Anno 2008
Numero 45
Data 23/12/2008
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 202 Suppl. del 29 dicembre 2008
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Legge Regionale 23 dicembre 2008, n. 45

Norme in materia sanitaria



Art. 1

(Integrazione del comma 40 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 Personale progetto-obiettivo “Farmacovigilanza”).(•) 


1.[ Alla fine del quarto periodo del comma 40 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), così come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 e dall’articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19, dopo le parole “all’attività di ricerca”, è inserito il seguente: “Il personale medico, in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale), accede al processo di stabilizzazione qualora in possesso di uno dei requisiti sopra indicati”. ]

2. Il contratto del personale assunto per l’attuazione del progetto-obiettivo “Farmacovigilanza” è prorogato a tutto il 30 giugno 2009.




(•) La Corte Costituzionale con sentenza n. 150/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.1, comma1, 3, 4 e 18 della presente legge.


Art. 2

Legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, articolo 36, commi 4 e 5. Deroga.


1. In deroga ai commi 4 e 5 dellarticolo 36 (Attuazione dellarticolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), le strutture sanitarie private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, facenti capo alla società CBH s.p.a., già provvisoriamente accreditate alla data del 1° gennaio 2008, accedono allaccreditamento istituzionale garantendo ladeguamento dei requisiti di carattere strutturale e tecnologico entro e non oltre il 31 dicembre 2013, risultante da apposito verbale, dellimmobile denominato Mater Dei da parte dellIstituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari alla società CBH s.p.a.. (1) 


(1) Vedi la l.r. 14/2013, art. 5 che così dispone : “ 1. All’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), le parole “entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di rilascio” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 dicembre 2013”.


Art. 3

Autorizzazione di cui allarticolo 5 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8.(•) 


[1. Lo studio medico privato o studio odontoiatrico privato, organizzato in forma singola o associata, in quanto studio professionale o gabinetto medico non aperto al pubblico, non è soggetto allautorizzazione di cui allarticolo 5 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e allesercizio, allaccreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

2. Con apposito regolamento sono definiti i requisiti strutturali e organizzativi degli ambulatori medici e odontoiatrici ai fini dellautorizzazione allesercizio] 



(•) Articolo abrogato dalla l.r. 4/2010, art. 1. Il medesimo articolo al comma 2 così dispone: “2. La Giunta regionale è incaricata di effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifiche e integrazioni al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), affinché siano definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli ambulatori medici e odontoiatrici, in forma singola o associata, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e successive modifiche e integrazioni.” . La Corte Costituzionale con sentenza n. 150/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.1, comma1, 3, 4 e 18 della presente legge. 


Art. 4

Servizio presso le direzioni sanitarie.(•) 


[1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell’ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 .](2) 

[2. I direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR sono tenuti a verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l’impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto. Fermo restando l’organico complessivo, i direttori generali dispongono nel contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza.](3) 

3. I dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati, ai sensi del comma 27 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti.

[4. Il comma 3 non si applica al personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei requisiti di cui al presente articolo  ] .(4) 



(•) La Corte Costituzionale con sentenza n. 150/2010 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.1, comma1, 3, 4 e 18 della presente legge. Articolo così sostituito dalla l.r. 4/2010, art. 2.
(2) Il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 12/2010 così come sostituito dalla l.r.19/2010, art. 9, c. 1 , lett. a) aveva disposto  la sospensione  degli effetti dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 2 della l.r. 4/2010 , fino all’emanazione della sentenza da parte della Corte costituzionale. La Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 4 così come sostituiti dalla l.r. 4/2010, art. 2.
(3) Il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 12/2010 così come sostituito dalla l.r.19/2010, art. 9, c. 1 , lett. a) aveva disposto  la sospensione  degli effetti dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 2della l.r. 4/2010 , fino all’emanazione della sentenza da parte della Corte costituzionale. La Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 4 così come sostituiti dalla l.r. 4/2010, art. 2.
(4) Il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 12/2010 così come sostituito dalla l.r.19/2010, art. 9, c. 1 , lett. a) aveva disposto  la sospensione  degli effetti dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 2della l.r. 4/2010 , fino all’emanazione della sentenza da parte della Corte costituzionale. La Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 4 così come sostituiti dalla l.r. 4/2010, art. 2.


Art. 5

Compenso ai componenti dellorgano di indirizzo delle aziende ospedaliero-univeristarie.


1. Ai componenti dellorgano di indirizzo delle aziende ospedaliero - universitarie è attribuito un compenso, in analogia a quello stabilito dal comma 9 dellarticolo 14 (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico De Bellis e Oncologico) della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2005), così come sostituito dallarticolo 1 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 14, per i componenti del Consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS pubblici, ovvero, per il presidente, pari al 50 per cento del compenso attribuito al direttore generale dellazienda, ridotto del 20 per cento ai sensi del comma 14 dellarticolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per gli altri componenti, pari al 35 per cento del compenso del presidente.




