Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 8 Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico 
  Art. 1(Principi e finalità) 1. La Regione, nel quadro delle proprie 
funzioni in materia di spettacolo, stabilite con legge 
regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di 
spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), e in 
attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 
(Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), disciplina le funzioni 
amministrative in materia di apertura di esercizi cinematografici per la 
concessione di autorizzazioni alla realizzazione, alla trasformazione e 
adattamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche, ovvero 
alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale o arene già attive. 
   2. La Regione promuove lo sviluppo e la 
qualificazione degli esercizi cinematografici nel rispetto del principio di 
centralità dello spettatore e in considerazione della funzione culturale e 
sociale delle attività cinematografiche, favorendo l’accesso dei soggetti 
pubblici e privati alle risorse previste dai programmi regionali, dallo Stato e 
dall’Unione europea per i settori dello spettacolo e per quelli produttivi, al 
fine di perseguire i seguenti obiettivi:  a)      promozione della fruizione cinematografica da 
parte delle popolazioni, valorizzando la funzione dell’esercizio cinematografico 
nel quadro dello sviluppo sostenibile del territorio;  b)      tutela e riqualificazione della funzione 
delle sale attualmente in esercizio, con particolare riferimento a quelle 
dislocate nei centri storici, nelle periferie urbane, nei comuni medio-piccoli, 
nelle aree territoriali meno favorite;  c)      realizzazione di una rete di sale e arene 
cinematografiche, efficiente e tecnologicamente innovativa, razionalmente 
distribuita sul territorio in relazione alle diverse tipologie di strutture e di 
attività e ai bacini di utenza e nel rispetto della libera concorrenza; 
 
 d)      incentivazione e sviluppo dell’imprenditoria 
e dell’occupazione del settore cinematografico, favorendo la formazione e la 
qualificazione professionale degli addetti e degli operatori.   
 
  
  Art. 2(Definizioni) 1. Ai fini della 
presente legge si intende:  
a)      per sala cinematografica, uno spazio chiuso 
dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, adibito a pubblico 
spettacolo cinematografico;  
b)      per cinema-teatro, lo spazio chiuso di cui 
alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato destinato alle 
rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la 
costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente 
allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature; 
 
c)      per multisala, l’insieme di due o più sale 
cinematografiche, adibite a programmazioni multiple, accorpate sotto il profilo 
strutturale in uno stesso immobile e tra loro comunicanti; 
 
d)      per arena, il cinema all’aperto, funzionante 
esclusivamente in un periodo circoscritto, allestito su un’area delimitata e 
appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche; 
 
e)      per cinema ambulante, l’esercizio commerciale 
di proiezioni cinematografiche attuabili con l’impiego di attrezzature mobili 
installabili in luoghi chiusi o all’aperto;  
f)        per cinecircolo, il luogo a carattere 
associativo, in regola con la normativa di carattere igienico-sanitario, 
destinato ad attività cinematografiche;  
g)      per realizzazione, la costruzione di nuove 
strutture con conseguente zonizzazione dell’area relativa, ovvero gli interventi 
consistenti nella demolizione e nella ricostruzione;  
h)      per trasformazione e adattamento, la modifica 
di strutture, con o senza opere, al fine di renderle idonee allo svolgimento di 
spettacoli cinematografici;  
i)        per ristrutturazione, l’adeguamento 
strutturale o funzionale di strutture già adibite all’esercizio dell’attività 
cinematografica;  
j)        per ampliamento, l’aumento dei posti di un 
esercizio cinematografico in attività.   
 
 
  Art. 3(Indirizzi 
programmatici) 1. Nell’ambito delle finalità di cui 
all’articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione 
dell’esercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi e criteri 
generali:  
  
a)      gli indirizzi sono volti a: 
 
1)      programmare gli insediamenti degli esercizi 
cinematografici in stretto raccordo con le esigenze di sviluppo socio-culturale 
dei territori, con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, in 
relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della 
mobilità, e nel rispetto della sostenibilità territoriale e ambientale; 
 
2)      potenziare, diversificare, riqualificare e 
innovare tecnologicamente il sistema dell’offerta in relazione alle esigenze 
della collettività, favorendo l’integrazione delle sale nel contesto 
socio-ambientale e assicurando il riequilibrio territoriale con particolare 
riguardo alle zone periferiche, montane o svantaggiate, e ai comuni minori; 
 
3)      tutelare, incrementare e innovare 
tecnologicamente gli esercizi cinematografici nei centri storici e nelle aree 
urbane da riqualificare, anche attraverso il riutilizzo di contenitori dismessi, 
migliorando la vivibilità e la sicurezza delle relative zone di insediamento; 
 
