese effettuate, corredata della relativa documentazione giustificativa di spesa, conformemente alle vigenti norme amministrativo-contabili, e di dichiarazione attestante che la stessa documentazione non è stata utilizzata per rendicontare finanziamenti provenienti da altre fonti. (3) 

 

2.                   Possono essere ammesse a discarico del contributo erogato esclusivamente le spese sostenute per assicurare il funzionamento delle sedi nonché per erogare gli interventi e i servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), in favore dei cittadini appartenenti alle categorie rappresentate.

 

3.                   La mancata rendicontazione o la presenza di giustificativi di spesa ritenuti non idonei dal competente Settore ragioneria comportano il recupero del contributo complessivamente erogato ovvero della somma non correttamente rendicontata.  



(3) Parola sostituita dalla l.r. 9/2019, art.1,comma1.


Art. 4

(Norma finanziaria)


1.                   Per l’anno 2008 si fa fronte alla spesa riveniente dall’applicazione della presente legge, ammontante a euro 450 mila, mediante risorse autonome allocate sul capitolo di bilancio n. 784020 – u.p.b. 7.1.2 – che assume la seguente nuova declaratoria: “Contributi per sostenere l’attività solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi”.

 

2.                   Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.  




Art. 5

(Norma transitoria)


1.                   Per l’anno 2008 il termine per la presentazione della documentazione di cui all’articolo 2 è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  




Art. 6

(Abrogazione) 


1. E’ abrogata la legge regionale 11 gennaio 1994 n. 2 (Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi).




(•) Articolo inserito a seguito di. avviso di rettifica pubblicato nel BURP  n.13/2009


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.