Art. 6

Esenzione ticket disoccupati


[1. Ai fini dellapplicazione dellarticolo 8 (Disposizioni in materia di sanità), comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e successive modifiche, relativamente allesenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per lerogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, per disoccupato deve intendersi anche il cittadino che non abbia mai svolto unattività di lavoro dipendente].(5) 



(5) Articolo abrogato dalla l.r. 19/2010, art. 13, c. 3. Il medesimo articolo ha ridisciplinato l’esenzione ticket per visite ed esami specialistici


Art. 7

Attività di macellazione di ovini e caprini nelle aziende zootecniche e agrituristiche.


1. E’ consentita sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri animali delle specie ovina, caprina, suina, nonché della specie bovina di età non superiore ai quarantotto mesi, per la successiva commercializzazione nel comune di appartenenza e/o nei comuni limitrofi. (7) 

2. Al fine di rendere esecutivo quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, con proprio regolamento , da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità e le procedure igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute pubblica.(6) 



(6) Vedi il  Reg. reg. 32/2009
(7) Comma sostituito dalla l.r. n. 45/2013, art. 10. Il testo originario era così formulato:"1. È consentita sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri animali delle specie ovina e caprina di età non superiore ai quattro mesi, per la successiva commercializzazione nel comune di appartenenza e/o nei comuni limitrofi."


Art. 8

Integrazione degli articoli 10 e 24 della L.R. n. 8/2004.(8) 


[1. Al primo comma dellarticolo10 della L.R. n. 8/2004, come modificato dallarticolo 17 della L.R. n. 12/2005, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

2-bis) passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate allesercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato allesercizio..

2. Dopo il comma 5 dellarticolo24 dellaL.R. n. 8/2004, come sostituito dallarticolo 12 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), è inserito il seguente:

5-bis. La società di capitale autorizzata allesercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dellarticolo 10 mantiene laccreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dallazienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti..]



(8) Articolo abrogato dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, lett. g).


Art. 9

Modifica dellarticolo 38 della L.R. n. 26/2006.


1. Al primo comma dellarticolo38 (Contributi ai portatori di handicap) della L.R. n. 26/2006, dopo la parola: Fay sono inserite le seguenti: o ABA.




Art. 10

Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive.


[1. Larticolo 34 della L.R. n. 10/2007 è sostituito dal seguente:


«Art. 34

Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive.


1. Le strutture sanitarie pubbliche e private di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 801 (Approvazione dellatto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per lesercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché le strutture penitenziarie, devono prevedere la redazione del documento di valutazione del rischio ai sensi dellarticolo 28 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), da cui deve risultare la periodicità per lesecuzione e lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 2.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono comunque provvedere almeno una volta allanno, e ogni qualvolta sia necessario, allispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dellaria e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e di raccolta idrica e degli ambienti in generale di cui allallegato XLVI del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzioni a disposizione degli organi di vigilanza.

3. Le strutture turistico - ricettive provvedono allanalisi del rischio in applicazione del provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 13 gennaio 2005, n. 16718 (Accordo, ai sensi dellarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico - ricettive e termali).

4. Le strutture turistico - ricettive devono comunque provvedere almeno una volta allanno, e comunque allapertura della stagione turistica, alla pulizia e sanificazione degli impianti idrici e aeraulici. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzione a disposizione degli organi di vigilanza.

5. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nellambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo delle strutture di cui ai commi 1 e 3, assicurando che vengano visitate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi lopportunità; di tali ispezioni deve essere rilasciato alle strutture apposito verbale.

6. In caso di violazione delle presenti disposizioni, lASL detta le prescrizioni e i tempi di adeguamento alla normativa, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute umana, la chiusura temporanea o la sospensione della struttura ritenuta non idonea per manifesta insalubrità.».](9) 

 


(9) L’art. 34 della l.r. 10/2007 è stato abrogato dalla l.r. 4/2010, art. 37


Art. 11

Modifica dellarticolo 20 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25.


1. Il comma 2 dellarticolo 20 (Piano dinterventi per la donazione e il trapianto di organi) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2007), è sostituito del seguente:

2. In ciascuna azienda sanitaria locale è istituita la figura del coordinatore territoriale delle donazioni, al quale deve essere affidata lunità operativa semplice per lattività di coordinamento della formazione degli operatori e dellinformazione ai cittadini ai fini della promozione della donazione degli organi..

 



Art. 12

Modifica dellarticolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1.


1. Larticolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2008), è sostituito dal seguente:


«Art. 8

Compartecipazione alla spesa sanitaria.


1. A decorrere dal 1° aprile 2009 i cittadini aventi titolo allesenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito devono esibire, per lerogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali.

2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dalle ASL di appartenenza dellassistito entro il 31 marzo 2009 previa presentazione da parte del cittadino della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dellanno in corso.

3. I cittadini che hanno ricevuto il certificato di esenzione ticket sono tenuti a comunicare allASL di appartenenza qualsiasi variazione del reddito, della composizione del nucleo familiare rilevante ai fini fiscali e dello stato di disoccupazione che dia luogo alla decadenza del beneficio acquisito.