4)      favorire la realizzazione di nuovi esercizi 
cinematografici, la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, 
nonché l’ammodernamento di esercizi già attivi;  
5)      garantire l’applicazione dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro a tutti i lavoratori addetti all’esercizio 
cinematografico.  
  
b) i criteri definiscono: 
 
1)      il rapporto per ambiti provinciali tra 
popolazione residente e numero dei posti e degli schermi;  
2)      le modalità di ubicazione delle sale e delle 
arene, anche nel rapporto con quelle operanti nei comuni limitrofi; 
 
3)      la distanza minima tra le multisale e 
sostenibilità territoriale della relativa localizzazione;  
4)      le caratteristiche dei drive in; 
 
5)      la priorità dei trasferimenti di sale o arene 
esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei 
parametri e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a); 
 
6)      la dimensione, la qualità e la completezza 
dell’offerta cinematografica nel bacino d’utenza, in riferimento ai dati 
sull’andamento del consumo nel settore cinematografico rilevati nel triennio 
precedente;  
7)      le caratteristiche della viabilità e del 
traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso;  
8)      il livello qualitativo degli impianti, delle 
attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;  
9)      le dotazioni di parcheggi di pertinenza 
ubicati nel manufatto o nelle immediate adiacenze;  
10)  le caratteristiche degli spazi da destinare 
ad attività commerciali, nei limiti della tipologia di esercizio di vicinato e 
le compatibilità con le attività cinematografiche.   
 
 
  Art. 4(Nucleo tecnico regionale di 
valutazione) 1. È istituito il Nucleo tecnico regionale di 
valutazione, di seguito denominato Nucleo.  
  
2. Il Nucleo è la struttura di supporto per 
la programmazione e ha i seguenti compiti:  
a)      formulare proposte alla Giunta regionale in 
ordine alla programmazione triennale e alla definizione dei parametri per 
l’attuazione dei criteri stabiliti dall’articolo 3;  
b)      esprimere alla Giunta regionale pareri 
consultivi;  
c)      esprimere parere preventivo sulle domande di 
autorizzazione pervenute dai comuni in ordine all’accertamento di conformità con 
il programma triennale di cui all’articolo 5;  
d)      assicurare il monitoraggio e la verifica 
delle modalità di applicazione della presente legge.  
  
3. Il Nucleo esprime il parere preventivo di 
cui al comma 2, lettera c), a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed entro 
il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte 
del comune; trascorso tale termine il parere si intende favorevole. 
 
  
4. In caso di parità di voto in seno al 
Nucleo nel corso dell’esercizio delle sue funzioni, prevale il voto del 
Presidente.  
  
5. Il Nucleo riferisce periodicamente 
all’Assessore regionale competente in materia di attività culturali 
sull’attività svolta e predispone una relazione annuale sull’applicazione della 
presente legge.  
  
6. Il Nucleo dura in carica tre anni, ha sede 
presso l’Assessorato competente in materia di attività culturali ed è costituito 
dai seguenti componenti: 
a)      un esperto in materia di attività culturali e 
di spettacolo, con funzioni di Presidente;  
b)      un esperto in materia di urbanistica e 
assetto del territorio;  
c)      un esperto in materia di attività produttive; 
 
d)      un rappresentante dell’Unione province 
italiane (UPI);  
e)      un rappresentante dell’Associazione nazionale 
comuni d’Italia (ANCI);  
f)        un rappresentante della delegazione regionale 
dell’Unione nazionale comunità enti montani (UNCEM);  
g)      un rappresentante dell’Associazione generale 
italiana spettacolo (AGIS);  
h)      un rappresentante dell’Associazione nazionale 
esercenti cinema (ANEC);  
i)        un rappresentante di Unioncamere Puglia; 
 
j)        un rappresentante delle confederazioni 
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
 
  
7. Il Nucleo è nominato con delibera della 
Giunta regionale, tenuto conto delle designazioni da parte degli organismi di 
cui al comma 6, lettere d), e), f), g), h), i) e j) dei propri rappresentanti ed 
è validamente costituito con almeno sei dei componenti previsti. 
 
  
8. Il Nucleo è insediato entro dieci giorni 
dalla data di notifica della nomina, su convocazione del Presidente del Nucleo 
stesso.  
  
9. Il componente nominato nel corso di un 
triennio in sostituzione di un altro svolge le proprie funzioni sino alla fine 
dello stesso triennio.  
  