4. Laccertamento da parte dellASL competente del mancato adempimento di cui al comma 3 comporta la denuncia allautorità giudiziaria competente.».




Art. 13

Incompatibilità dei componenti delle Commissioni per laccertamento dellinvalidità.(•) 


1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, al fine di non determinare conflitti tra le funzioni svolte, di non compromettere il buon andamento e limparzialità dellamministrazione e di assicurare il libero espletamento della carica politica o elettiva, il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale, i consiglieri regionali e coloro che rivestono cariche politiche a livello regionale sono incompatibili, con riferimento allintero territorio regionale, con la nomina a componente, a qualsiasi titolo, ivi compreso in qualità di segretario, delle commissioni per laccertamento delle condizioni di disabilità per esse intendendo dellinvalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, della condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per lassistenza, lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e la condizione per il collocamento mirato al lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Per coloro i quali rivestono la carica di sindaco, presidente della Provincia, assessore comunale, assessore provinciale, consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente di circoscrizione e consigliere di circoscrizione, lincompatibilità di cui al comma 1 si applica nel caso in cui le commissioni ricadano nellambito territoriale coincidente con quello nel quale il componente o il segretario ricopre la carica.

3. I componenti delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, ivi compresi i segretari, allatto dellincarico sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione circa linesistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo



(•) Articolo così sostituito dal'art. 39, l.r.  30 aprile 2009, n. 10. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Incompatibilità dei componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità. 1. I componenti, a qualsiasi titolo, ivi compresi i segretari, delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono incompatibili con tali funzioni qualora detengano cariche elettive politiche o si candidino per conseguirle.».


Art. 14

Proroga termini.


1. In deroga allarticolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sullassetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517-), il termine per ladozione del bilancio economico preventivo relativo allesercizio 2009 da parte delle aziende sanitarie, degli IRCCS, dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dellAgenzia regionale sanitaria (ARES) è prorogato al 31 gennaio 2009.




Art. 15

Integrazione dellarticolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39.


1. Dopo il comma 10 dellarticolo 5  (Modifica ambiti territoriali delle ASL) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative allesercizio provvisorio del bilancio di previsione per lanno finanziario 2007), così come modificato dallarticolo 28 della L.R. n. 10/2007, è inserito il seguente:

10-bis. In caso di mancato insediamento della conferenza dei sindaci dopo tre convocazioni, effettuate dal sindaco del comune capoluogo di provincia in qualità di presidente della conferenza, le competenze spettanti alla conferenza sono allo stesso attribuite..




Art. 16

Assistenza sanitaria ai minori sottoposti a tutela e in attesa di adozione.


1. In coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni, lassistenza sanitaria, specialistica e farmaceutica erogata ai minori in attesa di adozione e ai minori sottoposti a provvedimenti di tutela (in affido familiare, ricovero in comunità alloggio o case famiglia) è a totale carico del servizio sanitario regionale (SSR).




Art. 17

Interpretazione autentica del comma 5 dellarticolo 6 della L.R. n. 26/2006.(10) 


La corte Costituzionale dichiara lillegittimità costituzionale dellart. 17 della L.R. Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria) e dellart. 6, comma 5, della L.R. Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dallart. 24 della L.R. Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dellimmissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della L. 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente;



(10) * La Corte costituzionale con sentenza  n. 239/2020, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della L. 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente;


Art. 18

Educatori professionali.


[1. Il personale laureato non medico in servizio presso le ASL della regione Puglia con la qualifica di educatore professionale a cui è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale, che ha usufruito dei benefici previsti dallarticolo 24 (Educatori professionali) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), così come sostituito dallarticolo 23 della L.R. n. 10/2007, e dellarticolo 6, comma 6, della L.R. n. 26/2006 e inquadrato nella categoria DS del CCNL Comparto sanità, alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alle figure similari laureate, secondo il .parere del Consiglio superiore della sanità - art. 4 ed è inquadrato nella dirigenza sanitaria non medica, di cui allallegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), in ossequio, altresì, alla sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 13 luglio 1994, n. 763].(11) 


(11) La Corte Costituzionale con sentenza n. 150/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.1, comma1, 3, 4 e 18 della presente legge.


Art. 19

Personale associazione italiana della Croce Rossa.


1. In applicazione dei commi 366 e 367 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), lASL della provincia di Bari deve, nel processo di stabilizzazione, prevedere il graduale assorbimento del personale dipendente dellassociazione italiana della Croce Rossa, in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2005, a seguito di convenzione, presso le postazioni territoriali del sistema di emergenza urgenza 118, nel rispetto del contenimento della spesa pubblica, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali posseduti da ciascun dipendente.

2. LASL della provincia di Bari è autorizzata a confermare le convenzioni in atto fino al completamento dellinserimento del personale di cui al comma 1 nei ruoli del servizio sanitario regionale.

2-bis. Al personale di cui al presente articolo si applicano, altresì, le procedure previste dall’articolo 25 (Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007).(12) 



(12) Comma aggiunto dalla l.r. 25 febbraio 2010, n. 4, art. 3


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.