10. Svolge funzioni di segretario del Nucleo 
un funzionario del Settore attività culturali della Regione. 
 
  
11. Ai componenti del Nucleo è riconosciuto 
il gettone di presenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente 
e, ove dovuto, il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti 
dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.  
  
12. Il nucleo adotta proprie norme di 
funzionamento.   
 
 
  Art. 5(Programma triennale per l’ esercizio 
cinematografico) 1. La Giunta regionale approva il programma 
triennale per l’esercizio cinematografico, di seguito denominato programma, che 
prevede le linee, gli obiettivi e le priorità da perseguire in coerenza con i 
principi, gli indirizzi e i criteri generali fissati dagli articoli 1 e 3. 
 
  
2. La programmazione per l’insediamento delle 
attività di esercizio cinematografico è concertata con l’ANCI, l’UPI, le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con gli organismi 
associativi del settore.  
  
3. Il programma è predisposto sulla base dei 
parametri proposti dal Nucleo per l’attuazione dei criteri di cui all’articolo 3 
e stabilisce:  
a)      gli obiettivi da perseguire nel corso del 
triennio;  
b)      i criteri specifici relativi a quanto 
previsto dall’articolo 3;  
c)      la documentazione da presentare ai comuni per 
la richiesta delle autorizzazioni;  
d)      le modalità di semplificazione delle 
procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore a cento posti e 
per i cinecircoli;  
e)      i requisiti tecnici per le diverse tipologie 
di esercizio relativamente agli impianti, alle attrezzature, agli strumenti 
tecnologici, ai fini del rilascio dell’autorizzazione;  
f)        il periodo di apertura stagionale delle arene 
cinematografiche;  
g)      le possibilità di trasferimento all’interno 
dello stesso comune di esercizi cinematografici attivi, monosale, multisale e 
arene, nell’obiettivo di salvaguardarne e incentivarne l’ammodernamento; le 
multisale aperte a seguito di trasferimento di esercizi già attivi all’interno 
dello stesso comune possono essere dotate al massimo di tre schermi. 
 
  
4. Il programma resta in vigore fino 
all’approvazione da parte della Giunta regionale del programma per il triennio 
successivo.   
 
 
  Art. 6(Autorizzazioni per l’insediamento degli 
esercizi cinematografici) 1. Le domande di autorizzazione per la 
realizzazione o la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a 
sale e arene cinematografiche ovvero alla ristrutturazione o all’ampliamento di 
sale e arene già in attività, sono inoltrate al comune territorialmente 
competente, che ne trasmette, entro trenta giorni dal loro ricevimento, copia 
autenticata al Nucleo per l’acquisizione del parere preventivo di conformità al 
programma triennale.  
  
2. Il comune territorialmente competente 
rilascia le autorizzazioni, previo parere preventivo favorevole del Nucleo di 
cui all’articolo 4, comma 2, lettera c).  
  
3. L’autorizzazione di cui al comma 2 
comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con le normative 
vigenti in materia di igiene e di pubblica sicurezza, spettacolo, commercio, 
accesso alle persone disabili, tutela dell’ambiente, del territorio, del 
paesaggio e del patrimonio storico-artistico.  
  
4. Non sono consentite varianti urbanistiche 
che prevedono la trasformazione di zone non destinate all’edificazione o 
all’urbanizzazione dagli strumenti urbanistici generali vigenti se finalizzate 
alla costruzione di multisale.  
  
5. Le sale cinematografiche situate entro il 
perimetro dei centri urbani sono considerate opere di urbanizzazione secondaria, 
ai fini della riqualificazione delle aree urbane e delle periferie; le 
conseguenti agevolazioni cessano nel caso venga meno la destinazione originaria. 
 
  
6. Il cambio di destinazione d’uso degli 
immobili adibiti a esercizio cinematografico e teatrale è consentito, ove non 
sussistano le condizioni economiche per la prosecuzione delle attività, purché 
la destinazione prevista sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti. 
 
  
7. Conclusi i lavori, l’avvio dell’attività 
degli esercizi cinematografici è subordinata al rilascio di un’autorizzazione 
unica comprensiva dei certificati di conformità e agibilità previsti dalle 
normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle 
licenze amministrative.  
  
8. La domanda di autorizzazione di cui al 
comma 1, completa della documentazione prevista dal programma, nonché la domanda 
di autorizzazione all’avvio dell’attività, sono presentate allo sportello unico 
per le attività produttive del comune territorialmente competente, ovvero, nel 
caso in cui lo sportello unico non sia stato attivato, all’ufficio comunale 
competente.  
  
9. Il comune esamina le domande di cui al 
comma 8 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 
ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei 
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la 
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di 
opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate 
agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 
marzo 1999, n. 59, e successive modificazioni.  
  
10. Il comune notifica all’Assessorato 
regionale competente le autorizzazioni rilasciate e gli eventuali ulteriori 
provvedimenti di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse 
entro sessanta giorni dalla data in cui è stato adottato il relativo atto 
amministrativo.  
   
 
 
  Art. 7(Decadenza 
dell’autorizzazione) 1. Costituiscono causa di decadenza 
dell’autorizzazione:  
a)      il mancato inizio dei lavori entro un anno 
dalla data del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 2, 
ovvero la mancata conclusione dei lavori entro tre anni dalla medesima data; 
 
b)      il mancato avvio dell’attività 
cinematografica entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione unica di cui 
all’articolo 6, comma 7;  
c)      l’inattività dell’esercizio cinematografico 
per un periodo superiore a un anno.  
  
2. In caso di comprovati motivi ostativi alla 
realizzazione dei lavori o all’esercizio dell’attività derivanti da cause non 
imputabili all’interessato, i termini di cui al comma 1 sono prorogati per non 
più di una volta e per non più di un anno, sulla base di apposita istanza che il 
soggetto interessato presenta al comune competente entro i termini per la 
decadenza dell’autorizzazione previsti dallo stesso comma 1. 
 
  
3. La decadenza è dichiarata dal comune 
competente con motivato atto, che è notificato alla Regione entro sessanta 
giorni.  
  
4. Restano valide le autorizzazioni e gli 
altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini 
diversi da quelli di cui alla presente legge.   
 
 
  Art. 8(Monitoraggio) 1. L’Osservatorio regionale dello spettacolo, 
istituto con l.r. 
6/2004, nell’ambito delle proprie funzioni provvede al monitoraggio 
sull’andamento e le tendenze dei consumi cinematografici e sulla tipologia 
dell’offerta, in relazione alle diverse aree territoriali regionali, con 
riguardo specificatamente alle modifiche del sistema della domanda e 
dell’offerta cinematografica e alla variazione quantitativa e qualitativa del 
pubblico.  
  
2. L’Assessorato competente annualmente 
valuta l’attuazione del programma di cui all’articolo 5 sulla base della 
relazione predisposta dal Nucleo tecnico regionale e del monitoraggio effettuato 
dall’Osservatorio regionale dello spettacolo.   
 
 
  Art. 9(Decorrenza di 
efficacia) 1. Le disposizioni contenute nella presente 
legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del programma di cui 
all’articolo 5, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell’articolo 4, 
commi 1, 2, lettere a) e b), 6, 7, 8, 9, 10,11 e 12.  
    
 
 
  Art. 10(Disposizioni finali e 
transitorie) 1. Nella fase di 
prima attuazione :  
a)      la Giunta regionale nomina i componenti del 
Nucleo tecnico regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge;  
b)      la Giunta regionale, entro novanta giorni 
dalla data di insediamento del Nucleo tecnico regionale, adotta il programma 
regionale triennale per l’esercizio cinematografico nei modi di cui all’articolo 
5.  
  
2. Le autorizzazioni per la realizzazione o 
la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene 
cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale e arene 
già attive, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di 
entrata in vigore del programma di cui all’articolo 5.  
  
3. Sono escluse dalla disciplina della 
presente legge le domande di autorizzazione presentate al Ministero per i beni e 
le attività culturali prima della data di entrata in vigore del programma di cui 
all’articolo 5, nonché le autorizzazioni per gli esercizi in corso di 
realizzazione per le quali, alla stessa data di entrata in vigore del programma, 
è stata rilasciata almeno la concessione edilizia di destinazione d’uso. 
 
  
4. Limitatamente al corso di vigenza del 
primo programma triennale derivante dalla presente legge, il cambio di 
destinazione d’uso è consentito anche agli esercizi cinematografici e teatrali 
che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più attivi da 
almeno un anno; tale cambio di destinazione d’uso deve essere comunque conforme 
agli strumenti urbanistici vigenti e fa salva la possibilità che i relativi 
immobili vengano acquisiti a patrimonio pubblico da parte degli enti locali 
entro un anno dalla data della istanza di cambio di destinazione d’uso avanzata 
dall’esercente.  
   
 
 
  Art. 11(Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dallarticolo 4, 
comma 11, in applicazione di quanto previsto dalla legge 
regionale 12 agosto 1981, n. 45 (Norme per il conferimento di 
consulenze), gravano sul capitolo 2020 dell’unità previsionale di base 10.05.01.   
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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